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Decreto 1 aprile 2008
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali.
(GU n. 104 del 5-5-2008)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York
nel 1992;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE
riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del
Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi
impegni, che stabilisce per l'Italia la riduzione di emissioni di gas
serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, durante il
periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012;
Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo di
Kyoto;
Vista la Delibera del CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle
Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas ad effetto serra» che al comma 7, punto 4, stabilisce
che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e
forestali, realizzi il cosiddetto «Registro Nazionale dei Serbatoi di
carbonio agro-forestali» al fine di certificare i flussi di carbonio nel
periodo 2008-2012 derivanti da attivita' di afforestazione,
riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli
agricoli e pascoli e rivegetazione;
Considerato che l'Italia ha eletto, nel documento intitolato «Report on
the determination of Italy's assigned amount under Article 7, paragraph
4, of the Kyoto Protocol» la sola gestione forestale tra le attivita'
addizionali previste dall'art. 3.4 del Protocollo di Kyoto, e che le
attivita' dell'art. 3.3 del Protocollo di Kyoto la cui contabilizzazione
e' obbligatoria sono l'afforestazione, la riforestazione e la
deforestazione;
Considerato che la suindicata Delibera indica in 4 MtCO2/anno il
potenziale totale di assorbimento di carbonio delle attivita' di
afforestazione, riforestazione e deforestazione;
Considerato che la Decisione 8/CMP.2 della Conferenza delle Parti del
Protocollo di Kyoto ha fissato, per l'Italia, in 10,2 MtCO2/anno il
limite massimo di assorbimento di carbonio dell'attivita' di gestione
forestale;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito presso la direzione generale competente del
Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare il
Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali (Registro).
2. Il Registro e' parte integrante del «Sistema nazionale per la
realizzazione dell'Inventario Nazionale delle emissioni e degli
assorbimenti di gas-serra».
Art. 2.
1. Il Registro ha il compito di quantificare nella contabilita' del
Protocollo di Kyoto, in conformita' con le decisioni adottate dagli
organismi della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ed
in accordo con le Linee-Guida delle Buone Pratiche (GPG-LULUCF) fornite
dal Gruppo di esperti Intergovernativo sui cambiamenti climatici delle
Nazioni Unite, (IPCC) ed ogni loro ulteriore elaborazione, il bilancio
netto di gas ad effetto serra generato dalla superficie nazionale, in
conseguenza di attivita' di Uso delle Terre, Variazione di Uso delle
Terre e Selvicoltura (LULUCF - Land Use, Land Use Change and Forestry).
2. Per il primo periodo d'impegno (2008-2012) le attivita' LULUCF da
quantificare nella contabilita' del Protocollo di Kyoto sono l'afforestazione,
la riforestazione, la deforestazione e la gestione forestale.
Art. 3.
1. Il Registro e' costituto dai seguenti strumenti:
a) Inventario dell'Uso delle Terre d'Italia (IUTI), che identifica e
quantifica le aree soggette ad uso forestale predominante in una serie
temporale, compresa tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 2012, che
garantisca di discernere le aree in cui l'uso forestale e' divenuto
predominante dopo il 31 dicembre 1989 e le aree in cui l'uso forestale
non e' piu' predominante dal 1° gennaio 1990;
b) Inventario dei Stock di Carbonio d'Italia (ISCI), che quantifica gli
stock di carbonio e la loro dinamica nelle aree identificate da IUTI,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012;
c) Censimento degli Incendi Forestali d'Italia (CIFI), che identifica e
quantifica le superfici percorse da incendio nelle aree identificate da
IUTI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre
2012;
d) Inventario delle Emissioni da Incendi Forestali (IEIF), che
quantifica le emissioni degli altri gas ad effetto serra (CH4 ed N2O)
dalle aree identificate da CIFI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2008 ed il 31 dicembre 2012.
2. L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di
Carbonio (INFC), strumento permanente di monitoraggio delle foreste, e'
parte integrante del Registro ed in particolare fornisce i dati per IUTI
ed ISCI. La sua ripetizione, entro il 2013, garantira' la piena
operativita' del Registro e delle operazioni di contabilita'.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' responsabile della realizzazione, della tenuta e della gestione
del Registro, nonche' delle attivita' di archiviazione ed
implementazione delle sua banche dati. Le predette funzioni vengono
esercitate dalla competente Direzione generale, la quale e' altresi'
responsabile dell'approvazione dei dati prodotti dal Registro, nonche'
della loro trasmissione agli organismi della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
2. Il Ministero potra' avvalersi, per l'espletamento di attivita' aventi
carattere coordinato e strumentale rispetto allo svolgimento delle
suddette attribuzioni, dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e
per i servizi Tecnici (A.P.A.T.) e del Corpo Forestale dello Stato
(C.F.S.), i cui compiti, a tale fine, verranno individuati mediante
separati protocolli d'intesa stipulati fra i Ministeri stessi ed i
predetti Enti, in relazione alle rispettive competenze istituzionali.
3. Lo svolgimento dei compiti demandati, secondo quanto indicato al
precedente comma 2, all'A.PA.T., al C.F.S., si svolgera' sotto la
vigilanza della competente Direzione generale del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale e'
conseguentemente rimesso l'esercizio delle conseguenti attribuzioni,
nonche' la verifica della correttezza dell'operato dei suddetti Enti.
4. La competente Direzione generale del Ministero dell'Ambiente della
tutela del territorio e del mare provvede a definire la struttura
organizzativa deputata all'esercizio del Registro. A tale fine,
l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (A.P.A.T.)
e il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) - in ragione dei compiti ai
medesimi rimessi - possono sottoporre le relative proposte
all'attenzione della predetta Direzione, la quale procede alla
conclusiva approvazione della configurazione organizzativa e funzionale
della struttura stessa.
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
contribuisce alla realizzazione e gestione del registro attraverso le
attivita' istituzionali del Corpo Forestale dello Stato.
Art. 5.
1. L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici
(A.P.A.T.) e il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) nell'ambito dei
compiti ad essi rispettivamente rimessi per effetto dei protocolli di
intesa di cui al comma 2 del precedente art. 4, trasmettono entro il 31
dicembre di ogni anno a partire dal 2008, una relazione recante i
necessari elementi conoscitivi e di valutazione preordinati alla
predisposizione ed approvazione:
del consuntivo dello stato di attuazione delle disposizioni del presente
decreto;
e del preventivo delle attivita' per l'anno successivo, corredato dal
relativo piano finanziario.
2. L'approvazione degli strumenti consuntivo e preventivo indicati al
precedente comma 1 e' rimessa al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa verifica:
della congruita' e rispondenza della relazione di consuntivo rispetto
alle indicazioni formulate nella presupposta relazione di preventivo
riguardante il medesimo periodo;
e della compatibilita' delle indicazioni contenute nel preventivo delle
attivita' per l'anno successivo rispetto alla definizione annuale delle
esigenze finanziarie necessarie alla gestione del Registro operata dallo
stesso Ministero, al quale spetta provvedere alla copertura delle
stesse.
Art. 6.
La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare potra' istituire un Comitato di
Consultazione Scientifica (CCS) del Registro con funzioni di indirizzo,
composto da esperti afferenti ai diversi Istituti di Ricerca,
Universita' e Organi dello Stato competenti (istituito senza oneri
aggiuntivi per l'Amministrazione dello Stato).
Art. 7.
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2008
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali
De Castro