Sito giuridico
ambientale
Copyright
© AmbienteDiritto
Disciplina dell'attività estrattiva
iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia
di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e
regionali di tutela paesistica ed ambientale. (Suppl. Ord. n. 6 al Bollettino Ufficiale della
regione Lazio del 10 dicembre 2001 n. 34)
Art. 1. 1. In presenza di vincoli paesistici ed ambientali previsti
dalle leggi statali e regionali vigenti, imposti successivamente al legittimo
inizio di un'attività estrattiva, l'esercente che:
a) abbia inoltrato domanda di nulla osta
alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava a norma dell'articolo 39,
comma 4, della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27, senza ottenere dall'amministrazione
regionale un'espressa pronuncia nei termini ivi previsti, riprende i lavori
alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il progetto
presentato prima dell'imposizione del vincolo, ed inoltra una nuova domanda ai
sensi del comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 5;
b) non abbia inoltrato domanda di nulla
osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava a norma del citato
articolo 39, comma 4, della l.r. 27/1993, può riprendere i lavori solo dopo
aver inoltrato la domanda ai sensi del comma 2 ed avere ottenuto
dall'amministrazione regionale il relativo nulla osta.
2. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'esercente di cui al comma 1, lettere
a) e b), inoltra domanda alla struttura regionale competente in materia di cave
al fine di ottenere il nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione
di cava, secondo il progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo, e,
contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tutela
paesistica ed a quella competente in materia ambientale per il rilascio,
rispettivamente, dell'autorizzazione paesistica e della pronuncia relativa alla
procedura di verifica o del giudizio di compatibilità ambientale. Alla domanda sono
allegati:
a) progetto presentato prima
dell'imposizione del vincolo;
b) progetto di recupero ambientale,
qualora non sia già incluso nel progetto di cui alla lettera a);
c) relazione tecnico-economica, qualora
non sia già inclusa nel progetto di cui alla lettera a);
d) studio di inserimento paesistico, ai
sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive
modifiche, ad esclusione dei casi in cui, ai sensi della lettera
e), è allegato lo studio per la
valutazione d'impatto ambientale (VIA);
e) studio per la verifica di
assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) ovvero studio per la
VIA, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996 e successive modifiche e dall'articolo 46 della legge regionale 7
giugno 1999, n. 6.
3. Per le cave per le quali sia necessario
lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale,
l'autorizzazione paesistica è acquisita all'interno della procedura stessa, ai
sensi dell'articolo 25, comma 6, della l.r. 24/1998.
4. La struttura regionale competente in
materia di cave, accertato il legittimo inizio dell'attività estrattiva, previo
parere della commissione regionale consultiva per le attività estrattive di cui
alla l.r. 27/1993 e acquisite le determinazioni paesistiche ed ambientali entro
i termini previsti dalla vigente normativa, si esprime in merito alla domanda
di nulla osta di cui al comma 2 entro quindici giorni dalle acquisizioni
stesse.
5. Qualora l'esercente di cui al comma 1,
lettera a), non abbia presentato la domanda ai sensi del comma 2 i lavori di
coltivazione di cava cessano.
6. Nel caso di adozione di un
provvedimento di diniego del nulla osta da parte della struttura regionale
competente in materia di cave, l'esercente di cui al comma 1, lettere a) e b),
è tenuto alla sistemazione dell'area.
7. Possono riprendere i lavori di
coltivazione di cava gli esercenti nei confronti dei quali, pur non essendo
intervenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, una pronuncia
definitiva dell'autorità giurisdizionale sui provvedimenti adottati dal comune
nei casi in cui l'amministrazione regionale non si sia espressamente
pronunciata nei termini di cui all'articolo 39 della l.r. 27/1993, siano state
rilasciate, alla medesima data, le determinazioni paesistiche ed ambientali da
parte delle competenti strutture regionali.
8. La disciplina di cui
al presente articolo non si applica nel caso di comprensori estrattivi per i
quali è già intervenuta autorizzazione regionale ai comuni per la
pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 27/1993; non si applica
altresì ai parchi ed alle riserve istituite ai sensi della legge regionale 28
novembre 1977, n. 46 ed alle aree naturali protette istituite ai sensi della
legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche.
Art. 2 (Dichiarazione
d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.