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Regione Siciliana
Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.
(G.U.R.S. n. 21 del 21-4-2006, S.O.)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
NORME SULLA FORESTAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalità
1. L'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Finalità - 1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo
sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita
della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo
Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la
valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e
miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni
socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate,
l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e
delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto
idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli
ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei
terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini
ricreativi.
2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale
regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.
3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di
regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse,
alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e
alla verifica dello stato di attuazione degli interventi. La composizione della
cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste.".
Art. 2.
Definizione
1. Nell'ambito della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, le parole "Amministrazione forestale", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle parole "uffici centrali e periferici del
dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste
demaniali, in relazione alle rispettive competenze".
Art. 3.
Applicabilità delle norme statali
1. All'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"1bis. Nelle more dell'emanazione di una organica normativa di settore, oltre a
quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto
compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386
e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio
1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.
1ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto
compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla
legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.".
Art. 4.
Definizione di bosco
1. All'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"5bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella
Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa
nazionale.".
Art. 5.
Inventario e carta forestale regionale
1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Inventario forestale - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del
dipartimento regionale delle foreste, redige ed aggiorna l'inventario forestale
regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la formazione delle
politiche di settore.
2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai
sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.
3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale nella quale i boschi
sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è
aggiornata, di norma, ogni cinque anni.
4. L'inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad
aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste comunica annualmente all'Osservatorio regionale
paritetico del lavoro forestale l'eventuale incremento della superficie
boschiva.
5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in
ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso
nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.
6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici periferici del
dipartimento regionale delle foreste, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati
boscati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, facenti parte del patrimonio
comunale.".
Art. 6.
Pianificazione regionale forestale
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 5bis. - Pianificazione forestale regionale - 1. Per le finalità di cui
all'articolo 1 della presente legge ed all'articolo 1 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari
assunti dall'Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta
alla desertificazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
avvalendosi degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle
foreste, predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di
conoscenza desumibili dall'inventario forestale regionale e dalla carta
forestale regionale.
2. Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato
in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di
adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
3. Nelle more della redazione dell'inventario e della carta forestale regionale,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva le linee guida del
piano forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste,
previo parere del comitato forestale regionale di cui all'articolo 5ter.
4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi
e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la
tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire
secondo criteri di gestione sostenibile.
5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali,
sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere
del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della
Regione.
6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a
soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale
o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.
7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori
ricompresi dall'inventario forestale è coerente con i documenti di
programmazione indicati nel presente articolo, a pena di nullità.".
Art. 7.
Comitato forestale regionale
1. Dopo l'articolo 5bis della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 5ter. - Comitato forestale regionale - 1. E' istituito presso il
dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato forestale regionale,
nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:
a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni
di presidente;
b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle
foreste;
c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
d) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
e) un rappresentante designato dall'ANCI - Sezione per la Sicilia;
f) un rappresentante designato dall'URPS - Unione province siciliane;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agro-forestali
maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
i) un rappresentante dell'ASCEBEM - Associazione regionale dei Consorzi di
bonifica;
l) un esperto designato dalle università degli studi siciliane;
m) un dirigente del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di
segretario.
2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare il comitato con
il dirigente preposto all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente
per territorio, che vi partecipa senza diritto di voto.
3. Il comitato:
a) esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal
regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;
c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di assestamento forestale,
predisposti da enti pubblici e soggetti privati, al piano forestale regionale
ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 5bis;
d) individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 nonché le condizioni di applicabilità dei
commi 6 e 7 del medesimo articolo;
e) esprime parere in ordine a questioni tecniche afferenti la materia forestale,
su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o di uno
dei suoi componenti.
4. Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente
la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera validamente a
maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, il comitato è comunque insediato con la
maggioranza semplice dei componenti ivi indicati.
6. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di diritto di cui alle
lettere a), b), c) ed m), durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati una sola volta.
7. I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato
con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.
8. Ai componenti il comitato forestale regionale non viene corrisposto alcun
compenso.".
2. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.
Art. 8.
Prescrizioni di massima e di polizia forestale
1. L'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Prescrizioni di massima e di polizia forestale - 1. Gli aggiornamenti
delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono resi esecutivi con
decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta
degli ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il comitato
forestale regionale. Le prescrizioni sono definite tenendo conto anche delle
esigenze di tutela ambientale.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni,
ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta
dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le prescrizioni sono
aggiornate entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione.
Art. 9.
Attività regolamentate
1. L'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Attività regolamentate - 1. Gli enti pubblici che gestiscono a
qualsiasi titolo boschi, così come definiti dall'articolo 4, adottano appositi
regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del
sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme
contenute nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e nelle prescrizioni
di massima e di polizia forestale vigenti.
2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali,
l'Azienda regionale delle foreste demaniali predispone ed attua un piano
quinquennale specifico per l'acquisizione di terreni idonei alla costituzione di
pascoli.
3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma
1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della
legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla
confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto
salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato
all'ambiente naturale.
4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è
affidata, in via primaria, al dipartimento regionale delle foreste.
5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento del comandante
del distaccamento forestale competente per territorio, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
6. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 avviene entro il termine di un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato
l'esercizio delle attività indicate al comma medesimo.".
Art. 10.
Fornitura di beni e/o servizi
1. Le entrate derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi nei distretti
forestali sono così ripartite:
a) 70 per cento ai soggetti che forniscono beni e/o servizi. L'utilizzo delle
entrate viene stabilito dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro
forestale di cui all'articolo 48;
b) 30 per cento alla Regione.
Art. 11.
Vincolo idrogeologico
1. L'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Vincolo idrogeologico - 1. Gli ispettorati forestali competenti per
territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, procedono alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali
sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui
questo è imposto.
2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene
conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per
l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6
ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e del programma di
cui all'articolo 28.
3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito
dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con
le procedure previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto legge 30
dicembre 1923, n. 3267, dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio
1926, n. 1126 nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n.
37, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, ad
eccezione di quanto previsto al comma 6.
5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il
Corpo forestale della Regione, sulla base di apposite direttive emanate
dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di
tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.".
2. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14,
sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, come
modificato dall'articolo 125 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le
parole "Ente parco," sono inserite le parole "sentito il parere vincolante
dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da
rendere entro il termine di trenta giorni".
3. Al comma 4, lettera e), dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre
2000, n. 20, le parole "dell'ufficio del Genio civile" sono sostituite dalle
parole "vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste".
Art. 12.
Attività edilizia
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, le parole "comitato tecnico amministrativo
dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana" sono sostituite dalle
parole "comitato forestale regionale".
2. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, le parole "le zone territoriali omogenee
agricole" vengono sostituite dalle parole "una densità territoriale massima di
0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e
realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno
del bosco e nelle relative fasce di rispetto".
Art. 13.
Protezione della flora spontanea
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"7bis. La Regione, quale organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si avvale del
dipartimento regionale delle foreste per l'espletamento delle funzioni previste
dal decreto medesimo, ivi compreso il controllo e la istituzione del registro
dei materiali di base.".
Art. 14.
Piani di gestione forestale sostenibile
1. L'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - Piani di gestione forestale sostenibile - 1. Per la gestione del
patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma,
sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati
"piani".
2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate
dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale
riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.
3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità
di fruizione delle bellezze paesaggistiche.
4. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro
il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si
intende reso favorevolmente.
5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono
pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei
comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per
la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare
osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale
entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di
piano viene sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assessore.
6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana.
7. Nelle more dell'approvazione dei piani, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee
programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si
intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.
8. Le linee programmatiche di cui al comma 7 vengono sottoposte all'approvazione
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del
comitato forestale regionale.
9. L'approvazione del piano, nel rispetto dell'articolo 5bis, comma 7, integra e
sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.
10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati
o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla
produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.".
Art. 15.
Attività complementari dell'Amministrazione forestale
1. Ai commi 1, 6, 8 e 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Amministrazione
forestale" sono sostituite dalle parole "Azienda regionale delle foreste
demaniali".
2. Quanto previsto dalle lettere o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 14 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, può
essere svolto altresì dal dipartimento regionale delle foreste.
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"9bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed
interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1,
mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.".
Art. 16.
Centro vivaistico regionale
1. L'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - Centro vivaistico regionale - 1. Il centro vivaistico regionale,
istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11,
svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico.
2. L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è
prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze
istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle
specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore
della produzione vivaistica.
3. Per soddisfare le esigenze tecniche di raccolta e riproduzione della flora
indigena ed endemica nonché per la economicità della gestione e per particolari
esigenze tecnico-colturali, il centro si articola in diversi stabilimenti.".
Art. 17.
Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale
1. L'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale - 1.
La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione
tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie od altre
forme di gestione singola od associata, anche costituite secondo le modalità di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro il 31 dicembre 2006, i comuni, che non abbiano già provveduto, adeguano
alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già
esistenti.
3. Al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle
risorse forestali, territoriali ed ambientali, la Regione e gli enti locali
territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare
accordi di programma cui possono partecipare i soggetti privati, le cooperative
e le imprese previsti dall'articolo 18.".
Art. 18.
Incentivi alle pluriattività
1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - Incentivi alle pluriattività - 1. Nel territorio della Regione
siciliana si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 è estesa alle aree
naturali protette ed alle isole minori.
3. Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di
terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparate agli imprenditori
agricoli.
4. Nell'ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello
internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi
gestionali e produttivi del settore forestale.".
Capo II
Espropriazione ed occupazione di immobili
Art. 19.
Dichiarazione di pubblica utilità
1. L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Dichiarazione di pubblica utilità - 1. Nell'ambito del territorio
regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui all'articolo 28
finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all'erosione ed al dissesto
idrogeologico nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai
cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.
2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 20.
Disciplina delle espropriazioni
1. L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - Disciplina delle espropriazioni - 1. Le espropriazioni connesse alla
esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso
dipendenti e/o sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del
finanziamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 21.
Disciplina dell'occupazione d'urgenza
1. L'articolo 21 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - Disciplina dell'occupazione d'urgenza - 1. Le occupazioni d'urgenza
sono disciplinate dall'articolo 22bis del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel
termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4
dell'articolo 22bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello
indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
disposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 22.
Indennità di espropriazione
1. L'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - Indennità di espropriazione - 1. Per le aree edificabili l'indennità
è determinata a norma degli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Alle aree agricole e a quelle che ai sensi del comma 1 non sono
classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli articoli 40,
41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai proprietari dei fondi gravati da servitù coattiva in dipendenza
dell'esecuzione dell'opera pubblica è dovuta un'indennità determinata ai sensi
dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 23.
Espropriazioni di modesto valore
1. L'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - Espropriazioni di modesto valore - 1. Quando il valore della
indennità relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20 non
supera le 10 migliaia di euro può essere autorizzato il pagamento diretto o lo
svincolo in favore degli aventi diritto i quali dichiarano, nei modi e con le
forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena
disponibilità, libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.
2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i
funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che
dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure
di cui al comma 1.".
Art. 24.
Procedimenti in corso
1. L'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - Procedimenti in corso - 1. Nella materia di cui al presente Titolo
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli
interessi legali sulla corrispondente indennità di espropriazione determinata
alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in
materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive
modifiche ed integrazioni.".
Art. 25.
Conferimenti volontari
1. L'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - Conferimenti volontari - 1. I proprietari che intendano conferire al
demanio della Regione i loro terreni presentano, entro il 31 marzo di ciascun
anno, una dichiarazione di disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali competenti per territorio. In tal caso il
valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2. La
suddetta dichiarazione di disponibilità ha la durata di cinque anni, fermo
restando il diritto di revoca che può essere esercitato trascorsi due anni dalla
presentazione dell'istanza.
2. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata del 50
per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni, se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a
titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti
da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore
dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica
del decreto che approva il progetto di acquisizione.
3. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione,
calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche vigente ai
sensi della normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà
ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il
coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.
4. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di
espropriazione, determinata ai sensi del comma 3, è aumentata fino ad un massimo
del 50 per cento.
5. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale
per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella
della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.
6. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni
rimboschiti e tenuti dal dipartimento regionale delle foreste in occupazione
temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti
volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove il grado di copertura arborea sia
inferiore al 60 per cento, si applica il comma 3 dell'articolo 27.
8. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione
dei terreni ricadenti nelle aree protette.
9. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito
dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le
seguenti modifiche: al terzo comma, le parole "dall'articolo 5 della legge
regionale 10 febbraio 1986, n. 2" sono sostituite con le parole "dalla normativa
regionale vigente in materia di interventi forestali"; il quarto comma è
abrogato.
10. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa
proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le
province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a
promuovere le offerte, acquisire le stesse, corredarne la documentazione e
trasmetterle all'ufficio provinciale dell'Azienda regionale delle foreste
demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma
1.".
Art. 26.
Occupazione temporanea di terreni
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, le parole "l'Amministrazione forestale"
sono sostituite dalle parole "il dipartimento regionale delle foreste".
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il periodo: "L'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale
paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all'occupazione
temporanea dei terreni".
Art. 27.
Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico
1. L'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico - 1.
E' autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti
pubblici per la forestazione produttiva, con un pagamento corrispettivo del
valore agricolo dei terreni.
2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono
stati effettuati rimboschimenti volontari con contributo pubblico e che
presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, sono
sottoposti ad espropriazione qualora il dipartimento regionale delle foreste
riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai
fini della difesa e della stabilità dei versanti.
3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per
proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed
ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli ispettorati ripartimentali delle
foreste competenti per provincia.
4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli
e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi
dell'articolo 22.".
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica
all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo
48 i dati relativi all'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con
finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, l'espropriazione di
terreni ricadenti in zone vincolate ed i lavori dei privati di cui al presente
articolo.
Capo III
Disciplina degli interventi forestali
Art. 28.
Programma poliennale di interventi idraulico-forestali
1. L'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 28. - Programma poliennale di interventi idraulico-forestali - 1.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza, nei
limiti delle risorse finanziarie individuate nello stesso, il programma
triennale di interventi idraulico-forestali ed il relativo elenco annuale,
finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla
valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione
regionale sui lavori pubblici e dell'articolo 83, inserendo prioritariamente gli
interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana R4, R3, R2 e R1,
individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI, ferme restando le categorie
prioritarie di intervento elencate nell'articolo 14, comma 3, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto
2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all'articolo 130 della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9
marzo 2005, n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove
e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali sulla base
di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla
tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente
legislazione regionale sui lavori pubblici.
3. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.".
Art. 29.
Specificazione degli interventi
1. L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 29. - Specificazione degli interventi - 1. Gli interventi di cui
all'articolo 28 consistono in:
a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già
realizzati o in corso di realizzazione;
b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;
c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;
d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani
particolarmente degradati;
e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;
f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree
protette;
j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle
lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;
k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore
razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.
2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle
rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda
regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione
composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste,
dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di
gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro
delegati.
4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:
a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa
agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo
14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le
leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, che contiene gli interventi di cui alle lettere a),
b), c), d) e f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei
corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle
lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza;
b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali,
relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1,
oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di
competenza.
5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale
sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e
le foreste.
6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui
al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste
ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione
di cui alle lettere a) e b) del comma 4.".
Art. 30.
Rideterminazione dei bacini idrografici montani
1. L'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 30. - Rideterminazione dei bacini idrografici montani - 1. Entro il
termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste ridetermina con proprio decreto il
perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione,
avvalendosi del dipartimento regionale delle foreste.
2. Sino alla rideterminazione dei bacini sono considerati bacini idrografici
montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già
classificati.
3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle
opere relative agli interventi di cui all'articolo 28 sono di competenza
esclusiva del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale
delle foreste demaniali in funzione delle rispettive competenze.".
Art. 31.
Attività di prevenzione e presidio territoriale
1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:
"Art. 30 bis. - Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree
montane - 1. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il dipartimento
regionale delle foreste esercita le competenze di cui al regio decreto 25 luglio
1904, n. 523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica che
rimangono in capo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, e
concorre nell'attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.
2. Le autorizzazioni, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile.
3. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate, entro i successivi quindici
giorni, dagli uffici del Genio civile agli ispettorati ripartimentali delle
foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo
dei corsi d'acqua.".
Art. 32.
Piano per l'acquisizione dei terreni
1. L'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - Piano per l'acquisizione dei terreni - 1. Al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto in ordine alla
riduzione di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, di contrastare il
fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui
all'articolo 28 nonché il miglioramento, l'ampliamento ed una maggiore
razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette,
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Azienda
regionale delle foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è
autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano
di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari,
nell'ordine di seguito riportato:
a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con
il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari
interessi o ricadano all'interno di parchi, riserve naturali, siti di importanza
comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di
conservazione, ZCS;
b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;
c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini
idrografici di particolare interesse sistematorio;
d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili
con il preesistente demanio;
e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti
in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il
preesistente demanio;
f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché
accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di
particolari interessi;
g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale
gestione;
h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.
2. E', altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse
naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e
anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.
3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle
dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo
25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione
delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene
approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, sentita la commissione di cui al
comma 3 dell'articolo 29.
4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti,
appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione
ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali
si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è
affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.
5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni previste
dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere
affidati in gestione anche agli enti parco.
6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale delle
foreste demaniali i terreni conferiti all'ente ai sensi della legge regionale 27
dicembre 1950, n. 104, e ancora nella disponibilità dello stesso.
7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è affidata
all'Azienda regionale delle foreste demaniali.".
Titolo II
PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DEI BOSCHI E DELLA VEGETAZIONE DAGLI INCENDI
Capo I
Incendi boschivi e della vegetazione. Prevenzione e lotta
Art. 33.
Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "Regione," sono inserite le
parole "avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle
foreste,".
2. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "ambienti naturali," sono
inserite le parole "delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di
importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di
conservazione, ZCS".
Art. 34.
Definizione di incendio boschivo
1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 33bis. - Definizione di incendio boschivo - 1. Per la definizione di
incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2
della legge 21 novembre 2000, n. 353.".
Art. 35.
Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi
1. L'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi - 1. Con decreto
del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della
vegetazione contro gli incendi.
2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;
b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia
tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti,
nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche
di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale
combustibile;
c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati
anemologici e dell'esposizione ai venti;
d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle
aree e nei periodi a rischio;
f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi,
anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse
umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati
spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
i) le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con
facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente,
in particolare nelle aree a più elevato rischio;
l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai
fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione
degli incendi;
m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
n) le attività informative;
o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per
il raggiungimento degli obiettivi del piano;
p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a
nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;
q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo
33;
r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in
qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento
a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro
il 31 marzo di ciascun anno.
5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore
le previsioni del piano in atto vigente.
6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita
tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare
nelle aree di loro competenza.
8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può
individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da
parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.
9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco
sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il
coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e
difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di
cui al presente articolo.
10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte
autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento
contenute nei programmi medesimi.".
Art. 36.
Previsione e prevenzione del rischio di incendi. Lotta attiva contro gli incendi
boschivi
1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 34bis. - Previsione e prevenzione del rischio di incendi - 1. Per quanto
concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi
trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di
prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate,
per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente
finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio
di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui
all'articolo 34, comma 2 , lettera b).
3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di
cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Art. 34ter. - Lotta attiva contro gli incendi boschivi - 1. Gli interventi di
lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi
terrestri ed aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo
forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le
attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato
dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale
delle foreste.
3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi
boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una
operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti,
avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie
squadre "a terra":
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
base ad accordi di programma;
b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in
caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità
competente;
c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.".
Art. 37.
Vegetazione secca. Interventi urgenti
1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il
dipartimento regionale delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste
demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili di cui
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 34, mediante operazioni periodiche per
la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile,
attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma 4 del predetto
articolo.".
Art. 38.
Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi
1. L'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 37 - Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi - 1.
Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e
le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353.
L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è
concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere
del Comitato forestale regionale.".
Art. 39.
Fuochi controllati in agricoltura
1. All'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"4bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tutti i comuni della Regione provvedono alla revisione o
alla conferma dei regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al
dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripartimentale delle
foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se
il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte.
4ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale
regionale con qualifica non inferiore a funzionario.".
Art. 40.
Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo
i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34,
eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle
strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà
privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni
dei luoghi.".
2. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli
ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di
tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei
lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i
perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i
confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione;
la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del
territorio provinciale.".
3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "provincia regionale" sono
inserite le parole ", degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali".
Art. 41.
Interventi nei boschi degradati
1. L'articolo 43 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 43. - Interventi nei boschi degradati - 1. Per i boschi che si trovino in
condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento
regionale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari
interventi di ripristino e ne fissa il termine.
2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle
foreste ordina l'espropriazione o l'occupazione temporanea dei boschi, ancorché
non previsti nel programma triennale di cui all'articolo 28. In caso di
occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità.
3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico
dell'Amministrazione forestale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in
condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà
di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai
quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai
boschi in cui si procede all'esproprio o all'occupazione temporanea ai sensi del
comma 2 sono comunicati all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro
forestale.".
Art. 42.
Competenza in ordine alle sanzioni amministrative
1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, le parole "all'Ispettore ripartimentale
delle foreste" sono sostituite con le parole "al dirigente dell'Ispettorato
forestale".
Titolo III
LAVORO NEL SETTORE FORESTALE
Capo I
Misure riguardanti il lavoro
Art. 43.
Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali
1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 45bis. - Norme speciali - 1. Le norme del presente Titolo costituiscono
norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del
dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste
demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle
attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed
idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi
esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e
paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa
la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché
tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente
legge e dalle norme generali vigenti.
Art. 45ter. - Elenco speciale dei lavoratori forestali - 1. E' istituito
l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base
provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento
regionale del lavoro.
2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente
inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a
partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate
lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o
documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione
forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni
nel triennio 2003-2005.
3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza,
entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al
lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali.
4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori
ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti
nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati
agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I
suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione
collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata
violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti
inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi
forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi
competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale
dellcoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro
forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.
5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate
tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate
dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti
pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali
sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio
per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle
foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli
incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale
assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla
contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre,
idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema
agro-forestale-ambientale.
6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia
di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate
secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma
2.".
Art. 44.
Misure urgenti per l'occupazione forestale
1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale
operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore
avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo
45ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo
43 della presente legge.
2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma
operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della
superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree
protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione
dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è
aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.
3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e
lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze
del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con
garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini
previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle
qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per
ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già
individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto
contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di
cui all'art. 56 della legge regionale medesima.
5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2
sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di
cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per
l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale
delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste
demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree
protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai
servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le
dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono
stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla
orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad
ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito
l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48,
ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai
criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.
6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui
ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei
centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo
46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
7. E' istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento
formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45ter
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43
della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli
46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di
settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.
8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale
delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al
completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
11. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche e integrazioni, le parole da "possono" ad "agricola" sono
sostituite dalle parole "transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di
cui all'articolo 46, comma 1, lettera a).".
12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è
ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze
dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito
provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono
definiti dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui
all'articolo 48.
13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è
incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati
casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi,
comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.
15. Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio al contingente superiore,
permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in
graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinunzia
in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a
decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2,
lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni.
16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo
48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del
personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento
regionale delle foreste.
17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a),
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del
18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie
occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.
Capo II
Norme comuni e transitorie
Art. 45.
Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti disponibili
1. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le
modalità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni, i lavoratori alle dipendenze del dipartimento
regionale delle foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di
appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità
fisica e professionale. In ogni caso il dipartimento foreste verifica la
possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili
con il suo stato di salute e l'idoneità specifica sotto il profilo professionale
e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all'interno del
dipartimento regionale delle foreste, il lavoratore transita, anche in
soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali, fermo restando il possesso dell'idoneità
fisica e professionale.".
Art. 46.
Lavoratori in soprannumero
1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 62bis - Lavoratori in soprannumero - 1. Ai fini della presente legge, la
previsione "anche in soprannumero" ovunque riportata, è applicata inserendo i
lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui ai precedenti
articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in
soprannumero.
2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare
applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano
stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.
3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), è ripartito su base provinciale, di norma
nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale
delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.".
Art. 47.
Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono inseriti
nell'elenco speciale anche i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie
di cui agli articoli 48, 49 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, che abbiano effettuato attività lavorativa
alle dipendenze dell'Amministrazione forestale e che siano stati cancellati
dalle graduatorie per mancata presentazione dell'istanza entro i termini.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 48.
Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale
1. Per il monitoraggio dell'attuazione di quanto disposto dal presente
Titolo nonché per l'uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e
distrettuale anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un Osservatorio
regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dall'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, così composto:
a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;
b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste,
designato dal dirigente generale dello stesso;
c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
d) un dirigente in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali,
designato dall'ispettore generale della stessa;
e) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL,
CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute
rappresentative successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed a
quelle maggiormente rappresentative.
2. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono espletate da un componente
dell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.
3. L'Osservatorio può anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso
devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal
caso le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei
componenti. Negli altri casi l'Osservatorio decide all'unanimità.
4. Spetta all'Osservatorio il compito di fissare i criteri generali per la
rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle
dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente
legge, nonché di determinare i criteri generali per la mobilità
interdistrettuale dei lavoratori e per l'uniforme applicazione delle norme di
legge e di contratto sull'intero territorio regionale.
5. L'Osservatorio è costituito con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste; i componenti durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati solo una volta.
Art. 49.
Norme sull'applicazione del contratto
1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale
di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto
dall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla
sottoscrizione.
2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la
Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.
Titolo IV
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Capo I
Norme riguardanti l'Amministrazione forestale
Art. 50.
Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, le parole "il consiglio di amministrazione
dell'AFDRS" sono sostituite dalle parole: "L'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, sentiti il dirigente generale del dipartimento
regionale delle foreste e l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali".
2. All'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"5bis. Gli edifici demaniali in cui sono ubicati i distaccamenti forestali, in
quanto uffici di polizia, sono assegnati nella piena ed esclusiva disponibilità
del dipartimento regionale delle foreste che ne cura la manutenzione ordinaria e
straordinaria.".
Art. 51.
Lavori in economia
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori
pubblici.
4. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa
delibera della Giunta regionale sono disciplinati i lavori in economia da
effettuarsi da parte del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali. Nelle more, l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare apposite direttive.".
Capo II
Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione
Art. 52.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 53.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 54.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 55.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 56.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 57.
Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato
1. L'articolo 81 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo
indeterminato - 1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle
attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e
gli interventi di cui agli articoli 30 e 30-bis, gli uffici periferici del
dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste
demaniali predispongono, all'inizio di ciascun anno, il preventivo di spesa per
l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a
tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi sono
destinati.".
Art. 58.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 12, 38, 39, 84 e 87 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono abrogate le norme, anche di natura regolamentare, in contrasto od
incompatibili con la presente legge.
Art. 59.
Testo coordinato
1. Il testo della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, coordinato con le successive modifiche ed
integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente legge.
Art. 60.
Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. -
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in
agricoltura A.R.S.E.A., di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia ha personalità
giuridica pubblica ed è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria,
gestionale, amministrativa e contabile e dispone di proprio personale secondo
quanto previsto dal presente articolo. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ha sede in Palermo
e può dotarsi di sedi decentrate. L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e
le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165.
2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione
siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli
interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o
cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di
organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, l'Agenzia provvede
a:
a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito
all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa
applicabile;
b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;
c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri
contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di
sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo
quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri
contabili devono essere, altresì, registrati gli attivi finanziati dal Fondo per
quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.
3. All'Agenzia può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da
altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di
organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all'agricoltura ed allo
sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agenzia possono
essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla
funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo,
sono definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lettere a) e
b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
5. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento
economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti
collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato di indirizzo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta ogni atto
necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato,
con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di
laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed
amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di
diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola
volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della
Regione, su motivata proposta della Giunta regionale. Il compenso del direttore
è definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i
dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale
di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. L'incarico di
direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra
attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio
di onnicomprensività e di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio
2000, n. 10.
8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione,
su conforme deliberazione dalla Giunta regionale e su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da cinque membri, di cui
tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore
dell'agricoltura. Il presidente è nominato tra i suoi componenti con lo stesso
decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e
le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della
gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli
indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.
Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di
attività e sul bilancio dell'Agenzia. Le organizzazioni professionali agricole a
livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle
sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete
l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i
dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il comitato dura in carica
cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente
della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati una sola volta. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Il collegio è composto da tre
membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di
presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze,
tutti iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità annua lorda
il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 13,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
10. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle
funzioni previste dal Regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la
revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che possono
comprendere anche strutture semplici.
11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono
nominati gli organi dell'Agenzia. Il personale dell'Agenzia è individuato
mediante:
a) l'espletamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma
4;
b) il distacco di personale dipendente dall'Amministrazione regionale;
c) la stipula di convenzioni con società di lavoro interinale.
12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti
necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale,
secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 11.
13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agenzia e lo
svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale
dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e
provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230
e seguenti del codice civile;
b) contratti di lavoro temporaneo.
14. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della
Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assegna all'Agenzia,
entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le
attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e
delle attività attribuite dal presente articolo.
15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia, quale organismo pagatore da
parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A., ai sensi e nel rispetto del
punto 4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663/95, quale organismo regionale di
cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.
16. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:
a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il
cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi
forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
b) contributi regionali non finalizzati;
c) contributi straordinari regionali per le attività specifiche;
d) somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio
della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni
affidate.
17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente
e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione
comunitaria, nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione
europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate
a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi
della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti
infruttiferi intestati all'Agenzia, con la dicitura "aiuti comunitari", da
tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende annualmente il conto
agli enti che hanno assegnato i fondi.
18. L'Agenzia applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento
contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97, con le modalità e le modifiche previste dall'articolo 18, comma 4,
della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
19. Il direttore adotta il Regolamento contabile interno dell'Agenzia secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.
97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della normativa comunitaria e
nazionale per le attività di cui ai commi 2 e 3. Il Regolamento è approvato
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le modalità
stabilite dal comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA, sezione
garanzia, imputabile all'Agenzia, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n.165 e successive modifiche.
20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per le
comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della
normativa comunitaria. L'Agenzia inoltre:
a) trasmette con periodicità semestrale alla Giunta regionale ed agli altri enti
per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività
svolta, anche sotto forma di prospetti informatici;
b) invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio
bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e
sull'andamento della gestione. La Giunta regionale riferisce alla competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni
successivi;
c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per
il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste
motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento
degli aiuti comunitari;
d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività, dei dati e dei servizi
dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n.165.
21. L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle
proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare
apposita convenzione con la struttura societaria prevista dall'articolo 78 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome
strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale
misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria o la
partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite
convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a
disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.
23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati
dal presente articolo, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n.173, dei servizi del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.
24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia l'1 gennaio e termina il 31
dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla
gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio
il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente
normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive
modifiche, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di
servizi.
25. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esercita la
vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 53
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sottoponendo al controllo di
legittimità e di merito i seguenti atti:
a) bilancio di previsione e relative variazioni;
b) bilancio consuntivo;
c) programma annuale di attività;
d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di
pianta organica;
e) regolamenti.
26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di
vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.
Art. 61.
Norma finanziaria
1. Per la realizzazione del programma triennale di cui all'articolo 28 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è
autorizzata, nel triennio 2006-2008, la spesa annua di 34.000 migliaia di euro
da destinare, quanto ad euro 4.500 migliaia agli interventi di competenza del
dipartimento regionale delle foreste e, quanto ad euro 29.500 migliaia, agli
interventi di competenza dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.
2. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.000
migliaia di euro.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, quantificati complessivamente in 35.000
migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le
assegnazioni di cui al comma 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 ai predetti oneri si provvede
con parte delle somme derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno
autorizzati rispettivamente dal comma 114 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e dal comma 3ter dell'articolo 5 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre
2005, n. 248. La spesa di cui al presente comma è inserita nel piano economico
degli investimenti previsto dall'articolo 1, comma 114, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e dall'articolo 5, comma 3ter, del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4. Agli oneri di cui all'articolo 34bis, comma 1, della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, si provvede con parte delle
assegnazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353.
5. Per il rimborso delle spese ai componenti esterni dell'Osservatorio regionale
paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, UPB 2.4.1.1.2,
capitolo 150504, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB
2.4.1.1.2, capitolo 150503, del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo;
per gli esercizi finanziari 2007-2008 gli oneri, valutati in 5 migliaia di euro,
trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2006-2008, UPB 2.4.1.1.2.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, quantificati per
l'esercizio finanziario 2006 in 1.000 migliaia di euro, si provvede mediante
riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 7, comma 14, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105306. Per gli
esercizi finanziari successivi i relativi oneri, valutati in 1.000 migliaia di
euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione
per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.2.8.1.
7. Il Ragioniere generale della Regione, su proposta dei dirigenti generali dei
relativi rami amministrativi, è autorizzato ad apportare al bilancio della
Regione le necessarie variazioni per l'attuazione dell'articolo 60, in relazione
alle competenze, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia della
Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura.
Art. 62.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 14 aprile 2006.
CUFFARO
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste LEONTINI
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le
relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Per la legge regionale 6 aprile 1996, n.16, recante "Riordino della legislazione
in materia forestale e di tutela della vegetazione." si rinvia al testo
coordinato, predisposto in conformità alla previsione recata dall'art. 59 della
legge regionale che si annota, di seguito pubblicato.
Nota all'art. 11, comma 2:
L'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante: "Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: "Norme per l'istituzione
nella Regione di parchi e riserve naturali.", per effetto della modifica
apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Norme di salvaguardia del parco. - 1. Dalla data di emanazione del decreto
istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e
sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali
omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominato A, B e C
questa ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitanti
esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel
perimetro del parco.
2. La disciplina da osservarsi nell'ambito delle aree facenti parte del parco è
quella indicata nel decreto istitutivo del parco medesimo.
3. L'emanazione del decreto di istituzione del parco comporta gli stessi effetti
indicati dall'articolo 19, quinto e sesto capoverso.
4. Dalla costituzione dell'Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle
autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione
del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata
al preventivo nulla-osta dell'Ente parco che lo rilascia, in conformità alle
prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano
territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni
dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla-osta non venga rilasciato
entro tale termine esso si intende negato.
5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente
dell'Ente parco sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale
delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta
giorni, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'Ente
e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive
modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente.
6. Nei territori del parco classificati A, B e C, ai sensi dell'articolo 8 della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dalla data di pubblicazione all'albo
pretorio dei comuni interessati della proposta di cui all'articolo 27 della
stessa legge e sino alldel decreto di istituzione del parco, qualsiasi attività
che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla-osta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio
regionale.
7. Sulle richieste di nulla-osta in contrasto con le indicazioni della proposta
è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emanazione del decreto di
istituzione del parco.
8. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di istituzione del parco,
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie
determinazioni definitive in ordine alle richieste di nulla-osta di cui al comma
7.
9. La progettazione relativa ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da
parte di soggetti pubblici nelle zone comprese entro il perimetro del parco può
essere avviata previa intesa con l'Ente parco che verifica la compatibilità
degli interventi proposti con le finalità istitutive.".
Nota all'art. 11, comma 3:
L'art. 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante: "Istituzione del
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme
sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.", per effetto
della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Zona I - archeologica. - 1. La zona archeologica, costituita dall'area su cui
insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a
tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme.
2. Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi
architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico e dai siti
archeologici.
3. Nella zona è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e in
genere opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio.
4. Possono essere autorizzati, nel rispetto dell'ambiente archeologico e
paesaggistico, soltanto:
a) le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelli per acquedotti,
fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti
sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel
rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere
autorizzata, altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie
di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte
al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;
b) i collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate
esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in
modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del
terreno;
c) i mutamenti di destinazione d'uso, le modifiche a costruzioni legalmente
esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici
legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le
modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di
altezza;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo
di cui all'articolo 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71;
e) le esecuzioni di opere murarie e la realizzazione di recinzioni, nonché i
mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne
luminose e no, con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica
all'ambiente e, previo parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle
foreste, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di
manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;
f) le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione,
conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche,
nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1;
g) le arature e gli scavi di altro genere a profondità non superiore a cm. 30
nonché l'uso di mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni;
h) gli interventi sui manufatti esistenti nel cimitero di Bonamorone.".
Nota all'art. 60, comma 1:
L'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante: "Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:
"Funzioni dell'Agenzia e delle regioni. - 1. L'Agenzia è l'organismo di
coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
CEE n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1
del regolamento CE n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come
unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione
europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento CE n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei
confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli
aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul
mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.
1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la
competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in
seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio
dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento CE n. 1258/99 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune,
nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento CEE n.
729/70, come sostituito dall'articolo 1, del regolamento CE n. 1287/95 del
Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto
tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.
2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la
Commissione europea, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, d'intesa con la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi
pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento.
3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di
organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa
verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di
cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di
consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato.
4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al
comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di
aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione
europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori
nazionali.
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le
informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste
dai regolamenti CEE n. 729/70 e CE n. 1663/95 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3,
l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni
di organismo pagatore nel settore risicolo.".
Nota all'art. 60, comma 2:
Il Regolamento CE 7 luglio 1995, n. 1663/95, reca: "Regolamento della
Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento CEE n. 729/70
per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione 'garanzia'.",
ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea l'8 luglio 1995,
legge n. 158.
Nota all'art. 60, comma 4:
L'art. 121 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Istituzione dell'organismo pagatore regionale. - 1. In attuazione dell'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle forme e modalità ivi previste,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a porre in
essere quanto necessario per l'istituzione dell'organismo pagatore regionale.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede altresì a
disciplinare con proprie direttive:
a) i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo, quali definiti
agli articoli 2 e 3 del Regolamento CE n. 1258/99, nonché la struttura
amministrativa dello stesso;
b) l'attribuzione delle responsabilità e le funzioni nel pieno rispetto del
Regolamento CE n. 1663/95 e del relativo allegato.".
Nota all'art. 60, comma 7:
L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla
dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione
siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Tipologia delle strutture operative. - 1. L'organizzazione amministrativa della
Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione
intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture
operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza
della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione
politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione
intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici
semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento
infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di
massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio
sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti
omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione
quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si
procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è
eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.
3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i
dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di
adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni
agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i
relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai
princìpi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello
stesso.
4. .... (Comma abrogato).
5. E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso
del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività
stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o
affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di
parte del contenzioso comune.
6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la
collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli
Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze,
coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con
competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del
proprio ufficio.
7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali
temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione
di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo
svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono
operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche
appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella
strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro
durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima,
seconda o terza fascia.".
Note all'art. 60, comma 9:
- L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante: "Attuazione
della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.", così dispone:
"Registro dei revisori contabili. - 1. E' istituito presso il Ministero di
grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore
contabile.".
- L'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.", e successive modifiche e integrazioni, così
dispone:
"Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con
specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del
collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di
decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più
componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni
dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti
dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore
generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la
regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della
regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa
le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.
L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è
fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale
dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri
componenti.".
Nota all'art. 60, comma 10:
Per il Regolamento CE 7 luglio 1995, n. 1663/95, vedi Nota all'art. 60, comma 2.
Nota all'art. 60, comma 13, lett. a):
Gli articoli 2230 e seguenti del codice civile disciplinano il contratto che ha
per oggetto una prestazione di opera intellettuale.
Note all'art. 60, comma 15:
- Per il regolamento CE 7 luglio 1995, n. 1663/95, vedi Nota all'art. 60, comma
2.
- L'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante:
"Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.",
così dispone:
"Gestione degli interventi e aiuti comunitari. - 1. Nella qualità di organismo
di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa
comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure
istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il
monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento
CE n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e
integrazioni.
2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli
organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed
alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo
pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici
regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento CE
n. 1663/95, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni
relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica
agricola comune.
4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto
legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante
telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri
organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di
sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete
telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001.
5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti
effettuati dalla stessa e da tutti gli altri organismi pagatori, nonché, in
qualità di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la
contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative
apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa
fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato
"Ministero del tesoro-FEOGA", da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni
finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle
regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di
ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre.
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata
richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli
stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far
fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le
anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse.
I servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, sono inseriti nella
tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema
di tesoreria unica.
7. I servizi e organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere
istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale
organismo pagatore.".
Note all'art. 60, comma 18:
- Il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, reca: "Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70.".
- L'art. 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante:
"Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui all'Elenco n. 1,
allegato alla presente legge, applicano il regolamento contabile emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, secondo le
modalità e le eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze,
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti,
per i quali le leggi regionali prevedano la soppressione, la liquidazione, la
trasformazione o altra forma di modifica della natura giuridica, mantengono la
precedente disciplina contabile. Gli altri enti privi di specifica normativa
contabile adeguano i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire dall'esercizio
finanziario 2007 secondo le direttive dell'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze, di concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela
e/o la vigilanza amministrativa. Con decreto del Ragioniere generale della
Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che
esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati
schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.".
Note all'art. 60, comma 19:
- Il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, reca: "Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70.".
- L'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante:
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Controllo sugli atti degli enti vigilati. - 1. La Regione espleta i controlli
sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi inclusi le
aziende sanitarie e ospedaliere, le aziende policlinico e i consorzi di
bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto,
predispone programmi annuali di controllo individuando i soggetti tra quelli
indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura prevista dal comma 1
dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni o alle verifiche previste dal comma 4.
3. Ai fini della salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità
degli enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione degli stessi al
perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica regionale, i soggetti di
cui al comma 1 trasmettono periodicamente, su supporto informatico,
all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, secondo modalità
stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio
e tesoro, predisposto di concerto con il dirigente generale del dipartimento
regionale del ramo dell'amministrazione interessato, i dati contabili di
struttura e di attività richiesti. L'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze rende disponibili alle amministrazioni che esercitano la vigilanza
amministrativa i dati ottenuti ed i risultati delle elaborazioni effettuate.
4. Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario,
l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può disporre, di concerto
con l'organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le modalità da individuare con
provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e
tesoro.
5. Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma
1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il parere
tecnico contabile dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che
deve essere espresso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Spetta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentiti i
dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi, l'emanazione di
indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti
contabili.
7. Per l'espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti
all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso
l'Assessorato stesso l'Albo regionale degli ispettori contabili.
8. L'Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno
uno dei requisiti sotto elencati:
a) cinque anni di effettivo servizio prestato presso l'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore a funzionario;
b) cinque anni di iscrizione all'albo dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o dei
ragionieri e periti commerciali o dei dottori commercialisti o degli avvocati.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da
emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo.
10. L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2003, n. 21 è abrogato.
11. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e i
regolamenti.".
12. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212
e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e
all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
13. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli, i
dipartimenti regionali continuano ad esercitare l'attività di controllo sugli
atti dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con
i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano ad
attivare la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti
casi:
a) mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b) su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate
motivazioni;
c) su richiesta dell'organo tutorio.
14. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 17 della
legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e di
cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e
successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione relativamente ai
procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge, limitatamente ai soggetti diversi dagli enti locali.
15. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni le parole "entro trenta giorni" sono
sostituite dalle parole "entro quarantacinque giorni" ed al terzo periodo le
parole "concludere l'iter istruttorio del parere" sono sostituite dalle parole
"presentare le proprie osservazioni".
16. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.".
- Per l'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, vedi Nota
all'art. 60, comma 15.
Nota all'art. 60, comma 20:
Per l'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, vedi Nota all'art.
60, comma 1.
Nota all'art. 60, comma 20, lett. d):
Per l'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, vedi Nota all'art.
60, comma 15.
Nota all'art. 60, comma 21:
L'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Svolgimento attività informatiche. - 1. Per lo svolgimento delle attività
informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle
necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la società
dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale di una
apposita struttura societaria anche in forma di gruppo societario, con unica ed
esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli
indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche
determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La relativa
partecipazione azionaria è posseduta prevalentemente dalla Regione. L'organismo
societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche
previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto
organismo societario, definito nel QRS in materia di SI, è costituito con
decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
il bilancio e le finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, per la costituzione della predetta struttura societaria è autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso.
1-bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per
l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra
sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della
predetta automatizzazione.".
Nota all'art. 60, comma 23:
L'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante: "Disposizioni
in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.", così dispone:
"Servizi di interesse pubblico. - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio
delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi
di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto
della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le
politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e
gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi
titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei
servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse
pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio
delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali
ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe
tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della
Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo
quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi
informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi
informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture
organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e
di rete dei sistemi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81,
senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN
assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché
l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari
alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti
locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi
alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi
inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e
viticolo.
3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del
registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla
costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con
i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresì definite
le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto
agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti
definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso
l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di
interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la
salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate,
garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo,
finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche
amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei
limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi.".
Nota all'art. 60, comma 24:
L'art. 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante: "Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:
"Certificazione. - 1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui
all'articolo 3 del regolamento CE n. 1663/95, con riferimento alle spese del
Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a società
abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.".
Nota all'art. 60, comma 25:
Per l'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, vedi Nota all'art.
60, comma 19.
Note all'art. 61, comma 3:
- L'art. 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006).", così dispone:
"In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale
per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282
milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è
corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale
di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei
predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli
investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato
all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.".
- L'art. 5, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante:
"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria.", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 2 dicembre 2005, n. 248, così dispone:
"In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a
titolo di contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo
quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008.
L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano
economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare,
finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.".
Nota all'art. 61, comma 4:
La legge 21 novembre 2000, n. 353, reca: "Legge quadro in materia di incendi
boschivi.".
Nota all'art. 61, comma 6:
La spesa che si provvede a ridurre con il comma che si annota concerne l'Agenzia
regionale per i rifiuti e le acque.