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Decreto 25 luglio 2003, n.256
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
(GU n. 212 del 12-9-2003)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma triennale, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali la determinazione dei requisiti degli operatori, delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalita' di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;
Visto il regolamento concernente modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219;
Vista la decisione del 25 marzo 2002 del Consiglio dell'Unione europea, con la quale e' stata concessa l'esenzione dall'accisa per il biodiesel contenuto in alcune miscele carburanti;
Ritenuta la necessita' di aggiornare taluni valori delle caratteristiche fiscali dei prodotti e dei relativi metodi di prova, riportati nella tabella allegata al predetto regolamento, per adeguarli alla nuova normativa tecnica predisposta dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
Atteso che in relazione al citato regolamento e' stata gia' espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, successivamente modificata dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, l'articolo 27 che ha istituito il Ministero delle attivita' produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'articolo 35 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'ambiente e l'articolo 33 che ha istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuendogli le funzioni del Ministero per le politiche agricole;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3 - 9920 del 24 giugno 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale di esonero previsto dall'articolo 21, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il biodiesel, nell'ambito di un programma triennale di durata dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel limite di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, e' esentato dall'accisa, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Il biodiesel di cui al comma 1 deve essere prodotto in impianti che presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.
3. Le ditte ammesse a partecipare al programma triennale possono avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative d'ora in avanti denominato "testo unico sulle accise") e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279.
- Il testo vigente dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel," ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" e' effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i elativi metodi di prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61".
- Il regolamento, adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, reca norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, concernente modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri di ripartizione del contingente agevolato ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1998, n. 158.
- La decisione del Consiglio 2002/265/CE del 25 marzo 2002 che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di accisa differenziate ad alcuni carburanti contenenti biodiesel a norma dell'art. 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 aprile 2002, n. L 92.
- La direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'mformazione nel settore delle norme e delle regolainentazioni tecniche,e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 aprile 1983, n. L 109.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 98/34/CE, del 22 giugno 1998, n. 98/34 34, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
- Il testo vigente degli articoli 23, 27, 35 e 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che reca la riforma dell'organizzazione del Governo, e' il seguente: "Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali".
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti
agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera h), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.".
"Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.".
"Art. 33 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.
3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attivita' di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualita';
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;
tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree protette;
certificazione delle attivita' agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;
accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
prevenzione e repressione
- attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale".
- Il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nota alle premesse.
- Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito con legge 8 febbraio 1934, n. 367, da ultimo modificato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, prevede che siano soggetti a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli impianti per la lavorazione di oli minerali.
Art. 2.
Impianti di produzione e caratteristiche delle miscele
1. Gli impianti di produzione del biodiesel siti nel territorio della Comunita' europea operano in regime di deposito fiscale.
2. L'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio, d'ora innanzi indicato competente Ufficio, esegue, ai fini fiscali, il controllo della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo alle caratteristiche indicate nella tabella allegata al presente regolamento. L'analisi dei campioni, prelevati durante l'attivita' di controllo, e' eseguita presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio combustibile e' effettuata nei depositi fiscali ed e' verbalizzata dal competente Ufficio con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti utilizzati per la miscela.
4. Nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, il biodiesel in miscela con il gasolio, e' avviato al consumo come carburante, nel rispetto delle vigenti disposizioni tecniche, con tenore in volume di biodiesel fino al 5 per cento ovvero al 25 per cento.
5. Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente, possono essere avviate al consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Tali miscele possono essere stoccate promiscuamente con gasolio. Limitatamente al trasferimento tra depositi fiscali, sulla
documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, e' apposta l'indicazione "gasolio contenente biodiesel fino al 5 per cento".
6. Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel pari al 25 per cento, possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete. L'impiego in rete di tali miscele resta subordinato al rispetto delle norme tecniche che saranno emanate dalla Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA). Sulla documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, e' apposta l'indicazione "gasolio contenente biodiesel al 25 per cento".
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la quale sono state apportate modifiche al sistema penale, e' il seguente:
"Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). - Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi".
Art. 3.
Procedura per la partecipazione al programma triennale
1. Sono ammesse a partecipare al programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, mediante l'assegnazione di quantitativi esenti dall'accisa entro il limite massimo annuale previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ditte titolari di impianti che producono ed immettono in consumo biodiesel. Le ditte che intendono partecipare alla suddetta assegnazione presentano, per ciascuna delle annualita' del programma triennale, entro il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, all'Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli tributi doganali e accise laboratori chimici - Ufficio metodologia di controllo della produzione industriale, delle trasformazioni e degli impieghi, apposita istanza con le seguenti indicazioni:
a) generalita' della ditta e del legale rappresentante, numero di partita IVA, codice fiscale e codice accisa, localita' dell'impianto;
b) quantitativo di biodiesel richiesto;
c) estremi del decreto di concessione rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Ministro delle attivita' produttive. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorita' ai fini dell'esercizio;
d) capacita' produttiva annua degli impianti quale risulta dal decreto di concessione o, per gli impianti in possesso della autorizzazione provvisoria all'esercizio, dalla verifica effettuata dal competente Ufficio. Per gli impianti situati negli altri Paesi, la capacita' produttiva risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorita' nazionali;
e) estremi della licenza di deposito fiscale e della denuncia di impiego del metanolo vidimata dal competente Ufficio;
f) dichiarazione di conformita' delle caratteristiche merceologiche del biodiesel a quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
g) dichiarazione delle quantita' di biodiesel immesse in consumo nell'annualita' precedente e in quella in corso fino al 31 maggio;
2. All'istanza sono allegati:
a) copia dei documenti indicati nelle lettere c) ed e) del comma 1;
b) copia del verbale di verifica del competente Ufficio, per la capacita' produttiva che non risulta dal decreto di concessione;
c) certificato di analisi rilasciato dalla stazione sperimentale combustibili o dalla stazione sperimentale oli e grassi, relativo all'annualita' in corso, dal quale risulti la conformita' delle caratteristiche merceologiche di cui alla lettera f) del comma 1. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, tale certificato viene rilasciato dall'autorita' competente, preventivamente comunicato all'Italia;
d) certificazione del competente Ufficio per le immissioni in consumo dichiarate. Tale certificazione puo' essere inviata anche successivamente alla presentazione della domanda ma comunque non oltre il decimo giorno.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese estere, limitatamente agli impianti siti nell'ambito dell'Unione europea, di produzione di biodiesel con obbligo di presentare documentazione equivalente a quella prescritta per le ditte nazionali.
4. Entro il 30 luglio 2004, le ditte assegnatarie, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, una relazione a consuntivo, dalla quale risultino per ciascuna delle annualita' del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, la provenienza e la natura degli oli vegetali utilizzati, i quantitativi di biodiesel prodotti su base annua, la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione, la destinazione d'uso del biodiesel ed i mercati di riferimento.
5. Per il biodiesel utilizzato per autotrazione in miscela con gasolio, secondo le modalita' indicate nell'articolo 2, commi 4, 5 e 6, sono fornite dalle ditte assegnatarie, a richiesta delle amministrazioni competenti, tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarita' di tale impiego.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nota alle premesse.
Art. 4.
Criteri di assegnazione
1. Nel caso in cui i quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, trovino copertura nel limite annuo previsto, si procede alla loro integrale assegnazione.
2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite di cui al comma 1, l'assegnazione e' effettuata con le seguenti modalita':
a) nella prima annualita' di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonche' la capacita' produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,6 e 0,4. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualita' precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualita'. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attivita', i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,1. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verra' ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio;
b) nelle annualita' successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualita' precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le eventuali quote residue sono assegnate utilizzando i criteri di cui alla lettera a). Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi richiesti, eventualmente corretti applicando i criteri di cui alla lettera a), sono assegnati utilizzando, in via prioritaria, le predette quote residue e, se necessario, riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.
3. L'assegnazione dei quantitativi e' effettuata, per ciascuna delle annualita' del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non sono prese in considerazione le istanze presentate o inoltrate dopo il termine stabilito. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che, seppure invitate dall'amministrazione finanziaria, non hanno provveduto a regolarizzare eventuali istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.
4. I quantitativi di biodiesel assegnati non possono essere ceduti.
5. E' facolta' della ditta assegnataria utilizzare parte della quantita' assegnata mediante contratti di lavorazione stipulati presso gli impianti di altre ditte assegnatarie, dandone comunicazione ai competenti uffici.
6. Il biodiesel immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli assegnati e' assoggettato ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 21, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi".
Art. 5.
Disposizioni varie
1. Per le annualita' 1° luglio 2001-30 giugno 2002 e 1° luglio 2002-30 giugno 2003, i quantitativi non assegnati, possono essere riassegnati, con i criteri di cui all'articolo 4, a condizione che l'immissione in consumo dei medesimi avvenga entro il 30 luglio 2004.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento, adottato con decreto 22 maggio 1998, n. 219.
Nota all'art. 5:
- Per il testo del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, si veda nota alle premesse.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 luglio 2003
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 298
Allegato (Art. 2, comma 2)
(omesso)