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DIRETTIVA (CEE) 80/778 DEL CONSIGLIO, 15 luglio 1980
G.U.C.E. 30 agosto 1980, n. L 229
Qualità delle acque destinate al consumo umano.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Considerando che l'importanza per la salute pubblica
delle acque destinate al consumo umano rende necessaria la fissazione di norme
di qualità alle quali esse devono soddisfare;
Considerando che una disparità fra le disposizioni già
applicabili o in fase di elaborazione nei diversi Stati membri per quanto
riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano può creare
condizioni di concorrenza disuguali ed avere pertanto un'incidenza diretta sul
funzionamento del mercato comune e che occorre quindi procedere in questo
settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto all'articolo 100 del
trattato;
Considerando che appare necessario completare questo
ravvicinamento delle legislazioni con un'azione della Comunità intesa a
realizzare, tramite una regolamentazione più vasta in materia di acque
destinate al consumo umano, uno degli obiettivi della Comunità nei settori del
miglioramento delle condizioni di vita, dello sviluppo armonico delle attività
economiche nell'insieme della Comunità e di una espansione continua ed
equilibrata; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni
specifiche; che è necessario ricorrere all'articolo 235 del trattato, non
avendo quest'ultimo previsto i poteri di azione richiesti in materia;
Considerando che i programmi d'azione delle Comunità
europee in materia d'ambiente del 1973 (3) e del 1977 (4) prevedono la
fissazione di norme applicabili alle sostanze chimiche tossiche e ai germi
nocivi alla salute presenti nelle acque destinate al consumo umano, nonché la
definizione di parametri fisici, chimici e biologici, corrispondenti alle varie
utilizzazioni delle acque ed in particolare delle acque destinate al consumo
umano;
Considerando che per le acque minerali naturali è
previsto un regime particolare e che occorre escludere dal campo di
applicazione della direttiva le acque medicinali e talune acque utilizzate
nelle industrie alimentari qualora tale uso non comporti rischi per la salute
pubblica;
Considerando che con la direttiva 75/440/CEE (5) il
Consiglio ha già stabilito norme per le acque superficiali destinate alle
produzione di acqua potabile;
Considerando che i valori fissati per alcuni parametri
devono essere inferiori o uguali ad una concentrazione massima ammissibile;
Considerando che per quanto riguarda le acque
destinate al consumo umano che siano state addolcite i valori fissati per
alcuni parametri devono essere pari o superiori ad una concentrazione minima
richiesta;
Considerando che i valori corrispondenti ad un “numero
guida” devono essere considerati soddisfacenti;
Considerando che la preparazione delle acque destinate
al consumo umano può richiedere l'utilizzazione di talune sostanze; che occorre
quindi disciplinarne l'uso onde evitare gli effetti pregiudizievoli alla salute
pubblica dovuti a quantitativi eccessivi di tali sostanze;
Considerando che, per raggiungere una certa elasticità
nell'applicazione della presente direttiva, occorre autorizzare gli Stati
membri a prevedere, a determinate condizioni, deroghe alla direttiva per tener
conto segnatamente di particolari situazioni;
Considerando che, per controllare i valori delle
concentrazioni dei differenti parametri, è necessario prevedere che gli Stati
membri adottino le disposizioni necessarie affinché venga effettuato un
controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano;
Considerando che il progresso scientifico e tecnico
richiede un adeguamento rapido dei metodi analitici di riferimento della
presente direttiva; che, per facilitare l'applicazione delle misure necessarie
a tale scopo, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta
cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato per
l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva stabilisce i requisiti di
qualità delle acque destinate al consumo umano.
Art. 2
Per acque destinate al consumo umano ai sensi della
presente direttiva si intendono tutte le acque utilizzate a tal fine allo stato
in cui si trovano o dopo trattamento, qualunque ne sia l'origine
- sia che si tratti di acque fornite al consumo,
- sia che si tratti di acque
- utilizzate in un'impresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di
prodotti o sostanze destinate al consumo umano e
- che possono avere conseguenze sulla salubrità del
prodotto alimentare finale.
Art. 3
Per quanto riguarda le acque di cui all'articolo 2,
secondo trattino, gli Stati membri applicano i valori per i parametri tossici e
microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E dell'allegato I,
nonché i valori degli altri parametri considerati dalle competenti autorità
nazionali tali da pregiudicare la salubrità del prodotto alimentare finale.
Art. 4
1. La presente direttiva non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute o
definite come tali dalle competenti autorità nazionali;
b) alle acque medicinali riconosciute come tali dalle
competenti autorità nazionali.
2. Gli Stati membri non possono vietare né ostacolare,
per ragioni concernenti la qualità delle acque utilizzate, l'immissione sul
mercato dei prodotti alimentari se la qualità delle acque utilizzate è conforme
alla presente direttiva, a meno che tale immissione sul mercato non comporti
rischi per la salute pubblica.
Art. 5
La presente direttiva si applica fatte salve le
disposizioni specifiche contenute in altre regolamentazioni comunitarie.
Art. 6
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- le appropriate informazioni riguardanti i settori
industriali per i quali le competenti autorità nazionali ritengono che la
salubrità del prodotto finale, ai sensi dell'articolo 2, non sia influenzata
dalla qualità delle acque utilizzate;
- i valori nazionali dei parametri diversi dai
parametri tossici e microbiologici di cui all'articolo 3.
2. La Commissione esamina tali informazioni e, se del
caso, intraprende le opportune azioni. Essa elabora periodicamente una
relazione di sintesi destinata agli Stati membri.
Art. 7
1. Per i parametri che figurano nell'allegato I, gli
Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo
umano.
2. Quanto ai parametri per i quali non figura nessun
valore nell'allegato I, gli Stati membri possono non fissare valori in
applicazione del primo paragrafo, finché essi non siano stati determinati dal
Consiglio.
3. Per quanto concerne i parametri riportati nelle
tabelle A, B, C, D e e dell'allegato I
- i valori che gli Stati membri dovranno fissare
devono essere inferiori o uguali ai valori indicati nella colonna
“concentrazione massima ammissibile”;
- per la fissazione dei valori, gli Stati membri si
ispirano a quelli che figurano nella colonna “Numero guida”.
4. Per quanto riguarda i parametri della tabella F
dell'allegato I, i valori che gli Stati membri dovranno fissare devono essere
superiori o uguali ai valori indicati nella colonna “concentrazione minima
richiesta” per le acque di cui all'articolo 2, primo trattino, che abbiano
subito un trattamento di addolcimento.
5. I valori che figurano nell'allegato I vanno
interpretati tenendo conto delle osservazioni.
6. Gli Stati membri adottano le disposizioni
necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi
ai requisiti specificati nell'allegato I.
Art. 8
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni
necessarie affinché ogni sostanza utilizzata per la preparazione delle acque
destinate al consumo umano non si trovi nelle acque messe a disposizione
dell'utilizzatore in concentrazioni superiori alle concentrazioni massime
ammissibili riguardanti tali sostanze e non possano far sorgere direttamente o
indirettamente un rischio per la salute pubblica.
Art. 9
1. Gli Stati membri hanno facoltà di prevedere deroghe
alla presente direttiva per tener conto:
a) di situazioni relative alla natura e alla struttura
dei terreni dell'area di cui è tributaria la risorsa idrica considerata.
Qualora uno Stato membro decida una siffatta deroga ne
informa la Commissione entro i due mesi successivi alla decisione, precisandone
i motivi;
b) di situazioni relative a circostanze meteorologiche
eccezionali.
Qualora uno Stato membro decida una siffatta deroga ne
informa la Commissione entro i quindici giorni successivi alla decisione
precisando i motivi e la durata della deroga.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle
deroghe di cui al paragrafo 1 soltanto se esse riguardano un approvvigionamento
di acqua pari almeno a 1 000 m3 al giorno o una popolazione di almeno 5 000
persone.
3. In nessun caso le deroghe deliberate a norma del
presente articolo possono riguardare i fattori tossici e microbiologici ne
comportare un rischio per la salute pubblica.
Art. 10
1. In caso di circostanze accidentali gravi, le
competenti autorità nazionali possono autorizzare, per un periodo di tempo
limitato e fino al raggiungimento di un valore massimo che esse stabiliscono,
un superamento delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I,
nella misura in cui tale superamento non presenti assolutamente un rischio
inaccettabile per la salute pubblica e l'approvvigionamento d'acqua destinata
al consumo umano non possa essere assicurato in nessun altro modo.
2. Fatta salva l'applicazione della direttiva
75/440/CEE, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 3, qualora uno Stato
membro sia costretto, per il suo approvvigionamento di acqua potabile, a
ricorrere ad acque superficiali che non raggiungono le concentrazioni imposte
per le acque di categoria A 3 ai sensi dell'articolo 2 della direttiva
summenzionata, e qualora non possa prendere in considerazione un trattamento
adeguato per ottenere acque alimentari della qualità definita dalla presente
direttiva, lo Stato membro può autorizzare, per un periodo di tempo limitato e
fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile da esso stabilito, un
superamento delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I,
nella misura in cui tale superamento non presenti alcun rischio inaccettabile
per la salute pubblica.
3. Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di
cui al presente articolo ne informano immediatamente la Commissione, indicando
altresì i motivi e la probabile durata di tali deroghe.
Art. 11
Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle
disposizioni adottate a norma della presente direttiva non possa avere come
effetto di consentire, direttamente o indirettamente, la degradazione
dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano ne l'aumento
dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.
Art. 12
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni
necessarie al fine di assicurare il controllo regolare della qualità delle acque
destinate al consumo umano.
2. Tali controlli riguardano tutte le acque destinate
al consumo umano, nel punto in cui sono messe a disposizione dell'utilizzatore,
per verificare se sono conformi ai requisiti specificati nell'allegato I.
3. I luoghi di prelievo dei campioni sono determinati
dalle competenti autorità nazionali.
4. Per effettuare i controlli, gli Stati membri si
uniformano all'allegato II.
5. Gli Stati membri usano, per quanto possibile, i metodi
analitici di riferimento indicati nell'allegato III.
I laboratori che usano altri metodi debbono
assicurarsi che tali metodi conducano a risultati equivalenti o equiparabili a
quelli ottenuti con i metodi indicati nell'allegato III.
Art. 13
Le modifiche necessarie per adeguare i metodi
analitici di riferimento di cui all'allegato III al progresso scientifico e
tecnico sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 15.
Art. 14
a) E' istituito un comitato per l'adeguamento al
progresso scientifico e tecnico, in appresso denominato “comitato”, composto di
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della
Commissione.
b) il comitato stabilisce il suo regolamento interno.
Art. 15
1. Nel caso in cui viene fatto riferimento alla
procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della
questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a
richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo
parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in
relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a
maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la
ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente
non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure progettate
quando esse sono conformi al parere del comitato.
b) Quando le misure progettate non sono conformi al
parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone
immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal
momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha
deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.
Art. 16
Gli Stati membri possono prendere, per le acque
destinate al consumo umano, disposizioni più severe di quelle previste dalla
presente direttiva, fatto salvo l'articolo 4, secondo paragrafo.
Art. 17
Gli Stati membri possono adottare disposizioni particolari
per menzioni, sia sulle confezioni o sulle etichette che nella pubblicità
concernenti l'idoneità di un'acqua per l'alimentazione dei neonati. Dette
disposizioni possono riguardare anche le proprietà dell'acqua ai fini
dell'utilizzazione di queste menzioni. Gli Stati membri che hanno intenzione di
adottare tali misure ne informano previamente gli altri Stati membri e la
Commissione.
Gli Stati membri possono vietare o subordinare a
requisiti particolari, sia sugli imballaggi o sulle etichette che nella
pubblicità, qualsiasi riferimento specifico al carattere appropriato di
un'acqua per l'alimentazione dei lattanti.
Art. 18
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva ed ai suoi allegati entro 2 anni a decorrere dalla notifica e ne
informano immediatamente la Commissione.
2. gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 19
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme
alla presente direttiva entro un termine di 5 anni dalla sua notifica.
Art. 20
In casi eccezionali e per gruppi di popolazioni
geograficamente delimitati gli Stati membri possono presentare alla Commissione
una richiesta particolare per prorogare il termine stabilito per l'osservanza
dell'allegato I. Tale richiesta debitamente motivata dovrà far presenti le
difficoltà incontrate e proporre un piano d'azione, corredato di un calendario,
da attuare per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo
umano.
La Commissione esaminerà i piani d'azione, nonché i
relativi calendari. In caso di disaccordo con lo Stato membro interessato, essa
presenterà al Consiglio proposte adeguate al riguardo.
Art. 21
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1980.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SARTER
NOTE:
(1) G.U. 9 febbraio 1976, n. C 28
(2) G.U. 12 giugno 1976, n. C 131.
(3) G.U. 20 dicembre
1973, n. C 112.
(4) G.U. 11 giugno 1970, n. C 69.
(5) G.U. 25 luglio 1975, n. L 194.
Allegato I
Omissis
Allegato II
Omissis
Allegato III
Omissis