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Provincia autonoma di Trento

 

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7

 

Disciplina dell' attività di cava

 

(B.U.R. Trentino Alto Adige  n. 44 del 31-10-2006)

 

 

 


IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:


Capo I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. Questa legge disciplina l’attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava, come classificati dall’articolo 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), ad esclusione delle escavazioni negli alvei del demanio idrico, e promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre trentine.
2. L’attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali in armonia con il programma di sviluppo provinciale e in coerenza con il piano urbanistico provinciale, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del lavoro e delle imprese, nonché lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.

ARTICOLO 2

Comitato tecnico interdisciplinare cave

1. Il comitato tecnico interdisciplinare cave, di seguito denominato comitato cave, esercita le competenze ad esso attribuite da questa legge ed è nominato dalla Giunta provinciale.

2. Sono componenti del comitato cave:

a) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria;
b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria;

c) un funzionario addetto al settore urbanistica della struttura provinciale competente in materia;
d) un funzionario addetto alla tutela paesaggistico-ambientale della struttura provinciale competente in materia;
e) un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria;

f) un funzionario della struttura provinciale competente in materia forestale;
g) un funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica;
h) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di valutazione d’impatto ambientale;
i) un esperto in organizzazione aziendale industriale.
3. Per i componenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2 sono nominati dei supplenti; il componente indicato nella lettera b) del comma 2 può nominare un delegato.

4. Per il parere finale sul piano previsto dall’articolo 3 e sui suoi aggiornamenti o varianti, con provvedimento della Giunta provinciale il comitato cave è integrato da:
a) un componente della commissione urbanistica provinciale di cui all’articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e il relativo supplente, designati dal presidente della commissione;
b) un componente della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale di cui all’articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 1991 e il relativo supplente, designati dal presidente della commissione;

c) un componente del comitato tecnico forestale di cui all’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), e il relativo supplente, designati dal presidente del comitato stesso;d) due esperti in organizzazione aziendale industriale, uno per il settore delle pietre ornamentali e uno per gli altri materiali, e i relativi supplenti.
5. Il comitato cave è presieduto dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria o, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria.
6. Per le sedute relative alla predisposizione del piano previsto dall’articolo 3, compresi gli aggiornamenti e le varianti, il comitato cave è presieduto dall’assessore provinciale competente in materia mineraria o, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria.

7.Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria.

8.I componenti del comitato cave rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale. Sono loro corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

9. Per il proprio funzionamento il comitato cave approva un regolamento interno.

10.Le riunioni convocate per esprimere i pareri sul piano previsto dall’articolo 3, sui suoi aggiornamenti e variantisono valide solo in presenza dei componenti indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2 o dei loro supplenti; per il parere previsto dal comma 4 è necessaria anche la presenza dei componenti indicati nelle lettere b) e c) del comma 4.

11. Per l’espressione di pareri che necessitano delle determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e del vincolo idrogeologico ai sensi dell’articolo 9, comma 5, è necessaria la presenza dei componenti indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2. Per l’esame dei progetti di coltivazione di cava è necessaria la presenza del componente di cui alla lettera g) del comma 2. In questi casi le posizioni espresse dai predetti componenti, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti per l’espressione del parere del comitato cave.
12. Il comitato cave si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta di pareri previsti da questa legge.


Capo II
Strumenti di pianificazione

ARTICOLO 3
Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta provinciale approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, di seguito denominato piano cave, con il seguente contenuto:
a) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine;
b) delimitazione cartografica, nell’osservanza dei vincoli dettati dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto dell’impatto paesaggistico-ambientale conseguente:
1) delle aree estrattive, comprese quelle relative a discariche esaurite di materiali inerti di scarto non costituenti rifiuto, tenuto conto dei fabbisogni di cui alla lettera a);

2) delle aree di discarica necessarie per lo smaltimento del materiale di scarto derivante dall’attività estrattiva del porfido;
c) criteri e modalità generali per assicurare, con uniformità su tutto il territorio provinciale, il razionale sfruttamento del giacimento, la salvaguardia dei valori ambientali, economici e produttivi e il ripristino ambientale;
d) elencazione delle materie prime e prime-secondarie risultanti dallo sfruttamento delle cave e in particolare dalla prospezione, dall’estrazione e dal trattamento;

e) criteri minimi per la redazione del modello-tipo di disciplinare di autorizzazione o di concessione;

f) indicazione dei comuni soggetti all’obbligo della redazione del programma di attuazione previsto dall’articolo 6;
g) criteri generali per la redazione dei programmi di attuazione previsti dall’articolo 6 che considerano anche il razionale dimensionamento dei lotti di estrazione e l’adeguata gradonatura delle cave;

h) criteri per disciplinare l’attività estrattiva nei comuni non dotati del programma di attuazione previsto dall’articolo 6;

i) indicazione delle infrastrutture, strutture e servizi necessari per garantire la sicurezza e tutelare la vivibilità dei centri abitati interessati dall’attività estrattiva; di queste indicazioni si tiene conto in sede di adozione o aggiornamento dei pertinenti strumenti di programmazione.

2. Il piano cave ha durata indeterminata e può essere sottoposto ad aggiornamenti o varianti.

ARTICOLO 4
Approvazione del piano cave e relativi aggiornamenti e varianti
1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s’intendono perseguire col piano cave, comunicandoli a tutti i comuni e all’Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico, i quali possono inviare proposte in sintonia con tali obiettivi entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. La Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave, che è depositata per la consultazione presso la struttura  provinciale competente in materia mineraria ed è pubblicata agli albi comunali per quindici giorni consecutivi; chiunque può presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni, per il tramite del comune.

3. Entro ulteriori quaranta giorni il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali copia del proprio parere sulla proposta di piano cave e sulle osservazioni eventualmente ricevute; trascorso inutilmente tale termine il parere s’intende favorevole.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 è convocato il comitato cave, integrato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, per l’espressione del parere. Le posizioni espresse dai componenti che rappresentano la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e il comitato tecnico forestale,nonché dal funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica, vincolano il comitato cave se sono negative o esprimono prescrizioni.
5. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il piano cave entro novanta giorni dalla data di espressione del parere finale del comitato cave; in sede di approvazione possono essere apportate modifiche che non siano in contrasto con gli obiettivi previsti dal comma 1.
6. La deliberazione di approvazione del piano cave è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed è inviata a tutti i comuni.

7. Il piano cave entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Per gli aggiornamenti del piano cave si osserva la procedura prevista da questo articolo.
9. Le varianti del piano cave possono essere adottate anche su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti casi:
a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell’articolo 20;
b) rilevante interesse pubblico;
c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici. Tale proposta è valutata dalla Giunta provinciale su parere del comitato cave entro dodici mesi dalla data della presentazione. 10. Per le varianti si osserva la procedura prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7; possono essere presentate osservazioni limitate alle varianti.

ARTICOLO 5
Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione
1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d’individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l’individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell’articolo 42 bis, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7,comma 7, e dall’articolo 12, comma 8, di questa legge.

2. Nelle aree individuate dal piano cave, se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale, possono comunque essere realizzate:
a) strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell’attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, la  realizzazione delle strutture e degli impianti predetti è subordinata all’acquisizione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e urbanistica. Il rilascio del provvedimento a carattere urbanistico è subordinato alla preventiva acquisizione del parere favorevole del comitato cave sulla compatibilità dell’intervento con lo sfruttamento del giacimento;
b) opere pubbliche, previa acquisizione del parere obbligatorio del comitato cave, che fornisce indicazioni circa la significatività della diminuzione delle disponibilità estrattive a livello provinciale.
3. Nelle aree individuate dal piano cave è possibile realizzare, in osservanza delle procedure previste dalla legislazione provinciale vigente, le opere d’infrastrutturazione del territorio previste dall’articolo 30 delle norme d’attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, previo parere vincolante del comitato cave sulla compatibilità dell’intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.

ARTICOLO 6
Programma di attuazione
1. Il programma di attuazione comunale fissa criteri e modalità per l’utilizzo delle aree individuate dal piano cave sulla base di quanto disposto dal piano stesso. Il programma, approvato dal comune previo parere del comitato cave, è trasmesso alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio.
2. I comuni che devono redigere il programma di attuazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), sottopongono il programma alle procedure previste dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente), e dal relativo regolamento di esecuzione; in questo caso non è necessario il parere del comitato cave né la sottoposizione dei progetti di coltivazione alle procedure previste dalle norme predette, fatto salvo quanto previsto da esse con riferimento alle modifiche progettuali che comportano variante al programma di attuazione.
3. I comuni che non devono redigere il programma di attuazione hanno facoltà di redigerlo con le modalità stabilite dal comma 1. In tal caso il programma di attuazione può essere sottoposto alle procedure previste dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.

4. Il programma di attuazione ha una durata massima di diciotto anni e può essere eccezionalmente prorogato,con le modalità previste dal comma 1, per il periodo necessario all’adozione del provvedimento di rinnovo.

5. A decorrere dalla data di presentazione del programma sottoposto alle procedure previste dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione, fino alla sua adozione da parte del comune, i nuovi progetti di coltivazione e le varianti a quelli già approvati sono autorizzabili solo se non contrastano sia con il programma di attuazione vigente, sia con il nuovo programma in esame.

Capo III
Disciplina delle attività di coltivazione

Sezione I
Coltivazione di cave in aree di proprietà privata

ARTICOLO 7
Autorizzazione
1. L’autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l’area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e deve riferirsi ad un’area estrattiva individuata dal piano cave,limitatamente ai materiali da questo previsti.
2. La coltivazione delle cave è consentita al proprietario del suolo dov’è situato il giacimento o a chi ne dimostra la disponibilità ed è esercitata nel rispetto del disciplinare redatto sulla base di un modello-tipo approvato dalla Giunta provinciale, previo parere del comitato cave.

3. Il disciplinare può contenere la previsione che siano effettuate direttamente le prime lavorazioni e, per le cave di porfido, deve comunque prevedere il divieto di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita.
4. La durata dell’autorizzazione è determinata sulla base del progetto di coltivazione allegato alla domanda e non può superare la scadenza del programma di attuazione comunale. Se il comune non approva il programma di attuazione, le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo non possono avere durata superiore a diciotto anni.
5. Il comune può prorogare l’autorizzazione, su motivata richiesta dell’interessato presentata entro i termini di scadenza dell’autorizzazione stessa, alle condizioni stabilite nell’atto originale, solo per il periodo necessario a:

a) completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta per un periodo non superiore a un anno;
b) adottare il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione.

6. L’autorizzazione può essere volturata dal comune senza chiedere il parere del comitato cave.
7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo relativamente
ad aree non più individuate dal piano cave rimangono in vigore fino alla loro scadenza, nel rispetto del disciplinare previsto dal comma 2.

ARTICOLO 8
Istruttoria delle domande
1. La domanda è presentata secondo modalità definite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che indica anche la documentazione da allegare; se l’intervento è soggetto alle procedure di verifica o di valutazione d’impatto ambientale, la domanda è presentata con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione, riscontratane la completezza e la regolarità formale e verificato che il richiedente ha la disponibilità del suolo, la invia entro quindici giorni alla struttura provinciale competente in materia mineraria per l’acquisizione del parere del comitato cave.
3. Il comitato cave, dopo l’espletamento dell’istruttoria e nei termini previsti dall’articolo 9, si esprime sulla domanda verificando se si riferisce a sostanze minerali e ad aree estrattive previste dal piano cave e se risponde a criteri di proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento, nel rispetto di quanto previsto dal piano cave e dal programma di attuazione comunale, se adottato. Le dimensioni dell’area prevista dal progetto devono  essere sufficienti a garantire una razionale coltivazione.

4. Il comitato cave può stabilire prescrizioni vincolanti da inserire nel disciplinare. Se i componenti del comitato cave indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2 dell’articolo 2 ritengono che tali prescrizioni comportino modifiche sostanziali al progetto di coltivazione, le prescrizioni stesse sono sottoposte alla valutazione degli organi competenti secondo le procedure di cui all’articolo 9; in tal caso i termini per l’assunzione delle determinazioni da parte degli organi competenti di cui al comma 2 dell’articolo 9 sono dimezzati e il termine per l’espressione del parere del comitato cave è sospeso; la sospensione è comunicata al comune e al richiedente.
5. Il comitato cave determina l’ammontare della cauzione che il richiedente, a garanzia del rispetto dell’autorizzazione, deve depositare a favore del comune prima del rilascio dell’autorizzazione; la cauzione può  essere prestata anche in forma di fidejussione resa da banche, da assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale.

6. Il parere del comitato cave è trasmesso, oltre che al comune, al soggetto interessato, per i fini dell’articolo 21.
7. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento del parere del comitato cave e purché il richiedente abbia prestato la cauzione, rilascia l’autorizzazione corredata dal relativo disciplinare; entro lo stesso termine comunica l’eventuale diniego.

8. Il comune invia copia dell’autorizzazione, corredata dal progetto e dal disciplinare, alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio.

ARTICOLO 9
Coordinamento autorizzativo
1. In sede di istruttoria ai sensi dell’articolo 8 la struttura provinciale competente in materia mineraria, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del comune, trasmette copia della domanda e dei relativi allegati alle strutture provinciali competenti in materia di tutela del paesaggio e forestale per l’espressione delle determinazioni, se dovute, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e, in relazione alle loro attribuzioni, del comitato tecnico forestale o della struttura provinciale competente in materia forestale.
2. Nei successivi sessanta giorni, la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, il comitato tecnico forestale o la struttura provinciale competente in materia forestale effettuano l’esame e le valutazioni istruttorie pertinenti; in deroga alle disposizioni vigenti le relative determinazioni sono rese nella riunione del comitato cave dai funzionari competenti per le materie della tutela paesaggistico-ambientale e forestale indicati nell’articolo 2, comma 2, lettere d) ed f).

3. Il procedimento concernente le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale previsto dai commi 1e 2 si applica, in deroga alle procedure stabilite dalle leggi vigenti, se la coltivazione delle cave o la realizzazione delle discariche riguarda:
a) i territori destinati a parco naturale o compresi nel Parco nazionale dello Stelvio;
b) i territori costituiti dalle zone d’interesse ambientale e naturalistico individuate dal piano urbanistico provinciale ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera d), della legge provinciale n. 22 del 1991.

4. Il comitato cave esprime il parere di cui all’articolo 8 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere del comune, fatta salva la sospensione per esigenze istruttorie.

5. Le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi del comma 1, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie. Tali determinazioni, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell’espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c’è motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in queste determinazioni, la decisione è rimessa alla Giunta provinciale, che si esprime entro sessanta giorni.

6. I pareri istruttori sul progetto di massima relativo alla coltivazione di cava o alla realizzazione di discarica e sul programma di attuazione comunale, concernenti la tutela paesaggistico-ambientale e il vincolo idrogeologico, sono resi nell’ambito della procedura di valutazione dell’impatto ambientale dagli organi previsti dal comma 1. Se il progetto di massima o il programma di attuazione sono stati sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988, le determinazioni concernenti la tutela paesaggistico-ambientale e il vincolo idrogeologico previste da questo articolo relative ai progetti esecutivi sono rese in coerenza con la valutazione d’impatto ambientale.

Sezione II
Coltivazione di cave in aree di proprietà comunale

ARTICOLO 10
Individuazione dei lotti
1. Nelle aree estrattive di sua proprietà il comune individua lotti aventi dimensioni sufficienti per un’autonoma e razionale coltivazione, secondo i criteri indicati dal piano cave e previo parere del comitato cave, precisando le priorità di coltivazione.

ARTICOLO 11

Progetto di coltivazione dei lotti
1. Per coltivare un lotto individuato ai sensi dell’articolo 10 il comune predispone un progetto relativo all’intero volume o a una sua porzione, corredato dalla documentazione di cui all’articolo 8, comma 1, e lo invia alla struttura provinciale competente in materia mineraria oppure, se il progetto è assoggettato alla legge provinciale n. 28 del 1988 e al relativo regolamento di esecuzione, alla struttura provinciale competente in materia di valutazione  d’impatto ambientale.

2. Il progetto è esaminato con le modalità previste dagli articoli 8 e 9.
3. Acquisito il parere del comitato cave o, se ne ricorrono i presupposti, il provvedimento conclusivo della procedura di verifica o la valutazione positiva di compatibilità ambientale, il comune approva il progetto e il relativo disciplinare di concessione.

ARTICOLO 12
Modalità di concessione delle aree di proprietà comunale
1. La coltivazione dei lotti individuati ai sensi dell’articolo 10, salvo quanto previsto dai commi o articoli seguenti, è concessa a terzi mediante asta pubblica o licitazione privata, anche per singole fasi, per il volume e il periodo massimi definiti dal programma di attuazione comunale.
2. L’asta pubblica o la licitazione privata sono effettuate sulla base di un bando di gara che contiene anche il disciplinare previsto dall’articolo 11, comma 3. Nel disciplinare il comune può prevedere che il soggetto aggiudicatario effettui direttamente le prime lavorazioni. Relativamente alle cave di porfido, il disciplinare deve comunque prevedere il divieto di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita.
3. Il prezzo unitario base per l’asta pubblica o la licitazione privata deve essere riferito al metro cubo di materiale da estrarre. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell’anno.

4. Il bando prevede che il prezzo unitario di aggiudicazione sia aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente al tasso medio ufficiale d’inflazione.
5. Le porzioni di area estrattiva di proprietà comunale che non possono in alcun modo garantire un’autonoma coltivazione razionale in condizioni di sicurezza possono essere concesse mediante trattativa privata ai titolari di autorizzazioni o concessioni relative ad aree limitrofe. In tal caso si applicano gli articoli 7, 8 e 9, in quanto compatibili.
6. Qualora l’elaborazione del progetto di cui all’articolo 11, comma 1, comporta l’assunzione da parte dell’amministrazione di impegni finanziari straordinari in relazione alla particolare complessità tecnica del progetto medesimo, la scelta del concessionario può essere effettuata mediante una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto l’individuazione del progetto di massima, migliore dal punto di vista tecnico ed economico, elaborato sulla base di uno studio preliminare posto a base di gara dall’amministrazione medesima. In tal caso l’amministrazione stipula con l’aggiudicatario un contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la coltivazione della cava sulla base del progetto di massima proposto. L’aggiudicatario provvede direttamente a richiedere i necessari provvedimenti autorizzativi secondo quanto previsto da questa legge, rimanendo a suo carico i rischi di carattere amministrativo, tecnico ed economico connessi all’ottenimento di tali provvedimenti ed alla coltivazione della cava. Dopo il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, il comune assegna la concessione per il periodo che il bando di gara ha fissato anche in deroga a quanto previsto da questa legge.
7. I comuni possono riservarsi lotti da coltivare direttamente, anche attraverso società a partecipazione esclusivamente pubblica, per valorizzare e sviluppare le lavorazioni sul territorio.
8. Le concessioni rilasciate ai sensi di questo articolo relative ad aree stralciate dal piano cave mantengono la loro validità fino alla loro scadenza, nel rispetto del disciplinare previsto dall’articolo 11, comma 3.