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LEGGE 18 maggio 1989, n. 183
G.U.R.I. 25 maggio 1989,
n. 120
Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
TESTO COORDINATO (aggiornato
al D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300)
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
LE ATTIVITA', I SOGGETTI, I SERVIZI
CAPO I
Le attività
Art. 1
Finalità della legge
1. La presente legge ha per scopo di assicurare
la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del
patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la
tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalità perseguite
dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione
di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi,
di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il
sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali,
sotterranee e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i
torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal
quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in
superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a
mezzo di affluenti, nonchè il territorio che può essere allagato dalle acque
del medesimo corso d'acqua, ivi compresi in suoi rami terminali con le foci in
mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere
allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino
idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;
e) per sub-bacino: una parte del bacino
idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attività previste al
comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a
statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione
e quelli di bacino imbrifero montano.
5. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica
nonchè principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Art. 2
Attività conoscitiva
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le
finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si
intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli
elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e
studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei
progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa
a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente
articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma
1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e
consultazione, nonchè modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti
pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di
omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei
servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno
raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè alle istituzioni ed agli enti
pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della
difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed
ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le
modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
]Art. 3
Le attività di pianificazione, di
programmazione e di attuazione
1. Le attività di programmazione, di
pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le
finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il
recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici,
idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di
forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione
dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare,
nonchè delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante
serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori,
scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli
allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive, al
fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento
degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e
delle aree instabili, nonchè la difesa degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei
suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche,
anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di
equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati
dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli
arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e
sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative
comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze
dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e
del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali
ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli
produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in
agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse
idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed
idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonchè la polizia delle
acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di
polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico, nonchè della gestione degli impianti;
m) la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati
dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela
ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e
la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e
lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei
servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di
efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta
degli enti periferici operanti sul territorio.
2. Le attività di cui al presente articolo sono
svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo
criteri, metodi e standards, nonchè modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra
l'altro, di garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e
del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei
beni, e di gestione dei servizi connessi.
CAPO II
I soggetti centrali
Art. 4
Il Presidente del Consiglio dei ministri
ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo (modificato e integrato
dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di
cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i
criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli
2 e 3, nonchè per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei
programmi di intervento e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei
bacini di rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale,
sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 [e
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici]; (periodo
soppresso) (2)
d) il programma nazionale di intervento, di cui
all'articolo 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva
in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le
funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da
svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o
alla natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento
nel settore disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro
membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici,
dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della
protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e
ambientali.
3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta
vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di
coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei
ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo
25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici
a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di
segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle
Amministrazioni statali competenti.
4-bis. I principi degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5
Competenze del Ministero dei lavori
pubblici e del Ministero dell'ambiente (modificato dall'art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253)
1. Le attribuzioni statali previste dalla
presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori
pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
2. Il Ministro dei lavori pubblici:
a) formula proposte, sentito il Comitato
nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo
4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia
idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e
per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la
conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze
organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa
del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello
stato di previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e
sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo
stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, nonchè la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale
e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione
sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione
sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici
nazionali;
d) provvede, in tutti i bacini di rilievo
nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il
Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla
progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza
statale, nonchè alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia
idraulica e di pronto intervento di propria competenza;
e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con
il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di
pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la
tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini
di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e
di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di
cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h).
Art. 6
Comitato nazionale per la difesa del
suolo: istituzione e compiti (modificato dall'art. 2, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 253)
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori
pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.
2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei
lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo,
designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:
a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri
dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;
b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti
Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della
programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile;
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro;
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonchè dei Ministri
per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti
enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia
elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia
nucleare e delle energie alternative (ENEA);
d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante, per ciascuno,
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province
italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);
f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.
3. Del Comitato, altresì, fanno parte il
presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, nonchè il direttore generale della difesa del suolo del
Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore del
servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero
dell'ambiente.
4. Il Comitato è costituito su proposta del
Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla
eventuale sostituzione di componenti.
5. Qualora entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano
pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si
intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni
con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi
decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Con apposito regolamento, approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio
funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per
l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui
all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.
7. Il Comitato formula pareri, proposte ed
osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività ed alle finalità
della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori
pubblici. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli
indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;
b) formula proposte per il costante adeguamento
scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro
coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e
privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie
riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai
fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli
stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti
all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di
competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.
Art. 7
Direzione generale della difesa del suolo
1. La direzione generale delle acque e degli
impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di
direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria
del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua
competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo
5.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato
nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti
la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici
si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del
suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e
delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto
dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.
Art. 8
Collaborazione interministeriale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i
Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il
tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività
necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.
Art. 9
I servizi tecnici nazionali
(modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253)
[1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato
ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia
scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.] (comma abrogato) (6)
[2. I servizi tecnici già esistenti presso i
Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti
servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe;
geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti
gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire
l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonchè delle loro
trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture
della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonchè quelle del
Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel
Mezzogiorno.] (comma abrogato) (6)
[3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali
si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente,
dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il
coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo
nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e
regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del
Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione
ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero
dell'ambiente, nonchè il Dipartimento per il Mezzogiorno.] (comma abrogato) (6)
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti
funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è
definita all'articolo 2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la
rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto
al comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati,
pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della
partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
[5. I servizi tecnici nazionali organizzano,
gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni
statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le
integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione
della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni,
l'Istituto nazionale di geofisica. ] (comma abrogato) (6) [Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate
in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema
informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali]
(periodo soppresso) (3).
[6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di
sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa
realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5,
ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della
base di dati.] (comma abrogato) (6)
[7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un
Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici
nazionali di cui al comma 1, nonchè dai responsabili dell'Istituto geografico
militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto
idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare,
del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.] (comma abrogato) (6)
[8. Il Consiglio dei direttori:
a) provvede, in conformità alle deliberazioni di
cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi
tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, nonchè dagli altri organismi indicati al precedente
comma 7;
b) esercita ogni altra funzione demandatagli con
i regolamenti di cui al comma 9.] (comma abrogato) (6)
[9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla
riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in
particolare disciplinando:
a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed
i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della
articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
b) i criteri generali per il coordinamento
dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare
dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici
omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche
basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle
attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da
svolgere;
d) i criteri generali per l'attribuzione della
dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati
nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori
tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
e) le modalità di organizzazione e di gestione
del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e
sorveglianza;
f) le modalità che consentono ai servizi tecnici
nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti
nei settori di rispettiva competenza nonchè di impiegare in compiti di istituto
ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l'applicazione
delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale
e scientifico.] (comma abrogato) (6)
[10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti
dirigenti generali tecnici.] (comma abrogato) (6)
[11. I direttori dei servizi tecnici nazionali
idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.] (comma abrogato) (6)
[12. Con la procedura e le modalità di cui al
comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei
servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.] (comma abrogato) (6)
[13. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi
tecnici nazionali, nonchè dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera
c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi
idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza
soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni
di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo
ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque
posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli
predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì
le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle
unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al
trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui
delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito
ciascun ruolo transitorio.] (comma abrogato) (6)
CAPO III
Le regioni, gli enti locali e le
autorità di bacino di rilievo nazionale
Art. 10
Le regioni (modificato dall'art. 3,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253 e dall'art. 1 del D.L. 8
agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584)
1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro,
esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente
legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e,
tra l'altro:
a) delimitano i bacini idrografici di propria
competenza;
b) collaborano nel rilevamento e
nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo
le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di
competenza;
c) formulano proposte per la formazione dei
programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di
rilievo nazionale;
d) provvedono alla elaborazione, adozione,
approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo
regionale nonchè all'approvazione di quelli di rilievo interregionale;
e) dispongono la redazione e provvedono
all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere
da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale,
istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed
in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla
organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e
di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
g) provvedono alla organizzazione e al
funzionamento della navigazione interna;
h) attivano la costituzione di comitati per i
bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le
modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati
interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
i) predispongono annualmente la relazione
sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio
di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la
trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di
dicembre;
l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta
necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del
sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza
ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.
2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo
regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la
presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del
Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del
Ministero per le politiche agricole (5). Negli stessi comitati tecnici dei bacini
ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un
rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
3. Il Servizio nazionale dighe provvede, anche
nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di
massima, nonchè al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento,
dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza e che determinano
un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere
di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o
decantazione o lavaggio di residui industriali.
4. Rientrano nella competenza delle regioni a
statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di
altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.
Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico
richiesto.
5. Resta di competenza statale la normativa
tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di
qualsiasi altezza e capacità di invaso.
6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico
di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente
esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli
indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni
amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle
zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonchè delle aree di preminente
interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.
8. Restano ferme tutte le altre funzioni
amministrative già trasferite o delegate alle regioni.
Art. 11
Enti locali ed altri soggetti
1. I comuni, le province, i loro consorzi o
associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino
imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel
bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia
di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni
singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema
delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa
del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.
Art. 12
Autorità di bacino di rilievo
nazionale (modificato dall'art. 12, comma 1, del D.L. 5 ottobre 1993, n.
398, convertito dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493)
1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è
istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della
presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria
tecnico-operativa.
3. Il comitato istituzionale è presieduto dal
Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto
attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la
salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti;
dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed
ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte
regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da
assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che
partecipa con voto consultivo.
4. Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione
del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui
all'articolo 4;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del
piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a
sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano
costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono
interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di
risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in
vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle
conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
g) controlla l'attuazione degli schemi
previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei
programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi
non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida
l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo per
l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle
misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via
sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine,
può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori
pubblici.
5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del
comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino
avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal
segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero
complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle
regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere
integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato
livello scientifico.
6. Alla nomina dei componenti del comitato
tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni
pervenutegli.
7. Il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari al
funzionamento dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza
del comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento
delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli
enti locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del comitato
istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri
delegatigli;
e) riferisce al comitato istituzionale sullo
stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza
ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato
medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli
interventi programmati ed attuati, nonchè alle risorse stanziate per le
finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti
locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora
abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;
g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il segretario generale è nominato dal comitato
istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra
esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato
dalla presente legge. La carica di segretario ha durata quinquennale.
9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da
dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato
dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli
uffici:
a) segreteria;
b) studi e documentazione;
c) piani e programmi.
10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria
presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed
i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal
Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.
TITOLO II
GLI AMBITI, GLI STRUMENTI GLI INTERVENTI,
LE RISORSE
CAPO I
Gli ambiti
Art. 13
Classificazione dei bacini idrografici e
loro delimitazione
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le
isole minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i
bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale,
interregionale e regionale.
2. I bacini di rilievo nazionale ed
interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni
possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini
di propria competenza.
Art. 14
Bacini di rilievo nazionale
1. Fatti salvi gli accordi internazionali che
riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini
nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:
a) per il versante adriatico:
1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto
Adige);
6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);
b) per il versante tirrenico:
1) Arno (Toscana, Umbria);
2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo);
3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).
2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto
Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra
indicati alla lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio
Tirreno, sopra indicati alla lettera b), numeri 3) e 4), è preposta
rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il
coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla
valutazione degli effetti sulle aree costiere.
3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il
riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini
della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata
gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di
pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del
comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale
per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in
ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze
amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono
trasferite alle regioni territorialmente competenti.
Art. 15
Bacini di rilievo interregionale
(modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253)
1. Bacini di rilievo interregionale sono:
a) per il versante adriatico;
1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia,
Veneto);
3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
7) Sangro (Abruzzo, Molise);
8) Trigno (Abruzzo, Molise);
9) Saccione (Molise, Puglia);
10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
b) per il versante ionico:
1) Bradano (Puglia, Basilicata);
2) Sinni (Basilicata, Calabria);
c) per il versante tirrenico:
1) Magra (Liguria, Toscana);
2) Fiora (Toscana, Lazio);
3) Sele (Campania, Basilicata);
4) Noce (Basilicata, Calabria);
5) Lao (Basilicata, Calabria);
2. Nei predetti bacini sono trasferite alle
regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle
opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse
idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di
specifiche intese.
3. Le regioni territorialmente competenti
definiscono, d'intesa:
a) la formazione del comitato istituzionale di
bacino e del comitato tecnico;
b) il piano di bacino;
c) la programmazione degli interventi;
d) le modalità di svolgimento delle funzioni
amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la
realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi
e delle opere.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga
conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro
trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il
comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3,
lettera a).
Art. 16
Bacini di rilievo regionale
1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli
non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.
2. Le funzioni amministrative relative alle
risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle
regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nulla è innovato al disposto del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla
disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in
quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.
CAPO II
Gli strumenti
Art. 17
Valore, finalità e contenuti del piano di
bacino (integrato dall'art. 12, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Il piano di bacino ha valore di piano
territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi
dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri
fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del
suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini
montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il piano di bacino persegue le finalità
indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:
a) in conformità a quanto previsto dall'articolo
2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle
utilizzazione del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed
intercomunali, nonchè dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089,
e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
b) la individuazione e la quantificazione delle
situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonchè delle
relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la
difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione
delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte
in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del
dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o
di riequilibrio territoriale nonchè del tempo necessario per assicurare
l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle
risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei
vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di
forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei
terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla
conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle
opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese
con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e
sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di
scegliere tra ipotesi di governo e gestione, tra loro diverse, del rapporto
costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i
principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a
regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e
marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in
funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a
speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni
idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela
dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di
interventi antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del
suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali
che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e
sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di
subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in
atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri
e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la
pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future
sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e
secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro
organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.
4. I piani di bacino sono coordinati con i
programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso
del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono
entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani
territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n.
984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n.
319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i
piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n.
349; i piani generali di bonifica.
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato
hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti
pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni
dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei
Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove
necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel
settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente
interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano
ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici
entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di
bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
6-bis. In attesa dell'approvazione del piano
di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano
misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai
torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui
alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono
immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano
di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di
mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e
dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un
grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad
adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con
ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a
carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone
comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio
periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio
il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure
necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un
intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro
competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza
cautelare di cui al presente comma.
6-ter. I piani di bacino idrografico
possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi
sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve
comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono
essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure
inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente
disciplinati.
Art. 18
I piani di bacino di rilievo nazionale
1. I progetti di piano di bacino di rilievo
nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati
istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:
a) i termini per l'adozione da parte delle
regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;
b) quali componenti del progetto costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi
comuni a due o più regioni.
2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti
regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva
competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti
necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione
degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal
presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad acta.
3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino
è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e
modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la
documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la
difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi,
indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.
4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo
esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla
data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende
espresso favorevolmente.
5. Le eventuali osservazioni del Comitato
nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni
interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.
6. Il progetto di piano e la relativa
documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle
province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione
per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella
Gazzetta Ufficiale.
7. Presso ogni sede di consultazione è
predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia
degli atti.
8. Osservazioni sul progetto di piano possono
essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi
quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere
direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.
9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine
indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi
4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.
10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle
osservazioni, e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di
bacino.
11. I piani di bacino, approvati con le modalità
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
Art. 19
I piani di bacino di rilievo
interregionale
1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di
bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 10 dell'articolo 18.
2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni
formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della
lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva
competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i
successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.
3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle
regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali
modifiche.
Art. 20
I piani di bacino di rilievo
regionale (modificato dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 7 agosto
1990, n. 253)
1. Con propri atti le regioni disciplinano e
provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale
contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.
Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono
elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti
nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità
morfologica ed economico-produttiva.
2. Qualora in un bacino di rilievo regionale
siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il
cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le
singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale,
secondo le disposizioni di cui al comma 1.
3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta
giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della
verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.
4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le
regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida
ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza,
gli atti in via sostitutiva.
CAPO III
Gli interventi
Art. 21
I programmi di intervento
(modificato dall'art. 12, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. I piani di bacino sono attuati attraverso
programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e
delle finalità dei piani medesimi.
2. I programmi triennali debbono destinare una
quota non inferiore al 15 per cento (1) degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle
opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica,
di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di
bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la
difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità,
dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione
dell'impatto ambientale di quelle principali;
d) [adeguamento e potenziamento funzionale,
tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali] (lettera soppressa)
(4).
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole
del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri
stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di
bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e
gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato
istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla
realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.
Art. 22
Adozione dei programmi (integrato
dall'art. 12, comma 2, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. I programmi di intervento nei bacini di
rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.
2. I programmi triennali di intervento relativi
ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza
di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.
3. Alla adozione dei programmi di intervento nei
bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.
4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del
programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le
modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori
pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinchè
entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei
programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta
al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il
successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge
finanziaria.
5. La scadenza di ogni programma triennale è
stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate
per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata
alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma
triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma
triennale in corso o dalla sua revisione.
6. L'approvazione del programma triennale produce
gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle
intese di cui al citato articolo 81.
6-bis. Gli interventi previsti dai programmi
triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti
competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 23
Attuazione degli interventi
(integrato dall'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253)
1. Le funzioni di studio e di progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere
esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi
comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e
organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
2. L'aliquota per spese generali di cui
all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni
e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima
del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni
altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale
al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la
materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e
delle categorie delle prestazioni professionali.
3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla
presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati
ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti
assegnati per tutta la durata del programma triennale, purchè i relativi
pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni
annuali.
4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai
sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18
dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del
caso lo richiede.
5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione
di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a
tassa fissa.
CAPO IV
Le risorse
Art. 24
Personale
1. In relazione alle esigenze determinate dalla
applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9,
comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.
2. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi
per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni
organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in
conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.
Art. 25
Finanziamento (modificato dall'art.
12, commi 5, 6 e 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge
sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di
cui all'articolo 21.
2. A decorrere dall'anno 1994, per le finalità
di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di
cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi
autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il
Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma
nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali,
interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le
Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità
indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento
degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo
stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del
suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al
finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale,
tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota
è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa,
anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.
4. Entro i successivi trenta giorni, il programma
nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli
stanziamenti ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici
nazionali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 4.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta
giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del
Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le
opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica
per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui
progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 26
Costituzione del Comitato nazionale per la
difesa del suolo
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato nazionale per
la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi
dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 12 della presente legge.
þ[AA027]Art. 27
Soppressione dell'ufficio speciale per il
Reno
(sostituito dall'art. 7, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 253)
1. L'ufficio speciale del genio civile per il
Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al
provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì
attribuite le competenze che residuano allo Stato.
2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui
all'art. 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono
esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.
3. Il personale in servizio presso l'ufficio del
genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione
Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa
di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della
posizione giuridica ed economica acquisita. La regione può procedere
all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione
organica.
Art. 28
Personale regionale
1. Possono essere distaccati presso i servizi per
la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le
segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del
predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.
Art. 29
Rapporti al Parlamento
1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è allegata la
relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico.
2. Alla relazione previsionale e programmatica è
allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di
intervento per la difesa del suolo.
3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma
dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e
delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della
destinazione delle risorse idriche.
Art. 30
Bacino regionale pilota
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui,
per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, il rischio sismico e
di inquinamento delle acque, (sic.) procedere alla predisposizione del piano di
bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi
da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima
formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e dei
criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di
risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle
disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino
predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante
territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle
finalità della presente legge.
2. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4
formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma
1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno
speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla
regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e
delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della
protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di
bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni
emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei
ministri di cui all'articolo 4.
3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed
opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata
la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di
previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire
20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4,
sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere
indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al
comma 2 nello schema adottato in base alla disposizioni dell'articolo 31.
Art. 31
Schemi previsionali e programmatici
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo
nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai
fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino,
sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini,
necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli
studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia
del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle
acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri
integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonchè
dell'organica sistemazione;
d) le modalità di attuazione e i tempi di
realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni,
delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano,
ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei
ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa
del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi
disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno
il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del
Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del
Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a
valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario,
immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.
Art. 32
Competenze delle province autonome di
Trento e di Bolzano
1. Per le acque appartenenti al demanio idrico
delle province autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere
idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e
dalle relative norme di attuazione.
2. Per quanto attiene all'Autorità del bacino
dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte
regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di
competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle
province interessate.
Art. 33
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi
per il 1990, ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione
finanziaria" e relative proiezioni per gli anni successivi.
2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli
della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa
complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545
miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede:
quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento
"Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione
idrogeologica del fiume Arno"; quanto a lire 1615 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere
necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno" e relative
proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il
risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il
bacino dell'Arno", e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione
di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34
Consorzi idraulici
1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza
categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523, relative alla costituzione degli stessi.
2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge
dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito
delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni
esercitate dai predetti consorzi nonchè a trasferire i rispettivi uffici e
beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni
del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto
della posizione giuridica ed economica acquisita.
Art. 35
Organizzazione dei servizi idrici pubblici
1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto
previsto all'articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri
interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale
degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la
gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto,
fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente
del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note alla Legge:
(1) In conseguenza della abrogazione della lettera d), la misura
del 15% è ridotta al 10%.
(2) Periodo soppresso dall'art. 87 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.
112.
(3) Periodo soppresso dall'art. 1-bis del D.L. 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
(4) Lettera soppressa dall'art. 12, comma 4, del D.L. 5 ottobre
1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
(5) A seguito della soppressione del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste è stato istituito il Ministero per le politiche agricole (artt.
1 e 2 del D.L.vo 4 giugno 1997, n. 143).
(6) Comma abrogato dall'art. 40, comma 1, lett. a), del D.L.vo
30 luglio 1999, n. 300.