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Regione Toscana
Legge Regionale
25 luglio 2005, n. 47

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3).
 

(B.U.R. Toscana n. 31 del 3 agosto 2005 )


 




IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Introduzione dell’articolo 6 bis alla l.r. 20/2002
Art. 2 - Modifi che all’articolo 7 della l.r. 20/2002
Art. 3 - Modifi che all’articolo 8 della l.r. 20/2002
Art. 4 - Modifi che all’articolo 28 della l.r. 3/1994
Art. 5 - Modifi che all’articolo 32 della l.r. 3/1994
Art. 6 - Norma transitoria
Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1
Introduzione dell’articolo 6 bis alla l.r. 20/2002
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifi che alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”) č inserito il seguente:
“Art. 6 bis
Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi
1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.
2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all’articolo 6.”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 č inserito il seguente:
“6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l’esclusione dei giorni di silenzio venatorio.”.

Art. 3
Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 č sostituito dal seguente:
“3. Nelle aziende agrituristico-venatorie č ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fi no al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, č consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.”.

Art. 4
Modifiche all’articolo 28 della l.r 3/1994
1. Il comma 3 ter dell’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) č sostituito dal seguente:
“3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) č consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E’ consentito altresě, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall’articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.”.

Art. 5
Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994
1. La lettera aa) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 č sostituita dalla seguente:
“aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;”.

Art. 6
Norma transitoria
1. Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in deroga all’articolo 28, comma 4 della l.r. 3/1994, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modifi care la forma di caccia in via esclusiva nelle forme di cui all’articolo 28, comma 3, lettere c) o d).
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nella forma di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d).

Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge č pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI
Firenze, 25 luglio 2005

La presente legge č stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.07.2005.