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Regione Puglia
Legge Regionale N. 21 del 12 novembre 2004

 

“Disposizioni in materia di attività estrattiva”.

(B.U.R. Puglia  N. 136 del 16 novembre 2004)


 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
 




ARTICOLO 1

 

1. Nelle more dell’emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE) e successive modifiche e integrazioni, la proroga delle autorizzazioni ex articolo 8 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave) e successive modifiche e integrazioni e/o il completamento delle procedure autorizzative ex articolo 35 della l.r. 37/1985 a rilasciarsi dalla Regione Puglia per le cave in attività, ricadenti in aree naturali protette e in siti “natura 2000”, proposti o designati ai sensi delle direttive “habitat” 92/43/CEE in relazione ai “siti d’importanza comunitaria” e “uccelli” 79/409/CEE in relazione alle “zone di protezione speciale”, è condizionata alla presentazione di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero, garantiti da fideiussione, prestata da primario Istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero, redatti con riferimento alle peculiari caratteristiche naturali dell’area ove l’attività di cava insiste e contenenti le indicazioni relative al dimensionamento residuo del giacimento interessato, definito sulla base di specifiche indagini.


ARTICOLO 2


1. L’articolo 8 della l.r. 37/1985 è sostituito dal seguente:


“Art. 8
    1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE).

    2. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale all’Industria – Ufficio minerario -, lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività di cava ex l.r. 37/1985.

    3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui all’articolo 29 della l.r. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di autorizzazione inoltrate.

    4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente”.


ARTICOLO 3


1. I commi 1 e 2 dell’articolo 29 della l.r. 37/1985 sono sostituiti dai seguenti:

“1. E’ istituito presso l’Assessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

  1. dirigente responsabile dell’Ufficio minerario regionale, in veste di Presidente;

  2. dirigente responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di Valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale);

  3. dirigente responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di valutazione d’incidenza ex D.P.R. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

  4. dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;

  5. dirigente responsabile, o suo delegato, dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste di ciascuna provincia;

  6. un esperto in diritto minerario;

  7. un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;

  8. un esperto designato dall’Ordine dei geologi per ciascuna provincia;

  9. dirigente responsabile dell’Ufficio urbanistico del Comune interessato.

2. I componenti indicati alle lettere e), h) e i) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell’ambito del rispettivo territorio di competenza”.


ARTICOLO 4


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il funzionamento dello Sportello unico regionale per le attività estrattive e nomina il CTRAE nella sua rinnovata composizione.
 

La presente legge è dichiarata urgente.


Formula Finale:

 

Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione:

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 


Data a Bari, addì 12 novembre 2004

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