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Regione Basilicata
Legge Regionale n. 19 del 25.2.2005
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 concernente la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua”.
(B.U.R. Basilicata n. 17 del 2.3.2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. L’articolo 1 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 1 – La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione
Basilicata, intesa quale attività estrattiva finalizzata alla
commercializzazione dei prodotti di cava, è disciplinata dalle norme della
presente legge, allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale
attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e
territoriale della Regione e nel rispetto e tutela del paesaggio.”
ARTICOLO 2
1. L’articolo 3 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 3 – Alla istanza di autorizzazione devono essere allegati:
a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del
giacimento;
b) certificati o mappe catastali, corografia in scala non inferiore ad 1:25.000
da cui risulti l’esatta ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro
delle infrastrutture e delle destinazioni d’uso del territorio limitrofo, con
indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico o previsti da leggi
vigenti. La cartografia dovrà essere completata da adeguata documentazione
fotografica;
c) una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento,
comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata,
con specificazione dei relativi sistemi e fasi, macchinari da impiegarsi, durata
della coltivazione, impegni finanziari previsti, unità lavorative impiegate,
potenzialità degli impianti di lavorazione e di trasformazione dei materiali
estratti. Tale piano dovrà inoltre contenere particolari riferimenti alla
sistemazione degli eventuali residui di lavorazione e delle discariche, nonché
al recupero ambientale dei luoghi;
d) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed
idrogeologiche dell’area e sui parametri fisicomeccanici delle rocce interessate
dai lavori di coltivazione, comprendente uno studio particolareggiato in scala
non inferiore a 1:2000 indicante la consistenza del giacimento, la sua
descrizione litologica e le relative sezioni; la relazione dovrà specificare in
dettaglio le colture agricole e forestali esistenti;
e) un progetto di ripristino che preveda, compatibilmente con la natura e la
localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostruzione
del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione ed
altre opere finalizzate alla sistemazione finale che si rendessero necessarie.
Il progetto dovrà essere accompagnato dalla specifica su modalità e tempi di
realizzazione, oltre che da una perizia di stima del computo metrico, a valori
di mercato, delle opere di sistemazione. Il progetto dovrà essere redatto su
planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:2000 e dovrà comprendere sezioni
in numero e scala adeguatamente rappresentative dello stato di fatto e della
proposta progettuale. Dovranno inoltre essere precisate la natura e la
provenienza dei materiali di riporto e le specie arboree ed arbustive da mettere
a dimora;
f) la ricevuta di versamento da € 100,00 ad € 300,00 alla Tesoreria regionale a
titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l’istruttoria della domanda;
g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo articolo 4,
nonché delle richieste di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque
denominati, necessari al rilascio dell’autorizzazione;
h) l’Ufficio regionale competente in materia di attività estrattive, di seguito
denominato Ufficio regionale competente, potrà chiedere ulteriori integrazioni
e/o approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.
La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti
dell’istanza, degli elaborati, degli importi da versare per le spese di
istruttoria, in base al differente tipo di procedimento che si attiva per il
rilascio di prima autorizzazione, di rinnovo dell’autorizzazione, di variante al
progetto approvato, di autorizzazione all’impiego degli esplosivi.”
ARTICOLO 3
1. L’articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:
“Art. 4 – La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione e, in copia,
con tutti gli allegati, al Comune od ai Comuni nel cui territorio è situato il
giacimento.
Il Comune o i Comuni, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda e della
relativa documentazione, trasmetteranno all’Ufficio regionale competente il
proprio motivato parere di cui all’articolo 2 della presente legge.
La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad
assenso.
Il richiedente invierà copia della domanda con allegata la documentazione di cui
alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 3 all’Ufficio regionale Foreste e
Tutela del Territorio ed alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata che
entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione potrà trasmettere
all’Ufficio regionale competente le proprie osservazioni.
Nel caso l’autorizzazione si riferisca alla coltivazione di giacimenti di cava e
torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo di cui al Decreto Legislativo
n.42 del 22 gennaio 2004 il Dipartimento competente esprimerà il parere entro il
termine obbligatorio di 90 giorni.
ARTICOLO 4
1. Dopo l’articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, viene inserito l’articolo seguente:
“Art. 4/bis – Per assicurare il coordinamento delle procedure relative al
rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere nonchè per
prestare assistenza alle imprese del settore, l’Ufficio regionale competente
assicura la funzione di Sportello Unico per le Attività Estrattive.
A tal fine il suddetto Ufficio acquisisce le risultanze dei vari procedimenti
regionali interessati che formeranno oggetto di un solo atto regionale di
approvazione o diniego nell’ambito dell’autorizzazione di cui alla presente
legge.
Lo Sportello Unico garantisce agli interessati l’accesso, anche telematico, al
proprio archivio informatico per i dati concernenti le domande di autorizzazione
ed il relativo procedimento, nonché la consultazione della
normativa regionale.
Con successivo regolamento saranno emanate le disposizioni per il coordinamento
e lo snellimento delle varie procedure afferenti l’acquisizione di nulla osta,
pareri e autorizzazioni comunque denominati e connessi con il rilascio
dell’autorizzazione.”
ARTICOLO 5
1. L’articolo 5 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:
“Art.5 – La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal completamento
dell’istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui
all’articolo 31, l’autorizzazione con le prescrizioni e le modalità di
utilizzazione del giacimento minerario, conseguenti alle esigenze di cui
all’articolo 2, nonché quanto necessario alla sistemazione finale dell’area. A
tal fine il titolare dell’autorizzazione dovrà costituire un deposito cauzionale
a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa
realizzazione dei lavori di sistemazione finale. L’importo della cauzione dovrà
essere commisurato, oltre che alla stima dei lavori di sistemazione finale, come
definita all’articolo 3, comma primo, lett. e), anche a quelli di coltivazione
mineraria.
Le forme, le modalità, i tempi ed i contenuti del deposito cauzionale, di cui al
presente articolo ed all’articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e
successive modifiche ed integrazioni, saranno definiti con successivo atto
deliberativo di Giunta Regionale, ivi comprese le modalità di rivalutazione e di
svincolo, anche parziale, della stessa.
Dovrà essere stipulata, inoltre, una polizza di assicurazione per la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori di
coltivazione mineraria.
L’autorizzazione va comunicata al Comune o ai Comuni interessati e agli Uffici
di cui all’articolo 4 per gli eventuali adempimenti di competenza.”
ARTICOLO 6
1. All’articolo 6 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “preliminarmente alla
Giunta Regionale” vengono sostituite dalle parole “preliminarmente all’Ufficio
regionale competente”.
ARTICOLO 7
1. All’articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, il comma secondo è sostituito dal seguente: “Nei casi
di decadenza previsti dal precedente articolo 7, nonché dal presente articolo e
dai successivi articoli 10, 11, 12, qualora il titolare dell’autorizzazione sia
il proprietario, la Giunta Regionale può disporre, per motivi di pubblico
interesse, il passaggio del giacimento al proprio
patrimonio indisponibile a norma dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n.281”.
2. All’articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma secondo e terzo, la parola “Regione” viene
sostituita dalle parole: “Giunta Regionale”.
3. All’articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979,n.12 e successive
modifiche ed integrazioni viene aggiunto il seguente comma: “Vengono acquisiti
al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cave la
cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo, quando persista
il pubblico interesse di cui al presente articolo”.
ARTICOLO 8
1. All’articolo 9 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma primo, dopo la parola “Giunta” viene
aggiunta la parola: “Regionale”.
ARTICOLO 9
1. All’articolo 10 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “a seguito di appositi
accertamenti” vengono soppresse e le parole “al recupero ambientale della zona,
secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione” vengono
sostituite con le parole: “a rimuovere l’inadempienza e/o al recupero ambientale
della zona, secondo quanto prescritto dal
provvedimento di autorizzazione, senza pregiudizio per la dichiarazione di
decadenza di cui al precedente articolo 8”.
ARTICOLO 10
1. All’articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “Giunta Regionale”
vengono sostituite dalle parole “all’Ufficio regionale competente”.
2. All’articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma quarto viene aggiunto: “La Giunta Regionale
potrà rilasciare altresì la concessione in sostituzione delle
autorizzazioni decadute ai sensi dell’articolo 8”.
3. All’articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma quinto, dopo le parole “dell’articolo 5”
vengono aggiunte le parole: “ed ai commi secondo e terzo dell’articolo 8”.
ARTICOLO 11
1. Dopo l’articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni viene inserito l’articolo seguente:
“Art. 12 bis
La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della
Regione è rilasciata dalla Giunta Regionale fra quanti abbiano presentato la
domanda nei termini previsti da apposito bando. La trattativa privata è ammessa
solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti
dal bando, o si tratti di ampliare una cava in attività.
Qualora la Regione non fosse proprietaria dei fondi, su cui insistono i
giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, ovvero quando
comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori dei fondi e i
titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la
delimitazione della concessione, all’apposizione dei termini relativi e ai
lavori di coltivazione.”
ARTICOLO 12
1. All’articolo 13 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 3 successive
modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “al valore agricolo delle
aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi
dell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modificazioni.”
vengono sostituite dalle parole: “al 25% del valore agricolo delle aree
delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai
sensi delle leggi vigenti.”
ARTICOLO 13
1. All’articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “degli articoli 12 e 16
della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni” vengono
sostituite con le parole: “delle leggi vigenti ovvero di cessione temporanea del
diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 25% del valore agricolo delle aree
interessate.”.
2. All’articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma secondo, dopo le parole “acquistato il
suolo” vengono aggiunte le parole: “o di averne la disponibilità”.
ARTICOLO 14
1. All’articolo 15 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “L. 500.000” vengono
sostituite con le parole: “€ 1.000,00”.
ARTICOLO 15
1. All’articolo 16 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “Giunta Regionale”
vengono sostituite con le parole: “all’Ufficio regionale competente”.
ARTICOLO 16
1. All’articolo 17 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma quinto, le parole “da L. 50.000 a L.
2.000.000” vengono sostituite con le parole: “di € 100,00”.
ARTICOLO 17
1. L’articolo 20 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art.20 – Nel caso di coltivazione di cave effettuate senza la prevista
autorizzazione o in contrasto con questa ovvero di estrazione di materiali a
fini di lucro, anche occasionale, di interesse minerario è comminata una
sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 20.000,00
ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali.”
ARTICOLO 18
1. L’articolo 23 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:
“Art. 23 – Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni
amministrative di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave
e torbiere ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 e successive
modifiche ed integrazioni, dell’articolo 26 della L.R. 8 marzo 1999, n.7, di
attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, nonché delle norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 ed al D.P.R. 19
marzo 1956, n.302.
Il Presidente della Giunta Regionale può delegare con proprio decreto
l’esercizio di specifiche funzioni nelle materie di cui al precedente comma ai
dipendenti regionali, fatte salve le funzioni spettanti alle aziende U.S.S.L. ai
sensi della L.R. 1 febbraio 1999, n.3.
I dipendenti regionali in servizio presso l’Ufficio regionale compente delegati
della vigilanza, nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni ad essi
conferite, esercitano le funzioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. 9 aprile
1959, n.128 e successive modifiche ed integrazioni; agli stessi viene rilasciato
apposito tesserino di riconoscimento.”
ARTICOLO 19
1. L’articolo 24 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:
“Art. 24 – Le estrazioni in alveo fluviale, intese come attività di manutenzione
e regimazione idraulica, di mantenimento e di ripristino del buon regime
idraulico, sono autorizzate in coerenza con i Piani di Bacino e/o relativi Piani
di Bacino Stralcio ai sensi della L. 183/89 e successive modifiche ed
integrazioni.
In assenza dei suddetti piani le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate
in coerenza con i piani redatti secondo le valutazioni preventive e gli studi di
impatto di cui all’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n.37, approvati e
soggetti a revisione con deliberazione del Consiglio Regionale.
Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino
dell’officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a
prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell’Ufficio
competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati piani o valutazioni
preventive e studi di impatto.”
ARTICOLO 20
1. L’articolo 25 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:
“Art.25 – Le autorizzazioni, nei corsi d’acqua pubblici regionali, per:- le
estrazioni temporanee degli inerti, per volumi non superiori a complessivi mc.
10.000 durante l’anno solare, sono rilasciate dall’Ufficio
regionale competente e con le funzioni di cui al precedente articolo 4 bis;- le
estrazioni pluriennali di inerti, da utilizzare in impianti tecnicamente
organizzati e quelle comunque superiori a mc. 10.000, sono rilasciate dalla
Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 31.”
ARTICOLO 21
1. L’articolo 26 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:
“Art.26 – I richiedenti le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25
dovranno allegare all’istanza la seguente documentazione:
a) domanda in bollo con l’indicazione tra l’altro del volume annuale di inerti
da estrarre e della durata della coltivazione;
b) relazione tecnica illustrativa del ciclo di lavorazione e dell’attrezzatura
disponibile, contenente altresì gli elementi atti a dimostrare la compatibilità
dell’estrazione con i piani di cui al precedente articolo 23 bis;
c) planimetrie, sezioni e profili dello stato di fatto e dello stato di progetto
delle aree di intervento e computo dei volumi.
L’Ufficio regionale competente potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o
approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.
La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti
dell’istanza e degli elaborati di cui ai precedenti commi, anche al fine di
semplificare le procedure afferenti il rilascio dell’autorizzazione, nonché i
requisiti dei richiedenti.”
ARTICOLO 22
1. All’articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma primo, la parola “concessionario” viene
sostituita con la parola: “richiedente”.
ARTICOLO 23
1. L’articolo 28 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:
“Art.28 – Il canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi d’acqua è
fissato dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato di cui al
successivo articolo 31, sulla scorta di una specifica analisi dei costi e delle
condizioni di mercato e può essere differenziato a seconda che si tratti di
estrazioni temporanee o pluriennali ed in funzione dell’attività prevalente del
richiedente. Il canone suddetto è soggetto a revisione periodica da parte della
Giunta Regionale stessa.”
ARTICOLO 24
1. All’articolo 28 bis della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e
successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “ed il numero
delle rate non potrà essere superiore a quattro” vengono sostituite
con le parole: “semestrale o trimestrale anticipata”.
ARTICOLO 25
1. All’articolo 29 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma primo, dopo le parole “all’uopo incaricato”
vengono aggiunte le parole: “ai sensi del precedente art. 22”.
ARTICOLO 26
1. All’articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “L. 50.000” vengono
sostituite con le parole: “€ 150,00”.
ARTICOLO 27
1. Dopo l’articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni viene inserito l’articolo seguente:
“Art. 30 bis
La Regione favorisce ed incentiva il recupero delle aree di cava dismesse,
ovvero in abbandono, e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività
estrattive od assimilabili, derivanti da altre attività, in relazione alla
programmazione in materia.
La Regione incentiva e promuove il miglioramento delle tecniche estrattive e
l’adeguamento tecnologico dell’attività di cava, al fine di limitare l’impatto
ambientale ed ottimizzare i processi produttivi.
La Regione, nell’ambito delle politiche di sviluppo delle attività estrattive,
promuove ed incentiva la valorizzazione dei prodotti di cava, l’assistenza
tecnica e la formazione alle imprese del settore, l’elaborazione e la
pubblicazione dei dati relativi alle produzioni ed agli assortimenti dei
prodotti di cava, nonché l’informatizzazione del settore con il funzionamento
dello Sportello Unico delle Attività Estrattive.”
ARTICOLO 28
1. All’articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, al comma primo, lett. a), dopo il numero “26” viene
aggiunto il numero “28”.
2. All’articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni, il comma secondo viene così modificato:
“2. Fanno parte del Comitato:
a) il Dirigente Generale del Dipartimento competente o un suo delegato in
qualità di Presidente;
b) i Responsabili o delegati dell’Ufficio Geologico ed Attività Estrattive,
dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, dell’Ufficio Urbanistica e Tutela
del Paesaggio, dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, dell’Ufficio
Infrastrutture, dell’Ufficio Difesa del Suolo, dell’Ufficio Infrastrutture e
Difesa del Suolo sede di Matera, dell’Ufficio Sviluppo Economico del Territorio;
c) il Sovrintendente ai Beni Archeologici della Basilicata o un suo delegato, il
Sovrintendente ai Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata o un
suo delegato;
d) un rappresentante delle organizzazioni associative degli imprenditori del
settore, un rappresentante delle organizzazioni associative dei coltivatori di
cave, un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
e) due funzionari regionali di cui uno con esperienza in materie giuridiche ed
uno in materie geologiche;
Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell’Ufficio
regionale competente.”
ARTICOLO 29
1. Dopo l’articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive
modifiche ed integrazioni vengono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 31 bis
Con deliberazione di Giunta Regionale è istituito il “Tavolo Permanente delle
Attività Estrattive delle cave e degli inerti fluviali” ed il relativo
regolamento di funzionamento. L’organismo avrà funzione consultiva tra la
Regione e le Organizzazioni di categoria, più rappresentative del settore
attività estrattive, in ordine alle problematiche connesse all’applicazione
della presente legge.
Articolo 31 ter
Le domande di autorizzazione o di concessione presentate anteriormente
all’entrata in vigore della presente legge e non ancora autorizzate sono
considerate valide.
A tal fine l’Ufficio regionale competente può richiedere agli interessati di
integrare la documentazione in relazione alle previsioni della presente legge
fissando un termine non superiore a 120 giorni, a pena di decadenza.”
ARTICOLO 30
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 25 febbraio 2005
BUBBICO