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Decreto 28 maggio 2009

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Dichiarazione di cattura giornaliera da parte delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso.

(GU n. 176 del 31-7-2009)

 

 


 IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacultura

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 153, recante Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101 che ha convertito in legge. con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
Visto il regolamento 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009, concernente un piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 96/1 del 14 aprile 2009;
Ritenuto necessario impedire un superamento della quota di tonno assegnata a ciascuna unita' autorizzata alla pesca del tonno rosso;
Considerato che il superamento della quota prelevabile di tonno rosso da parte della flotta italiana potrebbe comportare l'interruzione della campagna di pesca del tonno rosso;

Decreta:

Art. 1.
1. Le unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso di cui al comma 1 dell'art. 20 del regolamento (CE) 302/2009 devono trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura una dichiarazione di cattura giornaliera secondo le modalita' previste nello stesso articolo.

Art. 2.
1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo i verra' attivata la procedura per L'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 12.000 contemplata per chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie, secondo il disposto dell'art. 8 decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59.
2. In aggiunta alla sanzione pecuniaria di cui al comma precedente saranno adottate le seguenti misure di esecuzione di cui all'art. 33 del regolamento (CE) 302/2009:
sospensione o revoca dell' autorizzazione di pesca;
sequestro della nave.

Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009
Il direttore generale: Abate

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 23