LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1999, n. 25
G.U.R.S. 8 ottobre 1999, n. 48
Modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19,
ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 19
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1
marzo 1995, n. 19, le parole: "le autorizzazioni relative ad attività
estrattive del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale" sono sostituite
dalle seguenti: "fatte salve le procedure di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, le
autorizzazioni relative ad attività estrattive dei materiali lapidei di cui
all'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al
marmo e alle altre pietre per uso ornamentale nonché alle calcareniti della
provincia di Trapani ed al basalto dell'Etna così come individuato dal decreto
dell'Assessore regionale per l'industria del 16 giugno 1986.
3. Per le attività estrattive di cui al comma 1 è
consentito l'affidamento allo stesso soggetto della direzione dei lavori di più
cave.
4. Ai fini di cui al comma 1 le procedure previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano soltanto ai
progetti di cave e torbiere indicati nello stesso decreto e nei relativi
allegati.
5. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, è riaperto e prorogato per un periodo di
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi
dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana).
Art. 2
Sopravvenienza del vincolo paesaggistico
1. Per le cave esistenti ed autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge ricadenti in aree nelle quali è
sopravvenuto vincolo di natura paesaggistica, ai fini della prosecuzione delle
attività, il nulla osta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali
territorialmente competente è reso entro trenta giorni dalla richiesta
dell'interessato.
Art. 3
Limiti dell'attività estrattiva
all'interno dei parchi regionali
1. Gli Enti parco, nelle more dell'approvazione del
Piano territoriale di coordinamento e del Piano regionale dei materiali di cava
possono consentire, limitatamente alle zone D di parco, l'apertura di nuove
attività estrattive di modesta entità, come definita dal comma 2, dell'articolo
18, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, previa individuazione, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei siti idonei
anche in ragione della compatibilità ambientale dell'attività estrattiva.
L'individuazione dei siti è soggetta all'approvazione dell'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente sentito il comitato regionale per la
tutela dell'ambiente.
2. La coltivazione delle cave di cui al comma 1 deve
essere finalizzata esclusivamente alla produzione di materiale lapideo di
pregio da utilizzare negli interventi edilizi ammessi dal regolamento del parco
nonché per gli interventi da realizzare nei comuni del parco e per quelli
comunque finalizzati al recupero ambientale.
3. Le coltivazioni di cui al comma 1, oltre alle
prescritte autorizzazioni di legge in materia di cave, sono soggette al nulla
osta dell'ente parco sentito il comitato tecnico-scientifico a condizione che
si proceda al contestuale recupero ambientale delle aree di cava.
4. Per le cave esistenti ed autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge e ricadenti all'interno dei parchi
regionali in zone classificate D, al fine della prosecuzione delle attività
occorrerà apposito nulla osta rilasciato dal presidente dell'Ente parco,
sentito il comitato tecnico-scientifico, purché si proceda a contestuale
recupero ambientale delle aree di cava utilizzando esclusivamente tecniche di
rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Il nulla osta deve contenere adeguate
prescrizioni per la minimizzazione dell'impatto ambientale e per la riduzione
dei volumi estraibili autorizzati.
5. Il mancato rispetto anche di una sola delle
prescrizioni dell'Ente parco comporta la decadenza dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività estrattiva.
Art. 4
Modifica all'articolo 2
della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41
1. All'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1975,
n. 41, è aggiunta la seguente lettera:
"d) per l'acquisto di terreni da adibire ad
attività estrattive".
Art. 5
Competenze del Consiglio regionale delle miniere
1. Le competenze attribuite alla Commissione regionale
per i materiali da cava ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127,
e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitate dal Consiglio regionale
delle miniere, istituito ai sensi del decreto legislativo del Presidente della
Regione 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948,
n. 48.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è membro di diritto del Consiglio regionale delle miniere il direttore
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione preposto alla Direzione beni culturali.
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 9
dicembre 1980, n. 127.
Art. 6
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 ottobre 1999.
CAPODICASA
Assessore regionale per l'industria
ad interim
CAPODICASA
________
vedi anche:
L.R. 22/82 (testo coordinato) - Modifiche alla L.R.
127/80.
L.R. 98/81 (testo coordinato) - Norme per
l'istituzione di parchi e riserve naturali