Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 3 novembre 2005
Ministero delle Attivitą Produttive. Criteri per la determinazione di un adeguato corrispettivo per la remunerazione dei beni destinati ad un concessionario per lo stoccaggio di gas naturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
(GU n. 272 del 22-11-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Premesso che l'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
stabilisce che la concessione di stoccaggio di gas naturale in giacimenti in
fase avanzata di coltivazione sia rilasciata previa corresponsione al titolare
della preesistente concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un
adeguato corrispettivo, da determinare in base a criteri stabiliti con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente
Ministero delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
Premesso che l'art. 1, comma 60, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce
che le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si
applicano alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma
restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale,
ove stabilita dalla legge;
Premesso che l'art. 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce
che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo
possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano
eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti
dalle concessioni medesime;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive
modificazioni, da ultimo quelle introdotte dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la direttiva n. 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, recante le
modifiche della direttiva n. 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6
agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
23 settembre 1991, n. 223, recante approvazione del nuovo disciplinare tipo per
i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
27 aprile 2001, n. 97, che determina i criteri per la conversione in stoccaggio
di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' le disposizioni per
l'attribuzione di concessioni di stoccaggio non prorogate;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile
1999, n. 52/99, in materia di criteri per l'indicizzazione delle tariffe nel
servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, per la parte relativa
al costo della materia prima;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27
febbraio 2002, n. 26/02, in materia di criteri per la determinazione delle
tariffe di stoccaggio del gas naturale;
Considerato che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con deliberazione
3 ottobre 2001, n. 217/01, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto
trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
formulando osservazioni e precisazioni condivise in massima parte;
Considerata la circolare della Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attivita' produttive 10 dicembre 2004 in materia
di incentivazione della coltivazione di giacimenti caratterizzati da
marginalita' economica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164 (di seguito: la circolare 10 dicembre 2004);
Considerato che a tutela della concorrenza occorre stabilire criteri uniformi
per tutto il territorio nazionale, oggettivi e non discriminatori, per
consentire ai terzi l'accesso ai giacimenti in fase avanzata di coltivazione,
per la loro conversione in stoccaggio in regime di concorrenza;
Ritenuto che occorra incrementare le capacita' di stoccaggio sia di tipo
strategico che di modulazione, ai fini rispettivamente della sicurezza di
funzionamento del sistema nazionale del gas e del mantenimento dei livelli
essenziali delle prestazioni del servizio pubblico di fornitura del gas su tutto
il territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
a) giacimento e' una roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori
fisici e geologici all'interno di confini orizzontali e verticali, formata da
uno o piu' livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, idonea a
contenere gas naturale;
b) Ministero e' il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie, Ufficio D1;
c) UNMIG e' l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del
Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie, con sedi, rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli in
relazione all'ubicazione della concessione, nell'Italia settentrionale,
centrale, meridionale e relativi offshore.
Art. 2.
Criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto al titolare di una
concessione di coltivazione
1. Il corrispettivo che il soggetto destinatario della concessione di
stoccaggio deve versare al titolare della concessione di coltivazione del
giacimento in fase avanzata di coltivazione, nei casi di cui all'art. 13, comma
9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' determinato in seguito ad
accordo tra i soggetti interessati.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 e' costituito dalla somma del valore e dei
costi di cui alle lettere seguenti:
a) valore di mercato del gas presente nel giacimento alla data della
comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, economicamente estraibile con le
infrastrutture esistenti. E' escluso dal calcolo del corrispettivo il volume di
gas la cui estrazione non risulta possibile per vincoli tecnico-minerari,
ambientali o territoriali imposti da leggi o provvedimenti amministrativi
vigenti alla data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, o in base a
disposizioni emanate dall'UNMIG finalizzate alla tutela del giacimento e della
sicurezza delle lavorazioni;
b) costo non ancora ammortizzato, determinato sulla base delle riserve prodotte
rispetto alle riserve totali economicamente producibili, degli investimenti
relativi alle aree della concessione di coltivazione ed agli impianti sottoposti
a vincolo pertinenziale, necessari al soggetto al quale viene conferita la
concessione di stoccaggio, dedotti i costi di chiusura mineraria e dismissione
dei medesimi impianti, nonche' i costi di ripristino di dette aree.
Il costo non ammortizzato degli investimenti e' determinato in base al costo
sostenuto e registrato contabilmente dal titolare della concessione di
coltivazione, dedotti i contributi pubblici ricevuti dal concessionario per gli
investimenti o la quota degli stessi che non sia stata restituita. I costi di
chiusure minerarie, di dismissione e di ripristino portati in deduzione sono
attualizzati con riferimento alla data del termine della coltivazione risultante
dal profilo di produzione di cui al comma 3, lettera a), utilizzando l'indice
Istat relativo agli investimenti fissi lordi.
3. Il valore di mercato del gas di cui al comma 2, lettera a), e' pari al valore
del flusso di cassa atteso dal concessionario di coltivazione, attualizzato alla
data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, calcolato in base a:
a) profilo di produzione come risultante dalle relazioni annuali di
aggiornamento sullo stato della concessione di coltivazione trasmesse al
Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 55 del disciplinare tipo
approvato con il decreto del Ministro 6 agosto 1991, e dai programmi annuali di
produzione approvati ai sensi dell'art. 74 dello stesso disciplinare tipo,
integrati da specifica relazione tecnica trasmessa dal concessionario di
coltivazione al Ministero e all'UNMIG competente, entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui all'art. 4, comma 1. Il profilo di produzione e'
determinato, sulla base delle tecnologie disponibili, indipendentemente dalla
data di scadenza della concessione di coltivazione e al netto delle aliquote di
prodotto della coltivazione dovute allo Stato, alle regioni e ai comuni
interessati. E' facolta' del Ministero richiedere un'ulteriore relazione tecnica
integrativa nel caso quella presentata non sia ritenuta coerente con la storia
produttiva del giacimento;
b) valore per metro cubo del gas costante per tutto il periodo di cui alla
lettera a), pari alla media aritmetica nei quattro anni precedenti la data della
comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, dell'indice QE, quota energetica del
costo della materia prima gas, espresso in euro per mega joule (MJ) determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 22 aprile
1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e
successive modificazioni, assumendo che un metro cubo standard di gas equivale a
38,52 MJ;
c) costi operativi che il concessionario di coltivazione avrebbe sostenuto per
la coltivazione del gas, in funzione del profilo di produzione di cui alla
lettera a).
4. L'attualizzazione dei flussi di cassa di cui al comma 3 e' effettuata
utilizzando un tasso di attualizzazione calcolato come:
E - D -
T(base)att = K(base)e x ( ------ ) + ! R(base)d x (1 - t) x ------ !
D + E !- D + E -!
dove:
E indica il capitale di rischio;
D indica l'indebitamento;
K(base)e indica il tasso di rendimento del capitale di rischio, pari a K(base)e
= rf + [Beta x (rm - rf)], dove rf e' il tasso di riferimento privo di rischio
determinato in relazione ai tassi sui titoli di Stato a medio-lungo termine, rm
e' il rendimento medio atteso del mercato azionario e Beta e' il coefficiente di
correlazione tra il rendimento atteso del capitale di rischio dell'impresa e il
rendimento atteso del mercato azionario;
Rd indica il tasso di interesse sui prestiti, o costo dell'indebitamento, per le
imprese di coltivazione, considerate le condizioni prevalenti sul mercato
finanziario;
t indica l'aliquota fiscale nominale per il calcolo del beneficio fiscale
derivante dalla deducibilita', ai fini delle imposte sul reddito, degli oneri
finanziari.
5. In prima applicazione del presente decreto per i parametri sopra indicati
sono stabiliti i seguenti valori, in accordo con quanto stabilito nella
circolare 10 dicembre 2004 di cui alle premesse:
rf = 6,86%;
rm = 12,86%;
Beta = 0,74;
Rd = 7,86%;
E/(D + E) = 70%;
D/(D + E) = 30%.
6. Con successivo decreto ministeriale i parametri di cui al comma 5 sono
adeguati a mutate condizioni che ne determinino il riesame.
Art. 3.
Determinazione del corrispettivo per l'attribuzione ad altre imprese del gas di
concessioni di stoccaggio non prorogate
1. Il corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, nei casi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, e'
determinato a seguito di accordo tra i soggetti interessati.
2. Il calcolo viene effettuato sommando i seguenti costi e valori:
a) costo non ammortizzato, alla data di scadenza definitiva della concessione,
determinato secondo le disposizioni del comma 5, degli investimenti relativi
alle aree della concessione di stoccaggio e agli impianti sottoposti a vincolo
pertinenziale, necessari al soggetto al quale viene conferita la nuova
concessione di stoccaggio, dedotti gli eventuali costi residui di chiusura
mineraria e dismissione dei medesimi impianti, nonche' quelli di ripristino
delle relative aree, al netto della quota gia' riconosciuta ai sensi dell'art.
3, punto 3.3, lettera d), della deliberazione n. 26/02 dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni;
b) valore di mercato del gas producibile, determinato secondo il criterio del
comma 3, ottenibile in base agli studi di giacimento, ad eccezione dei volumi di
gas di proprieta' di altre imprese del gas, limitatamente ai volumi di gas
tecnicamente ed economicamente estraibili secondo un programma di produzione
definito dal concessionario di stoccaggio sulla base delle metodologie di
coltivazione disponibili, approvato dal Ministero sentito l'UNMIG competente,
dedotti gli eventuali ammortamenti effettuati ai sensi delle determinazioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dei provvedimenti
emanati ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Il valore di mercato del gas di cui al comma 2, lettera b), e' pari al valore
del flusso di cassa atteso dal concessionario, attualizzato alla data della
comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, calcolato in base a:
a) profilo di produzione approvato nel programma di cui al comma 2, lettera b);
b) valore per metro cubo del gas costante per tutto il periodo di cui alla
lettera a), pari alla media aritmetica nei quattro anni precedenti la data della
comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, dell'indice QE, quota energetica del
costo della materia prima gas, espresso in euro per mega joule (MJ) determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione 22 aprile
1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e
successive modificazioni, assumendo che un metro cubo standard di gas equivale a
38,52 MJ;
c) costi operativi che il concessionario di stoccaggio dovrebbe sostenere per la
coltivazione del gas, in funzione del profilo di produzione di cui alla lettera
a).
4. L'attualizzazione dei flussi di cassa attesi dal titolare della concessione
di stoccaggio di cui al comma 3, e' effettuata utilizzando il WACC determinato
in base a criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
nell'ambito dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 23 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
5. Il costo non ammortizzato degli investimenti di cui al comma 2, lettera a),
e' determinato in base al costo sostenuto e registrato contabilmente dal
titolare della concessione di stoccaggio, dedotti i contributi pubblici ricevuti
dal concessionario o la quota degli stessi che non sia stata restituita,
rivalutato alla data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, utilizzando
l'indice Istat relativo agli investimenti fissi lordi.
Art. 4.
Procedura per la stesura dell'accordo
1. Il Ministero, in esito alla procedura svolta per la selezione della
societa' cui conferire la concessione di stoccaggio, comunica ai soggetti
interessati il termine entro cui iniziare una ricognizione congiunta volta ad
accertare gli impianti, infrastrutture ed aree che possono essere destinati all'attivita'
di stoccaggio, i volumi di gas residuo presente in giacimento tecnicamente ed
economicamente estraibili, nonche' a definire ogni
altro elemento utile al raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 2, comma 1 e
all'art. 3, comma 1.
2. L'accordo tra i due soggetti interessati e' stipulato entro sessanta giorni
dalla data della pronuncia di compatibilita' ambientale effettuata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio oppure dalla data della
determinazione di esclusione a seguito della verifica, effettuata dal medesimo
Ministero, sul progetto di stoccaggio di gas naturale ai sensi dell'art. 4 della
direttiva n. 97/11/CE.
3. L'accordo, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto,
contiene l'elenco dei terreni e delle proprieta' immobiliari, degli impianti di
superficie e del sottosuolo, dei macchinari, delle attrezzature, dei dati
tecnici inerenti la concessione e di ogni altro bene oggetto di conferimento,
incluso il quantitativo del gas naturale stimato secondo i criteri indicati
dall'art. 2, comma 2, lettera a), e dell'art. 3, comma 2, lettera b), nonche' il
relativo stato di consistenza e valutazione. L'accordo e' altresi' integrato dal
programma di cui all'art. 6, comma 3.
4. L'elenco di cui al comma 3 e' trasmesso per approvazione all'UNMIG
competente, prima della sottoscrizione dell'accordo.
5. In caso di mancato accordo tra le parti, ove le parti non ricorrano ad
arbitrato, il Ministero su richiesta di una di esse, nomina un collegio peritale
con oneri ripartiti egualmente tra le parti, alle cui conclusioni, da formularsi
entro tempi stabiliti dallo stesso Ministero, le parti sono tenute ad attenersi.
6. Copia dell'accordo sottoscritto e' trasmessa al Ministero ed all'UNMIG
competente.
Art. 5.
Termini per il versamento del corrispettivo
1. Contestualmente alla stipula dell'accordo di cui all'art. 4, il soggetto
debitore presenta apposita garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari dell'elenco speciale di cui all'art.
107 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico
bancario), in relazione al versamento del corrispettivo concordato, da
estinguere all'atto dell'effettivo pagamento.
2. L'attribuzione della concessione di stoccaggio, ai sensi dell'art. 13, comma
9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' subordinata all'effettivo
pagamento del corrispettivo concordato, che deve essere effettuato entro novanta
giorni dalla notifica della determinazione conclusiva adottata dal Ministero in
esito alla conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, convocata ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge
23 agosto 2004, n. 239.
3. In caso di mancato o parziale versamento il soggetto destinatario della
concessione di stoccaggio decade dal diritto di ottenere la concessione di
stoccaggio e rimane comunque responsabile dell'indennizzo degli eventuali danni
di qualunque natura arrecati al titolare della concessione di coltivazione od al
precedente titolare della concessione di stoccaggio. In tale caso il Ministero
puo' provvedere a pubblicare un nuovo avviso per la presentazione di domande di
concessione di stoccaggio per lo stesso giacimento.
Art. 6.
Disposizioni finalizzate all'efficiente utilizzazione delle infrastrutture e
degli impianti
1. Nel caso di pertinenze funzionali sia all'attivita' di stoccaggio, sia
all'attivita' di coltivazione, nonche' ad ulteriore attivita' di stoccaggio
esercita da altro concessionario, ai fini del contenimento della realizzazione
di nuovi impianti ed infrastrutture entro criteri di efficienza ed economicita',
sono stipulati appositi accordi fra i titolari delle concessioni per l'utilizzo
congiunto di tali pertinenze, ove esso sia compatibile tecnicamente e nel
rispetto delle norme di sicurezza.
2. L'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 e'
disciplinato, in quanto applicabili, dai criteri e dalle disposizioni stabilite
con gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Il titolare della concessione del giacimento in fase avanzata di
coltivazione, o della concessione di stoccaggio in scadenza definitiva, presenta
al Ministero ed all'UNMIG competente il programma delle chiusure minerarie, di
dismissione degli impianti e di ripristino delle relative aree non trasferiti al
nuovo concessionario evidenziando le cautele stabilite per garantire la
sicurezza dell'esercizio dello stoccaggio di gas naturale nel
giacimento rilasciato. Il programma e' approvato dal Ministero, sentito l'UNMIG
competente, ed e' realizzato in tempi compatibili con l'avvio dell'attivita' di
stoccaggio di gas naturale da parte del nuovo concessionario.
4. Il programma di cui al comma 3 e la ripartizione degli eventuali costi
aggiuntivi per le chiusure minerarie dei pozzi atte a consentire la
ripressurizzazione del giacimento sono parte integrante dell'accordo di cui
all'art. 2, comma 1 o all'art. 3, comma 1.
Art. 7.
Norme finali
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel
sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dal
giorno successivo alla data della prima pubblicazione.
Roma, 3 novembre 2005
Il Ministro: Scajola