AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza                                                                            Copyright © AmbienteDiritto


 

Decreto 1 ottobre 2002, n.261

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 

(GU n. 272 del 20-11-2002) 

 



testo in vigore dal: 5-12-2002
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante:
"Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e digestione della qualita' dell'aria ambiente", ed in particolare gliarticoli 5, 8 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,n. 203;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota prot. n. UL/2002/7437 del 3 ottobre 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a) ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed individuare le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 351 del 1999;
b) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati di cui al medesimo articolo 8;
c) ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento della qualita' dell'aria nelle zone di cui al medesimo articolo 9.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le disposizioni del presente regolamento in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante "Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999.
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 5 (Valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente). - 1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 4, comma 1, in continuita' con l'attivita' di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche' indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani". 

- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1994, n. 351, e' il seguente:
"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti: norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92 (supple ento oridnario).
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, (supplemento ordinario) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.

- L'art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita' competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme".
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.


Art. 2.
Criteri per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente
1. Ai fini della valutazione preliminare della qualita' dell'aria, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 351 del 1999, e dell'individuazione delle zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto, si utilizzano le direttive tecniche contenute nell'allegato 1.

Note all'art. 2:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note all'art. 1.
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.


Art. 3.
Principi generali per l'elaborazione dei piani e dei programmi
1. Nell'elaborazione dei piani e programmi di cui all'articolo 1, le regioni assicurano un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana e si attengono, in particolare, ai seguenti obiettivi e principi:
a) miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualita' della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
b) coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria; 
c) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualita' dell'aria;
e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;
f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

Art. 4.
Elementi conoscitivi per l'elaborazione dei piani e dei programmi
1. I piani e i programmi di cui all'articolo 1 sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi:
a) stato della qualita' dell'aria, quale risulta dalla valutazione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 351 del 1999;
b) sorgenti di emissioni, quali risultano da inventari delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale, elaborati sulla base dei criteri di cui all'allegato 2 o elaborati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' aggiornati ed integrati secondo i criteri di cui al medesimo allegato 2;
c) ambito territoriale nel quale il piano si inserisce, con particolare riferimento ad aspetti come l'orografia, le condizioni meteo-climatiche, l'uso del suolo, la distribuzione demografica anche con riguardo alle fasce piu' sensibili della popolazione, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale, la presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico, caratterizzate da ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali protette, beni culturali ed ambientali;
d) quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico.

Note all'art. 4:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 6 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 6 (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente). - 1. Le regioni effettuano la alutazione della qualita' dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), e' obbligatoria nelle seguenti zone:
a) agglomerati;
b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, e' compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c);
c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.
3. La misurazione puo' essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualita' dell'aria ambiente.
4. Allorche' il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), la misurazione puo' essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo art. 4, comma 3, lettere a) e b).
5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e' consentito per valutare la qualita' dell'aria ambiente allorche' il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).
6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'art. 4, comma 1.
7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei livelli rilevati.
8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e' riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori".

Art. 5.
Struttura e contenuti dei piani e dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999
1. I piani e i programmi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999 sono redatti secondo l'indice riportato nell'allegato 3 e contengono una scheda tecnica che riporta le informazioni di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo.
2. L'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 4, secondo il seguente schema:
a) definizione di scenari di qualita' dell'aria riferiti al termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento e delle misure conseguentemente adottate;
b) individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria entro i termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999;
c) individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b). Ciascuna misura e' corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualita' dell'aria, di riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilita' tecnico-economica;
d) selezione dell'insieme di misure piu' efficaci per realizzare gli obiettivi di cui alla lettera b), tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni;
e) indicazione, per ciascuna delle misure di cui alla lettera d), delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili, dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione delle misure;
f) indicazione delle modalita' di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).
3. Ai fini dell'individuazione delle risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b), hanno priorita' le misure da attuare nelle zone in cui il livello di uno o piu' inquinanti sia superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza.

Note all'art. 5:
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 4 (Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della direttiva n. 96/62/CE, sono recepiti:
a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;
b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalita' secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere fissati:
a) valori limite e soglie d'allarme piu' restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;
b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato 1, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III;
c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.
3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme:
a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;
b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualita' dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;
c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di erifica della classificazione delle zolle e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5;
d) le modalita' per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'art. 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;
e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'art. 12, in conformita' a quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea".

Art. 6.
Mantenimento della qualita' dell'aria nelle zone di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999
1. Per l'elaborazione dei piani di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999 si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nell'allegato 4. 
2. Al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite di qualita' dell'aria, i pian  di cui al presente articolo stabiliscono, sulla base degli elementi conoscitivi di cui all'articolo 4, i livelli massimi che non devono essere superati dall'insieme delle emissioni delle sorgenti individuate dagli inventari.
3. Nelle zone di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la costruzione o la modifica di opere, impianti e infrastrutture, si deve tener conto dei livelli massimi stabiliti ai sensi del comma 2.

Note all'art. 6:
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 7.
Pianificazione integrata e concertazione con gli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformita' al proprio ordinamento, ad adottare i piani e i programmi di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.
2. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani e programmi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8.
Disposizioni finali
1. Gli inventari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono aggiornati con una cadenza corrispondente al monitoraggio delle singole fasi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), per le parti relative ad inquinanti, settori e zone considerati dalle misure previste nell'ambito di tali fasi di attuazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria.

Note all'art. 8:
- Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1991, n. 126.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 

Roma, 1 ottobre 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli 
Il Ministro della salute Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 216

Allegati omessi