AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Decreto 30 luglio 2009

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Interruzione temporanea della pesca.

(GU n. 191 del 19-8-2009)

 

 

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima ed, in particolare, l'art. 32 che attribuisce al Ministro la possibilita' di emanare norme per la disciplina della pesca al fine di adeguarla alle indicazioni provenienti dalla ricerca scientifica;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498/2007, che definiscono modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;
Visto il Programma operativo approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 ed i Piani di gestione redatti ai sensi degli articoli 21, 26, 37 e 41 del regolamento (CE) 1198/2006 e degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) 2847/1993;
Considerato che i suddetti Piani di gestione prevedono che la misura arresto temporaneo sia effettuata per un periodo ottimale di quarantacinque giorni continuativi nei periodi specificamente indicati per ciascuna area geografica di riferimento (GSA);
Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) 1860/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo (di seguito Regolamento Mediterraneo) e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;
Visti gli articoli 9 e 14 del sopra citato Regolamento Mediterraneo che dispongono, a partire dal 31 maggio 2010, l'obbligatorieta' di utilizzare la maglia quadrata della dimensione minima di 40 mm per le reti trainate;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e il relativo decreto di attuazione;
Considerato che alla data del 31 maggio 2010 cesseranno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Mediterraneo, le deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e alla distanza dalla costa per l'uso degli attrezzi da pesca;
Considerato che le predette disposizioni eviteranno ulteriori aumenti dei tassi di mortalita' del novellame e ridurranno l'entita' dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci;
Ritenuto necessario, per l'anno 2009, in conformita' a quanto previsto dal Programma operativo, attuare un fermo biologico continuativo al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, in attesa dell'entrata in vigore delle sopra indicate disposizioni, che consentiranno l'effettuazione di un fermo tecnico non continuativo per l'anno 2010;
Ritenuto necessario, in considerazione dei noti eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo, contemperare le esigenze di natura biologica con quelle di carattere economico-sociale come richiesto dai rappresentanti della regione Abruzzo;
Considerato che l'Amministrazione intende rafforzare la tutela delle risorse biologiche attraverso l'attuazione di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alla piccola pesca a strascico e, in concomitanza dell'entrata in vigore di tutte le disposizioni del regolamento comunitario, ridurre le giornate di pesca;
Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119, recante delega al Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio in materia di pesca, acquacoltura e tutela delle risorse marine viventi;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella seduta del 17 e 21 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.
Interruzione temporanea della pesca
1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le unita' abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

Art. 2.
Modalita' dell'esecuzione dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le unita' abilitate alla pesca a strascico e volante
1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 3 agosto al 1 settembre 2009 ad esclusione delle unita' iscritte nei Compartimenti marittimi di Ortona e Pescara per le quali e' disposta l'interruzione obbligatoria dal 15 agosto al 13 settembre 2009.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 31 agosto al 29 settembre 2009.
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna deve essere disposta, con provvedimento delle competenti regioni, una interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi.
4. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti comma, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'unita' puo' essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorita' marittima presso la quale e' effettuato il fermo di emergenza temporaneo.
6. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

Art. 3.
Modalita' di esecuzione
1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 5 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
2. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.
3. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione, ad esclusione delle unita' che hanno optato per il pescaturismo, possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.
4. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui all'art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa.

Art. 4.
Misure tecniche
1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale e' autorizzato lo svolgimento dell'attivita' di pesca in coincidenza con le festivita' natalizie, sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di settore.
2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorita' marittima.
4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2009 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a sessanta metri.
5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.

Art. 5.
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o olante, non esercitano l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi'. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi', qualora richiesto dagli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento abilitate ai predetti sistemi, devono effettuare un ulteriore giorno di fermo.
3. Il fermo aggiuntivo effettuato volontariamente dagli armatori, per una durata pari ad almeno otto giorni anche non continuativi, consente di conseguire un punteggio supplementare nella valutazione delle istanze di partecipazione alle misure cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca e gestite dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, punto III dell'accordo multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma operativo 2007-2013 del 18 settembre 2008, secondo modalita' da determinarsi con successivo provvedimento.

Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 luglio 2009

p. Il Ministro
Il sottosegretario di Stato
Buonfiglio