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Regione Sicilia. Legge Regionale n. 10 del 5-07-2004

Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori. 

(G.U.R.S. n. 29 del 9-7-2004)



REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge: 

ARTICOLO 1 
Interventi urgenti per le imprese del settore lapideo di pregio
1. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, così come individuate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono disposti gli interventi di cui al presente articolo.
2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie ed è effettuato in coda al piano di ammortamento dopo la naturale scadenza del finanziamento, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 31 dicembre 2005 relative a:
a) finanziamenti agevolati concessi dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
b) crediti d'esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 non si applica alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli aiuti de minimis.
5. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro.
6. All'onere di 250 migliaia di euro discendente dall'applicazione del comma 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 

ARTICOLO 2 
Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava
1. Per i titolari delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, che presentino, entro i termini previsti, istanza di rinnovo finalizzata al completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato, in quanto non svolto nel periodo concesso, le autorizzazioni sono rilasciate dall'ingegnere capo del distretto minerario in deroga alla procedura di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, all'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, all'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Il distretto minerario provvede nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione di disponibilità dell'area e di non mutato regime vincolistico sull'area;
b) nulla osta, rilasciato dall'amministrazione competente, qualora il regime vincolistico sull'area abbia subito modifiche alla domanda di rinnovo;
c) relazione tecnica riguardante i lavori di coltivazione svolti e quelli da svolgere per il completamento del programma precedentemente autorizzato, con particolare riferimento ai volumi di materiale già cavato e quelli ancora da coltivare;
d) planimetria aggiornata dello stato dei luoghi e relative sezioni a scala adeguata.
2. Con la procedura di cui al comma 1 possono essere autorizzati i rinnovi delle autorizzazioni che prevedano, nell'ambito dell'area già assentita, una modifica plano-altimetrica del programma di utilizzazione del giacimento a suo tempo approvato.
3. Per i materiali da cava, disciplinati dalla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'approvazione dei relativi piani regionali di cui all'articolo 4 ed all'articolo 40 della medesima legge, le istanze di rinnovo, che prevedano un ampliamento dell'area di cava non superiore al 30 per cento rispetto alla precedente autorizzazione, finalizzato esclusivamente a garantire una coltivazione più razionale del giacimento nonché una migliore sicurezza delle lavorazioni e difesa dell'ambiente, sono autorizzate dall'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio nel termine di novanta giorni, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, in deroga alle procedure di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
4. L'esercente l'attività estrattiva può sospendere la stessa, previa autorizzazione del Distretto minerario, ogni qualvolta ciò si renda necessario per esigenze tecniche, economiche e commerciali. 

ARTICOLO 3 
Disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori
1. Al fine di compensare gli squilibri derivanti dalla perifericità e marginalità territoriale, il Presidente della Regione destina ai comuni di Pantelleria e delle altre isole minori un contributo annuale per favorire l'allineamento del prezzo della benzina alla pompa e il costo di acquisto di bombole a gas da parte dei consumatori, a quelli praticati sulla terraferma.
2. Il contributo regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, è determinato con decreto del Presidente della Regione ed è ripartito tra i comuni in base al numero dei residenti, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto.
3. I comuni definiscono le modalità di presentazione, da parte dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e dei titolari degli esercizi commerciali in cui si pratica la vendita di bombole a gas, della documentazione necessaria per la liquidazione dei contributi compensativi dei maggiori oneri di trasporto sopportati e gravanti sui consumatori. I contributi sono liquidati nei limiti delle disponibilità finanziarie ed entro importi che, in ogni caso, non possono essere sovracompensativi rispetto alla differenza di prezzo praticata in ragione dei maggiori oneri di trasporto.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006.
5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
6. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001. 

ARTICOLO 4 
Formula Finale:

 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 2004.