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Regione Umbria
Legge Regionale n. 34 del 23-12-2004:
«Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n.
2 — Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 26 — Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 2.»
(B.U.R. Umbria n. 57 straordinario del 31.12.2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Modificazione dell’art. 12 della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2) 1. Al comma 8 dell’articolo 12, della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2, così come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 26, dopo una virgola è aggiunto il seguente periodo:
“limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità
superiori a mille metri cubi.”.
ARTICOLO 2 (Sostituzione dell’articolo 18 ter della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2) 1. L’articolo 18 ter della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
aggiunto dall’art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, è
sostituito dal seguente:
“Art. 18 ter. (Valorizzazione di materiali assimilabili) 1. I materiali
provenienti da scavi di opere pubbliche o private, assimilabili per qualità ai
materiali di cui all’articolo 2, comma 1, e non impiegati nella realizzazione
delle opere stesse, possono essere stoccati in aree di cava in esercizio o aree
di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava
ubicate sul territorio regionale o in aree messe a disposizione dal comune
interessato alla realizzazione dell’opera o altri comuni limitrofi, comprese le
aree di cava dismesse.
2. Nel caso di opere pubbliche, i materiali di cui al comma 1 o altri materiali
non assimilabili, possono essere conferiti a titolari di autorizzazione di cava
o impianti per essere utilizzati nelle attività di ricomposizione ambientale di
cui all’articolo 6 o nelle attività di lavorazione o trasformazione di prodotti
di cava. Il valore economico dei materiali da conferire è previsto in detrazione
al costo delle opere stesse. A tal fine, in sede di progettazione, sono stimate
le quantità, il valore economico e i costi unitari di trasporto dei materiali da
conferire. In fase di realizzazione degli scavi, il direttore dei lavori
contabilizza le quantità effettivamente conferite.
3. Nel caso di opere private, l’autorizzazione ad eseguire i lavori contiene la
previsione della qualità e quantità dei materiali di cui al comma 1 o di altri
materiali non assimilabili. La comunicazione di inizio lavori contiene
l’ubicazione delle aree di stoccaggio, le generalità dei titolari di cava o
impianti, la qualità e quantità dei materiali da conferire e la viabilità
interessata.
4. I materiali stoccati nelle aree messe a disposizione dal comune di cui al
comma 1, compresi anche altri materiali di risulta non assimilabili, sono
utilizzati dal comune per opere infrastrutturali, di urbanizzazione o di
recupero ambientale di cave dismesse o altre aree degradate purchè compatibili e
funzionali con l’assetto idrogeologico del sito.
5. Il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 3, è tenuto ad inviare alla
Regione copia della comunicazione di inizio lavori, limitatamente a lavori da
cui derivino quantità di materiali superiori a mille metri cubi.
6. I titolari di autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione o
trasformazione di materiali di cava sono tenuti a denunciare alla Regione e alla
Provincia competente per territorio, in aggiunta ai materiali di cava, quantità,
qualità e provenienza dei materiali conferiti, quantità, qualità e destinazione
d’uso dei prodotti di cava.
7. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità
di materiali di cui al comma 1 superiori a cinquecentomila metri cubi, la
Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte
appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o impianti di lavorazione o
trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati
all’utilizzo dei materiali di risulta.”.
ARTICOLO 3 (Modificazione dell’art. 22 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 26) 1. Il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 26 è sostituito dal seguente:
“3. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 18
bis e all’approvazione del PRAE si applicano le disposizioni della presente
legge ad esclusione di quanto stabilito dall’articolo 5 bis della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. La Regione
partecipa alla conferenza di servizi di cui all’articolo 7, comma 4 della l.r.
2/2000.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 26/2003 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
all’articolo 18 bis e all’approvazione del PRAE possono essere presentate nuove
domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r. 2/2000.
Le nuove domande e le istanze per l’approvazione dei piani attuativi di cui
all’articolo 19, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 2/2000 sono limitate ai
seguenti casi:
a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi
industriali da destinare all’approvvigionamento di grandi stabilimenti
industriali ubicati sul territorio regionale;
b) giacimenti di materiali di cava da destinare esclusivamente
all’approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti
di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento
della richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi
successivi alla presentazione della domanda.
3 ter. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo
18 bis e all’approvazione del PRAE possono essere presentate istanze per
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva per il soddisfacimento
del fabbisogno straordinario di cui all’articolo 8, comma 6 bis della l.r.
2/2000.”.
3. Il comma 4, dell’articolo 22 della l.r. 26/2003 è abrogato.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 23 dicembre 2004
IL VICE PRESIDENTE
LIVIANTONI