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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 11
G.U.R.I. 19 gennaio 1994, n. 14
Disposizioni in materia di risorse idriche.
TESTO COORDINATO
(aggiornato al D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152)
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Tutela e uso delle
risorse idriche (6)
1. Tutte le acque superficiali
e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e
costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di
solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è
effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future
a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono
indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la
flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali
e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.
Art. 2
Usi delle acque
1. L'uso dell'acqua per il
consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico
superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è
sufficiente e a condizione che non ledano le qualità dell'acqua per il consumo
umano.
2. Con decreto emanato, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il
regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase
atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.
Art. 3
Equilibrio del bilancio
idrico
1. L'autorità di bacino
competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad
assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili
nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio
tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di
competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione
degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici
caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che
oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire
il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non
danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
Art. 4
Competenze dello Stato
1. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle
funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con
propri decreti determina:
a) le direttive generali e di settore per il censimento
delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la
protezione delle acque dall'inquinamento;
b) le metodologie generali per la programmazione della
razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione
degli usi plurimi delle risorse idriche;
c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17;
d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione
e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e successive
varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni,
da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'articolo 17;
e) le direttive ed i parametri tecnici per la
individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione
delle emergenze idriche;
f) i criteri per la gestione del servizio idrico
integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque reflue;
g) i livelli minimi dei servizi che devono essere
garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma
1, nonchè i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di
approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello
potabile;
h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di
bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo
di cui all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.
2. Per lo svolgimento delle
attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4,
comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza
oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto
tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa
del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle
acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione
dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.
Art. 5
Risparmio idrico
(modificato ed integrato
dall'art. 25, commi 2 e 3, del D.L.vo 11 maggio
1999, n. 152)
1. Le regioni prevedono norme
e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli
sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la
manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi
uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, in
particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di
rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione alfine dell'utilizzo di acqua
meno pregiate per uso compatibili;
c) promuovere
l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico
domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per
il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonchè contatori
differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel
contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi
insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per
le acque reflue.
1-bis) Gli strumenti
urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le
risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di
acque meno pregiate, nonchè tecniche di risparmio della risorsa. Il comune
rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di
contatori per ogni singola unità abitativa, nonchè il collegamento a reti
duali, ove già disponibili.
Art. 6
Modalità per il
riutilizzo delle acque reflue
(sostituito dall'art.
26, comma 2, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152)
1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni adottano
norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle
acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le migliori
tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture
nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1;
b) indicate le modalità del
coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza
ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;
c) previsti incentivi e
agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzo.
Art. 7
Trattamento delle acque
reflue urbane
1. Il Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto predispone il programma nazionale di
attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il programma definisce le
direttive, i criteri e gli indirizzi affinchè i comuni siano provvisti di reti
fognarie e le acque reflue urbane siano depurate secondo le modalità e le norme
tecniche stabilite dalla medesima direttiva.
2. Il Ministro dell'ambiente,
con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
all'attuazione della citata direttiva 91/271/CEE in conformità alla
legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
3. I decreti di cui ai commi 1
e 2 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il Ministro dell'ambiente,
nell'ambito della relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa
normativa di recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì ad
informare le Comunità europee ed a fornire le altre comunicazioni previste
dalla medesima direttiva. A tali fini, il Ministro dell'ambiente promuove e
organizza la raccolta presso i comuni, le province e le regioni di tutti i dati
necessari.
Capo II
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 8
Organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato
1. I servizi idrici sono
riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i
seguenti criteri:
a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del
sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e
dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui
alla legge 1° maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano
regolatore generale degli acquedotti, nonchè della localizzazione delle risorse
e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore
dei centri abitati interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base
delle ripartizioni politico-amministrative.
2. Le regioni, sentite le
province interessate, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli
articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei
bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del
1989, le regioni, sentite le province interessate, nonchè le province autonome
di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di
bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4,
della citata legge n. 183 del 1989.
3. Qualora, nei bacini che non
siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per
concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o
captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le
regioni interessate.
4. Le regioni, sentite le
province interessate, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano,
d'intesa tra loro o singolarmente, nonchè l'Autorità di bacino, nell'ambito
delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del
1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge
provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del
piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle
procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.
5. Le regioni, sentite le
province, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono
norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e
produttivi allacciate alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli
impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti
dalle relative autorizzazioni.
6. Nei bacini di rilievo
nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero
4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di
bacino.
Art. 9
Disciplina della
gestione del servizio idrico integrato
1. I comuni e le province di
ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio
di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio
idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al
fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità.
2. I comuni e le province
provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche
obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
3. Per le finalità di cui al
presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali
ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno
1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del
coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere
adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di
vigilanza e di controllo, nonchè gli altri elementi indicati all'articolo 24,
comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine
fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in
sostituzione degli enti inadempienti.
4. Al fine di salvaguardare le
forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a
criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province
possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una
pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i
comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di
coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di
integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.
Art. 10
Gestioni esistenti
1. Le aziende speciali, gli
enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i
servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato
secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Le aziende speciali, gli
enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al
comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto
gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite
nella convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti
nei termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo
disciplinare.
3. Le società e le imprese
consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della
presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa
concessione.
4. Alla scadenza delle
concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese già
concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei
limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
5. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il
Ministro dell'ambiente e le regioni interessate, nonchè le competenti
Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio,
si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di
servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sottoposti a
vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze
territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi
di cui alla presente legge.
6. Gli impianti di acquedotto,
fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di
sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri
consorzi di diritto pubblico, nei rispetto dell'unità di gestione, entro il 31
dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato
dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior
parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli
enti interessati.
7. Nel caso in cui le regioni,
le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle forme
previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 11
Rapporti tra enti locali
e soggetti gestori
del servizio idrico
integrato
1. La regione adotta una
convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti
locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici
integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere f) e g).
2. La convenzione tipo
prevede, in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del
servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a
trenta anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario
per la gestione integrata del servizio;
e) le modalità di controllo del corretto esercizio del
servizio;
f) il livello di efficienza e di affidabilità del
servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
g) la facoltà di riscatto da parte degli enti locali
secondo i princìpi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti
e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f),
oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di
conservazione;
i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le
condizioni di risoluzione secondo i princìpi del codice civile;
m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe
determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento
alle diverse categorie di utenze.
3. Ai fini della definizione
dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province
operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di
fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità,
anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri
e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi
necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello
gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le
risorse disponibili, quelle da reperire nonchè i proventi da tariffa, come
definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.
Art. 12
Dotazioni dei soggetti
gestori del servizio idrico integrato
1. Le opere, gli impianti e le
canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f),
di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad
aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione,
sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato,
il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e
dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le
attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui,
sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
3. Le regioni e,
compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il
trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale
appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende
speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre
1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con
legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico
integrato, tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal
personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di
dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società
private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo
62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del
trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
4. Il soggetto gestore del
servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune già
titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con
questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale
ottimale.
5. Il servizio elettrico
gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e
dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche
servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge
può essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della
concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico
integrato.
Art. 13
Tariffa del servizio
idrico (2)
(integrato dall'art. 25,
comma 4, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152)
1. La tariffa costituisce il
corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1,
lettera f).
2. La tariffa è determinata
tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi
di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori
pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di
vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo
nazionale, nonchè la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato
per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La
tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche
con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del
contenimento del consumo.
4. La tariffa di riferimento
costituisce la base per la determinazione della tariffa nonchè per orientare e
graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della
presente legge.
5. La tariffa è determinata
dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi
relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.
6. La tariffa è applicata dai
soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della
tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonchè
per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito.
Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse
maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti
ricettivi stagionali.
8. Per le successive
determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento
della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione
della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni
medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico
integrato.
Art. 14
Tariffa del servizio di
fognatura e depurazione
(integrato dall'art. 31,
comma 31, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e dall'art. 26, comma 1,
del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152)
1. La quota di tariffa riferita
al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche
nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi
affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla
realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di
depurazione.
1-bis. I comuni già
provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino
in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di
depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli
impianti medesimi.
2. Gli utenti tenuti
all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica
fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra
tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
3. Al fine della
determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume
dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita,
prelevata o comunque accumulata.
4. Per le utenze industriali
la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della
qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la
possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che
provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica
fognatura.
4-bis) Allo scopo di
incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la
tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel
processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina
applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata
e della quantità delle acque primarie impiegate.
Art. 15
Riscossione della
tariffa
1. In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico
integrato come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f), della
presente legge.
2. Qualora il servizio idrico
sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e
concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il
servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi
gestori entro trenta giorni dalla riscossione.
3. Con apposita convenzione,
sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori
per il riparto delle spese di riscossione.
Art. 16
Opere di adeguamento del
servizio idrico
1. Ciascun ente locale ha
facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del
servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il
soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in
gestione.
Art. 17
Opere e interventi per
il trasferimento di acqua
1. Ai fini di pianificare
l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno
comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a
norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le
Autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto
titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di
rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso
le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro
dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una
Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per
definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di
cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle regioni
interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui
all'articolo 21 della medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di
programma sono stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la gestione
degli interventi.
4. In caso di inerzia, di
mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del
Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua
attuazione.
5. Le opere e gli impianti
necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di
interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste
anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione
tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori,
nonchè l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli
impianti medesimi.
6. Le opere e gli interventi
relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti
alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e
successive modificazioni.
7. L'approvazione degli
accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al piano regolatore
generale degli acquedotti.
Art. 18
Canoni per le utenze di
acqua pubblica
(modificato e integrato
dall'art. 28, commi 9 e 10, della legge 30 aprile
1999, n. 136)
1. Ferme restando le esenzioni
vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua
pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per
gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:
a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire
70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti
anche in falda;
b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con
derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo
umano, lire 3 milioni;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso
industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di
metri cubi annui, il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario
attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a
valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le
medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui
al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive
modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente
lettera;
e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura,
l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico,
lire 500.000;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa
o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, lire
20.467. E' abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni;
g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed
assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi
antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e
strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale
utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti
gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.
2. Gli importi dei canoni di
cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per
il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.
3. E' istituito un fondo
speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e
al riuso delle acque reflue, nonchè alle finalità di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni
dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme
sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici.
4. A far data dal 1° gennaio
1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le
concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni
possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni
di cui al comma 1. I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni
affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle
attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di
cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora
effettuate.
5. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento
triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle
finalità di cui alla presente legge. (3)
6. E' abrogato il comma 1
dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
7. Al comma 2 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: “Le maggiori risorse” fino
a: “delle sostanze disperse” sono soppresse.
Art. 19
Poteri sostitutivi
1. Qualora la regione non
individui nel termine di cui all'articolo 8, comma 2, gli ambiti territoriali
ottimali, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi.
2. Nei casi in cui le intese o
gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle regioni
interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una
sola delle regioni interessate, sentita l'Autorità di bacino.
3. La regione, nella
convenzione tipo di cui all'articolo 11, prevede l'esercizio di poteri
sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi
irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del
servizio idrico non possa essere proseguita.
Art. 20
Concessione della
gestione del servizio idrico a soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione
1. La concessione a terzi
della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla presente legge, è soggetta
alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di
acqua in conformità alle vigenti direttive della Comunità europea in materia,
secondo modalità definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme relative
agli importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione
medesima.
2. I concessionari e gli
affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle
relative aziende speciali sono considerati come operatori in virtù di diritti
speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17
settembre 1990, e successive modificazioni.
3. Qualora la gestione di
servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione di costruzione e
gestione, le relative attività sono assoggettate alla disciplina vigente in
materia di appalti di lavori pubblici.
Capo III
VIGILANZA, CONTROLLI E
PARTECIPAZIONE
Art. 21
Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Al fine di garantire
l'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare
determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri
fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonchè alla tutela
dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori
pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito
denominato “Comitato”.
2. Il Comitato è composto da
sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e
quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo
decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela
ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato
durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano
dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è
determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri
compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di
una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della
difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonchè della collaborazione
delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì,
dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.
5. Il Comitato definisce,
d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i
programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli
interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1,
anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti
dalle regioni e dalle province autonome competenti.
Art. 22
Osservatorio dei servizi
idrici
1. Per l'espletamento dei
propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici, di
seguito denominato “Osservatorio”. L'Osservatorio, mediante la costituzione e
la gestione di una banca dati in connessioni con i sistemi informativi delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di
bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore, svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e
conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e
relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di
controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualità dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti
e lo sviluppo dei servizi.
2. I soggetti gestori dei
servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al
comma 1. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le
notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli
organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso
gli atti posti in essere in violazione della presente legge, nonchè dell'azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei
danni a tutela dei diritti dell'utente.
3. Sulla base dei dati
acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta del Comitato, elaborazioni al
fine, tra l'altro, di:
a) definire indici di produttività per la valutazione
della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli
organizzativi ottimali dei servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo delle
politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in
materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il
rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità
funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti
in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di
tecnologie innovative;
f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi
di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica
tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base
dei quali il Comitato predispone una relazione annuale al Parlamento sullo
stato dei servizi idrici.
4. L'Osservatorio assicura
l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.
5. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è approvata la consistenza della dotazione organica della
segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti due
dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico del Ministero
dei lavori pubblici. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio può
avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con
enti pubblici di ricerca e con società specializzate.
6. All'onere derivante dalla
costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire
700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Art. 23
Partecipazione, garanzia
e informazione degli utenti
1. Le società miste e le
società concessionarie del servizio idrico integrato possono emettere prestiti
obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di
conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale
sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione
agli utenti del servizio.
2. Ciascun gestore dei servizi
idrici integrati assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per
la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini
alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria
competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità
e qualità delle acque fornite e trattate.
3. Il Ministro dei lavori
pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti
opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni,
opere di sbarramento o di canalizzazione, nonchè la perforazione di pozzi. A
tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande
di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle
forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e successive modificazioni, anche mediante pubblicazione per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
4. Chiunque può prendere
visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti,
gli atti, gli studi e i progetti inerenti alle domande di concessione di cui al
comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 24
Gestione delle aree di
salvaguardia
1. Per assicurare la tutela
delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il
gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato,
le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari
di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi
ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione
della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita
ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti
di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità
montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del
recupero delle risorse ambientali.
Art. 25
Disciplina delle acque
nelle aree protette
1. Nell'ambito delle aree
naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta,
sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee
necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Gli utenti di captazioni
nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo
entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della
captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla
ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi
successivi alla presentazione delle stesse. (1)
3. Le captazioni prive di
regolare titolo, o per le quali non è stata presentata domanda, sono
immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile.
Art. 26
Controlli
1. Per assicurare la fornitura
di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi
ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di
controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di
qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei
potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri
soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative
e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi
idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici
preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano
in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono
tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo
prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la
tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste
dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel
caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia
tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a
prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
Capo IV
USI PRODUTTIVI DELLE
RISORSE IDRICHE
Art. 27
Usi delle acque irrigue
e di bonifica
1. I consorzi di bonifica ed
irrigazione, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facoltà
di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per
l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli
altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda
alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da
realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi
consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano
compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di
energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità
competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto
termine è interrotto una sola volta qualora l'amministrazione richieda
integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente
nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione
integrativa. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende
consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi
canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali
ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi
di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma
1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio
decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Chiunque, non associato ai
consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue
come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo,
provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese
consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
Art. 28
Usi agricoli delle acque
1. Nei periodi di siccità e
comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede
alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il
consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si proceda alla regolazione
delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari
delle concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in
conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni.
3. La raccolta di acque
piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici
è libera.
4. La raccolta di cui al comma
3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione
dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi
speciali.
5. L'utilizzazione delle acque
sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo
comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta
disciplinata dalla medesima disposizione, purchè non comprometta l'equilibrio
del bilancio idrico di cui all'articolo 3.
Art. 29
Acque per usi
industriali
1. Al primo comma
dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275, le parole: “per usi industriali diversi” sono soppresse. (7)
2. Dopo il primo comma dell'articolo
21 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
“Le concessioni di grandi
derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad
anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico
mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali
che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle
migliori tecnologie applicabili al caso specifico”.
Art. 30
Utilizzazione delle
acque destinate ad uso idroelettrico
1. Tenuto conto dei princìpi
di cui alla presente legge e del piano energetico nazionale, nonchè degli indirizzi
per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), della presente legge, il CIPE, su iniziativa del Comitato
dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183
e successive modificazioni, sentite le Autorità di bacino, disciplina:
a) la produzione al fine della cessione di acqua
dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche
costiere;
b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi
idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della
quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
Art. 31
Piani, studi e ricerche
1. I piani, gli studi e le
ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi
competenza nelle materie disciplinate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, sono comunicati alle Autorità di bacino competenti
per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 32
Abrogazione di norme
(modificato dall'art. 12
del D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584)
1. Gli articoli 17-bis
e 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati.
2. L'articolo 12 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è abrogato.
3. Il Governo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla
trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i quali
sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge,
ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di
attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali.
Art. 33
Disposizione di
principio
1. Le disposizioni di cui alla
presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 34
Norma transitoria
1. Il termine entro il quale
far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla
concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1,
comma 1, della presente legge, è fissato in tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa. (5)
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
SCALFARO
NOTE:
(1) Il termine relativo
alla presentazione delle domande è stato prorogato al 30 giugno 1995 con il D.L.
8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Vedi il nuovo termine
stabilito dall'art. 28, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 136.
(2) Vedi le disposizioni di
cui all'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(3) Vedi il regolamento di
attuazione relativo al comma annotato approvato con decreto del Ministro delle
Finanze 25 febbraio 1997, n. 90.
(4) Vedi D.M. LL.PP. 8
gennaio 1997, n. 99: "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai
quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature".
(5) Vedi il nuovo termine
stabilito dall'art. 28, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136.
(6) Vedi la disposizione di
cui all'art. 23, comma 6, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152.
(7) Il comma 1 dell'art. 21
del R.D. 1775/93 è stato sostituito all'art. 23, comma 7, del D.L.vo 11 maggio
1999, n. 152.
Vedi anche Legislazione della Regione Siciliana:
L.R. 27/86 - (testo coordinato)
- Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli
insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature
L.R. 34/94 - Provvidenze a
favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi
nel primo quadrimestre 1994 - Modifiche, integrazioni di norme e norme
interpretative - Interventi nei settori dell'occupazione, dell'industria, del
commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici
Circ.
prot. 83/95 ASS. PRESIDENZA
- POP2 Sicilia 1994-99 - Disposizioni in materia di risorse idriche
L.R. 10/95 - Disposizioni in
materia di lavori pubblici, nonchè in tema di tutela dell'ambiente
POP2 1994/99 - PARTE II - FESR
Sottoprogramma 3 - Interventi di supporto per lo sviluppo economico
POP2 1994/99 - PARTE II - FESR
- Sottoprogramma 4 - Interventi per la tutela ambientale
L.R. 23/96 - Utilizzazione
personale in sovrannumero
Circ. prot. 5422/u/1996 ASS.
TERRITORIO - Applicazione artt. 13, 14 e 15 della presente
Circ. prot. 26046/97 ASS.
TERRITORIO - Revisione regolamento-tipo servizi di fognatura e depurazione
L.R. 10/99 - Misure di finanza
regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo