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Regione Lombardia

Legge regionale n. 3 del 05-02-2007

 

Legge quadro sulla cattura di richiami vivi

 

(B. U. R. Lombardia n. 6  del 5.2.2007 - S.O. n. 1 del 6.2.2007)

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

ha approvato
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 

promulga la seguente legge regionale

ARTICOLO 1  (Disposizioni generali)

1. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni  previste, disciplina con la presente legge ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile  1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, la cattura di  uccelli da richiamo prevista dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.  157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo  venatorio).
2. Il Consiglio regionale approva con legge, entro il mese di giugno di  ogni anno, il piano elaborato dalla Giunta regionale con cui è individuato il  numero massimo di impianti da abilitare per provincia e il numero massimo dei  richiami vivi da catturare per singola specie consentita e complessivamente  per ogni provincia.
3. Le catture sono attuate secondo le disposizioni contenute  nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la  protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e  disciplina dell'attività venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire  annualmente, ove necessario, il patrimonio di richiami vivi dei cacciatori da  appostamento residenti in Lombardia, anche in relazione alla Guida alla  disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla  conservazione degli uccelli selvatici pubblicata nell'agosto 2004 dalla  Commissione europea.
4. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o  sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni  negative nello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto  di cattura in deroga.
5. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Regione provvede agli  adempimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 5, della legge 157/1992.
6. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di  uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite  convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalle associazioni  ornitologiche riconosciute a livello regionale e nazionale.

ARTICOLO 2  (Cattura dei richiami vivi)

1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura di esemplari  appartenenti alle specie tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello  (Turdus iliacus), cesena (Turdus pilaris), merlo (Turdus merula), allodola  (Alauda arvensis) e pavoncella (Vanellus vanellus), da fornire gratuitamente  ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.
2. La cattura dei richiami vivi è effettuata nel rispetto delle seguenti  condizioni:
a) gli impianti di cattura sono individuati e ripartiti sul territorio delle  province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese;
b) i quantitativi di uccelli, catturabili annualmente da ogni provincia,  sono suddivisi per numero e specie;
c) le catture possono essere effettuate dalla terza decade di settembre alla  quarta decade di dicembre;
d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento  della provincia di Sondrio.

ARTICOLO 3  (Vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è  affidata agli agenti e ufficiali di polizia provinciale di cui all'articolo 48  della l. r. 26/1993.

ARTICOLO 4  (Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'incentivazione dell'attività di allevamento di  uccelli utilizzabili come richiami vivi, di cui all'articolo 1, comma 6, si  provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.7.3.2.38 "Sostenibilità delle  produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche  territoriali, ambientali ed energetiche regionali" dello stato di previsione  delle spese per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

ARTICOLO 5  (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 5 febbraio 2007

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/318 del  30 gennaio 2007)