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Regione Emilia-Romagna

Legge Regionale n. 10 del 10-07-2006

 

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

 

(B.U.R. Emilia-Romagna n. 102 del 10 luglio 2006)


 


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall’apposito vigente regolamento.
4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione Emilia-Romagna.
5. Le aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l’abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti dall’articolo 6, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato fino al 31 dicembre, ad eccezione del fagiano per il quale il termine è fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere previsti agli articoli 3 e 6.
7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati dall’ articolo 3, comma 1, lettere c) e d). E’ facoltà del titolare dell’AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.

ARTICOLO 2
Rapporti tra province e regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri piani faunistico-venatori.

ARTICOLO 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);
allodola (Alauda arvensis);
starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa);
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
quaglia (Coturnix coturnix);
b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
alzavola (Anas crecca);
beccaccia (Scolopax rusticola);
beccaccino (Gallinago gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d’acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes);
c) dall’1 ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell’arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all’aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, secondo il prospetto di cui all’allegato A;
e) dall’1 novembre al 31 gennaio:
moretta (Aythya fuligula).
2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Le Province, valutato lo stato d’attuazione del piano di prelievo al cinghiale, possono consentirne la caccia  in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, purché di altezza non superiore ai venti centimetri.
3. Le limitazioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e successive modificazioni, articolo 33, comma 9, lettera b) non si applicano alle specie appartenenti all’avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.
 

ARTICOLO 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l’esercizio dell’attività venatoria.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive da appostamento e/o vagante con l’uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana;
b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l’uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
c) dall’1 ottobre al 30 novembre possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
3. Nelle ATV l’esercizio venatorio, consentito ai sensi della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 50, comma 2, lettera b), si svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all’articolo 5 della presente legge e senza limitazioni di forme di caccia.
4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 50, comma 2, lettera a), possono determinare l’inizio dell’attività venatoria in forma vagante con l’uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre, per esigenze connesse all’esercizio dell’attività agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna; le esigenze sopraindicate dovranno essere valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data è particolarmente prossima alla metà del mese.
5. Le Province esercitano le facoltà stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), articolo 18, comma 2 nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l’anticipazione dell’esercizio venatorio alla data dell’1 settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata dell’1 settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.
6. Le specie di cui al comma 5 vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.
7. Le Province, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge n. 157 del 1992, articolo 18, comma 2 possono modificare i termini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) della presente legge, previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
8. La caccia alla fauna migratoria di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 36 bis, comma 1 si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle AFV.
10. Fermo restando quanto disposto in merito da provvedimenti connessi a sopravvenute, particolari emergenze, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l’identificazione mediante marcatura e senza l’obbligo dell’opzione di cui alla legge n. 157 del 1992, articolo 12, comma 5, lettera b).

ARTICOLO 5
Orari venatori
1. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole. Qualora le Province prevedano l’anticipazione dell’esercizio venatorio all’1 settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli dalle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell’Aeronautica militare.

ARTICOLO 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie:

coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l’abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre è consentito l’abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi ad esclusione del germano reale, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono, inoltre, essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d’acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia è consentito l’abbattimento di non più di venti capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l’abbattimento del maggior numero di capi.

ARTICOLO 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20, escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con
l’uso di non più di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le Province possono, altresì, consentire l’uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell’ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia.
3. L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all’esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all’articolo 8.
4. L’addestramento e l’allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato, al fine di evitare danni alle colture agricole.
5. Nel periodo intercorrente tra l’1 settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l’anticipazione dell’esercizio venatorio, l’addestramento e l’allenamento di cani da caccia è vietato negli
orari o nelle giornate in cui l’esercizio venatorio è consentito.
6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l’addestramento o comunque l’uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì
di ciascuna settimana.

ARTICOLO 8
Misure di salvaguardia dell’ambiente agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 157 del 1992, articolo 21, l’esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell’ambito dell’attività agrituristica, e di metri 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti
alla caccia di cui alla legge n. 157 del 1992, articolo 15, opportunamente tabellati.
2. L’esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di metri 100 da macchine agricole operatrici in attività.
3. E’ fatto divieto di sparo da distanza inferiore a metri 150 in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché di recinti destinati al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
5. L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l’esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell’erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall’impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L’esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l’accesso dell’ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il tran¬sito con l’arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l’accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo
feriti; nell’ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

ARTICOLO 9
Norme generali inerenti il tesserino venatorio
1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull’intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima dell’inizio dell’attività, negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell’esercizio dell’attività venatoria e contrassegnare, mediante il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento). Deve, altresì, indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell’ambito territoriale di caccia nell’apposito riquadro. Il cacciatore che esercita la caccia in comprensorio alpino (CA) deve indicare la sigla del CA nel riquadro predisposto per "ATC". Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell’apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in AFV. Deve infine contrassegnare mediante il segno x il riquadro relativo alle ATV.
3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA è obbligatorio, appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di lepre o fagiano, tale capo deve essere contrassegnato mediante il segno x apposto sulla sigla corrispondente, già prestampata, fermi restando i limiti di carniere di cui all’articolo 6. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla
sigla.
4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV, la sigla corrispondente ad ogni capo di specie stanziale abbattuta deve essere annotata o contrassegnata entro il termine dell’attività giornaliera.
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l’attività in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, al termine della giornata di caccia; per i prelievi alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso e temporaneo l’indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati né contrassegnati sul tesserino.
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte una specie consentita in altre regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le sigle ASS (altre specie stanziali), oppure ASM (altre specie migratorie).
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all’ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza.
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, articolo 9, comma 3, il cacciatore dovrà inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l’ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effet¬tuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio.
10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sarà applicata la sanzione di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 61, comma 2.
11. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 36 bis, comma 1, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell’inizio di ciascuna giornata l’apposita scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l’ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare per ottenere il duplicato deve rivolgersi all’ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
13. Il tesserino va riconsegnato all’ente che lo ha rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l’interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12.
14. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

ARTICOLO 10
Disposizioni finali
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano per le stagioni venatorie 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009.

ARTICOLO 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 luglio
2006
VASCO ERRANI


 

ALLEGATO 1

ALLEGATO A

 

SPECIE

TEMPI DI PRELIEVO

SESSO

CLASSE SOCIALE

 

CAPRIOLO

1 giugno-15 luglio e

15 agosto-30 settembre

M

I, II e III

 

 

1 gennaio-10 marzo

F

I e II

 

 

 

M e F

0

 

DAINO

1 gennaio-10 marzo

M e F

tutte

 

 

10 agosto-15 settembre e

5 ottobre-15 febbraio

M

III e IV

 

CERVO

5 ottobre-10 marzo

M

I e II

 

 

1 gennaio-10 marzo

F

I e II

 

 

 

M e F

0

 

MUFLONE

1 novembre-31 gennaio

M e F

tutte

 

CINGHIALE

1 giugno-31 luglio

M e F

rossi*

 

 

1 agosto-31 gennaio

M e F

tutte

 




* Soggetti di età compresa tra i cinque mesi e l’anno che hanno mutato le caratteristiche striature longitudinali in una livrea di colore rossastro progressivamente tendente al definitivo colore scuro degli adulti.