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DIRETTIVA (CEE) 80/778 DEL CONSIGLIO, 15 luglio 1980

G.U.C.E. 30 agosto 1980, n. L 229

 

Qualità delle acque destinate al consumo umano.

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

 

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che l'importanza per la salute pubblica delle acque destinate al consumo umano rende necessaria la fissazione di norme di qualità alle quali esse devono soddisfare;

Considerando che una disparità fra le disposizioni già applicabili o in fase di elaborazione nei diversi Stati membri per quanto riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano può creare condizioni di concorrenza disuguali ed avere pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune e che occorre quindi procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto all'articolo 100 del trattato;

Considerando che appare necessario completare questo ravvicinamento delle legislazioni con un'azione della Comunità intesa a realizzare, tramite una regolamentazione più vasta in materia di acque destinate al consumo umano, uno degli obiettivi della Comunità nei settori del miglioramento delle condizioni di vita, dello sviluppo armonico delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di una espansione continua ed equilibrata; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni specifiche; che è necessario ricorrere all'articolo 235 del trattato, non avendo quest'ultimo previsto i poteri di azione richiesti in materia;

Considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia d'ambiente del 1973 (3) e del 1977 (4) prevedono la fissazione di norme applicabili alle sostanze chimiche tossiche e ai germi nocivi alla salute presenti nelle acque destinate al consumo umano, nonché la definizione di parametri fisici, chimici e biologici, corrispondenti alle varie utilizzazioni delle acque ed in particolare delle acque destinate al consumo umano;

Considerando che per le acque minerali naturali è previsto un regime particolare e che occorre escludere dal campo di applicazione della direttiva le acque medicinali e talune acque utilizzate nelle industrie alimentari qualora tale uso non comporti rischi per la salute pubblica;

Considerando che con la direttiva 75/440/CEE (5) il Consiglio ha già stabilito norme per le acque superficiali destinate alle produzione di acqua potabile;

Considerando che i valori fissati per alcuni parametri devono essere inferiori o uguali ad una concentrazione massima ammissibile;

Considerando che per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano che siano state addolcite i valori fissati per alcuni parametri devono essere pari o superiori ad una concentrazione minima richiesta;

Considerando che i valori corrispondenti ad un “numero guida” devono essere considerati soddisfacenti;

Considerando che la preparazione delle acque destinate al consumo umano può richiedere l'utilizzazione di talune sostanze; che occorre quindi disciplinarne l'uso onde evitare gli effetti pregiudizievoli alla salute pubblica dovuti a quantitativi eccessivi di tali sostanze;

Considerando che, per raggiungere una certa elasticità nell'applicazione della presente direttiva, occorre autorizzare gli Stati membri a prevedere, a determinate condizioni, deroghe alla direttiva per tener conto segnatamente di particolari situazioni;

Considerando che, per controllare i valori delle concentrazioni dei differenti parametri, è necessario prevedere che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché venga effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano;

Considerando che il progresso scientifico e tecnico richiede un adeguamento rapido dei metodi analitici di riferimento della presente direttiva; che, per facilitare l'applicazione delle misure necessarie a tale scopo, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1

 

La presente direttiva stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano.

 

Art. 2

 

Per acque destinate al consumo umano ai sensi della presente direttiva si intendono tutte le acque utilizzate a tal fine allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, qualunque ne sia l'origine

- sia che si tratti di acque fornite al consumo,

- sia che si tratti di acque

- utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano e

- che possono avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

 

Art. 3

 

Per quanto riguarda le acque di cui all'articolo 2, secondo trattino, gli Stati membri applicano i valori per i parametri tossici e microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E dell'allegato I, nonché i valori degli altri parametri considerati dalle competenti autorità nazionali tali da pregiudicare la salubrità del prodotto alimentare finale.

 

Art. 4

 

1. La presente direttiva non si applica:

a) alle acque minerali naturali riconosciute o definite come tali dalle competenti autorità nazionali;

b) alle acque medicinali riconosciute come tali dalle competenti autorità nazionali.

2. Gli Stati membri non possono vietare né ostacolare, per ragioni concernenti la qualità delle acque utilizzate, l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari se la qualità delle acque utilizzate è conforme alla presente direttiva, a meno che tale immissione sul mercato non comporti rischi per la salute pubblica.

 

Art. 5

 

La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute in altre regolamentazioni comunitarie.

 

Art. 6

 

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- le appropriate informazioni riguardanti i settori industriali per i quali le competenti autorità nazionali ritengono che la salubrità del prodotto finale, ai sensi dell'articolo 2, non sia influenzata dalla qualità delle acque utilizzate;

- i valori nazionali dei parametri diversi dai parametri tossici e microbiologici di cui all'articolo 3.

2. La Commissione esamina tali informazioni e, se del caso, intraprende le opportune azioni. Essa elabora periodicamente una relazione di sintesi destinata agli Stati membri.

 

Art. 7

 

1. Per i parametri che figurano nell'allegato I, gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.

2. Quanto ai parametri per i quali non figura nessun valore nell'allegato I, gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo paragrafo, finché essi non siano stati determinati dal Consiglio.

3. Per quanto concerne i parametri riportati nelle tabelle A, B, C, D e e dell'allegato I

- i valori che gli Stati membri dovranno fissare devono essere inferiori o uguali ai valori indicati nella colonna “concentrazione massima ammissibile”;

- per la fissazione dei valori, gli Stati membri si ispirano a quelli che figurano nella colonna “Numero guida”.

4. Per quanto riguarda i parametri della tabella F dell'allegato I, i valori che gli Stati membri dovranno fissare devono essere superiori o uguali ai valori indicati nella colonna “concentrazione minima richiesta” per le acque di cui all'articolo 2, primo trattino, che abbiano subito un trattamento di addolcimento.

5. I valori che figurano nell'allegato I vanno interpretati tenendo conto delle osservazioni.

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell'allegato I.

 

Art. 8

 

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché ogni sostanza utilizzata per la preparazione delle acque destinate al consumo umano non si trovi nelle acque messe a disposizione dell'utilizzatore in concentrazioni superiori alle concentrazioni massime ammissibili riguardanti tali sostanze e non possano far sorgere direttamente o indirettamente un rischio per la salute pubblica.

 

Art. 9

 

1. Gli Stati membri hanno facoltà di prevedere deroghe alla presente direttiva per tener conto:

a) di situazioni relative alla natura e alla struttura dei terreni dell'area di cui è tributaria la risorsa idrica considerata.

Qualora uno Stato membro decida una siffatta deroga ne informa la Commissione entro i due mesi successivi alla decisione, precisandone i motivi;

b) di situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali.

Qualora uno Stato membro decida una siffatta deroga ne informa la Commissione entro i quindici giorni successivi alla decisione precisando i motivi e la durata della deroga.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe di cui al paragrafo 1 soltanto se esse riguardano un approvvigionamento di acqua pari almeno a 1 000 m3 al giorno o una popolazione di almeno 5 000 persone.

3. In nessun caso le deroghe deliberate a norma del presente articolo possono riguardare i fattori tossici e microbiologici ne comportare un rischio per la salute pubblica.

 

Art. 10

 

1. In caso di circostanze accidentali gravi, le competenti autorità nazionali possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato e fino al raggiungimento di un valore massimo che esse stabiliscono, un superamento delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I, nella misura in cui tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica e l'approvvigionamento d'acqua destinata al consumo umano non possa essere assicurato in nessun altro modo.

2. Fatta salva l'applicazione della direttiva 75/440/CEE, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 3, qualora uno Stato membro sia costretto, per il suo approvvigionamento di acqua potabile, a ricorrere ad acque superficiali che non raggiungono le concentrazioni imposte per le acque di categoria A 3 ai sensi dell'articolo 2 della direttiva summenzionata, e qualora non possa prendere in considerazione un trattamento adeguato per ottenere acque alimentari della qualità definita dalla presente direttiva, lo Stato membro può autorizzare, per un periodo di tempo limitato e fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile da esso stabilito, un superamento delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I, nella misura in cui tale superamento non presenti alcun rischio inaccettabile per la salute pubblica.

3. Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui al presente articolo ne informano immediatamente la Commissione, indicando altresì i motivi e la probabile durata di tali deroghe.

 

Art. 11

 

Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non possa avere come effetto di consentire, direttamente o indirettamente, la degradazione dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano ne l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

 

Art. 12

 

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare il controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Tali controlli riguardano tutte le acque destinate al consumo umano, nel punto in cui sono messe a disposizione dell'utilizzatore, per verificare se sono conformi ai requisiti specificati nell'allegato I.

3. I luoghi di prelievo dei campioni sono determinati dalle competenti autorità nazionali.

4. Per effettuare i controlli, gli Stati membri si uniformano all'allegato II.

5. Gli Stati membri usano, per quanto possibile, i metodi analitici di riferimento indicati nell'allegato III.

I laboratori che usano altri metodi debbono assicurarsi che tali metodi conducano a risultati equivalenti o equiparabili a quelli ottenuti con i metodi indicati nell'allegato III.

 

Art. 13

 

Le modifiche necessarie per adeguare i metodi analitici di riferimento di cui all'allegato III al progresso scientifico e tecnico sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 15.

 

Art. 14

 

a) E' istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, in appresso denominato “comitato”, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

b) il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

 

Art. 15

 

1. Nel caso in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

 

Art. 16

 

Gli Stati membri possono prendere, per le acque destinate al consumo umano, disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, fatto salvo l'articolo 4, secondo paragrafo.

 

Art. 17

 

Gli Stati membri possono adottare disposizioni particolari per menzioni, sia sulle confezioni o sulle etichette che nella pubblicità concernenti l'idoneità di un'acqua per l'alimentazione dei neonati. Dette disposizioni possono riguardare anche le proprietà dell'acqua ai fini dell'utilizzazione di queste menzioni. Gli Stati membri che hanno intenzione di adottare tali misure ne informano previamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Gli Stati membri possono vietare o subordinare a requisiti particolari, sia sugli imballaggi o sulle etichette che nella pubblicità, qualsiasi riferimento specifico al carattere appropriato di un'acqua per l'alimentazione dei lattanti.

 

Art. 18

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ed ai suoi allegati entro 2 anni a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Art. 19

 

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla presente direttiva entro un termine di 5 anni dalla sua notifica.

 

Art. 20

 

In casi eccezionali e per gruppi di popolazioni geograficamente delimitati gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta particolare per prorogare il termine stabilito per l'osservanza dell'allegato I. Tale richiesta debitamente motivata dovrà far presenti le difficoltà incontrate e proporre un piano d'azione, corredato di un calendario, da attuare per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

La Commissione esaminerà i piani d'azione, nonché i relativi calendari. In caso di disaccordo con lo Stato membro interessato, essa presenterà al Consiglio proposte adeguate al riguardo.

 

Art. 21

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SARTER

 

 

NOTE:

 

(1) G.U. 9 febbraio 1976, n. C 28

(2) G.U. 12 giugno 1976, n. C 131.

(3) G.U. 20 dicembre 1973, n. C 112.

(4) G.U. 11 giugno 1970, n. C 69.

(5) G.U. 25 luglio 1975, n. L 194.

 

Allegato I

Omissis 

Allegato II

Omissis 

Allegato III

Omissis