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Regione Toscana
Legge Regionale 25
luglio 2005, n. 47
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”) e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20
(Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3).
(B.U.R. Toscana n. 31 del 3 agosto 2005 )
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Art. 1 - Introduzione dell’articolo 6 bis alla l.r. 20/2002
Art. 2 - Modifi che all’articolo 7 della l.r. 20/2002
Art. 3 - Modifi che all’articolo 8 della l.r. 20/2002
Art. 4 - Modifi che all’articolo 28 della l.r. 3/1994
Art. 5 - Modifi che all’articolo 32 della l.r. 3/1994
Art. 6 - Norma transitoria
Art. 7 - Entrata in vigore
Art. 1
Introduzione dell’articolo 6 bis alla l.r. 20/2002
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario
venatorio e modifi che alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”) č inserito il seguente:
“Art. 6 bis
Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi
1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai
cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui
all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, un apposito tesserino in
cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.
2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui
all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, durante il prelievo
selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la
giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all’articolo 6.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 č inserito il
seguente:
“6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di
cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare
il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla
settimana con l’esclusione dei giorni di silenzio venatorio.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 č sostituito dal seguente:
“3. Nelle aziende agrituristico-venatorie č ulteriormente consentito, nel
rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle
seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa,
starna, quaglia, lepre in aree recintate, fi no al 31 gennaio. Per gli ungulati,
in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, č consentito dal 1
agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 28 della l.r 3/1994
1. Il comma 3 ter dell’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.
3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) č sostituito dal
seguente:
“3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3,
lettera b) č consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla
selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di
caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E’ consentito altresě, svolgere la
caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall’articolo 30, comma 6,
da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994
1. La lettera aa) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 č
sostituita dalla seguente:
“aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai
valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;”.
Art. 6
Norma transitoria
1. Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in deroga
all’articolo 28, comma 4 della l.r. 3/1994, i cacciatori che esercitano la
caccia in via esclusiva ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della
l.r. 3/1994 possono chiedere di modifi care la forma di caccia in via esclusiva
nelle forme di cui all’articolo 28, comma 3, lettere c) o d).
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, i cacciatori che esercitano la caccia
in via esclusiva ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r.
3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nella
forma di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d).
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge č pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 25 luglio 2005
La presente legge č stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
19.07.2005.