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Provincia autonoma di Trento
Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7
Disciplina dell' attività di cava
(B.U.R. Trentino Alto Adige n. 44 del 31-10-2006)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. Questa legge disciplina l’attività di ricerca e di coltivazione dei materiali
di cava, come classificati dall’articolo 2, terzo comma, del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca
e la coltivazione delle miniere nel Regno), ad esclusione delle escavazioni
negli alvei del demanio idrico, e promuove la valorizzazione del distretto del
porfido e delle pietre trentine.
2. L’attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come
obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali in armonia con il
programma di sviluppo provinciale e in coerenza con il piano urbanistico
provinciale, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di
tutela del lavoro e delle imprese, nonché lo sviluppo integrato delle filiere
produttive locali.
ARTICOLO 2
Comitato tecnico interdisciplinare cave
1. Il comitato tecnico interdisciplinare cave, di seguito denominato comitato cave, esercita le competenze ad esso attribuite da questa legge ed è nominato dalla Giunta provinciale.
2. Sono componenti del comitato cave:
a) il dirigente generale
del dipartimento provinciale competente in materia mineraria;
b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria;
c) un funzionario addetto
al settore urbanistica della struttura provinciale competente in materia;
d) un funzionario addetto alla tutela paesaggistico-ambientale della struttura
provinciale competente in materia;
e) un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria;
f) un funzionario della
struttura provinciale competente in materia forestale;
g) un funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica;
h) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di
valutazione d’impatto ambientale;
i) un esperto in organizzazione aziendale industriale.
3. Per i componenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h) e i) del comma
2 sono nominati dei supplenti; il componente indicato nella lettera b) del comma
2 può nominare un delegato.
4. Per il parere finale
sul piano previsto dall’articolo 3 e sui suoi aggiornamenti o varianti, con
provvedimento della Giunta provinciale il comitato cave è integrato da:
a) un componente della commissione urbanistica provinciale di cui all’articolo 6
della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e
tutela del territorio), e il relativo supplente, designati dal presidente della
commissione;
b) un componente della commissione provinciale per la tutela
paesaggistico-ambientale di cui all’articolo 8 della legge provinciale n. 22 del
1991 e il relativo supplente, designati dal presidente della commissione;
c) un componente del
comitato tecnico forestale di cui all’articolo 31 della legge provinciale 23
novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e
delle loro risorse), e il relativo supplente, designati dal presidente del
comitato stesso;d) due esperti in organizzazione aziendale industriale, uno per
il settore delle pietre ornamentali e uno per gli altri materiali, e i relativi
supplenti.
5. Il comitato cave è presieduto dal dirigente generale del dipartimento
provinciale competente in materia mineraria o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal dirigente della struttura provinciale competente in materia
mineraria.
6. Per le sedute relative alla predisposizione del piano previsto dall’articolo
3, compresi gli aggiornamenti e le varianti, il comitato cave è presieduto
dall’assessore provinciale competente in materia mineraria o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal dirigente generale del dipartimento provinciale
competente in materia mineraria.
7.Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria.
8.I componenti del comitato cave rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale. Sono loro corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.
9. Per il proprio funzionamento il comitato cave approva un regolamento interno.
10.Le riunioni convocate per esprimere i pareri sul piano previsto dall’articolo 3, sui suoi aggiornamenti e variantisono valide solo in presenza dei componenti indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2 o dei loro supplenti; per il parere previsto dal comma 4 è necessaria anche la presenza dei componenti indicati nelle lettere b) e c) del comma 4.
11. Per l’espressione di
pareri che necessitano delle determinazioni in materia di tutela
paesaggistico-ambientale e del vincolo idrogeologico ai sensi dell’articolo 9,
comma 5, è necessaria la presenza dei componenti indicati nelle lettere d) ed f)
del comma 2. Per l’esame dei progetti di coltivazione di cava è necessaria la
presenza del componente di cui alla lettera g) del comma 2. In questi casi le
posizioni espresse dai predetti componenti, se sono negative o esprimono
prescrizioni, sono vincolanti per l’espressione del parere del comitato cave.
12. Il comitato cave si esprime entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento della richiesta di pareri previsti da questa legge.
Capo II
Strumenti di pianificazione
ARTICOLO 3
Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta
provinciale approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze
minerali, di seguito denominato piano cave, con il seguente contenuto:
a) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine;
b) delimitazione cartografica, nell’osservanza dei vincoli dettati dal piano
urbanistico provinciale e tenuto conto dell’impatto paesaggistico-ambientale
conseguente:
1) delle aree estrattive, comprese quelle relative a discariche esaurite di
materiali inerti di scarto non costituenti rifiuto, tenuto conto dei fabbisogni
di cui alla lettera a);
2) delle aree di
discarica necessarie per lo smaltimento del materiale di scarto derivante
dall’attività estrattiva del porfido;
c) criteri e modalità generali per assicurare, con uniformità su tutto il
territorio provinciale, il razionale sfruttamento del giacimento, la
salvaguardia dei valori ambientali, economici e produttivi e il ripristino
ambientale;
d) elencazione delle materie prime e prime-secondarie risultanti dallo
sfruttamento delle cave e in particolare dalla prospezione, dall’estrazione e
dal trattamento;
e) criteri minimi per la redazione del modello-tipo di disciplinare di autorizzazione o di concessione;
f) indicazione dei comuni
soggetti all’obbligo della redazione del programma di attuazione previsto
dall’articolo 6;
g) criteri generali per la redazione dei programmi di attuazione previsti
dall’articolo 6 che considerano anche il razionale dimensionamento dei lotti di
estrazione e l’adeguata gradonatura delle cave;
h) criteri per disciplinare l’attività estrattiva nei comuni non dotati del programma di attuazione previsto dall’articolo 6;
i) indicazione delle infrastrutture, strutture e servizi necessari per garantire la sicurezza e tutelare la vivibilità dei centri abitati interessati dall’attività estrattiva; di queste indicazioni si tiene conto in sede di adozione o aggiornamento dei pertinenti strumenti di programmazione.
2. Il piano cave ha
durata indeterminata e può essere sottoposto ad aggiornamenti o varianti.
ARTICOLO 4
Approvazione del piano cave e relativi aggiornamenti e varianti
1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali,
stabilisce gli obiettivi generali che s’intendono perseguire col piano cave,
comunicandoli a tutti i comuni e all’Associazione provinciale delle
amministrazioni separate di uso civico, i quali possono inviare proposte in
sintonia con tali obiettivi entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. La Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver
sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano
cave, che è depositata per la consultazione presso la struttura
provinciale competente in materia mineraria ed è pubblicata agli albi comunali
per quindici giorni consecutivi; chiunque può presentare osservazioni entro i
successivi quindici giorni, per il tramite del comune.
3. Entro ulteriori quaranta giorni il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali copia del proprio parere sulla proposta di piano cave e sulle osservazioni eventualmente ricevute; trascorso inutilmente tale termine il parere s’intende favorevole.
4. Entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 è convocato il comitato cave,
integrato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, per l’espressione del parere. Le
posizioni espresse dai componenti che rappresentano la commissione provinciale
per la tutela paesaggistico-ambientale e il comitato tecnico forestale,nonché
dal funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica,
vincolano il comitato cave se sono negative o esprimono prescrizioni.
5. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali,
approva il piano cave entro novanta giorni dalla data di espressione del parere
finale del comitato cave; in sede di approvazione possono essere apportate
modifiche che non siano in contrasto con gli obiettivi previsti dal comma 1.
6. La deliberazione di approvazione del piano cave è pubblicata per estratto nel
Bollettino ufficiale della Regione ed è inviata a tutti i comuni.
7. Il piano cave entra in
vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di
approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Per gli aggiornamenti del piano cave si osserva la procedura prevista da
questo articolo.
9. Le varianti del piano cave possono essere adottate anche su proposta dei
comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti
casi:
a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell’articolo
20;
b) rilevante interesse pubblico;
c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici.
Tale proposta è valutata dalla Giunta provinciale su parere del comitato cave
entro dodici mesi dalla data della presentazione. 10. Per le varianti si osserva
la procedura prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7; possono essere presentate
osservazioni limitate alle varianti.
ARTICOLO 5
Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione
1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso
individuate, a decorrere dalla data d’individuazione e fino al loro stralcio; le
previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo
l’individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei
piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell’articolo 42
bis, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 7,comma 7, e dall’articolo 12, comma 8, di questa legge.
2. Nelle aree individuate
dal piano cave, se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri
strumenti di pianificazione di livello provinciale, possono comunque essere
realizzate:
a) strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio,
anche non esclusivo, dell’attività di lavorazione e trasformazione del materiale
estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche
destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi. Fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 14, la realizzazione delle strutture e degli
impianti predetti è subordinata all’acquisizione dei provvedimenti previsti
dalle norme vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e
urbanistica. Il rilascio del provvedimento a carattere urbanistico è subordinato
alla preventiva acquisizione del parere favorevole del comitato cave sulla
compatibilità dell’intervento con lo sfruttamento del giacimento;
b) opere pubbliche, previa acquisizione del parere obbligatorio del comitato
cave, che fornisce indicazioni circa la significatività della diminuzione delle
disponibilità estrattive a livello provinciale.
3. Nelle aree individuate dal piano cave è possibile realizzare, in osservanza
delle procedure previste dalla legislazione provinciale vigente, le opere d’infrastrutturazione
del territorio previste dall’articolo 30 delle norme d’attuazione del piano
urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26,
come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003,
n. 7, previo parere vincolante del comitato cave sulla compatibilità
dell’intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.
ARTICOLO 6
Programma di attuazione
1. Il programma di attuazione comunale fissa criteri e modalità per l’utilizzo
delle aree individuate dal piano cave sulla base di quanto disposto dal piano
stesso. Il programma, approvato dal comune previo parere del comitato cave, è
trasmesso alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria,
forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio.
2. I comuni che devono redigere il programma di attuazione ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera f), sottopongono il programma alle procedure
previste dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della
valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente),
e dal relativo regolamento di esecuzione; in questo caso non è necessario il
parere del comitato cave né la sottoposizione dei progetti di coltivazione alle
procedure previste dalle norme predette, fatto salvo quanto previsto da esse con
riferimento alle modifiche progettuali che comportano variante al programma di
attuazione.
3. I comuni che non devono redigere il programma di attuazione hanno facoltà di
redigerlo con le modalità stabilite dal comma 1. In tal caso il programma di
attuazione può essere sottoposto alle procedure previste dalla legge provinciale
n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.
4. Il programma di attuazione ha una durata massima di diciotto anni e può essere eccezionalmente prorogato,con le modalità previste dal comma 1, per il periodo necessario all’adozione del provvedimento di rinnovo.
5. A decorrere dalla data
di presentazione del programma sottoposto alle procedure previste dalla legge
provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione, fino alla
sua adozione da parte del comune, i nuovi progetti di coltivazione e le varianti
a quelli già approvati sono autorizzabili solo se non contrastano sia con il
programma di attuazione vigente, sia con il nuovo programma in esame.
Capo III
Disciplina delle attività di coltivazione
Sezione I
Coltivazione di cave in aree di proprietà privata
ARTICOLO 7
Autorizzazione
1. L’autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui
territorio ricade l’area estrattiva interessata, previo parere del comitato
cave, e deve riferirsi ad un’area estrattiva individuata dal piano
cave,limitatamente ai materiali da questo previsti.
2. La coltivazione delle cave è consentita al proprietario del suolo dov’è
situato il giacimento o a chi ne dimostra la disponibilità ed è esercitata nel
rispetto del disciplinare redatto sulla base di un modello-tipo approvato dalla
Giunta provinciale, previo parere del comitato cave.
3. Il disciplinare può
contenere la previsione che siano effettuate direttamente le prime lavorazioni
e, per le cave di porfido, deve comunque prevedere il divieto di vendita di
materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita.
4. La durata dell’autorizzazione è determinata sulla base del progetto di
coltivazione allegato alla domanda e non può superare la scadenza del programma
di attuazione comunale. Se il comune non approva il programma di attuazione, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo non possono avere durata
superiore a diciotto anni.
5. Il comune può prorogare l’autorizzazione, su motivata richiesta
dell’interessato presentata entro i termini di scadenza dell’autorizzazione
stessa, alle condizioni stabilite nell’atto originale, solo per il periodo
necessario a:
a) completare i lavori di
coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga
può essere disposta per un periodo non superiore a un anno;
b) adottare il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione.
6. L’autorizzazione può
essere volturata dal comune senza chiedere il parere del comitato cave.
7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo relativamente
ad aree non più individuate dal piano cave rimangono in vigore fino alla loro
scadenza, nel rispetto del disciplinare previsto dal comma 2.
ARTICOLO 8
Istruttoria delle domande
1. La domanda è presentata secondo modalità definite dalla Giunta provinciale
con propria deliberazione, che indica anche la documentazione da allegare; se
l’intervento è soggetto alle procedure di verifica o di valutazione d’impatto
ambientale, la domanda è presentata con le modalità stabilite dalla legge
provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione, riscontratane la
completezza e la regolarità formale e verificato che il richiedente ha la
disponibilità del suolo, la invia entro quindici giorni alla struttura
provinciale competente in materia mineraria per l’acquisizione del parere del
comitato cave.
3. Il comitato cave, dopo l’espletamento dell’istruttoria e nei termini previsti
dall’articolo 9, si esprime sulla domanda verificando se si riferisce a sostanze
minerali e ad aree estrattive previste dal piano cave e se risponde a criteri di
proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento, nel rispetto di
quanto previsto dal piano cave e dal programma di attuazione comunale, se
adottato. Le dimensioni dell’area prevista dal progetto devono essere
sufficienti a garantire una razionale coltivazione.
4. Il comitato cave può
stabilire prescrizioni vincolanti da inserire nel disciplinare. Se i componenti
del comitato cave indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2 dell’articolo 2
ritengono che tali prescrizioni comportino modifiche sostanziali al progetto di
coltivazione, le prescrizioni stesse sono sottoposte alla valutazione degli
organi competenti secondo le procedure di cui all’articolo 9; in tal caso i
termini per l’assunzione delle determinazioni da parte degli organi competenti
di cui al comma 2 dell’articolo 9 sono dimezzati e il termine per l’espressione
del parere del comitato cave è sospeso; la sospensione è comunicata al comune e
al richiedente.
5. Il comitato cave determina l’ammontare della cauzione che il richiedente, a
garanzia del rispetto dell’autorizzazione, deve depositare a favore del comune
prima del rilascio dell’autorizzazione; la cauzione può essere prestata
anche in forma di fidejussione resa da banche, da assicurazioni o da enti di
garanzia individuati dalla Giunta provinciale.
6. Il parere del comitato
cave è trasmesso, oltre che al comune, al soggetto interessato, per i fini
dell’articolo 21.
7. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento del parere del comitato cave e
purché il richiedente abbia prestato la cauzione, rilascia l’autorizzazione
corredata dal relativo disciplinare; entro lo stesso termine comunica
l’eventuale diniego.
8. Il comune invia copia
dell’autorizzazione, corredata dal progetto e dal disciplinare, alle strutture
provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di
tutela del paesaggio.
ARTICOLO 9
Coordinamento autorizzativo
1. In sede di istruttoria ai sensi dell’articolo 8 la struttura provinciale
competente in materia mineraria, entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta del comune, trasmette copia della domanda e dei relativi allegati alle
strutture provinciali competenti in materia di tutela del paesaggio e forestale
per l’espressione delle determinazioni, se dovute, della commissione provinciale
per la tutela paesaggistico-ambientale e, in relazione alle loro attribuzioni,
del comitato tecnico forestale o della struttura provinciale competente in
materia forestale.
2. Nei successivi sessanta giorni, la commissione provinciale per la tutela
paesaggistico-ambientale, il comitato tecnico forestale o la struttura
provinciale competente in materia forestale effettuano l’esame e le valutazioni
istruttorie pertinenti; in deroga alle disposizioni vigenti le relative
determinazioni sono rese nella riunione del comitato cave dai funzionari
competenti per le materie della tutela paesaggistico-ambientale e forestale
indicati nell’articolo 2, comma 2, lettere d) ed f).
3. Il procedimento
concernente le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale
previsto dai commi 1e 2 si applica, in deroga alle procedure stabilite dalle
leggi vigenti, se la coltivazione delle cave o la realizzazione delle discariche
riguarda:
a) i territori destinati a parco naturale o compresi nel Parco nazionale dello
Stelvio;
b) i territori costituiti dalle zone d’interesse ambientale e naturalistico
individuate dal piano urbanistico provinciale ai sensi dell’articolo 14, comma
2, lettera d), della legge provinciale n. 22 del 1991.
4. Il comitato cave esprime il parere di cui all’articolo 8 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere del comune, fatta salva la sospensione per esigenze istruttorie.
5. Le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi del comma 1, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie. Tali determinazioni, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell’espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c’è motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in queste determinazioni, la decisione è rimessa alla Giunta provinciale, che si esprime entro sessanta giorni.
6. I pareri istruttori
sul progetto di massima relativo alla coltivazione di cava o alla realizzazione
di discarica e sul programma di attuazione comunale, concernenti la tutela
paesaggistico-ambientale e il vincolo idrogeologico, sono resi nell’ambito della
procedura di valutazione dell’impatto ambientale dagli organi previsti dal comma
1. Se il progetto di massima o il programma di attuazione sono stati sottoposti
alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della legge
provinciale n. 28 del 1988, le determinazioni concernenti la tutela
paesaggistico-ambientale e il vincolo idrogeologico previste da questo articolo
relative ai progetti esecutivi sono rese in coerenza con la valutazione
d’impatto ambientale.
Sezione II
Coltivazione di cave in aree di proprietà comunale
ARTICOLO 10
Individuazione dei lotti
1. Nelle aree estrattive di sua proprietà il comune individua lotti aventi
dimensioni sufficienti per un’autonoma e razionale coltivazione, secondo i
criteri indicati dal piano cave e previo parere del comitato cave, precisando le
priorità di coltivazione.
ARTICOLO 11
Progetto di coltivazione dei lotti
1. Per coltivare un lotto individuato ai sensi dell’articolo 10 il comune
predispone un progetto relativo all’intero volume o a una sua porzione,
corredato dalla documentazione di cui all’articolo 8, comma 1, e lo invia alla
struttura provinciale competente in materia mineraria oppure, se il progetto è
assoggettato alla legge provinciale n. 28 del 1988 e al relativo regolamento di
esecuzione, alla struttura provinciale competente in materia di valutazione
d’impatto ambientale.
2. Il progetto è
esaminato con le modalità previste dagli articoli 8 e 9.
3. Acquisito il parere del comitato cave o, se ne ricorrono i presupposti, il
provvedimento conclusivo della procedura di verifica o la valutazione positiva
di compatibilità ambientale, il comune approva il progetto e il relativo
disciplinare di concessione.
ARTICOLO 12
Modalità di concessione delle aree di proprietà comunale
1. La coltivazione dei lotti individuati ai sensi dell’articolo 10, salvo quanto
previsto dai commi o articoli seguenti, è concessa a terzi mediante asta
pubblica o licitazione privata, anche per singole fasi, per il volume e il
periodo massimi definiti dal programma di attuazione comunale.
2. L’asta pubblica o la licitazione privata sono effettuate sulla base di un
bando di gara che contiene anche il disciplinare previsto dall’articolo 11,
comma 3. Nel disciplinare il comune può prevedere che il soggetto aggiudicatario
effettui direttamente le prime lavorazioni. Relativamente alle cave di porfido,
il disciplinare deve comunque prevedere il divieto di vendita di materiale
tout-venant che non abbia subito la fase di cernita.
3. Il prezzo unitario base per l’asta pubblica o la licitazione privata deve
essere riferito al metro cubo di materiale da estrarre. Il canone annuo di
concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al
volume di materiale estratto nell’anno.
4. Il bando prevede che
il prezzo unitario di aggiudicazione sia aggiornato annualmente nella misura
minima corrispondente al tasso medio ufficiale d’inflazione.
5. Le porzioni di area estrattiva di proprietà comunale che non possono in alcun
modo garantire un’autonoma coltivazione razionale in condizioni di sicurezza
possono essere concesse mediante trattativa privata ai titolari di
autorizzazioni o concessioni relative ad aree limitrofe. In tal caso si
applicano gli articoli 7, 8 e 9, in quanto compatibili.
6. Qualora l’elaborazione del progetto di cui all’articolo 11, comma 1, comporta
l’assunzione da parte dell’amministrazione di impegni finanziari straordinari in
relazione alla particolare complessità tecnica del progetto medesimo, la scelta
del concessionario può essere effettuata mediante una procedura di evidenza
pubblica avente ad oggetto l’individuazione del progetto di massima, migliore
dal punto di vista tecnico ed economico, elaborato sulla base di uno studio
preliminare posto a base di gara dall’amministrazione medesima. In tal caso
l’amministrazione stipula con l’aggiudicatario un contratto avente ad oggetto la
progettazione esecutiva e la coltivazione della cava sulla base del progetto di
massima proposto. L’aggiudicatario provvede direttamente a richiedere i
necessari provvedimenti autorizzativi secondo quanto previsto da questa legge,
rimanendo a suo carico i rischi di carattere amministrativo, tecnico ed
economico connessi all’ottenimento di tali provvedimenti ed alla coltivazione
della cava. Dopo il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, il comune assegna
la concessione per il periodo che il bando di gara ha fissato anche in deroga a
quanto previsto da questa legge.
7. I comuni possono riservarsi lotti da coltivare direttamente, anche attraverso
società a partecipazione esclusivamente pubblica, per valorizzare e sviluppare
le lavorazioni sul territorio.
8. Le concessioni rilasciate ai sensi di questo articolo relative ad aree
stralciate dal piano cave mantengono la loro validità fino alla loro scadenza,
nel rispetto del disciplinare previsto dall’articolo 11, comma 3.