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Decreto 20 dicembre 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio.
(GU n. 14 del 18-1-2006)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono
stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in
particolare l'art. 3, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3
dicembre 2001(N.d.R.: rectius 3 ottobre 2001), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo,
rigenerazione e distruzione degli halon;
Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003, ed in particolare
l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3 marzo 2004,
che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo l'uso di halon 2402;
Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005, con la
quale l'Italia e' stata condannata per il mancato rispetto delle restrizioni e
delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento (CE) n.
2037/2000;
Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto, provvedere
alle opportune modifiche al citato decreto 3 dicembre 2001(N.d.R.:
rectius 3 ottobre 2001);
Decreta:
Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre
2001(N.d.R.: rectius 3 ottobre 2001), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 2037/2000, l'uso
degli idroclorofluorocarburi e' consentito in sostituzione degli halon nei
sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli usi
critici previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione anticendio e negli
estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere
recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai
centri di cui al comma 3.
3. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono istituiti
sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive,
ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549,
come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i produttori e gli
importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di
loro.
4. I centri di cui al comma 3 provvedono altresi' al recupero, riciclo,
rigenerazione e distruzione degli idroclorofluorocarburi contenuti in
apparecchiature e impianti diversi da quelli di cui al comma 2, ove sia
necessario, nel corso delle operazioni di manutenzione o in caso di
smantellamento degli stessi.
5. Ai centri autorizzati di raccolta degli idroclorofluorocarburi si applicano,
le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6.»;
b) l'allegato I e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 dicembre 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola