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Decreto 8 marzo 2010
Ministero dell'Interno. Approvazione dei certificati per la dimostrazione, per il triennio 2009-2011, della copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.
(GU n. 65 del 19-3-2010)
IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari;
Visto l'art. 243 del citato testo unico il quale - ai commi 2, 6 e 7 -
dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di
copertura del costo di alcuni servizi sia gli enti locali in condizioni
strutturalmente deficitarie di cui al precedente art. 242, comma 1, sia
gli enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto
della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sia gli enti locali
che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della
gestione, nonche' gli enti locali dissestati;
Visto l'art. 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad
apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle
modalita' per la presentazione ed il controllo della certificazione di
cui al comma 2 del medesimo articolo;
Visto il precedente decreto ministeriale 26 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 10 aprile 2007,
con il quale sono state fissate le modalita' della certificazione di che
trattasi, valide per il triennio 2006-2008;
Ravvisata la necessita' di approvare i modelli delle predette
certificazioni per il triennio 2009, 2010 e 2011 nonche' di individuare
i termini di presentazione delle stesse certificazioni per gli enti in
condizioni di deficitarieta' strutturale, sulla base delle risultanze
dei parametri allegati in tabella alla certificazione del rendiconto di
bilancio rispettivamente degli anni 2007, 2008 e 2009, oltre che per gli
enti locali ad essi equiparati dalla normativa in materia;
Dato atto che l'individuazione degli enti locali in condizioni di
deficitarieta' strutturale sulla base delle risultanze del rendiconto
degli anni 2007 e 2008 e' avvenuta applicando i parametri di cui al
decreto ministeriale 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 14 agosto 2003, i cui effetti sono stati prorogati - fino
alla fissazione di nuovi parametri - dal comma 714 dell'art. 1 della
legge n. 296 del 2006;
Dato atto che l'individuazione degli enti locali in condizioni di
deficitarieta' strutturale sulla base della risultanze del rendiconto
dell'anno 2009 avverra' applicando i parametri di cui al decreto
ministeriale 24 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
238 del 13 ottobre 2009;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del
4 marzo 2010, che si e' espressa favorevolmente in proposito;
Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo
1994 concernenti la delega alle prefetture-uffici territoriali del
Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la
dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli
enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e - serie generale - n. 80
del 7 aprile 1994;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame
consiste nella approvazione di modelli di certificati i cui contenuti
hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonche' per
province e comunita' montane, parte integrante del presente decreto,
concernenti la dimostrazione, per il triennio 2009 - 2011, della
copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda
individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del
servizio di acquedotto.
Art. 2
Gli enti locali in condizioni di deficitarieta' strutturale, cui fa
carico l'onere della certificazione di cui all'art. 243, comma 2, del
predetto testo unico, sono quelli individuati sulla base dei parametri
contenuti nei decreti ministeriali del 10 giugno 2003 e 24 settembre
2009 indicati in premessa.
Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo unico
sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei
servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al
successivo art. 3.
Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo unico,
che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla
presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata
del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.
I certificati potranno essere parzialmente o anche totalmente negativi
per province e comunita' montane che, ordinariamente, non assolvono a
funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.
I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere
espressi in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza
cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti
per difetto.
Art. 3
I certificati devono essere trasmessi, anche se parzialmente o
totalmente negativi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2010 per
la certificazione relativa all'anno 2009, del 31 marzo 2011 per la
certificazione relativa all'anno 2010, del 2 aprile 2012 per la
certificazione relativa all'anno 2011, alle prefetture-uffici
territoriali del Governo competenti per territorio.
I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le
indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in
originale.
Le prefetture-uffici territoriali del Governo verificano il rispetto
della perentorieta' del predetto termine.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2010
Il direttore centrale: Verde
Allegato omesso