Sito giuridico ambientale
Direttiva 2002/3/Ce
del 12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria
(Pubblicata su Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
9.3.2002 L 67/14)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,in particolare
l'articolo 175,paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato,
visto il progetto comune approvato dal comitato di
conciliazione il 10 dicembre 2001,
considerando quanto segue:
(1)In base ai principi sanciti dall'articolo 174 del trattato,il
Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente approvato con risoluzione del
Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,riuniti in sede
di Consiglio,del 1 febbraio 1993,riguardante un programma comunitario di
politica ed azione a favore dell'ambiente e i uno sviluppo sostenibile,
integrato
dalla decisione n.2179/98/CE, prevede in modo specifico
l'adeguamento della legislazione vigente in materia di inquinanti
atmosferici.Il suddetto programma raccomanda di stabilire obiettivi a lungo
termine in materia di qualità dell'aria.
(2)Ai sensi dell'articolo 4,paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE
del Consiglio,del 27 settembre 1996,in materia di valutazione e gestione della
qualità dell'aria ambiente, il Consiglio adotta la normativa di cui al
paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai
paragrafi 3 e 4 di detto articolo.
(3)È importante garantire un'efficace protezione della
popolazione dagli effetti dell'esposizione all'ozono nocivi alla salute umana.
È opportuno ridurre, per quanto possibile,gli effetti nocivi dell'ozono sulla
vegetazione,sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso. L'inquinamento
da ozono è per natura transfrontaliero e richiede pertanto misure a livello comunitario.
(4)La direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori numerici delle
soglie devono basarsi sui risultati delle ricerche svolte da gruppi scientifici
internazionali del settore.La Commissione deve tener conto dei più recenti
risultati della ricerca scientifica nel settore epidemiologico ed ambientale e
dei progressi della metrologia nell'ottica di riesaminare gli elementi su cui
tali soglie sono fondate.
(5)La direttiva 96/62/CE prescrive la fissazione di valori
limite e valori-obiettivo per i livelli di ozono.Data la natura
transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, andrebbero fissati,a livello
comunitario,valori bersaglio per la protezione della salute umana e della
vegetazione. Tali valori bersaglio dovrebbero rifarsi agli obiettivi provvisori
fissati dalla strategia comunitaria integrata per combattere l'acidificazione e
l'ozono a livello del suolo, che costituiscono altresì il fondamento della
direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 23 ottobre
2001,relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici.
(6)In base alla direttiva 96/62/CE è opportuno che piani e
programmi siano attuati nelle zone e negli agglomerati in cui le concentrazioni
di ozono superano i valori bersaglio onde garantire,per quanto possibile,che
entro la data stabilita tali valori siano rispettati.Ciò consiste,in larga
misura,nell'attuare misure di controllo conformi alla normativa comunitaria in
materia.
(7)Al fine di garantire un'efficace protezione della salute
umana e dell'ambiente è necessario fissare obiettivi a lungo termine.Tali
obiettivi a lungo termine dovrebbero rifarsi alla strategia in materia di
riduzione dell'ozono e dell'acidificazione ed allo scopo da questa perseguito
di ravvicinare gli attuali livelli di ozono agli obiettivi a lungo termine.
(8)Le misurazioni dovrebbero essere obbligatorie nelle zone in
cui le concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine.Il numero di punti
di campionamento fissi necessari può essere ridotto grazie a mezzi di
valutazione supplementari.
(9)Occorrerebbe fissare una soglia di allarme per l'ozono per la
protezione della popolazione in generale.È altresì opportuno fissare una soglia
di informazione per proteggere i gruppi sensibili della popolazione.
Occorrerebbe fornire sistematicamente alla popolazione informazioni aggiornate
sulle concentrazioni di ozono nell'aria.
(10)Occorrerebbe
predisporre piani d'azione a breve termine qualora ciò possa ridurre
significativamente il rischio di superamento della soglia di
allarme.Occorrerebbe ricercare e studiare la possibilità di ridurre il
rischio,la durata e la gravità di tali superamenti.Tali misure locali non
dovrebbero tuttavia essere imposte laddove l'analisi costi-benefici dimostri
che sarebbero sproporzionate.
(11)Data la natura transfrontaliera dell'inquinamento da
ozono,può essere necessario un certo grado di coordinamento fra Stati membri limitrofi
ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani,programmi e piani
d'azione a breve termine,nonché dell'informazione della popolazione.Gli Stati
membri dovrebbero continuare,se del caso,la cooperazione con paesi terzi,privilegiando una tempestiva
partecipazione di quelli candidati all'adesione.
(12)Onde poter redigere relazioni periodiche,dovrebbero essere
trasmessi alla Commissione i dati relativi alle concentrazioni rilevate.
(13)È opportuno che la Commissione riesamini le disposizioni della
presente direttiva sulla scorta dei progressi più recenti della ricerca
scientifica,con particolare riguardo agli effetti dell'ozono sulla salute umana
e sull'ambiente.La relazione della Commissione dovrebbe inserirsi nell'ambito
di una strategia in materia di qualità dell'aria intesa a rivedere e proporre
obiettivi comunitari di qualità dell'aria e a elaborare strategie concrete per
il loro conseguimento.In questo contesto la relazione
dovrebbe tener conto della possibilità di conseguire gli
obiettivi a lungo termine entro un determinato periodo di tempo.
(14)Le misure necessarie per l'attuazione della presente
direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio,del 28 giugno 1999,recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(15)Dato che gli obiettivi dell'azione proposta,ovvero garantire
un'efficace protezione dagli effetti nocivi sulla salute umana dell'esposizione
all'ozono e ridurre gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione,sugli
ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso,non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo della natura
transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e possono dunque essere realizzati
meglio a livello comunitario,la Comunità può adottare misure secondo il
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.Nel rispetto del
principio di proporzionalità di cui a detto articolo,la presente direttiva non
va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
(16)La direttiva 92/72/CEE del Consiglio,del 21 settembre
1992,sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono dovrebbe essere abrogata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Finalità
La presente direttiva si prefigge di:
a)fissare obiettivi a lungo termine,valori bersaglio,una
soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di
ozono nell'aria della Comunità,al fine di evitare, prevenire o ridurre gli
effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
b)garantire che in tutti gli Stati membri siano utilizzati
metodi e criteri uniformi per la valutazione delle concentrazioni di ozono
e,ove opportuno,dei precursori dell'ozono (ossidi di azoto e composti organici
volatili)nell'aria;
c)ottenere adeguate informazioni sui livelli di ozono
nell'aria e metterle a disposizione della popolazione;
d)garantire che,per quanto riguarda l'ozono,la qualità
dell'aria sia salvaguardata laddove è accettabile e sia migliorata negli altri
casi;
e)promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri
per quanto riguarda la riduzione dei livelli d'ozono, e l'uso delle
potenzialità delle misure transfrontaliere e l'accordo su tali misure.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)«aria »:l'aria esterna presente nella troposfera,esclusi i
luoghi di lavoro;
2)«inquinante »:qualsiasi sostanza direttamente o
indirettamente immessa dall'uomo nell'aria,che può avere effetti nocivi sulla
salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
3)«precursori dell'ozono »:sostanze che contribuiscono alla
formazione di ozono a livello del suolo,alcune delle quali sono elencate
nell'allegato VI;
4)«livello »:concentrazione di un inquinante nell'aria o deposizione
dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;
5)«valutazione »:qualsiasi metodo impiegato per misurare,
calcolare,prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria;
6)«misurazione in siti fissi »:le misurazioni effettuate ai
sensi dell'articolo 6,paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE;
7)«zona »:parte del territorio degli Stati membri da essi
delimitata;
8)«agglomerato »:zona con una concentrazione di popolazione
superiore a 250 000 abitanti o,allorché la concentrazione di popolazione è pari
o inferiore a 250 000 abitanti,una densità abitativa per km 2 tale da rendere
necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità
dell'aria;
9)«valore bersaglio »:livello fissato al fine di evitare a
lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo
complesso,da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo;
10)«obiettivo a lungo termine »:concentrazione di ozono
nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili,in base alle
conoscenze scientifiche attuali,effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o
sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo deve essere conseguito, salvo
quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate,nel lungo periodo
al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
11)«soglia di allarme »:livello oltre il quale vi è un
rischio per la salute umana di esposizione di breve durata della popolazione in
generale,e raggiunto il quale gli Stati membri devono immediatamente
intervenire a norma degli articoli
6 e7;
12)«soglia di informazione »:livello oltre il quale vi è un
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni
gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale sono
necessarie informazioni aggiornate;
13)«composti organici volatili »(«COV »):tutti i composti
organici provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, diversi dal
metano,che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto
in presenza di luce solare.
Articolo 3
Valori bersaglio
1.I valori bersaglio per il 2010 per le concentrazioni di
ozono nell'aria sono riportati nella parte II dell'allegato I.
2.Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli
agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria,valutati ai sensi
dell'articolo 9,superano i valori bersaglio di cui al
paragrafo 1.
3.Per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 2,gli
Stati membri adottano misure volte a garantire,in linea con le disposizioni della
direttiva 2001/81/CE,che sia predisposto ed attuato un piano o un programma al
fine di raggiungere i
valori bersaglio,salvo quando ciò non sia realizzabile
tramite misure proporzionate,a partire dalla data indicata nella parte II dell'allegato
I.
Qualora,ai sensi dell'articolo 8,paragrafo 3 della direttiva
96/62/CE,occorra predisporre o attuare piani o programmi relativi ad inquinanti
diversi dall'ozono,gli Stati membri,se del caso,predispongono e attuano piani o
programmi integrati riguardanti tutti gli inquinanti in questione.
4.I piani o programmi di cui al paragrafo 3 contengono le
informazioni minime descritte nell'allegato IV della direttiva
96/62/CE e sono portati a conoscenza della popolazione e
delle organizzazioni interessate,quali associazioni ambientaliste,dei consumatori
o i tutela dei gruppi di popolazione sensibili ed altri organismi sanitari
competenti.
Articolo 4
Obiettivi a lungo termine
1.Gli obiettivi a lungo termine per le concentrazioni di ozono
nell'aria sono indicati nella parte III dell'allegato I.
2.Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli
agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria,valutati ai sensi
dell'articolo 9,superano gli obiettivi a lungo termine di cui
al paragrafo 1,ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio fissati nella
parte II dell'allegato I. Per tali zone e agglomerati gli Stati membri
predispongono e attuano misure efficaci dal punto di vista dei costi
finalizzate al conseguimento degli obiettivi a lungo termine. Le misure
adottate devono almeno essere coerenti con tutti i piani o programmi di cui
all'articolo 3, paragrafo 3.Inoltre,esse si basano sulle misure adottate ai
sensi delle disposizioni della direttiva 2001/81/CE e della pertinente normativa
CE.
3.I progressi della Comunità nel conseguimento degli
obiettivi a lungo termine sono soggetti a successivi riesami,nell'ambito del
processo di cui all'articolo 11 e in rapporto alla direttiva
2001/81/CE,prendendo come anno di riferimento il 2020 e tenendo conto dei
progressi realizzati nel conseguimento dei massimali di emissione nazionali
stabiliti in detta direttiva.
Articolo 5
Norme per le zone e gli agglomerati con livelli di ozono
conformi agli obiettivi a lungo termine
Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli
agglomerati nei quali i livelli di ozono sono conformi agli obiettivi a lungo
termine. Nella misura in cui lo consentono fattori attinenti alla natura
transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e alle condizioni meteorologiche,in
tali zone e agglomerati essi mantengono i livelli di ozono al di sotto degli
obiettivi a lungo termine e preservano tramite misure proporzionate la migliore
qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello
di protezione dell'ambiente e della salute umana.
Articolo 6
Informazione del pubblico
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
a)assicurare che le informazioni aggiornate sulle
concentrazioni di ozono nell'aria siano messe regolarmente a disposizione del
pubblico,delle associazioni interessate,quali le associazioni ambientaliste,le
associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di
popolazione sensibili e gli altri organismi sanitari competenti.
Le informazioni sono aggiornate con frequenza almeno
giornaliera ovvero, laddove opportuno e fattibile, oraria.
Le informazioni indicano almeno tutti i casi di superamento
delle concentrazioni corrispondenti all'obiettivo a lungo termine per la
protezione della salute, le soglie di informazione e i allarme in relazione al
corrispondente periodo di mediazione.Le informazioni dovrebbero inoltre
comprendere una breve valutazione in relazione agli effetti sulla salute.
Le soglie di informazione e i allarme per le concentrazioni
di ozono nell'aria sono indicate nella parte I dell'allegato II;
b)mettere a disposizione del pubblico e delle organizzazioni
pertinenti,come quelle ambientaliste,dei consumatori,per la tutela dei gruppi
di popolazione sensibili,e degli altri organismi sanitari competenti,relazioni
annuali dettagliate in cui siano indicati almeno,per quanto riguarda la salute
umana,tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti al valore
bersaglio e all'obiettivo a lungo termine,le soglie di informazione e i allarme
in relazione al periodo di mediazione,e,per quanto riguarda la
vegetazione,qualsiasi superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo
termine,nonché,se del caso,una breve valutazione degli effetti dei casi di
superamento in questione.Esse possono altresì contenere,se del
caso,informazioni e valutazioni ulteriori in materia di protezione delle
foreste,come specificato nella parte I dell'allegato III.
Possono anche includere informazioni sui precursori
pertinenti,ove queste non siano già contemplate dalla legislazione comunitaria
vigente;
c)provvedere affinché siano fornite con la massima
tempestività agli organismi sanitari e alla popolazione informazioni sui casi
di superamento in corso o previsti della soglia di allarme.
Le informazioni e le relazioni summenzionate sono rese
pubbliche con i mezzi adeguati secondo i casi,ad esempio mediante mezzi
radiotelevisivi,stampa o pubblicazioni, pannelli informativi o reti
informatiche, quali Internet.
2.Le informazioni dettagliate da comunicare al pubblico ai sensi
dell'articolo 10 della direttiva 96/62/CE in caso di superamento di una delle
soglie devono comprendere gli elementi indicati nella parte II dell'allegato
II. Ove fattibile,gli Stati membri fanno in modo di fornire tali informazioni
anche nei casi in cui si prevede un superamento della soglia di informazione o
di allarme.
3.Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e2 devono
essere chiare,comprensibili ed accessibili.
Articolo 7
Piani d'azione a breve termine
1.Ai sensi dell'articolo 7,paragrafo 3 della direttiva
96/62/CE,gli Stati membri predispongono piani d'azione ai livelli
amministrativi adeguati che indicano le misure specifiche da adottare a breve
termine,tenendo conto di circostanze locali particolari,per le zone ove vi sia
un rischio di superamento della soglia di allarme qualora vi sia un potenziale
significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei
superamenti della soglia di allarme. Qualora si rilevi che non sussiste un
potenziale significativo di riduzione del rischio,della durata o gravità dei
superamenti nelle zone in questione,gli Stati membri sono esonerati
dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7,paragrafo 3 della
direttiva 96/62/CE. Spetta agli Stati membri accertare se vi sia un potenziale
significativo di riduzione del rischio,della durata o della gravità dei
superamenti,tenuto conto delle condizioni geografiche,meteorologiche ed
economiche nazionali.
2.L'elaborazione di piani d'azione a breve termine,inclusi i
livelli di attivazione di azioni specifiche, rientra nella responsabilità degli
Stati membri. Tali piani possono prevedere,secondo i casi,misure graduate ed
economicamente valide di controllo e, ove risulti necessario,di riduzione o i
sospensione di talune attività,tra cui il traffico di autoveicoli,che
contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di
allarme. Possono anche essere previste misure efficaci connesse con l'attività
degli impianti industriali e l'utilizzazione di prodotti.
3.Nel predisporre e attuare i piani d'azione a breve termine,
gli Stati membri prendono in considerazione esempi di misure di provata
efficacia,che dovrebbero essere incluse negli orientamenti di cui all'articolo
12.
4.Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e
delle associazioni interessate,quali le associazioni ambientaliste,le
associazioni dei consumatori,le associazioni di tutela dei gruppi di
popolazione sensibili e gli altri organismi sanitari pertinenti,sia i risultati
delle loro indagini,sia il contenuto dei piani d'azione specifici a breve
termine e informazioni sull'attuazione di questi piani.
Articolo 8
Inquinamento transfrontaliero
1.Quando le concentrazioni di ozono superano i valori
bersaglio o gli obiettivi a lungo termine principalmente a causa di emissioni
di precursori verificatesi in altri Stati membri,gli Stati membri interessati
collaborano per predisporre,ove opportuno,piani e programmi concertati per il
conseguimento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine,salvo
quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate.
La Commissione li assiste in tale processo. Nell'adempimento
degli obblighi di cui all'articolo 11 la Commissione valuta, tenendo conto
della direttiva 2001/81/CE,in particolare l'articolo 9,se siano necessarie
altre azioni a livello comunitario al fine di ridurre le emissioni dei
precursori che causano tali fenomeni di inquinamento transfrontaliero da ozono.
2.Ove opportuno ai sensi dell'articolo 7,gli Stati membri
predispongono e attuano piani d'azione a breve termine concertati che si
applicano alle zone di frontiera dei diversi Stati membri. Gli Stati membri
provvedono affinché nelle zone di frontiera dei diversi Stati membri per le
quali sono stati predisposti piani d'azione a breve termine,la popolazione
riceva tutte le informazioni del caso.
3.Allorché si verifichino superamenti della soglia di
informazione o della soglia di allarme in zone prossime ai confini
nazionali,dovrebbero essere informate quanto prima le autorità competenti degli
Stati membri limitrofi interessati al fine di agevolare l'informazione del
pubblico di tali Stati.
4.Nel predisporre i piani e programmi di cui ai paragrafi 1e
2 e nell'informarne il pubblico come previsto al paragrafo 3, gli Stati membri
continuano,se del caso,una cooperazione con i paesi terzi,con particolare
attenzione ai paesi candidati all'adesione.
Articolo 9
Valutazione delle concentrazioni di ozono e di precursori
nell'aria
1.Le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie nelle
zone e negli agglomerati nei quali durante uno qualsiasi degli ultimi cinque
anni di rilevamento le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a
lungo termine. Laddove siano disponibili solo dati relativi ad un periodo
inferiore a cinque anni,per accertare i superamenti gli Stati membri possono
avvalersi di brevi campagne di misurazione effettuate in periodi e siti
rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento,integrandole con gli
inventari delle emissioni e l'uso dei modelli.
L'allegato IV contiene i criteri per l'ubicazione dei punti
di campionamento ai fini della misurazione dell'ozono. La parte I dell'allegato
V contiene il numero minimo di punti di campionamento fissi ai fini della
misurazione continua dell'ozono nelle zone e negli agglomerati nei quali la
misurazione è l'unica fonte di informazione per la valutazione della qualità
dell'aria.
In corrispondenza del 50 %dei punti di campionamento
dell'ozono prevista ai sensi della parte I dell'allegato V,viene effettuata
anche la misurazione del biossido di azoto.La misurazione del biossido di azoto
è continua,ad eccezione delle stazioni rurali di fondo,quali definite nella
parte I dell'allegato IV,nelle quali possono essere utilizzati altri metodi di
misurazione.
Nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni
ottenute dai punti di campionamento per la misurazione in siti fissi sono
integrate da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione o
misurazioni indicative,il numero complessivo dei punti di campionamento di cui
alla parte I dell'allegato V può essere ridotto a condizione che:
a)i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello
d'informazione adeguato per la valutazione della qualità dell'aria con
riferimento ai valori bersaglio e alle soglie di informazione e i allarme;
b)il numero di punti di campionamento da installare e la
risoluzione spaziale di altre tecniche devono poter consentire di accertare le
concentrazioni di ozono conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui
alla parte I dell'allegato VII e in vista dei risultati di cui alla parte II
dell'allegato VII;
c)il numero di punti di campionamento in ciascuna zona o
agglomerato sia almeno uno per due milioni di abitanti o,se ciò produce un
numero maggiore di punti di campionamento,uno per 50 000 km2 ;
d)ciascuna zona o agglomerato contenga almeno un punto di
campionamento;
e)il biossido di azoto venga misurato in tali rimanenti punti
di campionamento,ad esclusione delle stazioni rurali di fondo.
In questo caso si tiene conto dei risultati delle tecniche di
modellizzazione e/o misurazioni indicative ai fini della valutazione della
qualità dell'aria in riferimento ai valori bersaglio.
2.Nelle zone e negli agglomerati in cui,durante tutti gli
ultimi cinque anni di misurazione le concentrazioni sono state inferiori agli
obiettivi a lungo termine il numero delle stazioni di misurazione continua è
stabilito ai sensi alla parte II dell'allegato V.
3.Ciascuno Stato membro provvede affinché nel suo territorio
venga installata e mantenuta operativa almeno una stazione di misurazione per
fornire dati sui precursori dell'ozono elencati nell'allegato VI.Ogni Stato
membro stabilisce il numero e l'ubicazione delle stazioni nelle quali misurare
i suddetti precursori,attenendosi ad obiettivi,metodi e raccomandazioni
contenuti in detto allegato.
Nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 12 vengono
elaborate anche linee guida per un'appropriata strategia di misurazione dei
precursori dell'ozono,tenendo conto delle norme vigenti a livello comunitario e
del programma concertato di sorveglianza continua e i valutazione del trasporto
a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP).
4.Nella parte I dell'allegato VIII sono contenuti i metodi di
riferimento per l'analisi dell'ozono.Nella parte II del medesimo allegato sono
stabilite le tecniche di modellizzazione dell'ozono.
5.Le eventuali modifiche necessarie per adeguare al progresso
scientifico e tecnico il presente articolo e gli allegati da IV a VIII sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13,paragrafo 2.
Articolo 10
Trasmissione delle informazioni e relazioni
1.Allorché trasmettono informazioni alla Commissione ai sensi
dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE,gli Stati membri provvedono anche
e,per la prima volta,per l'anno civile successivo alla data di cui all'articolo
15,paragrafo 1,a:
a)trasmettere alla Commissione,per ogni anno civile,entro il
30 settembre dell'anno successivo l'elenco delle zone e degli agglomerati di
cui all'articolo 3,paragrafo 2,all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5;
b)trasmettere alla Commissione una relazione che fornisca un
quadro globale della situazione quanto al superamento dei valori bersaglio
stabiliti nella parte II dell'allegato I. La relazione fornisce una spiegazione
dei casi annuali di superamento del valore bersaglio per la protezione della
salute umana;la relazione contiene altresì i piani e i programmi di cui
all'articolo 3,paragrafo 3;la relazione viene trasmessa entro due anni dalla
fine del periodo nel corso del quale si sono rilevati superamenti dei valori
bersaglio fissati per l'ozono;
c)informare la Commissione,a scadenza triennale,dei progressi
realizzati nell'ambito di ciascun piano o programma.
2.Inoltre gli Stati membri,per la prima volta,per l'anno
civile successivo alla data di cui all'articolo 15,paragrafo 1:
a)trasmettono alla Commissione in via provvisoria,per ognuno
dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno
i)entro la fine del mese successivo,per ogni giorno in cui si
osservano superamenti delle soglie di informazione e/o di allarme, le seguenti
informazioni:data,durata dell'episodio in ore,valore/i massimo/i di 1 ora di
ozono;
ii)entro il 31 ottobre di ogni anno,le altre informazioni
indicate nell'allegato III;
b)per ogni anno civile,entro il 30 settembre dell'anno
successivo,trasmettono alla Commissione le informazioni convalidate di cui
all'allegato III insieme alle concentrazioni medie annuali dei precursori
dell'ozono indicati nell'allegato VI;
c)trasmettono alla Commissione,con scadenza triennale ed
entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, nell'ambito
della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del
Consiglio,le seguenti informazioni riguardanti:
i)il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati,a
seconda dei casi,nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3,paragrafo
2,all'articolo 4,paragrafo 2 e all'articolo 5;
ii)eventuali misure adottate o predisposte ai sensi
dell'articolo 4,paragrafo 2;
iii)le decisioni in merito ai piani d'azione a breve termine,
la elaborazione e il contenuto,nonché una valutazione degli effetti dei piani
stessi,predisposti ai sensi dell'articolo 7.
3.La Commissione provvede a:
a)far sì che le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo
2, lettera a)siano immediatamente messe a disposizione con mezzi appropriati e
comunicate all'Agenzia europea dell'ambiente;
b)pubblicare ogni anno un elenco delle zone e degli
agglomerati di cui al paragrafo 1,lettera a)e,entro il 30 novembre di ogni
anno,una relazione sulla situazione dell'ozono durante l'estate dell'anno in
corso e del precedente anno civile per fornire,in un formato comparabile,quadri
globali della situazione di ciascuno Stato membro,tenuto conto delle diverse
condizioni meteorologiche e
dell'inquinamento transfrontaliero,e fornire un quadro globale di tutti i
superamenti dell'obiettivo a lungo termine negli Stati membri;
c)verificare regolarmente l'attuazione dei piani o dei
programmi presentati ai sensi del paragrafo 1,lettera b) mediante analisi dei
progressi registrati e delle tendenze a livello di inquinamento atmosferico e
tenendo conto delle condizioni meteorologiche e dell'origine dei precursori
dell'ozono (biogenica o antropogenica);
d)tener conto delle informazioni fornitele ai sensi dei
paragrafi 1 e 2 nella redazione delle relazioni triennali sulla qualità
dell'aria,ai sensi dell'articolo 11,punto 2 della direttiva 96/62/CE;
e)predisporre un opportuno scambio delle informazioni ed
esperienze comunicatele ai sensi del paragrafo 2,lettera c), punto iii)in
materia di elaborazione ed attuazione dei piani d'azione a breve termine.
4.Nell'adempiere ai compiti di cui al paragrafo 3 la
Commissione si avvarrà,secondo necessità,delle competenze dell'Agenzia europea
dell'ambiente.
5.Entro il 9 settembre 2003 gli Stati membri comunicano alla
Commissione i metodi impiegati per la valutazione preliminare della qualità
dell'aria ai sensi dell'articolo 11,punto 1, lettera d)della direttiva
96/62/CE.
Articolo 11
Riesame e relazioni
1.Entro il 31 dicembre 2004 la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che descrive l'esperienza
acquisita nell'applicazione della presente direttiva.
Essa verterà in particolare su:
a)gli ultimi risultati della ricerca scientifica alla luce
degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di
effetti dell'esposizione all'ozono sull'ambiente e sulla salute umana tenendo
conto specificatamente dei gruppi di popolazione sensibili;viene preso in
considerazione lo sviluppo di modelli più accurati;
b)i recenti sviluppi tecnologici,in particolare nel campo dei
metodi di misurazione o i altri tipi di valutazione delle concentrazioni,nonché
l'evoluzione delle concentrazioni di ozono in tutta Europa;
c)il confronto tra le previsioni basate su modelli e le
misurazioni effettive;
d)la determinazione e i livelli degli obiettivi a lungo
termine, dei valori bersaglio,delle soglie di informazione e di allarme;
e)l'impatto che il programma internazionale concertato ai
sensi della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande
distanza dell'UNECE ha sugli effetti dell'ozono sulle colture e la vegetazione
naturale.
2.La relazione si inserisce nel contesto di una strategia in
materia di qualità dell'aria intesa a rivedere e proporre obiettivi comunitari
di qualità dell'aria e a elaborare strategie concrete per il loro
conseguimento.In tale contesto,la relazione terrà conto dei seguenti elementi:
a)margine di intervento per un'ulteriore riduzione delle
emissioni inquinanti di tutte le fonti,nei limiti della fattibilità tecnica e
dell'efficacia dei costi delle misure;
b)correlazione tra, da un lato, gli inquinanti e le
opportunità di strategie integrate per conseguire la qualità dell'aria nella
Comunità e,dall'altro,i relativi obiettivi;
c)possibilità di ulteriori azioni a livello comunitario
intese a ridurre le emissioni di precursori;
d)progressi nell'applicazione dei valori bersaglio di cui
all'allegato I,compresi i piani ed i programmi predisposti e realizzati ai
sensi degli articoli 3 e4,esperienza acquisita nell'attuazione di piani
d'azione a breve termine ai sensi dell'articolo 7 e condizioni,di cui
all'allegato IV,nelle quali le misurazioni della qualità dell'aria sono state
effettuate;
e)possibilità di conseguire gli obiettivi a lungo termine di
cui alla parte III dell'allegato I,entro un periodo di tempo determinato;
f)norme attuali e future in materia di informazione del pubblico
e i scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
g)correlazione tra la presente direttiva e i cambiamenti
previsti a seguito di misure che la Comunità e gli Stati membri devono adottare
per soddisfare gli impegni relativi ai cambiamenti climatici;
h)il trasporto transfrontaliero dell'inquinamento, tenuto
conto delle misure adottate nei paesi candidati all'adesione.
3.La relazione effettua inoltre un riesame delle disposizioni
della presente direttiva alla luce dei risultati e, se necessario, è corredata
di una proposta di modifica della presente direttiva, con particolare riguardo
agli effetti dell'ozono sull'ambiente e sulla salute umana e tenendo conto
specificamente dei gruppi di popolazione sensibili.
Articolo 12
Orientamenti
1.Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la
Commissione elabora orientamenti entro il 9 settembre 2002.A tale scopo essa si
avvarrà delle competenze reperibili presso gli Stati membri,l'Agenzia europea
dell'ambiente o gli enti specializzati del settore,secondo necessità e tenendo
conto dei requisiti vigenti nella legislazione comunitaria e dell'EMEP.
2.Gli orientamenti sono adottati secondo la procedura di cui
all'articolo 13,paragrafo 2. Essi non modificano né direttamente né
indirettamente i valori bersaglio,gli obiettivi a lungo termine o le soglie di
allarme e i informazione.
Articolo 13
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato istituito
dall'articolo 12,paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo,si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui
all'articolo 5,paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 14
Sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da
irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della
presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci,proporzionate e dissuasive.
Articolo 15
Attuazione
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative,regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 9 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16
Abrogazioni
La direttiva 92/72/CEE è abrogata a decorrere dal 9 settembre
2003.
Articolo 17
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Articolo 18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,addì 12 febbraio 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente P.COX
Per il Consiglio
Il Presidente J.PIQUÉ I CAMPS
ALLEGATO I
DEFINIZIONI,VALORI BERSAGLIO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE PER
L'OZONO
I. Definizioni
Tutti i valori sono espressi in µg/m ³.Il volume deve essere
normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione:293 K e
101,3 kPa.L'ora indicata è quella dell'Europa centrale.
Per AOT40 (espresso in µg/m 3 )·ora)s'intende la somma della differenza
tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m ³(=40 parti per miliardo)e 80 µg/m 3 in un dato
periodo di tempo,utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le
8:00 e le 20:00,ora dell'Europa centrale (1 ).
Per essere validi,i dati annuali sui superamenti utilizzati
per verificare il rispetto dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo
termine riportati nel seguito devono soddisfare i criteri di cui alla parte II
dell'allegato III.
II. Ozono : valori bersaglio
|
Parametro |
Valore bersaglio per il 2010 (a)(1 ) |
1.Valore bersaglio per la protezione della salute umana |
Media massima giornaliera su 8 ore (b) |
120 µg/m 3 da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni (c) |
2.Valore bersaglio per la protezione della vegetazione |
AOT40,calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio |
18 000 µg/m 3 ·h come media su 5 anni (c) |
(a)Data a partire dalla quale si verifica la rispondenza ai
valori bersaglio. Ciò significa che i valori del 2010 saranno utilizzati per
verificare la concordanza con gli obiettivi nei successivi 3
o 5 anni.
(b)La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà
determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore,calcolate in base
a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così
calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce;in pratica,la prima
fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella
compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno
stesso;l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella
compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.
(c)Se non è possibile calcolare la media i 3 o5anni poiché
non si ha un insieme completo di dati relativi a più anni consecutivi,i
dati annuali minimi necessari per la verifica della
rispondenza con i valori bersaglio sono i seguenti:
- per il valore bersaglio per la protezione della salute
umana:dati validi relativi ad 1 anno,
- per il valore bersaglio per la protezione della
vegetazione:dati relativi a 3 anni.
(1 )o ora corrispondente per le regioni ultraperiferiche.
III. Ozono: obiettivi a lungo termine
|
Parametro |
Obiettivo a lungo (a) |
1.Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute
umana |
Media massima giornaliera su 8 ore nell'arco di un anno civile |
120 µg/m 3 |
2.Obiettivo a lungo termine per la protezione della
vegetazione |
AOT40,calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio |
6 000 µg/m 3 ·h |
(a)I progressi realizzati dalla Comunità nel conseguimento
dell'obiettivo a lungo termine,prendendo come riferimento l'anno 2020,
sono riesaminati nell'ambito del processo di cui all'articolo
11.
(1 )I valori bersaglio e i superamenti consentiti sono fissati
fatti salvi i risultati degli studi e del riesame,di cui all'articolo 11,che
terranno conto delle
diverse situazioni geografiche e climatiche nella Comunità europea.
ALLEGATO II
SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME
I. Soglie di informazione e di allarme per l'ozono
|
Parametro |
Soglia |
Soglia di informazione |
Media di 1 ora |
180 µg/m 3 |
Soglia di allarme |
Media di 1 ora (a) |
240 µg/m 3 |
(a)Per l'attuazione dell'articolo 7,il superamento della
soglia va misurato o previsto per tre ore consecutive.
II. Informazioni minime da fornire al pubblico qualora si sia
verificato o sia previsto un superamento della soglia di informazione o di
allarme
Le seguenti informazioni devono essere fornite al pubblico su
scala sufficientemente vasta e quanto più rapidamente possibile:
1)Informazioni sui superamenti registrati:
- località o area in cui si è verificato il superamento,
- tipo di soglia superata (di informazione o i allarme),
- ora d'inizio e durata del superamento,
- massima concentrazione media di 1 ora e i 8 ore.
2)Previsione per il pomeriggio/giorno/i seguenti:
- area geografica dei superamenti previsti della soglia di
informazione o i allarme,
- tendenza dell'inquinamento prevista
(miglioramento,stabilizzazione,peggioramento).
3)Informazione sui settori colpiti della popolazione,possibili
effetti sulla salute e condotta raccomandata:
- informazione sui gruppi di popolazione a rischio,
- descrizione dei sintomi riscontrabili,
- precauzioni che i gruppi di popolazione colpiti devono
prendere,
- dove ottenere ulteriori informazioni.
4)Informazione sulle azioni preventive per la riduzione
dell'inquinamento e/o l'esposizione all'inquinamento:
indicazione delle
principali fonti;azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni.
ALLEGATO III
INFORMAZIONI TRASMESSE DAGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE E
CRITERI PER L'AGGREGAZIONE DEI DATI E I CALCOLO DEI PARAMETRI STATISTICI
I. Informazioni da trasmettere alla Commissione
La seguente tabella stabilisce tipo e quantità delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione:
|
Tipo di stazione |
Livello |
Periodo di media/
accumulo |
Dati provvisori per ogni mese da aprile a settembre |
Relazioni annuali |
Soglia di informazione |
Qualsiasi |
180 µg/m 3 |
1 ora |
- per ogni giorno n cui si osservano episodi: data, durata del
superamento in ore,valori massimi di 1 ora di ozono e relativo NO 2 quando richiesto, - valori massimi mensili di ozono di 1 ora |
- per ogni giorno in cui si osservano superamenti:data,durata del
superamento in ore,valori massimi di 1 ora di ozono e relativo NO 2 quando
richiesto |
Soglia di allarme |
Qualsiasi |
240 µg/m 3 |
1 ora |
- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata
del superamento in ore, valori massimi di 1 ora di ozono e relativo NO 2 quando richiesto |
- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del
superamento in ore, valori massimi di 1 ora di ozono e relativo NO 2 quando
richiesto |
Protezione della salute |
Qualsiasi |
120 µg/m 3 |
8 ore |
- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, valore massimo di 8 ore (b) |
- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: dati, valore massimo
di 8 ore (b) |
Protezione della vegeta-zione |
Suburbana, rurale, rurale di fondo |
AOT40 (a) =6 000 µg/m 3 ·h |
1 ora, accumulato da maggio a luglio |
— |
Valore |
Protezione delle foreste |
Suburbana, rurale, rurale di fondo |
AOT40 (a) =20000 µg/m 3 ·h |
1 ora, accumulato da aprile a settembre |
— |
Valore |
Beni materiali |
Qualsiasi |
40 µg/m 3 (c) |
1 anno |
— |
Valore |
(a)Vedi definizione di AOT40 di cui alla parte I
dell'allegato I.
(b)Media massima giornaliera su 8 ore [cfr.allegato I,parte
II,nota (a)].
(c)Valore da rivedere,a norma dell'articolo 11,paragrafo 3,alla
luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche.
Le relazioni annuali devono contenere anche i seguenti
dati,qualora tutti i dati orari disponibili per l'ozono,il biossido di azoto e gli
ossidi di azoto per l'anno in questione non siano già stati consegnati nel
quadro della decisione 97/101/CE del Consiglio (1 ):
- per l'ozono,il biossido di azoto,gli ossidi di azoto e la
somma di ozono e biossido di azoto (indicata come parti per miliardo ed
espressa in µg/m ³di ozono),valore massimo,99.9 o ,98 o ,50 o percentile e media annuale e numero di dati
validi ottenuti da serie di 1 ora,
- valore massimo,98 o 50 o percentile e media annuale ottenuti dalle serie
di concentrazioni di ozono massime giornaliere di 8 ore.
I dati presentati nelle relazioni mensili sono considerati
provvisori e devono essere aggiornati,se necessario,in occasione delle
successive comunicazioni.
(1 )GU L 35 del
5.2.1997
Parametro Proporzione prescritta di dati validi
II. Criteri per l'aggregazione dei dati e il calcolo dei
parametri statistici
I percentili devono essere calcolati secondo la procedura
specificata alla decisione 97/101/CE del Consiglio.
Per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del
calcolo dei parametri statistici devono essere usati i seguenti criteri:
Parametro |
Proporzione prescritta di dati validi |
Valori di 1 ora |
75 %(ovvero 45 minuti) |
Valori di 8 ore |
75 %dei valori (ovvero 6 ore) |
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore sulla base delle medie consecutive
di 8 ore |
75 %delle concentrazione medie consecutive su 8 ore
calcolate in base a dati orari (ossia 18 medie su 8 ore al giorno) |
AOT40 |
90 %dei valori di 1 ora nel periodo di tempo definito per
il calcolo del valore AOT 40 (a) |
Media annuale |
75 %dei valori di 1 ora nella stagione estiva (da aprile a
settembre)ed invernale (da gennaio a marzo e a ottobre a
dicembre)rispettivamente |
Numero di superamenti e valori massimi per mese |
90 %dei valori medi massimi giornalieri di 8 ore (27 valori
giornalieri disponibili al mese) 90 %dei valori di 1 ora tra le 8.00 e le 20.00,ora
dell'Europa centrale |
Numero di superamenti e valori massimi per anno |
5 mesi estivi su 6 (da aprile a settembre) |
(a)Qualora non siano disponibili di tutti i dati misurati,i
valori AOT40 saranno calcolati in base ai seguenti fattori:
*il numero di ore è compreso nel periodo di tempo di cui alla
definizione di AOT40 (ossia tra le ore 8.00 e le 20.00,ora dell'Europa
centrale,dal 1 o aprile al 30
settembre di ogni
anno per la protezione delle foreste).
Tipo di stazione Finalità della misurazione Rappresentatività
(a)Criteri di ubicazione su macroscala
ALLEGATO IV
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E UBICAZIONE DEI PUNTI DI
CAMPIONAMENTO PER LA VALUTAZIONE
DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO
Quanto segue si applica alle misurazioni in siti fissi:
I. Ubicazione su macroscala
Tipo di stazione |
Finalità della misurazione |
Rappresentatività (a) |
Criteri di ubicazione su macroscala |
Urbana |
Protezione della salute umana : determinare l'esposizione all'ozono della popolazione delle zone
urbane,ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni di ozono
relativamente alte e rappresentative dell'esposizione della popolazione generale |
Alcuni km 2 |
Lontano dall'influsso di emissioni locali come traffico, distributori
di carburante,ecc. Zona sufficientemente areata da garantire un'adeguata miscela
delle sostanze da misurare. Per esempio zone cittadine ad uso residenziale o commerciale,parchi
(lontano dagli alberi), ampie strade o piazze con traffico minimo o nullo, zone
aperte appartenenti a strutture scolastiche o a impianti ricreativi o
sportivi. |
Suburbana |
Protezione della salute umana e della vegetazione : determinare l'esposizione della popolazione e della vegetazione
alla periferia degli agglomerati,dove si riscontrano i massimi livelli di ozono,ai
quali la popolazione e la vegetazione possono essere esposti direttamente o
indirettamente |
Alcune decine di km 2 |
Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento
rispetto alla direzione o alle direzioni principali del vento, in condizioni
favorevoli alla formazione di ozono. Aree in cui la popolazione,le colture sensibili o gli ecosistemi
naturali situati ai margini estremi di un agglomerato sono esposti ad elevati
livelli di ozono. Ove appropriato, anche qualche stazione suburbana situata
sopravvento rispetto all'area di massima emissione, onde determinare i
livelli regionali di inquinamento di fondo da ozono. |
Rurale |
Protezione della salute umana e della vegetazione : determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e
degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale |
Livelli subregionali (alcune centinaia di km 2 ) |
Le stazioni possono essere situate in piccoli insediamenti e/o
aree con ecosistemi naturali, foreste o a colture. Aree rappresentative dell'ozono purché distanti dall'influenza di
emissioni locali immediate, come insediamenti industriali e strade. Aree aperte,ma non alla sommità di montagne. |
Rurale di fondo |
Protezione della salute umana e della vegetazione : determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e
degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala regionale |
Livelli regionali/nazio- nali/continentali (da 1 000 a 10 000 km 2 ) |
Stazioni situate in aree a bassa densità di popolazione,ad
esempio con ecosistemi naturali, foreste,a grande distanza da aree urbane ed industriali
e distanti dall'influenza delle emissioni locali. Evitare zone soggette ad un locale aumento delle condizioni di
inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne. Sconsigliate le zone costiere caratterizzate da evidenti cicli di
vento diurni a carattere locale. |
(a)I punti di campionamento devono,nella misura del
possibile,essere rappresentativi di zone analoghe non ubicate nelle immediate
vicinanze. Per le stazioni rurali e rurali di fondo occorre eventualmente
coordinare i campionamenti con le norme relative al monitoraggio prescritte dal
regolamento (CE)n.1091/94 della Commissione (1 ),relativo alla protezione delle foreste
della Comunità contro l'inquinamento atmosferico.
(1 )GU L 125 del
18.5.1994,pag.1.
II. Ubicazione su microscala
Per quanto fattibile si devono rispettare le seguenti
istruzioni:
1)L'orifizio di ingresso della linea di campionamento deve
essere libero (per un arco di almeno 270 °)e il flusso d'aria non deve essere
ostruito in prossimità dell'analizzatore,che deve trovarsi ad una distanza da
edifici,balconi, alberi ed altri ostacoli pari a più del doppio della distanza
con cui l'ostacolo sporge al di sopra dell'analizzatore.
2)Di regola il punto di ingresso deve trovarsi tra 1,5 m
(fascia di respirazione)e 4 m dal suolo.Sono ammesse posizioni più elevate in
stazioni urbane particolari ed in zone boschive.
3)L'orifizio di ingresso deve trovarsi lontano da fonti quali
fornaci e camini di incenerimento e a almeno 10 m dalla strada più vicina,con
distanza crescente in funzione dell'intensità di traffico.
4)L'orifizio di scarico dell'analizzatore deve essere
collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria espulsa verso l'orifizio di
ingresso.
Si può anche tener conto dei fattori seguenti:
1)sostanze interferenti;
2)sicurezza;
3)accesso;
4)disponibilità di energia elettrica e i connessioni
telefoniche;
5)visibilità del punto di campionamento rispetto all'ambiente
esterno;
6)sicurezza della popolazione e degli addetti;
7)opportunità di effettuare nello stesso punto campionamenti
per altri inquinanti;
8)requisiti di pianificazione.
III. Documentazione e riesame della scelta del sito
Le procedure di selezione del sito devono essere interamente
documentate in fase di classificazione,ad esempio mediante fotografie dei punti
cardinali dell'ambiente circostante e mappe dettagliate.Il sito deve essere
riesaminato a intervalli regolari,aggiornando la documentazione in modo da
verificare che i criteri di selezione siano ancora rispettati.
Ciò richiede un'adeguata selezione ed interpretazione dei
dati di monitoraggio nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che
determinano le concentrazioni di ozono rilevate in ciascun sito.
ALLEGATO V
CRITERI PER CALCOLARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI
CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO
1.Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni
fisse continue atte a valutare la qualità dell'aria in vista della rispondenza
a valori-bersaglio,obiettivi a lungo termine e soglie di allarme ed informazione
laddove la misurazione continua è la sola fonte di informazione
Popolazione (×1 000) |
Agglomerati (urbano e suburbano)(a) |
Altre zone (suburbane e rurali)(a) |
Rurale di fondo |
<250 |
|
1 |
1 stazione/50 000 km 2 come densità media di tutte le zone di un
paese (b) |
<500 |
1 |
2 |
|
<1 000 |
2 |
2 |
|
<1 500 |
3 |
3 |
|
<2 000 |
3 |
4 |
|
<2 750 |
4 |
5 |
|
<3 750 |
5 |
6 |
|
>3 750 |
1stazione supplementare per 2 milioni di abitanti |
1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti |
(a)Almeno una stazione nelle zone suburbane,dove può
verificarsi la maggiore esposizione della popolazione,Negli agglomerati almeno il
50 %delle stazioni deve essere situato nelle zone suburbane.
(b)1 stazione per 25 000 km 2 è raccomandata per zone topograficamente
complesse.
II. Numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni
fisse in zone ed agglomerati che raggiungono gli obiettivi a lungo termine
Il numero di punti di campionamento per l'ozono,unito ad
altri metodi di valutazione supplementare quali le tecniche di modellizzazione
della qualità dell'aria e la misurazione contestuale di diossido di azoto,deve
essere sufficiente per esaminare la tendenza dell'inquinamento da ozono e
verificare la conformità agli obiettivi a lungo termine.Il numero di stazioni
situate negli agglomerati e nelle altre zone può essere ridotto ad un terzo del
numero specificato alla parte I.
Qualora le informazioni raccolte da stazioni di misurazione
fisse siano l'unica fonte di informazione,deve essere mantenuta almeno una
stazione di sorveglianza. Se nelle zone in cui esistono altri metodi di
valutazione a seguito di ciò una zona rimane priva di stazioni,deve essere
istituito un coordinamento con un numero tale di stazioni nelle zone limitrofe
da garantire una corretta valutazione delle
concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine.Il
numero delle stazioni rurali di fondo deve essere pari a 1 per ogni 100 000 km 2 .
ALLEGATO VI
MISURAZIONI DEI PRECURSORI DELL'OZONO
Finalità
Scopo principale di queste misurazioni è l'analisi delle
tendenze dei precursori dell'ozono,la verifica dell'utilità delle strategie di
riduzione delle emissioni,il controllo degli inventari delle emissioni e la
correlazione delle fonti di emissioni alle concentrazioni di inquinamento.
Ci si prefigge inoltre di approfondire la conoscenza dei
processi di formazione dell'ozono e i dispersione dei precursori,e di
migliorare l'applicazione di modelli fotochimici.
Sostanze
La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere
almeno l'ossido di azoto e i composti organici volatili (VOC)del caso. Si raccomanda
di eseguire la misurazione dei seguenti composti organici volatili:
|
1-butene |
Isoprene |
Etilbenzene |
Etano |
trans-2-butene |
n-esano |
m+p-xilene |
Etilene |
cis-2-butene |
i-esano |
o-xilene |
Acetilene |
1.3-butadiene |
n-eptano |
1,2,4-Trimet.Benzene |
Propano |
n-pentano |
n-ottano |
1,2,3-Trimet.Benzene |
Propilene |
i-pentano |
i-ottano |
1,3,5-Trimet.Benzene |
n-butano |
1-pentene |
Benzene |
Formaldeide |
i-butano |
2-pentene |
Toluene |
Idrocarburi totali escluso il metano |
Metodi di riferimento
Per gli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento
specificato alla direttiva 1999/30/CE (1 )o in strumenti normativi comunitari
successivi.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i metodi
utilizzati per il campionamento e la valutazione dei VOC.
La Commissione effettua in tempi brevi un'analisi comparata
dei metodi e studia la possibilità di definire un metodo di riferimento per il campionamento
e la valutazione dei precursori,onde ottenere una maggiore comparabilità e
precisione delle misure nell'ottica del riesame ella presente direttiva previsto all'articolo 11.
Siti
Le misurazioni devono essere effettuate principalmente nelle
aree urbane e suburbane,presso tutti i punti di monitoraggio istituiti ai sensi
della direttiva 96/62/CE e considerati idonei alla luce degli obiettivi di
monitoraggio di cui sopra.
(1 )GU L 163 del
29.6.1999,pag.41.
ALLEGATO VII
OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E COMPILAZIONE DEI RISULTATI
DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
I.Obiettivi di qualità dei dati
A titolo orientativo,sono stati stabiliti per i programmi di
garanzia di qualità i seguenti obiettivi in materia di margini consentiti di
incertezza dei metodi valutazione,periodo minimo di copertura e raccolta dei
dati delle misurazioni.
|
Per ozono, NO e NO2 |
Misurazioni fisse continue Incertezza delle singole misurazioni Letture minime |
15 % 90 %durante l'estate 75 %durante l'inverno |
Misurazioni indicative Incertezza delle singole misurazioni Letture minime Periodo minimo di copertura |
30 % 90 % >10 %durante l'estate |
Modellizzazione Incertezza Medie di 1 ora (diurne) Massimo giornaliero su 8 ore |
50 % 50 % |
Stima obiettiva Incertezza |
75 % |
L'incertezza (con un intervallo di confidenza del 95 %)dei
metodi di misurazione sarà valutata in base ai principi della «ISO Guide to the
Expression of Uncertainty in Measurements »(1993)(Guida ISO all'espressione
dell'incertezza nella misura)e dell'ISO 5725-1 «Accuracy (trueness and
precision)of measurements methods and results »(1994)Accuratezza (Precisione ed
esattezza)dei metodi di misura e dei loro risultati)o a principi equivalenti.Le
percentuali di incertezza riportate nella precedente tabella sono indicate per
le singole misurazioni da cui si ottiene la media per il periodo considerato ai
fini del calcolo dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine,con un
intervallo di
confidenza del 95 %.L'incertezza delle misurazioni fisse
continue deve essere interpretata come applicabile nella regione della
concentrazione usata per la relativa soglia.
L'incertezza per la modellizzazione e la stima oggettiva è
definita come la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e
calcolati,nel periodo considerato per il calcolo della soglia,a prescindere
dall'ordine cronologico degli episodi.
Il «periodo di osservazione »è definito come l'arco di tempo
considerato per la definizione del valore soglia,durante il quale si misura
l'inquinante.
La «lettura »è definita come il rapporto tra il tempo durante
il quale lo strumento produce dati validi ed il tempo per cui il parametro
statistico o il valore aggregato deve essere calcolato.
Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo
minimo di osservazione non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura
periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.
II.Risultati della valutazione della qualità dell'aria
È necessario raccogliere le seguenti informazioni per le zone
o gli agglomerati in cui per le misurazioni sono usate fonti diverse:
—descrizione delle attività di valutazione svolte,
—metodi specifici
utilizzati e loro descrizione,
—fonti di dati e informazioni,
—descrizione dei risultati,il loro grado di incertezza e in
particolare superficie delle aree nella zona o nell'agglomerato le cui
concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio,
—per gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio volti
alla protezione della salute umana,la popolazione potenzialmente esposta alle
concentrazioni superiori alla soglia.
Ove possibile,gli Stati membri elaborano mappe che mostrino
la distribuzione delle concentrazioni all'interno di ciascuna zona o
agglomerato.
III. Normalizzazione
Per l'ozono il volume deve essere normalizzato alle seguenti
condizioni di temperatura e pressione:293 K, 101,3 kPa.Per gli ossidi di azoto
si applicano le specifiche di normalizzazione di cui alla direttiva 1999/30/CE.
ALLEGATO VIII
METODO DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DELL'OZONO E A TARATURA
DEGLI ANALIZZATORI
I. Metodo di riferimento per l'analisi dell'ozono e la
taratura degli analizzatori
- Metodo di analisi:UV photometric method (ISO FDIS 13964),
- Metodo di taratura:Reference UV photometer (ISO FDIS
13964,VDI 2468,B1.6).
Questo metodo è attualmente in fase di normalizzazione presso
il comitato europeo di normalizzazione (CEN).Una volta che questi abbia
pubblicato la relativa norma,il metodo e le tecniche ivi descritte costituiranno
il metodo di riferimento e i taratura da utilizzare ai sensi della presente
direttiva.
Uno Stato membro può anche usare qualsiasi altro metodo a
condizione di dimostrare che esso fornisce risultati equivalenti al metodo di
cui sopra.
II. Tecniche di riferimento per la modellizzazione
dell'ozono
Attualmente non è possibile specificare tecniche di
riferimento per la modellizzazione.Le modifiche per adeguare questa parte al
progresso scientifico e tecnico saranno adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 13,paragrafo 2.