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Regione Toscana
Decreto del presidente della giunta regionale del 23-02-2007 n. 10
Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78.
(B.U.R. Toscana n. 4 del 2-3-2007)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave,
torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo dei residui
recuperabili), ed in particolare l’articolo 6, il quale stabilisce che la Giunta
regionale approva le istruzioni tecniche necessarie per la redazione degli atti
di pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di
recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali
recuperabili assimilabili;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 dicembre 2006, n. 27
adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della
Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29
della legge regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di
concertazione Giunta regionale – Enti locali, e trasmessa al Presidente del
Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini
dell’acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2, e dall’articolo
66, comma 3, dello Statuto regionale;
Considerato, inoltre, che lo schema del presente regolamento è stato sottoposto
all’attenzione del Tavolo di concertazione generale;
Preso atto che la 3^ e la 6^ Commissione consiliare, nella seduta congiunta del
1^ febbraio 2007, hanno espresso parere favorevole;
Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso
nella seduta del 23 gennaio 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2007, n. 118 che
approva il regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli
strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e
torbiere, di recupero di cave dimesse o in abbandono e di riutilizzo dei
materiali assimilabili, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 3
novembre 1998, n. 78;
EMANA
il seguente Regolamento:
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 6 della legge
regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere,
miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili),
contiene istruzioni tecniche per la definizione dei contenuti degli strumenti
della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di
competenza provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di
cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili
assimilabili.
CAPO II
Istruzioni tecniche per la pianificazione provinciale
ARTICOLO 2
Quadro conoscitivo del PAERP
1. L’elaborazione del quadro conoscitivo del Piano delle attività estrattive di
recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della
provincia (PAERP) tiene conto dei seguenti contenuti essenziali:
a) approfondimenti delle conoscenze relative alle risorse estrattive ed ai
giacimenti;
b) approfondimenti delle conoscenze relative ai materiali recuperabili e
assimilabili di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 78/1998;
c) verifica dettagliata delle risorse essenziali del territorio, di cui
all’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo
del territorio), potenzialmente interessate;
d) censimento delle
attività estrattive in esercizio, con la specificazione dello stato di
attuazione delle autorizzazioni rilasciate dai comuni, della tipologia dei
materiali estratti,dei metodi di coltivazione e delle potenzialità estrattive
residue anche in termini temporali;
e) vincoli e limitazioni d’uso del territorio, compresi quelli eventualmente
stabiliti da atti di pianificazione territoriale e ambientale;
f) approfondimento delle conoscenze relative alle cave e alle zone di
reperimento di materiali ornamentali storici;
g) individuazione generale delle cave dismesse in condizioni di degrado
ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla risistemazione,
evidenziando quelle che necessitano di interventi tesi a ridurre o eliminare il
degrado;
h) ricognizione e
consistenza dei materiali di recupero derivanti dall’estrazione dei materiali
ornamentali.
ARTICOLO 3
Indirizzi per la pianificazione comunale
1. Il PAERP definisce specifici indirizzi per la pianificazione comunale,
prioritariamente riferiti ai seguenti aspetti:
a) coordinamento delle attività estrattive nei bacini di cave contermini, al
fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni
interessate;
b) individuazione delle cave e delle zone di reperimento di materiali
ornamentali storici, compatibilmente con la tutela delle risorse lapidee e del
territorio interessato;
c) recupero ambientale di cave dismesse in condizioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla risistemazione;
d) modalità di
coltivazione e risistemazione ambientale e funzionale con riferimento a quanto
previsto dall’articolo 9.
CAPO III
Istruzioni tecniche per la pianificazione comunale
ARTICOLO 4
Istruzioni tecniche per la definizione dei contenuti del piano strutturale
1. Nell’elaborazione del piano strutturale il comune tiene conto degli indirizzi
contenuti nel PAERP, di cui all’articolo 3, e si adegua alle prescrizioni
localizzative delle aree estrattive in esso contenute e definisce, tra
l’altro:
a) gli obiettivi e gli indirizzi per l’attività estrattiva, per il recupero
delle cave dismesse, per il riutilizzo dei materiali di recupero nonché per la
tutela e la valorizzazione dei materiali ornamentali storici;
b) le prescrizioni per il regolamento urbanistico e per i piani attuativi.
2. Il quadro conoscitivo dei piani strutturali adottati dopo l’entrata in vigore
del PAERP recepisce gli elementi conoscitivi relativi alle risorse estrattive e
ai giacimenti e comprende le prescrizioni localizzative del PAERP.
3. Per i piani strutturali adottati prima dell’entrata in vigore del PAERP, il
recepimento degli elementi conoscitivi relativi alle risorse estrattive ed ai
giacimenti e delle prescrizioni localizzative del PAERP, costituisce
aggiornamento del quadro conoscitivo.
ARTICOLO 5
Istruzioni tecniche per la definizione dei contenuti del regolamento urbanistico
1. Il regolamento urbanistico, nel rispetto del piano strutturale, contiene:
a) il quadro conoscitivo di cui all’articolo 6;
b) la perimetrazione delle aree da destinare all’attività estrattiva;
c) la normativa di attuazione per le aree da destinare all’attività estrattiva
di cui all’articolo7;
d) le modalità di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale, di
cui all’articolo 12 della l.r. 78/98;
e) le disposizioni relative all’utilizzo di cave di materiali ornamentali
storici;
f) le modalità di intervento finalizzato al recupero ambientale di cave dismesse;
g) le modalità di intervento finalizzato al recupero ambientale di ravaneti
presenti sul territorio a seguito di attività estrattive di materiali
ornamentali.
ARTICOLO 6
Quadro conoscitivo del regolamento urbanistico
1. L’elaborazione del quadro conoscitivo del regolamento urbanistico tiene conto
dei seguenti contenuti essenziali:
a) tipologia dei materiali estraibili;
b) individuazione plani - volumetrica dei giacimenti;
c) altre risorse essenziali del territorio di cui all’articolo 3 della l.r.
1/2005, interessate dall’attività estrattiva con particolareriguardo al
patrimonio naturale, ai beni paesaggistici, agli insediamenti ed alle
infrastrutture;
d) eventuali vincoli o limitazioni d’uso del territorio derivanti dal piano
strutturale;
e) individuazione e consistenza delle cave dismesse e dei ravaneti che
presentino situazioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo
impegno alla sistemazione, evidenziando quelle che necessitano di interventi
tesi a ridurre o eliminare il degrado e definendo conseguenti ambiti e modalità
di intervento;
f) individuazione delle cave e delle zone di reperimento di materiali
ornamentali storici;
g) analisi delle problematiche relative alla salute ed alla sicurezza dei
lavoratori e della popolazione interessata derivanti dalle attività estrattive.
ARTICOLO 7
Criteri per la perimetrazione delle aree da destinare all’attività estrattiva
1. Nel regolamento urbanistico sono definite in modo integrato, al fine di
garantire una efficace riduzione degli effetti negativi sull’ambiente e sul
paesaggio:
a) la perimetrazione delle aree da destinare all’attività estrattiva;
b) le modalità di attuazione da applicare nei progetti di coltivazione e
di risistemazione ambientale e funzionale.
2. La perimetrazione di cui al comma 1, lettera a), è accompagnata dalla
individuazione della destinazione transitoria ad attività estrattiva nonché
dalla destinazione finale dell’area di intervento, tenendo conto degli eventuali
indirizzi provinciali.
ARTICOLO 8
Aree ed attrezzature a supporto dell’attività estrattiva
1. Il regolamento urbanistico, all’interno delle aree da destinare
all’attività estrattiva, può prevedere aree ed attrezzature di supporto quali:
a) aree da destinare a servizi di cantiere;
b) viabilità di cantiere, valutando quella da eliminare o conservare in fase di
risistemazione ambientale della cava;
c) aree da destinare ad impianti di prima lavorazione da individuare nell’area
di cava o nel bacino estrattivo;
d) aree da destinare ad impianti di seconda lavorazione, da destinare
esclusivamente al servizio della cava o del bacino estrattivo entro il quale
vengano localizzati, con l’obbligo del loro smantellamento al termine
dell’attività estrattiva;
e) aree da destinare a
piazzali per il deposito temporaneo dei materiali di scarto, suscettibili di
riutilizzazione, derivanti dall’estrazione dei materiali lapidei, escludendo
ogni tipo di lavorazione. Per tali previsioni devono essere considerati gli
effetti ambientali derivanti dal transito dei mezzi di trasporto, dal rumore e
dalle polveri.
2. Il regolamento urbanistico può altresì prevedere la viabilità di collegamento
tra l’area di escavazione e la rete infrastrutturale esistente, tenendo conto
delle caratteristiche gestionali del sito estrattivo.
ARTICOLO 9
Criteri per la coltivazione e la risistemazione ambientale e funzionale
1. Il regolamento urbanistico stabilisce le modalità di coltivazione e di
risistemazione ambientale e funzionale tenendo conto dei seguenti criteri e
finalità:
a) la migliore predisposizione alla risistemazione ambientale;
b) la massima mitigazione degli impatti visivi;
c) l’assenza di trasformazioni irreversibili dell’assetto idrogeologico e delle
falde idriche, incentivando interventi tesi al mantenimento o al miglioramento
dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque di falda;
d) la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento;
e) la tutela della salute, nel caso in cui nell’attività di coltivazione emerga
la presenza di amianto o in caso di interventi di estrazione di pietre verdi;
f) la tutela della sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata
eliminando i rischi connessi alla gestione delle cave attraverso specifiche
procedure estrattive, in particolare nei bacini interessati dalla presenza di
cave contermini;
g) la limitazione dei rumori e delle vibrazioni anche mediante l’impiego di sistemi alternativi agli esplosivi;
h) l’abbattimento delle
polveri sia in cava sia nel trasporto dei materiali lapidei;
i) gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza dell’area;
j) il rimodellamento del terreno e gli interventi funzionali alla
riutilizzazione finale prevista;
k) gli interventi di regimazione idraulica superficiale e le opere di drenaggio,
al fine di evitare fenomeni di erosione, di garantire la eliminazione di
ristagni d’acqua nelle cave in fossa in presenza di falda nonché di consentire
efficaci interventi di sistemazione vegetazionale mediante piantumazione di
idonee specie arbustive o arboree tipiche dei luoghi, con l’indicazione
delle metodologie e dei tempi di risistemazione;
l) le indicazioni per le
fasi di risistemazione ambientale, da attuarsi contestualmente alla
coltivazione, nelle aree non più soggette all’attività estrattiva.
CAPO IV
Elaborati cartografici
ARTICOLO 10
Elaborati cartografici del PAERP, del piano strutturale e del regolamento
urbanistico
1. Le cartografie del PAERP relative alle risorse estrattive, ai giacimenti ed
alle prescrizioni localizzative delle aree estrattive, sono elaborate su basi in
scala non inferiore a 1:10.000.
2. Le cartografie del piano strutturale, relativamente ai contenuti di cui
all’articolo 4, sono elaborate su basi in scala non inferiore a 1.10.000.
3. Le cartografie del regolamento urbanistico relative alla perimetrazione delle
aree da destinare all’attività estrattiva, sono elaborate su basi in scala
1:10.000 ovvero in scala di maggior dettaglio se disponibile.
Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 23 febbraio 2007