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Decreto 20 dicembre 2005

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio.

 

(GU n. 14 del 18-1-2006)



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 3, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001(N.d.R.: rectius 3 ottobre 2001), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;
Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003, ed in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo l'uso di halon 2402;
Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005, con la quale l'Italia e' stata condannata per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;
Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto, provvedere alle opportune modifiche al citato decreto 3 dicembre 2001(N.d.R.: rectius 3 ottobre 2001);

Decreta:

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001(N.d.R.: rectius 3 ottobre 2001), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 2037/2000, l'uso degli idroclorofluorocarburi e' consentito in sostituzione degli halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli usi critici previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione anticendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3.
3. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono istituiti sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.
4. I centri di cui al comma 3 provvedono altresi' al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli idroclorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti diversi da quelli di cui al comma 2, ove sia necessario, nel corso delle operazioni di manutenzione o in caso di smantellamento degli stessi.
5. Ai centri autorizzati di raccolta degli idroclorofluorocarburi si applicano, le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6.»;
b) l'allegato I e' abrogato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola