Sito giuridico ambientale
Direttiva
2001/81/CE:
Parlamento
europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 175,
paragrafo 1,
vista
la proposta della Commissione(1),
visto
il parere del Comitato economico e sociale(2),
visto
il parere del Comitato delle regioni(3),
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4) visto il progetto
comune approvato dal comitato di conciliazione il 2 agosto 2001,
considerando
quanto segue:
(1)
L'approccio generale e strategico del Quinto programma d'azione a favore
dell'ambiente, è stato approvato con risoluzione del 1o febbraio 1993 del
Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede
di Consiglio, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a
favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile(5) e fissa l'obiettivo di non
superare i carichi e i livelli critici per l'acidificazione nella Comunità.
Detto programma prescrive che la popolazione debba essere efficacemente
protetta dai rischi dell'inquinamento atmosferico per la salute e che i livelli
ammessi di inquinamento debbano essere stabiliti tenendo conto della protezione
dell'ambiente. Il programma prevede altresì che i valori orientativi indicati
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) siano resi obbligatori a
livello comunitario.
(2)
Attualmente tutti gli Stati membri hanno firmato il protocollo di Göteborg, del
1o dicembre 1999, alla Convenzione della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico a grande distanza per
diminuire l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono a livello del suolo.
(3)
La decisione n. 2179/82/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del
programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno
sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile"(6)
ribadisce la validità dell'approccio e della strategia generali del Quinto
programma d'azione a favore dell'ambiente e specifica che occorre curare in
particolare lo sviluppo e l'attuazione di una strategia volta a non superare i
carichi critici per quanto riguarda l'esposizione agli inquinanti atmosferici
acidificanti, eutrofizzanti e fotochimici.
(4)
La direttiva 92/72/CEE del Consiglio,
del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono(7)
prescrive alla Commissione di presentare al Consiglio una relazione sulla
valutazione dell'inquinamento fotochimico nella Comunità, corredata delle
proposte che la Commissione ritiene appropriate ai fini del controllo
dell'inquinamento atmosferico da ozono a livello del suolo ed eventualmente
della riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono.
(5)
Estese aree della Comunità sono esposte a livelli di deposito di sostanze
acidificanti ed eutrofizzanti che risultano dannosi per l'ambiente. I valori
orientativi dell'OMS per la protezione della salute umana e della vegetazione
dall'inquinamento fotochimico sono abbondantemente superati in tutti gli Stati
membri.
(6)
Occorre pertanto correggere gradualmente tale superamento di carichi critici e
rispettare i valori orientativi.
(7)
Non è tecnicamente possibile conseguire gli obiettivi a lungo termine volti a
neutralizzare gli effetti negativi dell'acidificazione e ridurre ai valori
orientativi indicati dall'OMS l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente all'ozono
a livello del suolo. È pertanto necessario stabilire obiettivi ambientali
provvisori, volti a contrastare l'acidificazione e l'inquinamento da ozono a
livello del suolo, cui debbono mirare le misure di riduzione di tale
inquinamento.
(8)
Gli obiettivi ambientali provvisori e le misure atte a conseguirli dovrebbero
rispondere a criteri di fattibilità tecnica e di convenienza economica. Tali
misure dovrebbero garantire che tutte le azioni intraprese siano convenienti,
sotto il profilo del rapporto costi-benefici, per la Comunità nel suo complesso
e dovrebbero tener conto della necessità di evitare costi eccessivi per i
singoli Stati membri.
(9)
L'inquinamento transfrontaliero contribuisce all'acidificazione,
all'eutrofizzazione del suolo e alla formazione di ozono a livello del suolo,
per la cui riduzione è necessario un intervento concertato a livello
comunitario.
(10)
La riduzione delle emissioni di inquinanti che causano l'acidificazione e
l'esposizione all'ozono a livello del suolo ridurrà anche l'eutrofizzazione del
suolo.
(11)
Un sistema di limiti nazionali per ciascuno Stato membro per le emissioni di
anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca
costituisce un metodo economicamente conveniente di conseguire obiettivi ambientali
provvisori. Un simile sistema lascerà alla Comunità e agli Stati membri la
flessibilità necessaria per decidere le modalità di adeguamento ai limiti di
emissione.
(12)
È opportuno assegnare agli Stati membri il compito di attuare le misure
necessarie per conformarsi ai limiti nazionali di emissione. Sarà necessario
valutare i progressi da questi compiuti nel conformarsi ai limiti nazionali. I
programmi nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero pertanto essere
elaborati e comunicati alla Commissione e dovrebbero contenere informazioni
sulle misure adottate o previste per conformarsi ai limiti di emissione.
(13)
Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del
trattato e tenuto conto del principio di precauzione, gli obiettivi della
presente direttiva, ossia il contenimento delle emissioni degli inquinanti
responsabili di acidificazione ed eutrofizzazione e dei precursori dell'ozono,
non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo
della natura transfrontaliera dell'inquinamento e possono dunque essere
realizzati meglio a livello comunitario. Conformemente al principio di
proporzionalità la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per
il raggiungimento di tali obiettivi.
(14)
È opportuno un tempestivo riesame dei progressi compiuti dagli Stati membri in
relazione ai limiti di emissione previsti e della misura in cui l'applicazione
effettiva dei limiti possa realizzare gli obiettivi ambientali provvisori per
la Comunità nel suo complesso. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione
anche il progresso scientifico e tecnico, gli sviluppi della normativa
comunitaria e le riduzioni delle emissioni prescritte al di fuori della
Comunità, con particolare riferimento ai progressi compiuti, tra gli altri, dai
paesi candidati all'adesione. Ai fini di tale riesame la Commissione dovrebbe
intraprendere un'ulteriore analisi costi-benefici dei limiti di emissione
vertente sulla convenienza economica, sui costi e benefici marginali e sull'impatto
socio-economico dei limiti stessi e sull'eventuale impatto in termini di
concorrenza. Il riesame dovrebbe riguardare anche le limitazioni del campo di
applicazione della presente direttiva.
(15)
A tal fine la Commissione dovrebbe trasmettere una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio e, se lo ritiene necessario, proporre opportune
modifiche della direttiva, tenendo conto degli effetti di tutta la legislazione
comunitaria applicabile, ponendo tra l'altro limiti di emissioni e norme di
prodotto per le fonti di emissione in questione nonché normative internazionali
in materia di emissioni generate dalle navi e dagli aeromobili.
(16)
Il trasporto marittimo contribuisce in modo rilevante alle emissioni di
biossido di zolfo e di ossidi di azoto nonché alla concentrazione e al deposito
di inquinanti atmosferici nella Comunità. Si rende quindi necessaria una
riduzione di tali emissioni. L'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 1999/32/CE del Consiglio,
del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni
combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE(8) prevede che la
Commissione esamini quali misure possano essere adottate per ridurre gli
effetti di acidificazione prodotti dalla combustione di combustibili marini diversi
da quelli specificati nel paragrafo 3 dell'articolo 2 della direttiva stessa.
(17)
Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ratificare al più presto l'allegato
VI della Convenzione Internazionale sulla Prevenzione dell'Inovinamento causato
dalle Navi (MARPOL).
(18)
Data la natura transfrontaliera dell'acidificazione e dell'inquinamento da
ozono, la Commissione dovrebbe continuare a esaminare ulteriormente la
necessità di elaborare misure comunitarie armonizzate, fatto salvo l'articolo
18 della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento(9) al fine di
evitare distorsioni della concorrenza, e tenendo conto dell'equilibrio tra
benefici e costi dell'azione.
(19)
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatta salva la
normativa comunitaria che disciplina le emissioni di tali inquinanti
provenienti da fonti specifiche e fatte salve le disposizioni della direttiva 96/61/CE,
in relazione ai valori limite di emissione e all'impiego delle migliori
tecniche disponibili.
(20)
Per verificare i progressi compiuti nel conformarsi ai limiti di emissione è
necessario procedere ad appositi inventari delle emissioni, che devono essere
calcolati secondo metodologie concordate a livello internazionale e comunicati
regolarmente alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente (AEA).
(21)
Gli Stati membri dovrebbero emanare norme sanzionatorie da applicare in caso di
violazione delle norme della presente direttiva e provvedere alla loro
applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e
dissuasive.
(22)
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione(10).
(23)
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare a livello internazionale
al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva,
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
Finalità
Scopo
della presente direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad
effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde
assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute
umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione
del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo
termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei
valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i
rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti
nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e
2020, con successive revisioni come previsto agli articoli 4 e 10.
Articolo
2
Campo
di applicazione
La
presente direttiva si applica alle emissioni degli inquinanti elencati
all'articolo 4 che derivano da attività umana, rilasciate da qualsiasi fonte
antropica situata nel territorio degli Stati membri o nelle rispettive zone
economiche esclusive.
Essa
non si applica:
a)
alle emissioni del traffico marittimo internazionale;
b)
alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;
c)
per la Spagna, alle emissioni generate nelle Isole Canarie;
d)
per la Francia, alle emissioni generate nei Dipartimenti d'Oltremare;
e)
per il Portogallo, alle emissioni generate a Madera e nelle Azzorre.
Articolo
3
Definizioni
Ai
fini della presente direttiva si intende per:
a)
"AOT40": somma delle concentrazioni orarie di ozono a livello del
suolo durante le ore diurne, superiori a 80 >ISO_7>ì>ISO_1>g/m3 (40
parti per miliardo), diminuite ciascuna di 80 >ISO_7>ì>ISO_1>g/m3,
accumulate da maggio a luglio ogni anno;
b)
"AOT60": somma delle concentrazioni orarie di ozono a livello del
suolo superiori a 120 >ISO_7>ì>ISO_1>g/m3 (60 parti per miliardo),
diminuite ciascuna di 120 >ISO_7>ì>ISO_1>g/m3, accumulate durante
tutto l'anno;
c)
"carico critico": stima quantitativa dell'esposizione a uno o più
inquinanti al di sotto della quale non si verificano, in base alle attuali
conoscenze, effetti nocivi significativi su specifici elementi sensibili
dell'ambiente;
d)
"livello critico": concentrazione di inquinanti nell'atmosfera al di
sopra della quale possono verificarsi, in base alle attuali conoscenze, effetti
nocivi diretti su recettori quali esseri umani, piante, ecosistemi o materiali;
e)
"emissione": rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti
puntuali o diffuse;
f)
"maglia territoriale": quadrato di 150 km di lato che corrisponde
alla risoluzione utilizzata per la mappatura dei carichi critici su scala
europea e per la sorveglianza delle emissioni e depositi degli inquinanti
atmosferici nell'ambito del Programma concertato di sorveglianza continua e di
valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in
Europa (EMEP);
g)
"ciclo di atterraggio e decollo": ciclo rappresentato dai seguenti
periodi per ciascuno modo operativo: avvicinamento 4,0 minuti; rullaggio/riposo
a terra 26,0 minuti, decollo 0,7 minuti; salita 2,2 minuti;
h)
"limite nazionale di emissione": quantità massima di una sostanza,
espressa in chilotonnellate, che può essere emessa da uno Stato membro
nell'arco di un anno solare;
i)
"ossidi di azoto": e "NOx": ossido di azoto e biossido di
azoto espressi come biossido di azoto;
j)
"ozono a livello del suolo": ozono nella parte più bassa della
troposfera;
k)
"composti organici volatili": e "COV": tutti i composti
organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre
ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce
solare.
Articolo
4
Limiti
nazionali di emissione
1.
Entro il 2010 gli Stati membri riducono le emissioni nazionali annue di
biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili
(COV) e ammoniaca (NH3) al di sotto dei limiti massimi di emissione indicati
all'allegato I, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate dalle misure
comunitarie adottate in seguito alle relazioni di cui all'articolo 9.
2.
Negli anni successivi al 2010 gli Stati membri assicurano che non siano
superati i limiti di emissione indicati all'allegato I.
Articolo
5
Obiettivi
ambientali provvisori
I
limiti nazionali di emissione di cui all'allegato I sono volti a conseguire in
via generale entro il 2010, per l'intera Comunità, i seguenti obiettivi
ambientali provvisori:
a)
Acidificazione
Riduzione
del numero di aree che superano i carichi critici di almeno del 50 % (in ogni
maglia) rispetto ai livelli del 1990.
b)
Esposizione all'ozono a livello del suolo con conseguenze per la salute.
Il
carico di ozono a livello del suolo superiore al livello critico per la salute
umana (AOT60 = 0) è ridotto in ogni maglia di due terzi rispetto ai livelli del
1990. Inoltre in nessuna maglia il carico di ozono a livello del suolo supera
il limite assoluto di 2,9 ppm.h.
c)
Esposizione all'ozono a livello del suolo con conseguenze per la vegetazione
Il
carico di ozono a livello del suolo superiore al livello critico per le colture
e la vegetazione seminaturale (AOT40 = 3 ppm.h) è ridotto in ogni maglia di un
terzo rispetto ai livelli del 1990. Inoltre in nessuna maglia il carico di
ozono a livello del suolo supera il limite assoluto di 10 ppm.h espresso in
eccesso rispetto al livello critico di 3 ppm.h.
Articolo
6
Programmi
nazionali
1.
Entro il 1o ottobre 2002 gli Stati membri elaborano programmi per la
progressiva riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti di cui
all'articolo 4, al fine di conformarsi almeno ai limiti nazionali di emissione
indicati all'allegato I entro il 2010.
2.
I programmi nazionali devono contenere una descrizione delle politiche e misure
adottate o previste e stime quantitative degli effetti che dette politiche e
misure avranno sugli inquinanti nel 2010. Devono altresì indicare eventuali
modifiche sostanziali previste nella distribuzione geografica delle emissioni
nazionali.
3.
Entro il 1o ottobre 2006 gli Stati membri aggiornano e modificano, secondo
necessità, i programmi nazionali.
4.
Gli Stati membri mettono a disposizione della popolazione e delle
organizzazioni interessate, come le associazioni ambientaliste, i programmi
elaborati ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3. Le informazioni fornite alla
popolazione ed alle organizzazioni ai sensi del presente paragrafo devono
essere chiare, comprensibili ed accessibili.
Articolo
7
Inventari
delle emissioni e proiezioni
1.
Gli Stati membri elaborano ed aggiornano annualmente gli inventari e le
proiezioni nazionali delle emissioni per il 2010 relativamente agli inquinanti
di cui all'articolo 4.
2.
Gli Stati membri elaborano gli inventari e le proiezioni delle emissioni
mediante le metodologie specificate all'allegato III.
3.
La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, in cooperazione
con gli Stati membri e sulla base delle informazioni da questi fornitele,
elabora inventari e proiezioni degli inquinanti di cui all'articolo 4. Gli
inventari e le proiezioni sono resi pubblici.
4.
Gli aggiornamenti delle metodologie da utilizzare conformemente all'allegato
III devono essere effettuati a norma della procedura prevista dall'articolo 13,
paragrafo 2.
Articolo
8
Relazioni
degli Stati membri
1.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione
e all'Agenzia europea dell'ambiente gli inventari nazionali delle emissioni e
le proiezioni delle emissioni per il 2010 elaborati ai sensi dell'articolo 7.
Essi comunicano un inventario definitivo delle emissioni riferito al penultimo
anno prima di quello in corso, e un inventario provvisorio delle emissioni
riferito all'anno precedente a quello in corso. Le proiezioni delle emissioni
devono includere informazioni per la comprensione quantitativa dei principali
assunti socioeconomici delle proiezioni stesse.
2.
Entro il 31 dicembre 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione i
programmi elaborati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.
Entro
il 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi
aggiornati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.
3.
La Commissione inoltra agli altri Stati membri i programmi nazionali ad essa
trasmessi entro un mese dal loro ricevimento.
4.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 paragrafo 2, la Commissione
disciplina la comunicazione dei programmi nazionali in modo da garantirne la
coerenza e la trasparenza.
Articolo
9
Relazioni
della Commissione
1.
Nel 2004 e nel 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'andamento dell'applicazione dei limiti nazionali
di emissione di cui all'allegato I e sulla probabilità del conseguimento degli
obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5 entro il 2010 nonché
degli obiettivi a lungo termine definiti all'articolo 1 entro il 2020. La
relazione comprende una valutazione economica, contenente un'analisi della
convenienza economica, e dei benefici, dei costi e dei benefici marginali e
dell'impatto socioeconomico dell'applicazione dei limiti nazionali di emissioni
nei singoli Stati membri e nei singoli settori. Comprende inoltre un riesame
delle limitazioni del campo di applicazione della direttiva stabilito
dall'articolo 2 e una valutazione dell'entità delle ulteriori riduzioni di
emissioni necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali di cui
all'articolo 5. Tiene conto altresì delle relazioni trasmesse dagli Stati
membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, come pure, tra l'altro, dei
seguenti fattori:
a)
qualsiasi nuova normativa comunitaria che possa essere adottata riguardo ai
limiti delle emissioni e agli standard di prodotto per le fonti di emissione in
questione;
b)
sviluppi delle migliori tecniche disponibili nel quadro dello scambio di
informazioni ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 96/61/CE
(IPPC);
c)
obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2008 riguardo alle emissioni di
biossido di zolfo e ossidi di azoto provenienti dagli attuali grandi impianti
di combustione, riferiti dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione(11);
d)
riduzione delle emissioni ed impegni di riduzione assunti da paesi terzi
attribuendo un particolare rilievo alle misure da adottare nei paesi candidati
all'adesione e possibilità di ulteriori riduzioni delle emissioni in regioni
situate nelle vicinanze della Comunità;
e)
normativa comunitaria di nuova adozione e regolamenti internazionali in materia
di emissioni generate dalle navi e dagli aerei;
f)
sviluppo dei trasporti e qualsiasi ulteriore misura per controllare le
emissioni derivanti dai trasporti;
g)
sviluppi nel settore dell'agricoltura e nuove proiezioni in materia di
allevamento, nonché miglioramenti dei metodi di riduzione delle emissioni nel
settore agricolo;
h)
qualsiasi cambiamento rilevante sul mercato della fornitura di energia
all'interno di uno Stato membro e nuove previsioni a seguito delle misure
intraprese dagli Stati membri per conformarsi agli obblighi internazionali
assunti in relazione al cambiamento climatico;
i)
valutazione degli episodi attuali e previsti di superamento dei carichi critici
e dei valori orientativi dell'OMS per l'ozono a livello del suolo;
j)
possibilità di identificazione di un obiettivo provvisorio di riduzione
dell'eutrofizzazione del suolo;
k)
nuove scoperte scientifiche e tecniche inclusa una valutazione delle
imprecisioni per quanto riguarda:
i)
gli inventari nazionali di emissioni,
ii)
i dati di riferimento in ingresso,
iii)
le informazioni riguardo ai trasporti transfrontalieri e al deposito di
inquinanti,
iv)
i carichi e i livelli critici,
v)
il modello utilizzato,
e
una valutazione della conseguente imprecisione dei limiti nazionali di
emissione che devono rispondere agli obiettivi ambientali provvisori di cui
all'articolo 5.
l)
eventuale necessità di evitare spese eccessive ai singoli Stati membri.
m)
raffronto tra le tecniche di modellizzazione e le osservazioni concernenti
l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono a livello del suolo al fine di
migliorare i modelli.
n)
il possibile uso, ove opportuno, di pertinenti strumenti economici.
2.
Nel 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sul rispetto dei limiti di cui all'allegato I e sui progressi
rispetto agli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5 nonché agli
obiettivi a lungo termine definiti all'articolo 1. La relazione tiene conto
delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8,
paragrafi 1 e 2 e dei fattori elencati alle lettere da a) a n) del paragrafo 1.
Articolo
10
Revisione
1.
Le relazioni di cui all'articolo 9 tengono conto dei fattori elencati al
paragrafo 1 dello stesso. Alla luce di questi fattori, dei progressi compiuti
per il conseguimento dei limiti di emissione entro il 2010, di una revisione
dei progressi scientifici e tecnici e della situazione concernente i progressi
compiuti nel raggiungimento degli obiettivi provvisori della presente direttiva
e degli obiettivi a lungo termine di non superamento dei carichi e dei livelli
critici nonché dei valori indicativi dell'OMS in materia di qualità dell'aria,
la Commissione procede ad una revisione della presente direttiva in
preparazione di ogni relazione.
2.
Nel contesto della revisione da completare nel 2004 si effettua una valutazione
dei limiti di emissione indicativi per l'insieme della Comunità, fissati
all'allegato II. La valutazione di tali limiti indicativi costituisce un
fattore da tener presente in occasione dell'analisi di future azioni efficaci
sotto il profilo dei costi che potrebbero essere portate avanti alla fine di
ridurre le emissioni di tutti gli inquinanti interessati, così da raggiungere
gli obiettivi ambientali provvisori previsti all'articolo 5 per l'insieme della
Comunità entro il 2010.
3.
Tutte le revisioni includono ulteriori esami sui costi e benefici stimati dei
limiti di emissione nazionali, effettuati in base a modelli aggiornati,
ricorrendo ai migliori dati disponibili per ridurre al minimo l'incertezza e
tenendo conto dello stato di avanzamento dell'ampliamento dell'Unione europea,
e dei meriti di metodologie alternative alla luce dei fattori elencati
all'articolo 9.
4.
Fatto salvo l'articolo 18 della direttiva 96/61/CE,
al fine di evitare distorsioni della concorrenza e tenendo conto
dell'equilibrio tra benefici e costi dell'azione, la Commissione esamina
ulteriormente la necessità di elaborare misure comunitarie armonizzate per i
settori economici interessati e prodotti che contribuiscono all'acidificazione,
all'eutrofizzazione e alla formazione di ozono al livello del suolo.
5.
Le relazioni di cui all'articolo 9 saranno, se del caso, accompagnate da
proposte in merito:
a)
alla modifica dei limiti nazionali di cui all'allegato I al fine di raggiungere
gli obiettivi ambientali provvisori previsti dall'articolo 5 e/o alla modifica
degli obiettivi ambientali provvisori;
b)
a eventuali ulteriori riduzioni delle emissioni al fine di raggiungere gli
obiettivi a lungo termine previsti dalla presente direttiva preferibilmente
entro il 2020;
c)
alle misure per garantire il rispetto dei limiti.
Articolo
11
Cooperazione
con i paesi terzi
Al
fine di promuovere il conseguimento della finalità descritta all'articolo 1, la
Commissione e gli Stati membri, se del caso e fatto salvo l'articolo 300 del
trattato CE, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi
terzi e con le organizzazioni internazionali competenti come la Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), l'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale
(ICAO), anche mediante lo scambio di informazioni, in materia di ricerca e
sviluppo in campo scientifico e tecnologico, allo scopo di migliorare le basi
per facilitare la riduzione delle emissioni.
Articolo
12
Relazioni
sulle emissioni di navi e di aeromobili
1.
Entro la fine del 2002 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio sulla misura in cui le emissioni connesse al traffico marittimo
internazionale contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione, e alla
formazione di ozono al livello del suolo nella Comunità.
2.
Entro la fine del 2004 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio sulla misura in cui le emissioni degli aeromobili al di fuori del
ciclo di atterraggio e decollo contribuiscano all'acidificazione,
all'eutrofizzazione e alla formazione di ozono al livello del suolo nella Comunità.
3.
Ogni relazione specifica un programma di azioni da adottare a livello
internazionale e comunitario per ridurre le emissioni del settore interessato e
che serva come base per un ulteriore esame da parte del Parlamento europeo e
del Consiglio.
Articolo
13
Procedura
di comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12 della
direttiva 96/62/CE (in seguito
denominato "il comitato").
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il
periodo di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 3
mesi.
3.
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo
14
Sanzioni
Gli
Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle
norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo
15
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27
novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando
gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Articolo
16
Entrata
in vigore
La
presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
17
Destinatari
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2001.
Per
il Parlamento europeo
La
Presidente
N.
Fontaine
Per
il Consiglio
Il
Presidente
A.
NEYTS-UYTTEBROECK
(1)
GU C 56 del 29.2.2000, pag. 34.
(2)
GU C 51 del 23.2.2000, pag. 11.
(3)
GU C 317 del 6.11.2000, pag. 35.
(4)
Parere del Parlamento europeo del 15 marzo 2000 (GU C 377 del 29.12.2000, pag.
159), posizione comune del Consiglio del 7 novembre 2000 (GU C 375 del
28.12.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2001 (non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo
del 20 settembre 2001 e decisione del Consiglio del 27 settembre 2001.
(5)
GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.
(6)
GU L 257 del 10.10.1998, pag. 1.
(7)
GU L 297 del 13.10.1992, pag. 1.
(8)
GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.
(9)
GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
(10)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(11)
Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
I
Limiti
nazionali di emissione per SO2, NOx, COV e NH3 da raggiungere entro il 2010(1)
(1)
Questi limiti nazionali di emissione sono stabiliti nell'intento di realizzare,
in via generale, gli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5. Il
conseguimento di detti obiettivi dovrebbe comportare una riduzione
dell'eutrofizzazione del suolo in misura tale che l'area della Comunità con
depositi di nutrienti a base di azoto superiori ai carichi critici sarà ridotta
del 30% rispetto ai livelli del 1990.
ALLEGATO
II
Limiti
di emissione per SO2, NOx, e COV
Questi
limiti di emissione sono stabiliti nell'intento di realizzare gli obiettivi
ambientali provvisori di cui all'articolo 5 per l'insieme della Comunità entro
il 2010.
ALLEGATO
III
Metodologie
per gli inventari e le proiezioni delle emissioni
Gli
Stati membri elaborano inventari e proiezioni delle emissioni secondo i metodi
concordati nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a lunga distanza e a tal fine utilizzano preferibilmente il
manuale comune EMEP/CORINAIR.(1)
(1)
Inventario delle emissioni atmosferiche dell'Agenzia europea dell'ambiente.