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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2005
Trasferimento delle risorse finanziarie e umane per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche alla regione Sardegna.
(GU n. 154 del 5-7-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, recante «Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni,
recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
che prevede: «Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti
dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;
Visto l'art. 4 dello Statuto speciale della Sardegna che demanda. alla legge
regionale l'emanazione di norme legislative in materia di esercizio industriale
delle miniere, cave e saline;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di
funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997 e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000,
recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e
risorse geotermiche, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000
recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti
locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n.
446, recante «Individuazione delle modalita' e delle procedure per il
trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
Acquisito in data 26 maggio 2005 il parere della Conferenza unificata Stato,
regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005
recante delega al Ministro per gli affari regionali, all'art. 1, lettera f), per
l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa
concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con
riguardo alle norme di attuazione degli statuti, e all'art. 3, lettera d), per
la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare
riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Sentita la regione Sardegna;
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative in data 3 maggio 2005;
Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle attivita'
produttive e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 234, individua e attribuisce alla regione
Sardegna, le risorse umane ed economiche per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti in materia di miniere e risorse geotermiche, cosi' come individuate nei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e del 13
novembre 2000.
Art. 2.
Risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1
sono trasferite, a decorrere dal 1° settembre 2005, alla regione Sardegna le
risorse finanziarie quantificate nell'importo annuo complessivo di euro
18.364,46 pari a lire 35.558.560, secondo la percentuale stabilita nella tabella
«A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.
Art. 3.
Risorse umane
1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 sono
attivate, a decorrere dal 1° settembre 2005, le procedure di trasferimento di n.
7 unita' di personale alla regione Sardegna, come individuate nella tabella «B»
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 in
materia di miniere e risorse geotermiche.
2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le
procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
dicembre 2000, n. 446.
Art. 4.
Oneri per il personale
1. Le risorse relative al personale trasferito alla regione Sardegna sono
individuate per ciascuna unita' di personale non dirigente in Euro 30.780,83
(pari a L. 59.600.000) e per l'unita' di personale dirigente in Euro 79.637,65
(pari a L. 154.200.000), come previsto dall'art. 4 dei decreti del Presidente
del Consiglio del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse
umane, strumentali e organizzative alle regioni e agli enti locali per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
112, corrispondente alla media delle retribuzioni dei diversi livelli del
personale interessato.
2. Con decreto ministeriale si provvede alle variazioni in aumento o in
diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in
godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle
procedure di mobilita', secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000 n. 446. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede alle occorrenti variazioni di bilancio,
sulla base del predetto decreto.
3. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alla regione
Sardegna, sono trasferite contestualmente alle procedure di mobilita', secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
dicembre 2000, n. 446. Ove il Ministero delle Attivita' produttive non esperisca
le procedure di mobilita' secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, sulla base delle
indicazioni di cui al comma 1, ad effettuare il taglio dei fondi al suddetto
Ministero, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488. Nel caso in cui la regolare adozione delle procedure di
mobilita' non consenta il pieno soddisfacimento dei trasferimenti, sono
assegnati alla regione Sardegna risorse finanziarie in misura corrispondente al
trattamento economico del personale non trasferito, cosi' come individuate nel
comma 1 a valere sul fondo di cui all'art. 52, comma 8, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Art. 5.
Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie di cui al presente decreto sono iscritte
nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine, gli stanziamenti di competenza dei
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive sono
ridotti di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con
propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente all'assegnazione delle
risorse fino all'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione
Sardegna, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n.
234.
Roma, 9 giugno 2005
p. Il Presidente: La Loggia