Sito giuridico
ambientale
LEGGE
3 maggio 2001, n. 6.
Disposizioni programmatiche e finanziarie
per l'anno 2001.
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 89.
Norme urbanistiche
1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati
con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che
comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune
interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui
all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso
pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.
71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta
dal presidente della provincia.
2. Nelle more dell'approvazione della
legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa
concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree
artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti
urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in
deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli
ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da
esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie
coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto
1997, n. 30, relativa agli insediamenti produttivi in verde agricolo si
applicano a tutti gli interventi comunque previsti e finanziati nei patti
territoriali, nei contratti d'area e negli altri strumenti di programmazione
negoziata, statali e regionali. Le stesse disposizioni si applicano per le
iniziative imprenditoriali che abbiano ottenuto il finanziamento pubblico per
la realizzazione dei relativi investimenti qualora non siano disponibili aree
per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o
nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. L'approvazione da parte dei
consigli comunali costituisce variante (la parola "esecutiva" è
stata omessa a seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto) agli strumenti urbanistici.
4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti
produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese
beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei
trasferimenti successivi all'assegnazione.
5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali
attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani
territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella
sua originaria estensione.
6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17
sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere".
7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di
immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono
stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di
destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione
tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse
risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.
8. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come
sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di
rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari
metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:
"3 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei
comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di
rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia
territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il
calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di
rispetto";
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente com-ma 12:
"12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli
strumenti urbanistici comunali".
9. Si applica l'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
10. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 12 giugno
1976, n. 78, è così sostituito:
"Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla
richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e
previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine
di sessanta giorni dalla richiesta".
11. L'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così
sostituito:
"Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale
12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla
lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente
a:
a) opere pubbliche o dichiarate di
preminente interesse pubblico;
b) opere di urbanizzazione primaria
e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad
ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi
complessi".
12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la
realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di
arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della legge
regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Art. 90.
Istituzione dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela
ambientale, di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con
modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed
integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A) ente strumentale
della Regione e di seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica,
gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli
indirizzi programmatici.
3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi
delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro
attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le
aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 quinquies del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture
laboratoristiche dell'Agenzia.
4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m), n) dell'articolo 1 del
decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e
in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lettere h), i)
ed l) del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli
attuali laboratori provinciali d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e
strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia. Tale personale
mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da
esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati
per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della
struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento
di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in
possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed
iscrizione agli albi professionali.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata
esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri
di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con
contratto di diritto privato di durata quinquennale non immediatamente
rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il
principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e
da due supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme
deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è
fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque
prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere
riconfermati. Ai membri del collegio spetta un gettone di presenza il cui
ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di
quelli spettanti ai revisori di analoghi enti.
7. Nella prima applicazione, le funzioni di direttore dei dipartimenti
periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori di igiene e
profilassi per le due divisioni.
8. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente, emana entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un regolamento che fissi la dotazione organica
del personale e le modalità di consulenza e supporto dell'Agenzia in favore
degli altri enti pubblici.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte
mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del
bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in
diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili
ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme
destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il
personale e le somme relative al salario accessorio.
10. Sulla base della spesa storica effettuata dalle aziende unità
sanitarie locali per il personale addetto ai laboratori provinciali di igiene e
profilassi, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni si
provvede a portare in diminuzione le somme relative ai trasferimenti effettuati
a favore delle aziende unità sanitarie locali.
11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui
copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono
quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni
successivi a lire 40.000 milioni.
12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i capitoli
442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401.
I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per
le stesse finalità originarie.
Art. 91.
Norme sulla valutazione di impatto
ambientale
1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale
viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal
D.P.R. 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione
dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del
3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale
di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente.
3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della
formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito
ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti
e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione
del pubblico.
4. Le procedure di verifica previste dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di
modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di
realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui
agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
e successive modifiche.
5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle
misure di pubblicità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del
sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore
parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o
regolamenti regionali.
7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di
competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex articolo 5
della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.
8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le
quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle province
regionali.
9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base
degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui
all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella
misura massima del 30 per cento.
10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996,
n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui
progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia
comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
Art. 122.
1. Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e
delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi
ricadenti previsti dai Progetti integrati territoriali del POR 2000-2006 è
effettuata previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente
del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e
dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi
ricadenti nelle riserve naturali.
2. Sulle determinazioni della Conferenza il consiglio del Parco si pronuncia
definitivamente previo parere del comitato tecnico-scientifico.
Art. 123.
1. I programmi di intervento dei Parchi regionali, di cui all'articolo 24 della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 27 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, ed integrato dall'articolo 11 della legge
regionale 3 ottobre 1995, n. 71, hanno la stessa efficacia attribuita al piano
triennale delle opere pubbliche, prevista dalla legislazione vigente in materia
di opere pubbliche.
2. L'Ente parco redige il programma di intervento sulla base dello schema di
programma, previsto dall'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98
e successive modifiche ed integrazioni, e lo approva, previo parere del
comitato tecnico scientifico che lo esamina solo ai fini della compatibilità
dei singoli interventi alle finalità istitutive del Parco.
3. La delibera di approvazione del programma di intervento è sottoposta al
controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente, previsto dall'articolo 10, lettera g) della legge regionale 3
ottobre 1995, n. 71.
Art. 124.
1. I pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche degli Enti parco sono
espressi dai settori tecnici di ciascun Ente per progetti di importo sino a 2
milioni di Euro e sulle perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente parco
provvede a modificare il proprio regolamento in conformità al disposto di cui
al comma 1, e a trasmetterlo all'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente.
Art. 125.
1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14,
sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, è così
modificato:
"5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente
dell'Ente parco, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento
dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e
successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i
terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa
vigente.".
Art. 126.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 3
ottobre 1995, n. 71, si applicano, a decorrere dalla nomina dei nuovi comitati
esecutivi, in tutti i casi in cui un sindaco decade a qualsiasi titolo dalla
carica.
Art. 127.
1. Per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e
di difesa del suolo a carico del bilancio di previsione dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale delle
foreste, è istituito un fondo di lire 1.000 milioni.
2. L'Amministrazione forestale può avvalersi delle disponibilità del fondo di
cui al comma 1 anche per il finanziamento delle indagini preliminari necessarie
per le opere da realizzare, per indagini geologiche e relative relazioni
geognostiche e geotecnica e per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5,
undicesimo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato
dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Art. 128.
1. All'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il settore
riserve naturali si provvede anche con le disponibilità dei capitoli 45905 e
86104 del bilancio della Regione.
Art. 129.
1. Al fine di consentire il completamento della rete ecologica siciliana e
mettere a sistema le aree naturali protette coerentemente ai principi e linee
guida del POR Sicilia 2000-2006, è istituito il Parco naturale regionale
"Ente parco fluviale dell'Alcantara" la cui gestione, amministrazione
e rappresentanza è affidata all'omonimo ente di gestione secondo le norme di
cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da
emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sono
disciplinate l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento
dell'ente parco, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 98 del 1981 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 130.
1. In attesa della emanazione di un'organica normativa in materia di difesa del
suolo al fine di ottemperare a quanto previsto dal Programma operativo
regionale 2000-2006 e di dare attuazione alle disposizioni di cui alle leggi 3
agosto 1998, n. 267, 13 luglio 1999, n. 226, e 11 dicembre 2000, n. 365,
concernenti l'assetto idrogeologico, l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, anche per stralci
relativi a bacini idrografici o sottobacini. A tal fine, con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, sono individuati i bacini ai quali è
data priorità nella redazione del piano stralcio. Il progetto di piano e la
relativa documentazione sono trasmessi alle province e ai comuni
territorialmente competenti per la pubblicazione all'Albo pretorio. Gli atti
rimangono disponibili per la consultazione per i successivi trenta giorni dalla
pubblicazione all'Albo pretorio. Chiunque può presentare all'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente, alle province ed ai comuni
territorialmente competenti, osservazioni al progetto di piano nei trenta
giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione.
2. Nei successivi trenta giorni l'Assessore per il territorio e l'ambiente
convoca la Conferenza programmatica di cui al comma 3 dell'articolo 1 bis del
decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge
11 dicembre 2000, n. 365. Alla Conferenza partecipano le province ed i comuni
rientranti nel bacino idrografico oggetto del progetto di piano. La Conferenza
programmatica esprime il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 1 bis del
decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge
11 dicembre 2000, n. 365, tenuto altresì conto delle osservazioni presentate ai
sensi del comma 1. Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto del Presidente della
Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica.
Art. 131.
1. Per l'emanazione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente in materia di tutela dell'ambiente i termini
temporali stabiliti dal comma 9 dell'articolo 68 della legge regionale 17
aprile 1999, n. 10 sono ridotti a quarantacinque giorni.
Art. 132.
Autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dell'attuazione in Sicilia del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente stabilisce, entro i
termini indicati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande,
garantendone il necessario e più efficace regime di pubblicità.
Art. 133.
1. Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono
indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1°
gennaio 2001.
Art. 134.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 3 maggio 2001.