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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010
Ulteriori interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni in materia. (Ordinanza n. 3872).
(GU n. 104 del 6-5-2010)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici
istituzionali»;
Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone
che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle
grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la
dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze
di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio
2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano
(Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e
Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e
Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte
(Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di
emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza
richiamato, fino al 31 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2007, di proroga dello stato di emergenza in precedenza
richiamato, fino al 31 dicembre 2007;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3418/2005, n. 3437/2005, n. 3438/2005, n. 3461/2005, n. 3485/2005. n.
3527/2006, e n. 3578/2007 per la messa in sicurezza di grandi dighe
fuori esercizio delle regioni Piemonte, Sicilia, Liguria, Marche, Lazio,
Toscana, Basilicata, Umbria e Calabria;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, di ulteriore proroga degli stati di
emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del
30 gennaio 2009 recante «Interventi urgenti per la messa in sicurezza
delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009,
lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi
dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e
Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria),
Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria
(Toscana), e dichiarato lo stato di emergenza con riferimento alle dighe
di Sterpeto (Lazio) e La Para e Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo
2010 con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino al 28 febbraio
2011, il predetto stato di emergenza;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Dispone:
Art. 1
1. Il comma 2, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, e' sostituito dal
seguente:
«2. Il commissario delegato si avvale, d'intesa con i responsabili delle
strutture dei Provveditorati interregionali competenti per territorio,
nonche' della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di personale dei provveditorati e della direzione medesima
per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonche' per
l'appalto, la direzione dei lavori, le procedure di collaudo. Il
commissario delegato puo', qualora ritenuto necessario per la celere
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la
progettazione degli interventi all'esterno anche avvalendosi delle
deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza».
Art. 2
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736
del 30 gennaio 2009, dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Per i progetti di interventi e di opere per cui e'
prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro
il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione.
In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso
espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza
di servizi, a concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei
casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso,
in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in
sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i
cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del
parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od
opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente
della regione, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di
servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono
essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con
esito positivo.
3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per
le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini
di legge ridotti della meta'. Il medesimo Commissario delegato, una
volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione
dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei
suoli anche con la sola presenza di due testimoni».
Art. 3
1. L'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Il medesimo Commissario e', altresi', autorizzato ad
avvalersi, di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di 10 unita'.
2. Il medesimo Commissario e', altresi', autorizzato a stipulare fino ad
un massimo di 10 contratti di collaborazione coordinata e continuativa o
di consulenza, sulla scelta di carattere fiduciario, determinandone il
relativo compenso.
3. Al personale impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e'
riconosciuta una indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del
solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura
massima pari a 70 ore di lavoro straordinario, ovvero se appartenente
alla carriera dirigenziale una indennita' pari al 30% della retribuzione
di posizione
4. In ragione dei compiti assegnati al commissario delegato allo stesso
e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo
trattamento di missione, di entita' pari al cinquanta per cento del
trattamento economico corrisposto ai provveditori interregionali alle
opere pubbliche.
5. Il Commissario e', altresi', autorizzato a stipulare fino ad un
massimo di 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di
consulenza, con oneri a carico dell'art. 2, comma 173, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
6. Ai compensi derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede con oneri a
carico dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009.».
Art. 4
1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 sono aggiunte le seguenti
disposizioni:
«decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 7, 24, 35, 36 e 53; legge 24 dicembre 2008, n.
244, art. 3, comma 79.».
Art. 5
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
gennaio 2010, n. 3736 dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 9. - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle
disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004,
n. 139, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2004 citata in premessa, i concessionari e i
gestori delle dighe aventi caratteristiche dimensionali di cui all'art.
1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a fornire alla Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in
tempo reale, i dati di livello di invaso, delle portate scaricate e
derivate ed i dati idrometeorologici acquisiti presso le dighe, secondo
le direttive impartite dalla predetta Direzione. In caso di inadempienza
si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584.
2. Al fine di reperire le risorse economiche per l'attuazione degli
interventi indispensabili per il superamento del contesto emergenziale,
il Commissario delegato, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e' autorizzato a promuovere e concludere accordi di
programma con le amministrazioni competenti, di durata non superiore
alla vigenza dello stato di emergenza.
3. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato a promuovere e
concludere accordi, di durata non superiore alla vigenza dello stato di
emergenza, con i concessionari o i gestori delle dighe aventi le
caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1, comma 1 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, finalizzati a supportare i medesimi
nei compiti ad essi assegnati ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del
decreto-legge 28 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2010
Il Presidente: Berlusconi