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Decreto 30 giugno 2009
Ministero dello Sviluppo Economico. Disciplina e modalita' di attribuzione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali.
(GU n. 169 del 23-7-2009)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, avente per oggetto la «ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi»;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, avente per oggetto la «ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio
1957, n. 6 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e
gassosi»;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «norme per l'attuazione del
nuovo piano energetico nazionale, aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione
e disposizioni fiscali»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante
«attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi»;
Visto la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia» e, in particolare, i commi
77 - 84 dell'art. 1 della stessa;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1991, recante «approvazione del
nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per
le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito «decreto
legislativo n. 164 del 2000»), recante «Attuazione della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000,
recante «incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali» e, in
particolare, il comma 1, che definisce «a marginalita' economica i
giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con
riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in
produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di
economicita' critica e fortemente dipendente dalle variabili
tecnico-economiche e dal rischio minerario»;
Visto, inoltre, il comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 164
del 2000, che prevede che «i titolari di concessioni di coltivazione di
idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali
lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione,
non risulta possibile per la loro intervenuta marginalita' economica, o
per i quali e' possibile, con l'effettuazione di investimenti
addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono
presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento
di marginalita'...»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito «decreto
legge n. 112 del 2008»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
giugno 2008, n. 147, S.O. n. 152, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195, S.O. n. 196/L, e, in
particolare, l'art. 8 del decreto-legge citato, come modificato dalla
legge di conversione, recante «legge obiettivo per lo sfruttamento di
giacimenti di idrocarburi»;
Visti, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 del decreto-legge n.
112 del 2008, che dispongono che «2. I titolari di concessioni di
coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di
idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 164 del 2000, attualmente non produttivi e per i
quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della
marginalita' economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico
entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a
disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi; 3.
Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al
termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al
medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure
competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia
elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso
Ministero da emanare entro il medesimo termine; 4. E' abrogata ogni
incentivazione sancita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 164 del
2000, per i giacimenti marginali»;
Considerato che l'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008,
sopra riportato, dispone che il Ministero dello sviluppo economico
pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al comma 2, ai fini
dell'attribuzione, mediante procedure competitive, ad altro titolare,
anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita'
stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro i sei mesi
successivi al termine di cui al comma 2, e cioe' complessivamente entro
nove mesi della data di entrata in vigore del decreto-legge;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. In esecuzione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del
decreto-legge 112 del 2008, il presente decreto disciplina le modalita'
di attribuzione mediante procedura competitiva di concessioni di
coltivazione di giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata
domanda per il riconoscimento della marginalita' economica, anche ai
fini della produzione di energia elettrica in applicazione a quanto
disposto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) titolare cedente: titolare o contitolari di concessione di
coltivazione di idrocarburi vigente nell'ambito della quale insiste un
giacimento marginale da attribuire secondo quanto disposto con il
presente decreto;
b) titolare subentrante: persona fisica o giuridica o piu' soggetti,
persone fisiche o giuridiche, di cui una nominata rappresentante unica
nei confronti della pubblica Amministrazione, che assume la titolarita'
di concessione di coltivazione di giacimento marginale;
c) soggetto richiedente: persona fisica o giuridica o piu' soggetti,
persone fisiche o giuridiche, di cui una nominata rappresentante unica
nei confronti della pubblica Amministrazione, che richiedono, mediante
istanza, l'attribuzione di un giacimento marginale secondo la procedura
disciplinata dal presente decreto;
d) concessione originaria: concessione di coltivazione di idrocarburi
vigente nell'ambito della quale insiste un giacimento marginale da
attribuire secondo quanto disposto con il presente decreto;
e) concessione di giacimento marginale: concessione di coltivazione del
giacimento marginale rilasciata al termine della procedura competitiva
di attribuzione disciplinata dal presente decreto;
f) Ministero: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per
l'energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
g) B.U.I.G.: Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia,
di cui all'art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
h) C.I.R.M.: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
78.
Art. 3.
Comunicazioni e pubblicazione dell'elenco dei giacimenti marginali
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del
decreto-legge n. 112 del 2008, l'elenco dei giacimenti di cui all'art. 1
e' pubblicato nel B.U.I.G., previa valutazione, da parte del Ministero,
dei dati inviati dai titolari di concessioni di coltivazione di
idrocarburi. Nello stesso B.U.I.G. vengono indicate le delimitazioni
delle aree che saranno oggetto di singole concessioni di giacimenti
marginali, da attribuire ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.
2. In sede di prima applicazione di quanto disposto dall'art. 8, commi
2, 3 e 4 del decreto-legge n. 112 del 2008, il Ministero pubblica nel
B.U.I.G. un primo elenco di giacimenti, comprensivo dei dati di cui
all'art. 7, comma 1, contestualmente alla pubblicazione del presente
decreto.
3. Nel momento in cui ulteriori giacimenti venissero a ricadere nella
definizione di marginalita' economica di cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 164/2000, i titolari delle rispettive concessioni di
coltivazione ne danno comunicazione al Ministero, mettendo a
disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici di cui all'art. 7,
comma 1.
4. Con successivi comunicati pubblicati nel B.U.I.G. saranno resi noti
eventuali ulteriori elenchi di giacimenti marginali, qualora
disponibili, da attribuire secondo le modalita' previste dal presente
decreto.
Art. 4.
Acquisizione dei dati
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.I.G. dei
giacimenti di cui all'art. 3, gli operatori interessati inviano al
Ministero la richiesta di acquisizione dei dati di dettaglio necessari
per l'elaborazione del programma di sviluppo, da sottoporre
successivamente al Ministero congiuntamente all'istanza di attribuzione
della concessione di giacimento marginale.
2. Il Ministero, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5,
trasmette la richiesta di cui al comma 1 alle societa' titolari di
concessioni di coltivazione su cui insistono i giacimenti per i quali e'
stata presentata richiesta di acquisizione dei dati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.I.G. dei
giacimenti di cui all'art. 3 del presente decreto, le societa' titolari
di concessioni di coltivazione su cui insistono i giacimenti per i quali
e' stata presentata richiesta di acquisizione dei dati, organizzano un
«data room» presso le loro sedi, elaborano gli elenchi delle pertinenze
relative alle concessioni e predispongono un sopralluogo dei siti. Nel
«data room» sono resi noti i seguenti dati:
a) gas/olio originariamente in posto e riserve residue;
b) rilievi sismici, studi di giacimento, dati geofisici e geologici;
c) situazione dei pozzi afferenti il giacimento (quale: profili, schemi
di completamento, «logs», stato dei completamenti);
d) facilities di superficie;
e) risultati di eventuali prove di erogazione;
f) dati su eventuali carotaggi effettuati in pozzo;
g) quantita' e qualita' dei fluidi di formazione;
h) per i campi gia' produttivi: profilo di produzione, andamento delle
pressioni di testa e di fondo durante la fase di produzione;
i) ogni altro elemento utile per la elaborazione di un idoneo programma
di sviluppo del giacimento marginale.
4. I soggetti i quali, in base al comma 2, sono stati ammessi alla fase
di acquisizione dei dati, effettuano la consultazione del «data room» e
i sopralluoghi secondo un calendario predisposto dal Ministero in
funzione delle richieste di accesso. Tali operazioni si concludono entro
i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3. L'accesso al
«data room», l'acquisizione dei dati e la partecipazione ai sopralluoghi
non prevedono oneri a carico dei richiedenti, ad esclusione dei soli
costi di gestione, stimabili, in sede di prima applicazione, in 3.000
euro, da versare ai titolari cedenti.
Art. 5.
Soggetti ammessi alla procedura competitiva
1. Possono partecipare alla procedura competitiva per l'attribuzione
di concessioni di giacimenti marginali di cui all'art. 3 persone fisiche
e giuridiche che rispondano ai requisiti di ordine generale di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, che
dispongano della capacita' tecnica, economica ed organizzativa adeguate
al progetto e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) aventi sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione
europea;
b) aventi, secondo condizioni di reciprocita', sede sociale in Stati che
ammettono i cittadini e i soggetti giuridici di nazionalita' italiana
alla ricerca e coltivazione di idrocarburi ricadenti sotto la loro
giurisdizione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, in Italia, strutture
tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, ovvero
presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si
impegni, in caso di conferimento, a costituirle.
Art. 6.
Istanza di concessione di coltivazione di giacimenti marginali
1. Il soggetto richiedente presenta l'istanza per il rilascio della
concessione di cui all'art. 3 in due copie al Ministero, unitamente alla
documentazione tecnica di cui al comma 7. La documentazione tecnica deve
essere contenuta, separatamente dall'istanza, in un plico chiuso e
sigillato, sul quale vanno apposte la denominazione del soggetto
richiedente, la denominazione del giacimento per il quale si presenta
l'istanza e le diciture: «Istanza per il conferimento della concessione
di giacimento marginale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n.
112/2008» e «Non aprire prima della fine del periodo di presentazione di
domande in concorrenza».
2. L'istanza e la documentazione di cui al comma 7, redatte in lingua
italiana e in regola con la normativa in materia di bollo, devono essere
presentate entro novanta giorni, decorrenti dal termine della fase di
consultazione di cui all'art. 4, comma 4. Le domande pervenute oltre
tale termine sono irricevibili.
3. Le istanze sono pubblicate per estratto nel B.U.I.G. del mese
successivo al termine di scadenza stabilito dal comma 2.
4. Nella domanda di concessione deve essere indicato, a pena di
esclusione dalla gara:
a) la denominazione e la sede legale del soggetto richiedente;
b) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del soggetto
richiedente e fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di
validita', del legale rappresentante;
c) denominazione del giacimento per il quale si presenta istanza;
d) di essere in regola con il pagamento del canone di concessione
qualora gia' titolare di concessioni di coltivazione di idrocarburi;
e) la persona cui il Ministero puo' fare riferimento per tutti i
rapporti con il soggetto richiedente;
f) elenco degli allegati.
5. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia costituito da piu'
soggetti, l'istanza e' sottoscritta dal rappresentante legale di ognuno
di essi e riporta altresi' i dati di cui ai punti a) e b). Nell'istanza
deve essere indicato il rappresentante unico per tutti i rapporti con
l'Amministrazione e con i terzi.
6. Ogni istanza munita dei rispettivi allegati e' riferita ad un singolo
giacimento marginale; pertanto il soggetto richiedente che
intende concorrere all'attribuzione di piu' giacimenti, dovra'
presentare una domanda per ognuno di essi.
7. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, del programma
di sviluppo del giacimento, costituito da:
a) relazione tecnica comprensiva della descrizione delle opere o
soluzioni previste al fine di rendere tecnicamente ed economicamente
attuabile la coltivazione del giacimento stesso, corredata dei relativi
investimenti e del programma dei lavori;
b) elenco delle pertinenze relative alla concessione originaria
funzionali al programma di sviluppo proposto;
c) termine per l'inizio lavori e l'avvio della produzione;
d) piano economico atto a dimostrare la redditivita' della coltivazione
del giacimento mediante gli interventi operativi o le soluzioni
descritte al punto a), comprensivo dei costi di dismissione degli
impianti, delle chiusure minerarie dei pozzi e dei ripristini dei
luoghi.
Art. 7.
Criteri per la elaborazione dei programmi di sviluppo
1. I programmi di sviluppo sono elaborati da parte dei richiedenti a
partire dai dati resi pubblici nell'elenco di cui all'art. 3. Non sono
ammessi programmi di sviluppo che, in base a ipotesi interpretative dei
dati disponibili in sede di «data room», considerino valori di GOIP-OOIP
(statico e dinamico), parametri petrofisici, pressioni e produzione
cumulativa, differenti da quelli pubblicati nell'elenco di cui all'art.
3.
2. Il soggetto produce una sintesi del programma di lavoro presentato,
suddivisa per ciascuno degli aspetti elencati alle lettere da a) a f)
dell'art. 8, comma 1.
Art. 8.
Selezione tra le domande concorrenti
1. Gli Uffici della Direzione generale per le risorse minerarie ed
energetiche, sentito il parere della C.I.R.M. (sezioni a) e b) in
sessione riunita), predispongono le graduatorie attribuendo ad ogni
programma di sviluppo un punteggio numerico globale, ricavato dalla
somma delle singole valutazioni comparative relative a ciascuno dei
seguenti criteri:
a) da 0 a 20 punti in relazione all'adozione di soluzioni che mirino
all'abbattimento della criticita' tecnico-economica del giacimento
mediante innovazione tecnologica;
b) da 0 a 20 punti in relazione all'adozione di criteri finalizzati
all'ottimizzazione del processo produttivo e all'incremento del fattore
di recupero;
c) da 0 a 20 punti in relazione alle modalita' di svolgimento dei lavori
esposti nel programma di sviluppo, con particolare riferimento alla
sicurezza e salvaguardia ambientale nonche' al ripristino dei luoghi;
d) da 0 a 15 punti in relazione alla valutazione economica degli
investimenti previsti dal programma di sviluppo condotta secondo le
metodologie correnti atte alla individuazione della loro redditivita';
e) da 0 a 15 punti in relazione alla congruita' dei costi delle opere
preventivate;
f) da 0 a 10 punti in relazione alla organicita' del rapporto tra
attivita' preventivate e tempi previsti per la messa in produzione
del giacimento.
2. Viene selezionato il programma di sviluppo che ottiene il punteggio
numerico finale piu' alto. In caso di parita' di punteggio, prevale la
somma dei punteggi ottenuti relativamente ai criteri a), b) e c)
dell'art. 8.
3. Il punteggio minimo per l'attribuzione di una concessione di
giacimento marginale e' di 60 punti.
4. Le graduatorie sono pubblicate nel B.U.I.G. entro novanta giorni dal
termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 6, comma 2.
Art. 9.
Attribuzione delle concessioni per giacimenti marginali
1. La concessione di coltivazione di giacimento marginale e' attribuita,
nei termini previsti dalla legge n. 239 del 23 agosto 2004, con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, adottato, per le attivita' in
terraferma, d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di
impatto ambientale da parte dell'amministrazione competente.
2. Il decreto di concessione di coltivazione di giacimenti marginali e'
pubblicato nel B.U.I.G., riportando per estratto il programma dei lavori
approvato. Con lo stesso decreto e' approvato l'elenco delle pertinenze
relative alla precedente concessione di coltivazione funzionali all'attivita'
di coltivazione del giacimento marginale, che divengono direttamente e
contestualmente pertinenze della concessione di giacimento marginale.
Art. 10.
Concessioni di coltivazione di giacimenti marginali
1. La concessione di coltivazione di giacimento marginale e'
limitata allo sviluppo e coltivazione del giacimento. Il decreto di cui
all'art. 9, comma 2 attribuisce al nuovo titolare i diritti e gli oneri
attribuiti originariamente al titolare della concessione di
coltivazione, limitati al giacimento marginale e alle pertinenze di
quest'ultimo.
2. La concessione di coltivazione di giacimento marginale ha una durata
stabilita in relazione al programma di sviluppo proposto e comunque non
superiore a 10 anni eventualmente prorogabili come disposto dall'art.
14.
Art. 11.
Concessioni di coltivazione di giacimenti marginali derivanti da parte
dell'area di una concessione vigente
1. Il Ministero, contestualmente al conferimento della concessione
di coltivazione marginale, provvede, per le attivita' in terraferma
d'intesa con la regione interessata, all'emissione di un decreto di
riperimetrazione della concessione originaria, stralciando l'area
relativa allo specifico giacimento marginale.
2. Il titolare della concessione di coltivazione riperimetrata e' tenuto
a eseguire il programma dei lavori approvato per la concessione
originaria ad esclusione della parte relativa al giacimento marginale.
3. La durata della concessione originaria riperimetrata resta immutata.
4. I decreti di attribuzione del giacimento marginale e di
riperimetrazione della concessione originaria vengono comunicati agli
uffici finanziari territorialmente competenti per l'aggiornamento dei
canoni di concessione in carico al titolare cedente e subentrante. Il
canone dovuto per la concessione di giacimento marginale e' calcolato
secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per l'esercizio delle
concessioni di coltivazione di idrocarburi.
Art. 12.
Concessioni di coltivazione di giacimenti marginali derivanti dalla
totalita' dell'area della concessione originaria
1. Qualora l'area della concessione marginale corrisponda all'area
della concessione originaria, contestualmente al rilascio del decreto di
attribuzione della concessione di giacimento marginale, il Ministero
provvede, per le attivita' in terraferma d'intesa con la regione
interessata, all'emissione di un decreto di revoca della concessione
originaria.
2. Il decreto di attribuzione del giacimento marginale e di revoca della
concessione originaria vengono comunicati agli uffici finanziari
territorialmente competenti per gli adeguamenti connessi al pagamento
dei canoni di concessione in carico al titolare cedente e subentrante.
Il canone dovuto per la concessione di giacimento marginale e' calcolato
secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per l'esercizio delle
concessioni di coltivazione di idrocarburi.
Art. 13.
Dismissioni
1. Gli adempimenti connessi alla dismissione di impianti e
pertinenze non compresi nell'elenco di cui all'art. 9, comma 2, restano
a carico del titolare cedente che ne e' costituito custode, a titolo
gratuito, fino alla completa dismissione degli stessi. Le dismissioni di
impianti e pertinenze, incluse le chiusure minerarie, di cui all'elenco
allegato al decreto di attribuzione della concessione di giacimento
marginale, sono a carico del titolare subentrante.
Art. 14.
Proroghe
1. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento marginale,
possono essere concesse proroghe di cinque anni ciascuna se il titolare
subentrante ha eseguito il programma di sviluppo e se ha adempiuto a
tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle eventuali
proroghe precedenti.
Art. 15.
Norme applicabili
1. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, si
applica la normativa vigente per il conferimento e l'esercizio delle
concessioni di coltivazione di idrocarburi.
Art. 16.
Pubblicazione del decreto
1. Il presente decreto e' pubblicato nel B.U.I.G., nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Roma, 30 giugno 2009
Il Ministro : Scajola