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Decreto Legislativo 7 marzo 2008, n. 51
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.
(GU n. 82 del 7-4-2008)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla
Comunita' europea - Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo
1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione
delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote
di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le
emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per attuare il
Protocollo di Kyoto, ed in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4;
Considerato che si ritiene necessario apportare modifiche al decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini di una piu' completa
attuazione della citata direttiva 2003/87/CE, cosi' da consentire all'italia
la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato, che, per permettere all'Italia la partecipazione ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria
anche l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione
dell'inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto
stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE,
all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP. 1
della Convenzione-Quadro sui cambiamenti climatici;
Considerata la necessita' di apportare al decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, disposizioni integrative e correttive volte definirne piu'
opportunamente alcune modalita' applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 29 gennaio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non
hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le
autonomie locali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «congiunta» sono inserite le
seguenti: «, di seguito JI»;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «pulito» sono inserite le
seguenti: «, di seguito CDM»;
c) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) credito di emissione: unita' di credito di emissione prodotte,
commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette
unita' comprendono le seguenti tipologie:
1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unita' di
credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di
Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione
UNFCCC o del protocollo medesimo;
2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unita' di
credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del
Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;»;
d) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis)
autorita' nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorita'
designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del
Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: «Punto di
contatto»: l'autorita' designata a livello nazionale per l'attuazione
dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni
adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L `autorizzazione e' rinnovata per ciascun periodo di
riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3. Fino al
rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in
precedenza.».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1 le parole: «il gestore di un impianto che esercita» sono
sostituite dalle seguenti: «i gestori degli impianti che esercitano»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorita' nazionale competente» sono
inserite le seguenti : «non prima di centottanta giorni ed»;
c) al comma 4 le parole: «del supporto operativo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca
ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti parole: «del
supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3».
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, le parole: «almeno novanta giorni prima della data in cui la
modifica o l'ampliamento ha effetto» sono sostituite dalle seguenti
parole: «non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima
della data in cui la modifica della natura o del funzionamento
dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia
di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le
modifiche relative all'identita' del gestore sono presentate all'Autorita'
Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno
effetto».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per la gestione delle attivita' di progetto del Protocollo
di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne
assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.».
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita'
nazionale competente ed e' designato Punto di contatto per le attivita'
JI e Autorita' nazionale designata per le attivita' CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.»;
b) al comma 2, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:
«t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il
regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle
emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri
componenti e all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di cui
all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in
sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del
Protocollo di Kyoto.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Comitato svolge, altresi', attivita' di indirizzo al fine di
coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili
del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e
l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello
nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e
le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi
per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a
beneficio del Sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse
allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in
attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita'
progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per
l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti,
per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei
progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla
facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti
specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del
Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali
italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione
delle emissioni»;
d) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una
Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e
non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato
conferito dal Consiglio medesimo.
3-bis) Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni
consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei
compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio
direttivo e' integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
esteri.
3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero
dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del
Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater). La Segreteria tecnica e' composta da quattordici membri di
elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia
ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il
coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque
membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri
dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi
elettrici, di seguito: «GSE»;
e) al comma 5, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter»;
f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di
conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano
la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della
nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o
all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di
interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente
provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato e'
determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono
partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici,
sociali e ambientali maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il Consiglio
direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE.
In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro
programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita'
svolta.
5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attivita'
non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai
componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater
non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi
titolo dovuto.»;
g) i commi 6 e 7 sono abrogati.
6. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».
7. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone
l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio
dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore
termoelettrico.».
8. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «E' istituito e conservato
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la
Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle
seguenti: «E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente
ed i servizi tecnici, di seguito APAT»,
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel
Registro e' annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto
nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15
comma 5.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui
all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle
disposizioni del Comitato, come stabilito all'articolo 8, comma 2,
lettera l).»;
d) il comma 6 e' abrogato.
9. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, dopo le parole: «C (2004)/130» sono aggiunte le seguenti: «e
successive modificazioni».
10. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e'
inserito il seguente:
«Art. 14-bis. (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione
dell'Inventario nazionale dei gas serra). - 1. E' istituito, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale
per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra",
conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della
decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla
decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
2. L'APAT e' responsabile della realizzazione, della gestione e
dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra
della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di
controllo e di garanzia della qualita'.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e' responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale
dell'Inventario Nazionale dei gas serra nonche' della sua trasmissione
agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del
Protocollo di Kyoto.
4 L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per
l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione
dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto
stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-quadro sui
cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del
Sistema nazionale, nonche' i successivi aggiornamenti.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici
interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.».
11. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n
216, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il gestore di impianti in chiusura e' tenuto a restituire quote secondo
le modalita' definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro
procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di
emissione restituite.».
12. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, dopo le parole: «al Comitato» sono inserite le
seguenti: «e all'APAT».
13. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituto dal seguente:
«2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Consiglio
direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT,
che provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.»;
b) il comma 3 e' sostituto dal seguente:
«3. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato presso il Comitato il registro dei verificatori
accreditati.»;
c) il comma 5 e' abrogato.
14. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il
comma 7 e' abrogato.
15. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre
dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una
quantita' di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente
rilasciate.»;
b) ai commi 4 e 5, dopo le parole: «un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle» sono inserite le seguenti: «quote di»;
c) al comma 7, le parole: «16, comma 5» sono sostituite dalle seguenti.
«15, comma 5» e la parola: «assegnate» e' sostituita dalla seguente
«rilasciate»;
d) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per
il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti
alle quote di emissioni indebitamente assegnate.»;
e) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione
e' aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio
equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i
costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantita' di
quote di emissione pari alle emissioni prodotte.».
16. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di
sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o
stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.»;
b) il comma 4 e' abrogato.
17. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le
informazioni sulle attivita' di progetto alle quali l'Italia partecipa o
per le quali autorizza la partecipazione di entita' private o pubbliche,
nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione
all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorita'
competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al
regolamento (CE) n. 2216/2004.».
18. All'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 4, 7 e 17» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3,
14 e 17»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei
servizi resi e tenere conto, altresi' della complessita' delle
prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono
aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della
copertura del costo effettivo del servizio.».
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le
seguenti: «, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la
gestione del Registro di cui all'articolo 14 che sono versate dai
soggetti interessati direttamente all'APAT,».
19. All'Allegato C, punto 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, le parole: «dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 13».
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega 1'esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O., cosi' recita:
« 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 5-bis.».
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
- La decisione n. 280/2004/CE dell'11 febbraio 2004 e' pubblicata nella
G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3. Definizioni. - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attivita' di attuazione congiunta, di seguito JI un'attivita' di
progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi
dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive
adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del
Protocollo di Kyoto;
b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito, di seguito CDM un'attivita'
di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai
sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive
adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto approvata da una o
piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 12
del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del
Protocollo di Kyoto;
d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione
rilasciata a norma dell'articolo 4;
e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire
da fonti situate in un impianto;
e-bis) credito di emissione: unita' di eredito di emissione prodotte,
commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette
unita' comprendono le seguenti tipologie:
1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unita' di
credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di
Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione
UNFCCC o del protocollo medesimo;
2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unita' di
credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del
Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale e'
stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda
l'esercizio tecnico del medesimo;
h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu'
attivita' elencate nell'allegato A e altre attivita' direttamente
associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel
medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e
sull'inquinamento;
i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia
elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici
appartenente al settore termoelettrico cosi' come definito nell'ambito
del Piano nazionale di assegnazione;
l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da
attivita' di attuazione congiunta e derivanti da attivita' di meccanismo
di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo
presso la Banca Mondiale;
m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che
esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, entrato in
esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico,
dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto
che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, che ha
ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un
aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento
dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla
Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
o) pubblico: una o piu' persone nonche' le associazioni, le
organizzazioni o gruppi di persone;
p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido
di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi
di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le
disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;
q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER,
un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 12
del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata
metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro
gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente
potenziale di riscaldamento planetario;
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'art. 17
con la responsabilita' di verificare le dichiarazioni del gestore sui
dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'art. 16;
t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I
alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'art.
1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU,
un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 6
del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.
2. Ai fini del presente decreto si intende altresi' per:
a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini
dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'art. 8;
a-bis) autorita' nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorita'
designata a livello nazionale per l'attuazione dell'art. 12 del
Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: "Punto di
contatto": l'autorita' designata a livello nazionale per l'attuazione
dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate
a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.
b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e
che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della
direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attivita'
dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto
serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici,
l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo
dell'impianto;
e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile
dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto;
f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto
entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto
termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento
successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere
gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del
Piano nazionale di assegnazione;
g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio
2005;
h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1°
gennaio 2008;
i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui
all'art. 10;
l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni misurate in tonnellata
di biossido di carbonio equivalente;
m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di
seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico
secondo quanto definito nell'art. 14.».
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun
impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato A che
comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo
allegato in relazione a tali attivita', senza essere munito
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorita'
nazionale competente.
1-bis. L `autorizzazione e' rinnovata per ciascun periodo di riferimento
di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 3. Fino al rinnovo
dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in
precedenza.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Domanda di autorizzazione). - 1. Fatto salvo gli impianti
autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive DEC/RAS/2179/2004,
DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state
inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento
dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, i gestori degli impianti che esercitano le attivita' elencate
nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra
specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all'autorita'
nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra.
2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e'
presentata all'autorita' nazionale competente non prima di centottanta
giorni ed almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio
dell'impianto.
3. L'autorita' nazionale competente stabilisce le informazioni che il
gestore deve fornire e le modalita' per l'invio della domanda.
L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da
trasmettere con la domanda, nonche' le modalita' di trasmissione delle
stesse.
4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e
3 l'autorita' nazionale competente si avvale del supporto della
Segreteria tecnica di cui all'art. 8, comma 3.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Aggiornamento dell'autorizzazione). - 1. Il gestore richiede
l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalita' e nelle forme
definite dall'autorita' nazionale competente, nel caso di modifiche
della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di
modifiche dell'identita' del gestore, ovvero di modifiche della
metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento
dell'autorizzazione, e' presentata dal gestore dell'impianto all'autorita'
nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta
giorni prima della data in cui la modifica della natura o del
funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche
della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di
autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identita' del gestore
sono presentate all'autorita' nazionale competente non oltre trenta
giorni dalla data in cui hanno effetto.
2. L'autorita' nazionale competente verifica la completezza e la
correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e
rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto
termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorita'
nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto
e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
3. L'autorita' nazionale competente aggiorna altresi' le autorizzazioni
a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e
comunitario.».
Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Autorita' nazionale competente). - 1. E' istituito il Comitato
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione
delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite
all'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto
logistico e organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita'
nazionale competente ed e' designato Punto di contatto per le attivita'
JI e Autorita' nazionale designata per le attivita' CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al
pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle
attivita' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal
Ministro delle attivita' produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione
sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui
all'art. 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al
pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle
attivita' produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla
base delle modalita' definite nell'ambito del PNA;
e) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di
osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c),
nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute
in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui
all'art. 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi
dell'art. 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;
i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di impianti che
svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A;
1) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui
all'art. 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro
attivita' ai sensi dell'art. 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di
predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto
dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere pubblici i nomi dei
gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di
emissioni a norma dell'art. 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio
delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di
quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita' e le forme di presentazione della domanda di
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di
aggiornamento di tale autorizzazione;
r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della
dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, sulla base dei contenuti
minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto
dall'art. 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui
all'art. 23.
t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il
regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle
emissioni e delle quote di emissione di cui all'art. 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri
componenti e all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede
comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo
di Kyoto.
2-bis. Il Comitato svolge, altresi', attivita' di indirizzo al fine di
coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili
del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e
l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello
nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e
le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi
per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a
beneficio del Sistema - Paese, le attivita' pianificate e le risorse
allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in
attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita'
progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per
l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti,
per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei
progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla
facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti
specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del
Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali
italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione
delle emissioni.
3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria
tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha
autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato
conferito dal Consiglio medesimo.
3-bis) Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni
consultive, rispettivamente dal Ministro delle politiche europee e dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti
cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis), il Consiglio
direttivo e' integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
esteri.
3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero
dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del
Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater). La Segreteria tecnica e' composta da quattordici membri di
elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia
ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il
coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque
membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri
dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore dei Servizi
Elettrici, di seguito "GSE".
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un
apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive; il regolamento dovra' assicurare
la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente
decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie
deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data
adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2, da sottoporre
alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2
notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da
sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2
approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal
Ministro delle attivita' produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r)
del comma 2;
e-bis. La relazione di cui al comma 1-ter.
5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di
conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano
la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della
nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o
all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di
interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente
provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato e'
determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono
partecipano esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici,
sociali e ambientali maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il Consiglio
direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE.
In tal caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro
programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita'
svolta.
5-sexties. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attivita'
non riconducibili a quelle di cui all'art. 26, comma 1, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai
componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater
non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi
titolo dovuto.
6.(Abrogato).
7. (Abrogato).
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Coordinamento con altri dispositivi di legge).
- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentita la
Conferenza unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti
disciplinati dal presente decreto con:
a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la
direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento;
b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), art. 10, comma 2.
b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli
impianti). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e il Ministro delle attivita' produttive, approvano la decisione di
assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'art. 8, comma 2,
lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti
nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito del PNA.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base
dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di
ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non
si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'art. 21.
3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione
delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto
o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore
termoelettrico. Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle
quote di emissione relativamente al primo anno di attivita'
dell'impianto o di parte di esso.
4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore
dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'art. 14,
comma 2.».
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni).
- 1. E' istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente
ed i servizi tecnici, di seguito APAT, il Registro nazionale delle
emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata
contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute,
trasferite, restituite e cancellate secondo le modalita' previste dal
presente decreto. Nel Registro e' annotato il valore complessivo delle
emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di
cui all'art. 15, comma 5. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del
registro nazionale previsto dall'art. 6 della decisione 280/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche
funzionali di cui al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione
europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di
registri, standardizzato e sicuro.
2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui
all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle
disposizioni del Comitato, come stabilito all'art. 8, comma 2, lettera
I).
3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il Registro
contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da
ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di
gestore di piu' impianti, il Registro contiene contabilita' separata per
ciascun impianto.
4. Il gestore di un impianto che esercita le attivita' elencate
nell'allegato A, nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire,
restituire o cancellare quote ai sensi dell'art. 15 ha l'obbligo di
presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le
modalita' di richiesta della suddetta domanda sono stabilite
dall'amministratore del Registro.
5. Il Registro e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei
limiti previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.
6. (Abrogato)».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Monitoraggio delle emissioni). - 1. Il gestore e' tenuto al
rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'art.
4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della
Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla
base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella
decisione della Commissione europea C(2004)/130 e successive
modificazioni.».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di
emissioni). - 1. Il trasferimento delle quote di emissioni e' libero,
salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.
2. Le quote di emissioni rilasciate da autorita' competenti di altri
Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per
l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
3. L'amministratore del registro di cui all'art. 14, comma 2, effettuate
le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di
emissione. Le modalita' di richiesta del trasferimento e le modalita' di
verifica sono definite dal Comitato.
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote
sono soggette ad annotazione nel Registro.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia
al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione
relativa alle attivita' ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare
precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di
verifica di cui all'art. 16.
6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e' corredata
dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede
affinche' il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia
parte di un raggruppamento di cui all'art. 19, l'amministratore
fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa
trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta
dichiarazione non sia corredata ditale attestato.
7. Il gestore di ciascun impianto e' tenuto a restituire, entro il 30
aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e
corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto
nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del
comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui
al presente comma, il gestore puo' unicamente utilizzare quote di
emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio
favore. Il gestore di impianti in chiusura tenuto a' restituire quote
secondo le modalita' definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del
Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal registro delle quote
di emissione restituite.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo
di riferimento, ai fini' del rispetto dell'obbligo annuale di
restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati
ad utilizzare le CER derivanti dalle attivita' di progetto nell'ambito
del sistema comunitario di scambio. Cio' avviene mediante il rilascio e
l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni
in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER
utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei
periodi di riferimento successivi, al fini del rispetto dell'obbligo
annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono
autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attivita' di
progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una
percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto cosi'
come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene
mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato
membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU
detenuta dal gestore interessato nel Registro.
10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere
utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e
delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono
essere utilizzate nel sistema comunitario:
a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER
ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario
durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di
riferimento successivi;
e
b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attivita' di utilizzo
del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e
silvicoltura.
11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di
cui comma 10 nonche' a porre in essere le attivita' connesse
all'applicazione dell'art. 11-ter della direttiva 2003/87/CE.
12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle
quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle
stesse.».
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Verifica delle comunicazioni delle emissioni). - 1. La
verifica della dichiarazione accerta l'affidabilita', credibilita' e
precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni
presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La
verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e
le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le
emissioni effettive.
2. L'attestato di verifica della dichiarazione e' rilasciato in esito a
positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore
accreditato secondo quanto previsto all'art. 17, comma 1.
3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del
comma 2 dell'art. 3, contestualmente alla prima verifica della
dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta
inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5,
con la comunicazione di cui all'art. 12, comma 1. Il verificatore
comunica i risultati di tale verifica al Comitato e all'APAT
contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.
4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che
presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere
la verifica stessa con serieta' ed obiettivita'.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire
al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed
informazioni relativi all'attivita' oggetto della verifica. Il
verificatore e' tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni
di cui e' venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attivita'.».
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Accreditamento dei verificatori). - 1. Il Comitato, sulla base
di proprio regolamento, accredita i verificatori dotati di adeguata
professionalita' e che dimostrino di conoscere:
a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE,
nonche' le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione
europea ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti
alle attivita' sottoposte a verifica;
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, con
particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla
comunicazione dei dati.
2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento, il Consiglio
direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT,
che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
3. E' istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, presso il Comitato, il registro dei verificatori
accreditati.
4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di reciprocita',
degli attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri
Stati membri dell'Unione europea.
5. (Abrogato)».
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Raggruppamenti). - 1. I gestori degli impianti che svolgono
un'attivita' elencata nell'allegato A che intendono costituire un
raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e
il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano
un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli
obblighi di cui ai commi 3 e 6.
2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al
comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro
novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine e'
interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori
informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte
del Comitato, delle informazioni richieste.
3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento e' conferito dai
gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di
emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non e'
permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un
gestore appartenente al raggruppamento non sara stata ritenuta conforme
ai sensi dell'art. 15, comma 5.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 7, nel caso di
impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario
sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di
restituzione previsti dall'art. 15, comma 7.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, relativamente alla
restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali
degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore
fiduciario e' soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste
dall'art. 20, comma 7. La responsabilita' dell'amministratore fiduciario
non esclude la responsabilita' di ciascun gestore per il pagamento delle
suddette sanzioni pecuniarie qualora a cio' non provveda
l'amministratore fiduciario.
7. (Abrogato)».
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita un'attivita' regolata dal
presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, e'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a
250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio
equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il
primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento
successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento
sul Registro di una quantita' di quote emissione pari alle emissioni
indebitamente rilasciate.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere
l'autorizzazione di cui all'art. 4 entro trenta giorni dalla data
d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il
Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita'
dell'impianto.
3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui
all'art. 12 nei tempi e con le modalita' ivi previsti e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il
Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette
informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato
dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto.
4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12 risultino false o
non veritiere, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro
per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di
riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente
assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il
gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti
alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e'
contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile
successivo alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12, verificate ai
sensi dell'art. 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto e'
soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione
amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento
e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di
emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni
risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in
ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di
emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente
assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della restituzione
delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non
veridicita' della dichiarazione.
6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di
gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti
la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, corredata dal relativo
attestato di verifica di cui all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o
incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una
sanzione ammmistrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di
gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'art. 15, comma 7, non
restituisca quote di emissioni [i] nelle quantita' di cui alla
dichiarazione prevista all'art. 15, comma 5, [ii] in caso di omessa
dichiarazione, nelle quantita' pari alla quantita' di emissioni
effettivamente emesse, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo
periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento
successivi.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il
gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti
alle emissioni indebitamente rilasciate.
8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di
gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi
dell'art. 21 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata
da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente
rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti
dall'art. 21. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso
l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.
9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di
gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi
dell'art. 7 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La
sanzione e' aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di
carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre
dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una
quantita' di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.
10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato
di cui all'art. 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili
con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a
conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni
sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive
e' soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata
effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate
e verificate.».
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, cosi' modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 21 (Chiusure e sospensioni). - 1. Un impianto viene considerato in
stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attivita' in via
definitiva.
2. Un impianto viene considerato in stato di sospensione nei casi in cui
l'impianto sospende le proprie attivita' di produzione in via
temporanea.
3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di
sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o
stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.
4. (Abrogato).
5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le
condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte
dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta
giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed
inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.
6. Il PNA di cui all'art. 10, definisce i criteri per l'individuazione e
le modalita' di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in
stato di sospensione incluse quelle parziali.
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Accesso all'informazione). - 1. Le decisioni concernenti
l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita'
di progetto alle quali l'Italia partecipa, o per le quali autorizza la
partecipazione di entita' private o pubbliche, nonche' le notifiche
delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad
effetto serra e che sono detenute dall'autorita' competente vengono
messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n.
2216/2004.».
- Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 26 (Disposizioni finanziarie). - 1. Alle attivita' di cui agli
articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17 si fa fronte mediante il
versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti' secondo tariffe
e modalita' di versamento da stabilire con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei
servizi resi e tenere conto, altresi', della complessita' delle
prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono
aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della
copertura del costo effettivo del servizio.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, ad eccezione di
quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui
all'art. 14, che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere,
successivamente, riassegnate, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile
2005, n. 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni
interessate alle predette attivita'.».
- Il testo dell'allegato C del citato decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato C
Elenco delle informazioni minime richieste ai fini della presentazione
di domanda per rilascio/aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere
gas a effetto serra
1. Dati identificativi del gestore [2] dell'impianto.
2. Dati identificativi dell'impianto.
3. Descrizione:
dell'impianto e le sue attivita' compresa la capacita' il funzionamento
e la tecnologia utilizzata;
delle materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile di
produrre emissioni elencate nell'allegato B;
delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A,
e delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni
secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 13.
4. Sintesi non tecnica.
Modalita' principale di invio della domanda di autorizzazione
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma
digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23
gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via
telematica.
[2] In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non
proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo
contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o
controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie
contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo
d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto
atipico (non espressamente disciplinato dal codice civile) si potrebbe
richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.».
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 e' adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e da
attivita' di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono
trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di
acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli
obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I
relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di versamento dei proventi
di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono
trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere
utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo fissato per
l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 marzo 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Scotti, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Scotti