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Regione Puglia
Legge Regionale N. 21 del 12 novembre 2004
“Disposizioni in materia di
attività estrattiva”.
(B.U.R. Puglia N. 136 del 16 novembre 2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. Nelle more dell’emanazione dei regolamenti regionali relativi
alle misure di conservazione di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE) e
successive modifiche e integrazioni, la proroga delle
autorizzazioni ex articolo 8 della legge regionale 22 maggio
1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave) e
successive modifiche e integrazioni e/o il completamento delle
procedure autorizzative ex articolo 35 della l.r. 37/1985 a
rilasciarsi dalla Regione Puglia per le cave in attività, ricadenti
in aree naturali protette e in siti “natura 2000”, proposti o
designati ai sensi delle direttive “habitat” 92/43/CEE in
relazione ai “siti d’importanza comunitaria” e “uccelli”
79/409/CEE in relazione alle “zone di protezione speciale”, è
condizionata alla presentazione di specifici piani di coltivazione,
dismissione e recupero, garantiti da fideiussione, prestata da
primario Istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del
recupero, redatti con riferimento alle peculiari caratteristiche
naturali dell’area ove l’attività di cava insiste e contenenti le
indicazioni relative al dimensionamento residuo del giacimento
interessato, definito sulla base di specifiche indagini.
ARTICOLO 2
1. L’articolo 8 della l.r. 37/1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è
subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio
minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico
regionale attività estrattiva (CTRAE).
2. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale all’Industria –
Ufficio minerario -, lo Sportello unico regionale per le attività
estrattive, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività
di cava ex l.r. 37/1985.
3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui
all’articolo 29 della l.r. 37/1985, che esprime il parere vincolante
in ordine alle istanze di autorizzazione inoltrate.
4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse
strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga
alle rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto
proponente”.
ARTICOLO 3
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 29 della l.r. 37/1985 sono sostituiti
dai seguenti:
“1. E’ istituito presso l’Assessorato Industria, Commercio e
Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:
dirigente responsabile dell’Ufficio minerario regionale, in veste di Presidente;
dirigente responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di Valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale);
dirigente responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di valutazione d’incidenza ex D.P.R. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;
dirigente responsabile, o suo delegato, dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste di ciascuna provincia;
un esperto in diritto minerario;
un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;
un esperto designato dall’Ordine dei geologi per ciascuna provincia;
dirigente responsabile dell’Ufficio urbanistico del Comune interessato.
2. I componenti indicati alle lettere e), h) e i) partecipano alle
riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site
nell’ambito del rispettivo territorio di competenza”.
ARTICOLO 4
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale disciplina il funzionamento
dello Sportello unico regionale per le attività estrattive e nomina
il CTRAE nella sua rinnovata composizione.
La presente legge è dichiarata urgente.
Formula Finale:
Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi
e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7
“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 12 novembre 2004
FITTO