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Provincia di Trento
Legge provinciale n. 11 del 17 dicembre 2004
Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per
l'esercizio della pesca nella provincia di Trento)
(B.U.R Trentino-Alto Adige n. 52 del 28.12.2004 S. n. 2)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. All'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dopo il
secondo comma č inserito il seguente:"Le attivitą e gli sport acquatici che
possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico sono vietati nei tratti
d'acqua e nei periodi individuati dalla Giunta provinciale con propria
deliberazione."
ARTICOLO 2
1. All'articolo 22 della legge provinciale n. 60 del 1978, la lettera h) del
comma 1 č sostituita dalla seguente:"h) sanzione amministrativa da 250 a 750
euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;".
Formula Finale:
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 17 dicembre 2004
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI