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Regione Lazio
Legge Regionale n. 17 del
6 dicembre 2004
“Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e
successive modifiche”
(B.U.R. Lazio n. 35 del 20.12.2004 - S.O. n. 6)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina
l'attività estrattiva di materiali di cava e torbiera nonché la programmazione
dell'attività stessa per il soddisfacimento del fabbisogno regionale, in armonia
con gli indirizzi della programmazione socio – economica, ambientale,
paesaggistica e territoriale regionale.
2. La presente legge persegue la finalità di:
a) privilegiare, in confronto all’apertura di nuove cave e torbiere,
l’ampliamento delle attività estrattive in corso, con criteri di
razionalizzazione dello sfruttamento del giacimento, evitando sprechi e
sottoutilizzo di risorse minerarie, per contenere il prelievo delle risorse non
rinnovabili;
b) favorire il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, per
salvaguardare la morfologia del territorio e della vegetazione e per attenuare
la visibilità paesaggistica dell’attività estrattiva;
c) incentivare la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi nonché
il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri,
ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, privilegiando i siti estrattivi che
svolgono anche attività di riutilizzo dei suddetti materiali anche attraverso il
posizionamento dei connessi impianti.
ARTICOLO 2
(Obiettivi prioritari)
1. Costituiscono obiettivi prioritari della presente legge:
a) la tutela e la sicurezza del lavoro;
b) lo sviluppo dell’occupazione, nel rispetto delle attività economiche
preesistenti;
c) la qualificazione produttiva e l’innovazione tecnologica del settore e delle
imprese;
d) la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa.
ARTICOLO 3
(Classificazione dei materiali di cava e torbiera)
1. I materiali di cava e torbiera sono classificati, in base alla loro
destinazione d’uso, nei seguenti gruppi:
a) materiali da costruzione edile;
b) materiali destinati ad attività industriali;
c) materiali ornamentali.
ARTICOLO 4
(Materiali rari)
1. Ai fini della presente legge sono considerati rari i materiali di cava e
torbiera, classificati ai sensi dell’articolo 3, litoidi o sciolti, che
presentano scarsa disponibilità in affioramento, difficoltà nell’estrazione ed
alto valore merceologico.
2. Precisamente, sono considerati materiali rari:
a) calcari ornamentali, da taglio e da calce;
b) arenarie da taglio;
c) gesso;
d) lave per pietrisco;
e) lave e materiali vulcanici ornamentali;
f) farina fossile;
g) travertini ed alabastri calcarei;
h) pomici lapillo;
i) sabbie silicee con contenuto in SiO2>60 per cento.
3. Per mutate esigenze di mercato, ambientali o vincolistiche, la Giunta
regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di
attività estrattive, aggiorna l’elenco di cui al comma 2, previo parere delle
commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive, ambiente ed
urbanistica.
4. L’elenco di cui al comma 2 è, comunque, aggiornato ogni cinque anni, con la
procedura prevista al comma 3.
ARTICOLO 5
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “attività di ricerca di materiali di cava e torbiera” il complesso dei lavori
necessari per l’individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche
fisico-merceologiche, in particolare, attraverso:
1) campionature superficiali;
2) piccole trincee;
3) rilievi geofisici;
4) sondaggi geognostici;
5) prove industriali su campioni di minerale;
b) “attività di coltivazione di cava e torbiera” l’attività di escavazione dei
materiali di cava e torbiera finalizzata alla commercializzazione del materiale
estratto o trasformato;
c) “attività estrattive” le attività di cui alle lettere a) e b);
d) “ampliamento” l’estensione dell’attività di cui alla lettera b) a profondità
maggiore rispetto a quella autorizzata ovvero su aree adiacenti o finitime non
rientranti nel piano di coltivazione autorizzato, che non implichi una soluzione
di continuità giacimentologica, pur in presenza di soluzione di continuità
topografica, dei lavori di escavazione;
e) “piano di ricerca” il piano per l’individuazione di un giacimento su un’area
che prevede, in particolare:
1) il complesso estrattivo;
2) il tipo e la quantità di materiali estraibili;
3) le discariche dei materiali di risulta;
4) le eventuali strade di servizio;
5) gli interventi di recupero ambientale;
f) “piano di coltivazione e di recupero ambientale” il piano di sfruttamento
estrattivo di un’area che prevede, in particolare, oltre a quanto indicato alla
lettera e):
1) gli impianti di prima lavorazione, le opere connesse e le volumetrie di
servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel perimetro della cava o
torbiera;
2) gli impianti di seconda lavorazione o trasformazione, limitatamente alla
durata dell'autorizzazione e in quanto compatibili con gli strumenti urbanistici
comunali vigenti, ubicati nel perimetro della cava o torbiera.
CAPO II
VALORIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLE ATTIVITA’
ESTRATTIVE. Organismo Tecnico — amministrativo di supporto
ARTICOLO 6
(Promozione di iniziative e realizzazione di interventi connessi all’attività
estrattiva)
1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1
e 2, la Regione, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, lettera c),della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e
successive modifiche, promuove:
a) iniziative dirette alla diffusione ed alla valorizzazione delle risorse di
cave e torbiere e, in particolare, delle pietre ornamentali;
b) iniziative dirette alla diffusione e alla valorizzazione dei materiali
alternativi nonché al riutilizzo dei materiali da costruzione provenienti da
demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi;
c) iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del
settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei
luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si esplicano, tra l’altro,
nell'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione professionale,
nel finanziamento di studi, rilevazioni, ricerche e pubblicazioni, nonché
nell'adesione o nella partecipazione ad analoghe iniziative, anche all'estero,
organizzate da altri soggetti pubblici e privati.
3. I comuni, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), della l.r. 14/1999
e successive modifiche, realizzano gli interventi per la valorizzazione delle
risorse di cave e torbiere e per il potenziamento delle strutture produttive
indicati dal piano regionale delle attività estrattive di cui all’articolo 9,
secondo i criteri determinati dal piano stesso.
ARTICOLO 7
(Regolamenti)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
viene adottato un regolamento regionale di attuazione della legge stessa.
2. Il regolamento regionale, in particolare, disciplina:
a) la documentazione da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione per
l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera, per l’attività di
coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste,
rispettivamente, agli articoli 11 e 12, contenente tra l’altro:
1) il piano di ricerca della cava o della torbiera;
2) il piano di coltivazione e di recupero ambientale dell’area interessata;
3) il progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;
4) lo studio di verifica di impatto ambientale o di valutazione di impatto
ambientale;
5) la relazione sui contenuti tecnici ed economici dell’intervento estrattivo;
6) il titolo comprovante la disponibilità dell’area interessata;
b) le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai
fini del rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua
prevista all’articolo 17, ai fini della concessione dei finanziamenti per il
recupero ambientale delle cave dismesse di cui all’articolo 20, nonché le
modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi;
c) le procedure di funzionamento della commissione regionale consultiva per le
attività estrattive di cui all’articolo 8.
3. I comuni, con propri regolamenti, disciplinano le modalità per la
presentazione della domanda ai fini del rilascio delle autorizzazioni per
l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera, nonché per l’attività di
coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste,
rispettivamente, agli articoli 11 e 12.
ARTICOLO 8
(Commissione regionale consultiva per le attività estrattive. Conferenza di
servizi)
1. E’ istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di attività
produttive la commissione regionale
consultiva per le attività estrattive, di seguito denominata CRC, quale
organismo tecnico-amministrativo di supporto alla Regione ed agli enti locali
per l’esercizio delle rispettive funzioni.
2. In particolare la CRC:
a) rappresenta, sotto il profilo tecnico-amministrativo, gli interessi regionali
nelle conferenze di servizi convocate ai sensi del comma 10;
b) presta assistenza tecnica ai comuni per gli adempimenti di loro competenza,
ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 14/1999 e successive modifiche;
c) esprime parere sul piano regionale delle attività estrattive e sui relativi
aggiornamenti previsti dall’articolo 9, nonché sull’autorizzazione per la
coltivazione nei corsi d’acqua di cui all’articolo 17.
3. La CRC è composta da:
a) il direttore regionale competente in materia di attività produttive, che la
presiede, o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;
b) il dirigente regionale della struttura competente in materia di attività
estrattive o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;
c) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di
territorio ed urbanistica o altro dirigente delegato ad esprimerne
definitivamente la volontà;
d) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di
ambiente o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;
e) il dirigente regionale dell’Avvocatura o altro avvocato appartenente alla
stessa struttura delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;
f) tre esperti, esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei necessari
requisiti di professionalità e competenza, rispettivamente, in ingegneria
mineraria, in geologia ed in scienze agronomiche e forestali;
g) un rappresentante di ogni provincia.
4. I dirigenti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono designati dai rispettivi
assessori di riferimento; gli esperti di cui al comma 3, lettera f) sono
designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due; il rappresentante di
cui al comma 3, lettera g) è designato dall’organo provinciale competente.
5. Il Presidente della Regione costituisce la CRC e determina per gli esperti di
cui al comma 3, lettera f) il compenso onnicomprensivo previsto all’articolo
387, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche .
6. La CRC dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è
rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della nuova
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12
(Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza
della Regione Lazio).
7. Le funzioni di segretario della CRC sono svolte da un dipendente regionale,
appartenente alla categoria D, in servizio presso la struttura competente in
materia di attività estrattive, designato dal direttore regionale competentein
materia di attività produttive.
8. Le sedute della CRC sono valide quando sono presenti almeno quattro
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
9. Le procedure di funzionamento della CRC ed i termini per il rilascio dei
relativi pareri e osservazioni sono disciplinati dal regolamento regionale di
cui all’articolo 7.
10. I comuni competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11
e 12 convocano apposite conferenze di servizi, anche presso la sede della CRC.
Qualora i comuni competenti abbiano una popolazione inferiore quindicimila
abitanti ovvero la cava o torbiera insista nel territorio di più comuni, la
conferenza di servizi può essere convocata dalle province, previa intesa con i
comuni interessati. Alle conferenze di servizi sono invitati a partecipare i
soggetti comunque coinvolti ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati previsti dalla normativa vigente .
ARTICOLO 9
(Piano regionale delle attività estrattive)
1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, è
l’atto di programmazione settoriale che
stabilisce, nell’ambito della programmazione socio-economica e territoriale
regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di
ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera,
nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.
2. Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con
la salvaguardia dell’ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche,
biologiche, paesaggistiche e monumentali, in particolare, contiene:
a) il quadro tecnico ed economico del settore;
b) le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite
al periodo di vigenza del PRAE;
c) la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi
secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l’utilizzazione
delle aree interessate;
d) la stima del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili attraverso il
riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni,
restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, che comunque deve essere
pari ad almeno il 10 per cento nel primo anno di vigenza del PRAE e tendere al
perseguimento dell’obiettivo del 50 per cento nei successivi anni;
e) il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei
materiali residui autorizzati e non ancora estratti ;
f) il censimento delle cave e torbiere dismesse;
g) la individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostativi
all’attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o
relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente, con
l’indicazione di criterie scale di compatibilità;
h) la rappresentazione di quanto indicato alle lettere e), f) e g) sulla base
della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18
dicembre 1978, n. 72 (Quadro regionale di riferimento territoriale e carta
tecnica regionale) e successive modifiche;
i) i criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante
interesse per l’economia, tenendo conto delle aree già interessate da attività
estrattive;
l) le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e
torbiere e per il recupero ambientale delle aree interessate, con l’indicazione
di linee guida per la localizzazione delle aree suscettibili di attività
estrattiva;
m) i criteri di definizione delle distanze minime di rispetto per la
coltivazione di cave e torbiere in prossimità dei centri abitati, in relazione
alla tipologia dei materiali da estrarre.
3. Il PRAE può essere aggiornato ogni cinque anni.
4. Il PRAE, che assume efficacia giuridica di piano di settore ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul
governo del territorio) e successive modifiche, ed i relativi aggiornamenti sono
approvati, previo parere della CRC, secondo le procedure previste dalla legge
regionale 11 aprile 1986, n. 17 (Norme sulle procedure della programmazione), in
quanto compatibili.
ARTICOLO 10
(Adeguamento dei piani territoriali provinciali generali)
1. Entro un anno dalla data di approvazione del PRAE o dei relativi
aggiornamenti, le province adeguano il piano territoriale provinciale generale (PTPG)
di cui alla l.r. 38/1999 e successive modifiche, sulla base dei criteri
contenuti nel PRAE stesso.
2. Ove la provincia non provveda all’adeguamento del PTPG entro il termine
indicato al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro i
successivi trenta giorni ed a seguito dell’inutile decorso del termine
prefissato, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il
potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA DI MATERTIALI DI CAVA E TORBIERA E DI
COLTIVAZIONE DI CAVA E TORBIERA
ARTICOLO 11
(Autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera)
1. L’attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è preventivamente
autorizzata, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), della l.r. 14/1999
e successive modifiche, per un periodo non superiore a due anni, dal comune nel
cui territorio si intende svolgerla, in conformità ai contenuti del PRAE e alle
direttive emanate dalla Giunta regionale a norma dell’articolo
17, comma 3, della l.r. 14/1999 e successive modifiche e previa indizione della
conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10, della presente legge per
l’ acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati
previsti dalla normativa vigente.
2. Le modalità per la presentazione della domanda e la relativa documentazione,
ai fini del rilascio dell’autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente,
dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
3. E’ vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale
estratto. L’inosservanza del divieto comporta la revoca dell’autorizzazione di
cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3.
4. Il comune trasmette copia dell’autorizzazione e del relativo piano di ricerca
alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
ARTICOLO 12
(Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il
relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione)
1. L’attività di coltivazione di cava e torbiera ed il relativo ampliamento sono
autorizzati, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999
e successive modifiche, dal comune nel cui territorio si intende svolgerli, in
conformità ai contenuti del PRAE e previa indizione della conferenza di servizi
di cui all’articolo 8, comma 10, della presente legge per l’acquisizione dei
pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla
normativa vigente.
2. Le modalità per la presentazione della domanda e la relativa documentazione,
ai fini del rilascio dell’autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente,
dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
3. Il comune, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, verificata la
compatibilità urbanistica del progetto,
inoltra la domanda stessa e la relativa documentazione alla struttura regionale
competente in materia di attività estrattive, che la invia alla CRC per gli
adempimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a).
4. L’autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera è
rilasciata dal comune, entro i termini fissati dal regolamento comunale, per un
periodo non superiore a venti anni. La durata dell’autorizzazione deve essere
proporzionata al piano di coltivazione e di recupero ambientale.
5. Il comune, a domanda dell'interessato, da presentare entro i termini
perentori fissati dal regolamento comunale, può prorogare la durata
dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione, per un periodo non superiore
a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di
coltivazione e di recupero ambientale.
6. L’autorizzazione per l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e
torbiera è rilasciata dal comune, per un periodo non superiore a cinque anni,
salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento
del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle
condizioni previste nell’autorizzazione e nella convenzione di cui all’articolo
14.
7. Il comune autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e
di recupero ambientale, previa indizione della conferenza di servizi di cui
all’articolo 8, comma 10.
8. Ove il comune non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per
l’attività di coltivazione di cava e torbiera nei termini previsti dal
regolamento comunale o non adotti gli altri atti obbligatori nell’ambito delle
funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida
a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del
principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall’articolo
19 della l.r. 14/1999 e successive modifiche.
9. Qualora l’autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di
coltivazione, il recupero ambientale deve avvenire contestualmente alla
coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione
e di recupero ambientale.
ARTICOLO 13
(Contenuto dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di
recupero ambientale.
2. L’autorizzazione contiene, comunque, le prescrizioni da osservarsi
nell’attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in
relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché, per
l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento,
anche l’obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale di cui
all’articolo 15.
ARTICOLO 14
(Convenzione)
1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell’autorizzazione di cui agli
articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto gli
obblighi e gli oneri finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:
a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale previste
dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;b) il
contributo per il recupero ambientale di cui all’articolo 15, esclusivamente per
l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento;
c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;
d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e
dei terzi e di quelle per il recupero ambientale dell'area interessata;
e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle
infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.
2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale
vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.
ARTICOLO 15
(Contributo per il recupero ambientale)
1. Il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 12 e 17 è tenuto a
versare al comune un contributo per il recupero ambientale, rapportato alla
tipologia e alla quantità dei materiali estratti.
2. La Giunta regionale, verificata l’incidenza del contributo sul prezzo e sulle
condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi
unitari del contributo per il recupero ambientale nel limite massimo del 10 per
cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed
indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell’autorizzazione deve
versare al comune l’importo annuale del contributo di cui al comma 4. Gli
importi unitari possono essere aggiornati.
3. Il titolare dell’autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette
al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività
estrattive una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta
lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava o torbiera con
l’esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse
tipologie.
4. Il comune, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta
regionale, della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina
l’importo annuale del contributo per il recupero ambientale dovuto dal titolare
dell’autorizzazione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero
ambientale sono:
a) per l’80 per cento, utilizzate dal comune, per la realizzazione di opere ed
interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione,
anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l’esercizio delle funzioni
di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge;
b) per il 20 per cento, versate dal comune all’entrata del bilancio regionale
per l’esercizio delle funzioni di competenza della Regione, derivanti
dall'attuazione della presente legge, finalizzate, in particolare, al recupero
ambientale di cui all’articolo 20.
ARTICOLO 16
(Verifica dei lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero
ambientale)
1. I lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono
sottoposti a verifica:
a) parziale, ogni tre anni, se l’autorizzazione ha durata superiore a sei anni;
b) finale, alla scadenza dell’autorizzazione e, in ogni caso, se
l’autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell’autorizzazione comunica al comune
ed alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive lo
stato di avanzamento o l’avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e
recupero ambientale.
3. La verifica viene effettuata da un funzionario comunale alla presenza del
titolare dell’autorizzazione, del direttore dei lavori, di un funzionario della
struttura regionale competente in materia di attività estrattive e di un
funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente. Gli
esiti della verifica risultano da apposito verbale.
4. Nel caso di verifica parziale il comune:
a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste
in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia
fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere
realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione
dell’attività estrattiva ai sensi dell'articolo 24 ed intima al titolare
dell’autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine,
decorso il quale provvede d’ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte
della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere
eseguite;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella
convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 ed incamera la residua somma
oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d’ufficio all’esecuzione delle
opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull’obbligato.
5. Nel caso di verifica finale il comune:
a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste
in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia
fideiussoria;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate
rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare
dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine,
decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma,
residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella
convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o
totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio
all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese
sull'obbligato.
6. Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare
dell’autorizzazione.
ARTICOLO 17
(Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua)
1. La coltivazione dei materiali di cui all’articolo 3 nei corsi d’acqua è
autorizzata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera d), della
l.r. 14/1999 e successive modifiche, previo parere della CRC, ai soli fini
strettamente connessi alla regimazione delle acque, in conformità alla vigente
legislazione in materia e a quanto previsto dall’articolo 7 della legge
regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e
delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.
2. Le modalità per la presentazione della domanda e della relativa
documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal
regolamento regionale di cui all’articolo 7.
ARTICOLO 18
(Cessione dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 è personale e non può
essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell’amministrazione che ha
provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti
e nelle garanzie prestate dal cedente.
2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all’amministrazione di
cui al comma 1, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento tra vivi o entro
centoventi giorni dall’apertura della successione, a pena di decadenza
dell’autorizzazione.
ARTICOLO 19
(Revoca dell’autorizzazione per pubblico interesse)
1. Il comune e la Regione possono revocare, nell'ambito delle rispettive
competenze, l’autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 per esigenze di un
pubblico interesse sopravvenuto, dandone immediata comunicazione al titolare.
2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell’autorizzazione, che
ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un
equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla
Giunta regionale.
ARTICOLO 20
(Recupero ambientale delle cave dismesse)
1. La Regione promuove il recupero ambientale delle cave dismesse mediante la
concessione di finanziamenti ai comuni nel cui territorio non insistono cave
attive e che non percepiscono il contributo previsto all’articolo 15, in
conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti
di cave abbandonate e non recuperate. La localizzazione degli interventi di
recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in
materia di territorio ed urbanistica preposta alla tutela del paesaggio.
2. Ai fini della concessione dei finanziamenti il comune presenta apposita
domanda ed i relativi progetti ed elaborati tecnici con le modalità disciplinate
dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
3. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal
regolamento regionale di cui all’articolo 7, privilegiando le cave dismesse
insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché
quelle limitrofe ai centri abitati.
ARTICOLO 21
(Ricorsi amministrativi)
1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell’autorizzazione
di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso
ricorso alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, lettera f),
della l.r. 14/1999 e successive modifiche, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dei provvedimenti stessi.
2. La Giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dalla
struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta
giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci
giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al comune interessato.
CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 22
(Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza)
1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 ha l'obbligo
di consentire al personale di vigilanza del comune o della Regione, nonché degli
altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e
controllo, nell’ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area
interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti
connessi alla vigilanza.
ARTICOLO 23
(Vigilanza del comune)
1. La vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge, delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della
convenzione è esercitata dal comune nel cui territorio è svolta l'attività di
ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, ai
sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999 e successive
modifiche.
2. Nell'esercizio della vigilanza il comune può effettuare, anche su
segnalazione della Regione e di altri enti, sopralluoghi nelle aree interessate
dall'attività estrattiva.
ARTICOLO 24
(Sospensione dell’attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione)
1. Il comune, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2 e
degli obblighi oggetto della convenzione di cui all'articolo 14, comma 1, ivi
compresa l'ipotesi prevista all’articolo 16, comma 4, lettera b), dispone la
sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al
titolare dell'autorizzazione, alla struttura regionale competente in materia di
attività estrattive ed all’autorità giudiziaria.
2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare
dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed
adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.
3. Il comune, in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della
presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli
obblighi oggetto della convenzione, ivi compresa l'ipotesi prevista all'articolo
16, comma 4, lettera c), nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui
al comma 2 del presente articolo, dispone la revoca dell'autorizzazione stessa,
dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell’autorizzazione, alla
struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed all’autorità
giudiziaria.
ARTICOLO 25
(Cessazione dell'attività estrattiva)
1. In caso di attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di
coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone
la cessazione dell’attività estrattiva, ordinando al trasgressore il recupero e
la sistemazione dell’area interessata.
2. Se il trasgressore non adempie, provvede il comune con rivalsa delle spese a
suo carico. Il proprietario dell’area in cui è stata svolta l’attività
estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che
l'attività stessa è avvenuta contro la sua volontà.
3. Il comune segnala, comunque, all’autorità giudiziaria l’avvenuta attività di
ricerca o coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.
ARTICOLO 26
(Vigilanza della Regione)
1. La Regione esercita la vigilanza limitatamente al rispetto delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua di cui
all’articolo 17 disponendo:
a) la sospensione dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalità
previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 24, in quanto compatibili;
b) la revoca dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalità
previsti al comma 3 dell'articolo 24, in quanto compatibili.
2. La Regione esercita, altresì, la vigilanza sull'osservanza delle norme di
polizia delle miniere e delle cave, nonché la vigilanza sull'osservanza delle
norme di polizia delle acque, limitatamente alla coltivazione nei corsi d’acqua
di cui all’articolo 17, rispettivamente ai sensi degli articoli 61, comma 1,
lettera e) e 184, comma 2, lettera c), della l.r. 14/1999 e successive
modifiche. Qualora nel corso del sopralluogo gli ispettori regionali di polizia
mineraria accertino lo svolgimento dell’attività estrattiva in assenza di
autorizzazione, ne danno comunicazione al comune, che dispone la cessazione
immediata dell’attività.
3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, per le
sole incombenze di ordine igienico-sanitario, può avvalersi, con oneri a carico
del datore di lavoro, delle aziende unità sanitarie locali competenti per
territorio ai sensi della normativa vigente.
4. La Regione, qualora vengano accertate dagli ispettori regionali di polizia
mineraria inosservanze delle norme di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, può, inoltre, procedere direttamente
alla sospensione dell’attività estrattiva, autorizzata ai sensi degli articoli
11, 12 e 17, indicando contestualmente il
termine per l'adempimento, nonché alla revoca dell'autorizzazione se tali
inosservanze sono gravi o reiterate o sia decorso inutilmente il termine
indicato nel provvedimento di sospensione. La sospensione e la revoca sono
comunicate, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al comune
competente.
5. La Regione, in relazione alla attività di vigilanza di cui al comma 1,
comunica all’autorità giudiziaria ogni inosservanza delle norme della presente
legge, delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui all’articolo 17
nonché delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di polizia delle
acque.
ARTICOLO 27
(Ordinanze concernenti interventi di messa in sicurezza)
1. Quando dalla coltivazione di cava e torbiera derivi grave pericolo di
dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone
e degli insediamenti umani, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 61, comma 1, lettera g bis), della l.r. 14/1999 e successive
modifiche, emana ordinanze contenenti prescrizioni per gli interventi di messa
in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11,
12 e 17.
2. Le ordinanze fissano un termine per provvedere agli interventi di messa in
sicurezza.
3. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la Regione dispone la revoca
dell'autorizzazione, trasmettendo tutti gli atti all’autorità giudiziaria.
ARTICOLO 28
(Sanzioni pecuniarie)
1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 24, 25, 26 e
27, a coloro che svolgono attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e
di coltivazione di cava e torbiera si applicano le sanzioni pecuniarie di cui al
presente articolo ove ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Chiunque svolga l'attività di ricerca di cui all'articolo 11 senza
autorizzazione o la prosegua dopo la sospensionedell'attività o dopo la revoca o
la scadenza dell'autorizzazione ovvero non
rispetti il divieto di cui al comma 3 dello stesso articolo è soggetto al
pagamento di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000
euro.
3. Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cui agli articoli 12 e 17
senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attività o dopo la
revoca o la scadenza dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma
non inferiore a 35.000 euro e non superiore a 350.000 euro, da determinarsi
tenendo conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché della
gravità del danno ambientale causato.
4. I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 12 e 17 che
contravvengono all'obbligo stabilito dall'articolo 22 sono soggetti al pagamento
di una somma non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
5. Il mancato versamento del contributo di cui all’articolo 15 comporta
l’aumento dello stesso in misura pari al:
a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni
dalla scadenza del termine indicato all’articolo 15, comma 2;
b) 30 per cento, qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo
si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) 50 per cento, qualora si superi il ritardo di cui alla lettera b).
6. Le misure di cui al comma 5 non sono cumulabili tra loro.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera c), il comune
provvede alla riscossione del contributo ai sensi del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
8. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le
procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle
sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche e dagli
articoli 182 e 208 della l.r. 14/1999 e successive modifiche.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO
1999, N. 14 e successive modifiche
ARTICOLO 29
(Piani stralcio del PRAE)
1. Nelle more dell’approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio
regionale, previo parere della CRC, con le procedure previste dalla l.r.
17/1986, in quanto compatibili, piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Le
province ed i comuni singoli o associati possono, anche ad iniziativa di
imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare
alla Giunta regionale schemi di piano stralcio del PRAE.
2. I piani stralcio approvati dal Consiglio regionale alla data di entrata in
vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di
piani stralcio predisposti dai comuni singoli o associati alla data di entrata
in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti nel PRAE in sede di
approvazione dello stesso con le procedure previste dalla l.r. 17/1986, in
quanto compatibili.
ARTICOLO 30
(Apertura di nuove cave e torbiere ed ampliamenti)
1. Non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l’apertura di nuove
cave e torbiere fino all’adeguamento del PTPG al PRAE, ai sensi dell’articolo
10, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui
all'articolo 7, l’apertura di nuove cave e torbiere, in assenza dei PTPG,
adeguati ai sensi dell’articolo 10, può essere autorizzata dalla Giunta
regionale solo in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale,
previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di
attività produttive ed ambiente, sulla base delle risultanze della conferenza di
servizi di cui all’articolo 8, comma
10. Ove sia ritenuto sussistente l’interesse sovracomunale, l’attività
estrattiva può essere esercitata in zona compatibile in base agli strumenti
urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
3. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa
documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al presente
articolo sono appositamente disciplinati dal regolamento regionale di cui
all’articolo 7.
4. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a dieci
anni.
5. In caso di esaurimento di cave e torbiere autorizzate nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione
dei PTPG, adeguati ai sensi dell’articolo 10, l’ampliamento dell’attività di
coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 3.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni
dei precedenti capi, in quanto compatibili.
ARTICOLO 31
(Procedimenti istruttori avviati per l’apertura di nuove cave e torbiere e per il relativo ampliamento)
1. L’apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in
vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, è già stata presentata
la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è
autorizzata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui
all’articolo 30, comma 2.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni.
3. L’ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali, alla data di
entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, è già stata
presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento
istruttorio, è autorizzata dai comuni competenti per territorio, previo parere
della CRC per un massimo di cinque anni.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione
integrativa ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente
articolo sono appositamente disciplinati dal regolamento regionale di cui
all’articolo 7.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni
dei precedenti capi, in quanto compatibili.
ARTICOLO 32
(Attività estrattiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale)
1. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 della l.r. 24/1998 e successive
modifiche.
ARTICOLO 33
(Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)
1. L’attività estrattiva regolarmente autorizzata, ai sensi della legge
regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la successive modifiche, prosegue fino
alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle
disposizioni della presente legge.
2. Ai fini del versamento del contributo per il recupero ambientale di cui
all’articolo 15, il titolare dell’autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al comune competente ed alla
Regione un rilievo topografico plano–altimetrico relativo all’area interessata
dall’attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato
di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto
nell’ultimo anno. Vanno riassorbiti nel contributo per il recupero ambientale di
cui all’articolo 15 i contributi previsti a carico di operatori nell’ambito di
piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il comune aggiorna le garanzie
fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere
in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori
pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia
della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa alla struttura regionale
competente in materia di attività produttive. Ove il comune non provveda
all’aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la
Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita,
nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo
previsto dall’articolo 19 della l.r. 14/1999 e successive modifiche.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni
dei precedenti capi, in quanto compatibili.
ARTICOLO 34
(Proroga delle autorizzazioni in scadenza)
1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale,
il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo non
superiore a cinque anni, la relativa autorizzazione in scadenza in data
antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell’articolo
10.
2. La proroga di cui al comma 1 è richiesta dal titolare dell’autorizzazione
almeno tre mesi prima della scadenza dell’autorizzazione stessa, presentando la
documentazione appositamente disciplinata dal regolamento regionale di cui
all’articolo 7.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni
dei precedenti capi, in quanto compatibili.
ARTICOLO 35
(Attività estrattive non comprese tra quelle disciplinate dalla legge regionale
30 novembre 2001, n. 30)
1. Le attività estrattive in atto in regime transitorio di cui all’articolo 39
della l.r. 27/1993 e successive modifiche, non comprese tra quelle disciplinate
dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 30 (Disciplina dell’attività
estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in
materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e
regionali di tutela paesistica ed ambientale), per l’esercizio delle quali la
CRC ha espresso parere favorevole e non è intervenuto un provvedimento di
rigetto della domanda di autorizzazione, proseguono in conformità a quanto
previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’esercente presenta al comune competente apposita domanda di autorizzazione. Le
modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai
fini del rilascio dell’autorizzazione sono appositamente disciplinate dal
regolamento regionale di cui all’articolo 7.
3. Con l’autorizzazione di cui al comma 1, l’esercente è obbligato anche al
recupero delle aree coltivate nel periodo di vigenza delle norme transitorie.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni
dei precedenti capi, in quanto compatibili.
ARTICOLO 36
(Prima costituzione della CRC)
1.In fase di prima applicazione della presente legge, la CRC è costituita entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine,
entro il suddetto termine, il Consiglio regionale designa gli esperti di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera f), con le modalità previste dal comma 4 del
medesimo articolo.
ARTICOLO 37
(Applicazione transitoria del regolamento regionale)
1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), fino all’adozione
dei regolamenti comunali di cui all’articolo 7, comma 3, ai fini del rilascio
delle autorizzazioni per l’attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera
, per l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo
ampliamento, previste, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 si applicano, in
quanto compatibili, le modalità per la presentazione delle domande previste dal
regolamento regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b).
ARTICOLO 38
(Incentivi al riutilizzo dei materiali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale predispone un avviso pubblico per la concessione di incentivi
ad imprenditori interessati alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione
di materiali alternativi ovvero al recupero ed alla lavorazione dei materiali
derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al
fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di
cava.
ARTICOLO 39
(Abrogazione)
1. E’ abrogata la legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la
coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio) e successive modifiche,
con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui
all’articolo 7, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni della l.r. 27/1993 e successive modifiche continuano ad
applicarsi ai procedimenti disciplinati dalla l.r. 30/2001 eventualmente in
corso alla data di cui al comma 1.
ARTICOLO 40
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sugli
stanziamenti del capitolo B22512, che assume la seguente denominazione
“Finanziamento del piano annuale per la valorizzazione delle risorse di cava, il
recupero ambientale delle cave dismesse, le incentivazioni per la ricerca dei
materiali alternativi, il riutilizzo dei materiali derivanti da costruzione e da
demolizione di manufatti ed il potenziamento e l’esercizio della struttura
Ispettorato regionale di polizia mineraria (Corsi specifici – Aggiornamento del
personale – Acquisto di beni strumentali)”.
ARTICOLO 41
(Modifiche agli articoli 61 e 63 della l.r. 14/1999 e successive modifiche)
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 14/1999 e
successive modifiche è aggiunta la seguente:“g bis) l’emanazione di ordinanze
contenenti prescrizioni per gli interventi di messa in sicurezza a carico del
titolare dell'autorizzazione per l’attività di ricerca, per la coltivazione di
cava e torbiera e nei corsi d’acqua, quando dalla coltivazione stessa derivi
grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la
sicurezza delle persone e degli insediamenti umani.”.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 14/1999 e
successive modifiche è aggiunta la seguente:“c bis) la realizzazione degli
interventi tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del
settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei
luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore.”.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 6 dicembre 2004
Storace