DIRETTIVA (CE) 95/22 DEL CONSIGLIO, 22 giugno 1995
G.U.C.E. 11 ottobre 1995, n. L 243
Modifiche alla direttiva 91/67/CEE che stabilisce le
norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti
d'acquacoltura.
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, che
stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali
e prodotti d'acquacoltura (1), e in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,
Vista la proposta della Commissione,
Considerando che occorre tener conto di taluni
sviluppi tecnici e scientifici relativi alla concessione del riconoscimento di
zone in ordine alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia
emorragica virale (VHS);
Considerando che occorre quindi adottare i criteri
relativi alla concessione del riconoscimento di tali zone;
Considerando che, in base alle esperienze acquisite,
occorre altresì adattare le procedure amministrative relative alla concessione
del riconoscimento di zone o parti di zone come pure alla sospensione, al
ripristino e alla revoca del riconoscimento di tali zone o parti di zone;
Considerando che le aziende situate in una zona non
riconosciuta, in ordine all'IHN e alla VHS, possono, conformemente a quanto
disposto nell'allegato C, punto I.A della direttiva 91/67/CEE, ottenere il
riconoscimento per le malattie suddette;
Considerando che, per garantire una migliore
protezione contro l'introduzione dell'IHN e della VHS, è necessario definire
più chiaramente i criteri per la concessione del riconoscimento alle aziende
d'acquacoltura;
Considerando che tali criteri devono comprendere
informazioni sull'approvvigionamento idrico delle aziende, sulla natura delle
analisi svolte prima del riconoscimento e sulle misure protettive adottate
contro la possibile introduzione di malattie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:
A. All'allegato B:
a) nella parte I, sezione B, il punto 2) è sostituito dal
testo seguente:
“2) tutte le aziende della zona continentale devono
essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni
devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.
Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei
periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di
tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno:
- un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;
- un prelievo, secondo un piano stabilito
conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, di campioni che devono
essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la
ricerca degli agenti patogeni in questione.
Tuttavia le zone che dispongono di una documentazione
cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna
1, elenco II, possono conseguire il riconoscimento se:
a) la loro situazione geografica rende difficile
l'introduzione di malattie;
b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale
delle malattie per un periodo di almeno dieci anni durante il quale:
- tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito
regolari controlli,
- è stato applicato un sistema di notifica delle
malattie,
- non sono state denunciate malattie,
- la normativa in vigore ha consentito che vi fossero
introdotti solo i pesci, le uova o i gameti provenienti da una zona non infetta
o da un'azienda non infetta sottoposte a un controllo ufficiale e con garanzie
sanitarie equivalenti.
Il periodo di dieci anni di cui sopra può essere
ridotto a cinque anni in funzione degli esami effettuati dal servizio ufficiale
dello Stato membro richiedente, e se, oltre ai requisiti di cui sopra, il
controllo regolare di ciascun allevamento ha comportato perlomeno due visite di
controllo sanitario all'anno che prevedano almeno:
- un'ispezione dei pesci che presentano anomalie,
- un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni
visita.
Gli Stati membri che auspicano beneficiare delle
disposizioni concernenti la documentazione cronologica devono presentare la
loro richiesta al più tardi il 31 dicembre 1996.”;
b) nella parte I, sezione B viene aggiunto il seguente
punto:
“5) Allorché uno Stato membro ha chiesto il
riconoscimento per un bacino idrografico o parte di esso che origina in un
altro Stato membro confinante o è comune ai due Stati membri, si applicano le
seguenti disposizioni:
- occorre che i due Stati membri interessati
introducano contemporaneamente una richiesta di riconoscimento conformemente
alle procedure di cui agli articoli 5 o 10,
- la Commissione, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 26, determina se necessario, previo esame e controllo delle
richieste e valutazione della situazione sanitaria, le eventuali altre
disposizioni necessarie per la concessione di detti riconoscimenti.
Gli Stati membri, conformemente alla direttiva
89/608/CEE (1), si accordano reciproca assistenza per l'applicazione della
presente direttiva e in particolare del presente paragrafo.
(1) G.U. 2 dicembre 1989,
n. L 351.”;
c) nella parte I, sezione D, punto 1) l'ultima frase è
sostituita dal testo seguente:
“che sospende immediatamente il riconoscimento della
zona o, di una parte di essa qualora la parte di zona il cui riconoscimento è
mantenuto resti conforme alla definizione di cui al punto A.”;
d) nella parte I, sezione D, il punto 5) è sostituito
dal testo seguente:
“5) Quando i risultati sono positivi il servizio
ufficiale revoca il riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto
1).”;
e) nella parte I, sezione D, punto 6) la frase
introduttiva è sostituita dal testo seguente:
“6) Il ripristino del riconoscimento della zona o di
una parte di essa di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni seguenti:”;
f) nella parte I, sezione D, il punto 7) è sostituito
dal testo seguente:
“7) La competente autorità centrale comunica alla
Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca
del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).”;
g) nella parte II, la sezione A è sostituita dal testo
seguente:
“A. Una zona litoranea è costituita da una parte della
costa o delle acque marine o dell'estuario la quale è geograficamente ben
delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti
sistemi. Se del caso si potrà considerare come zona litoranea la parte della
costa o delle acque marine o l'estuario situato tra la foce di due corsi
d'acqua o anche la parte della costa o delle acque marine o dell'estuario in
cui si trovano una o più aziende se sui due lati dell'azienda o delle aziende è
prevista una zona cuscinetto la cui estensione è fissata caso per caso dalla
Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 26.”;
h) nella parte II la sezione D è sostituita dal testo
seguente:
“D. Sospensione, ripristino e revoca del
riconoscimento
Le norme sono identiche a quelle previste nella parte
I, sezione D; tuttavia allorché la zona è costituita da una serie di sistemi
idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono
applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorché detta parte è
geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo
sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme
alla definizione di cui alla sezione A.”;
i) nella parte III, sezione D, punto 1) l'ultima frase
è sostituita dal testo seguente:
“Quest'ultimo sospende immediatamente il
riconoscimento della zona, o, se la zona è costituita da una serie di sistemi
idrologici, di una parte di detta serie allorché detta parte è geograficamente
ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte
il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione
di cui alla sezione A.”;
j) nella parte III, sezione D, il punto 5) è
sostituito dal testo seguente:
“5) Quando i risultati sono positivi il servizio
ufficiale revoca il riconoscimento della zona o della parte della zona di cui
al punto 1).”;
k) nella parte III, sezione D, punto 6) la frase
introduttiva è sostituita dal testo seguente:
“6) Il ripristino del riconoscimento della zona o
della parte di zona di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni
seguenti:”;
l) nella parte III, sezione D, il punto 7) è
sostituito dal testo seguente:
“7) La competente autorità centrale comunica alla
Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca
del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1).”
B. Nell'allegato C,
a) parte I, la sezione A è sostituita dal testo
seguente:
“A. Concessione del riconoscimento
Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve
possedere i requisiti seguenti:
1) l'acqua deve provenire da un pozzo, da una
trivellazione o da una sorgente. Se il punto di alimentazione è situato lontano
dall'azienda, l'acqua deve arrivarvi direttamente attraverso una conduttura o,
previo accordo del servizio ufficiale, attraverso un canale scoperto o un
condotto naturale purché ciò non costituisca una fonte di infezione per
l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La conduttura di
acqua deve essere posta sotto il controllo dell'azienda o, se ciò non è
possibile del servizio ufficiale;
2) a valle dell'azienda deve esistere un'ostacolo naturale
o artificiale che impedisca la penetrazione dei pesci in detta azienda;
3) se necessario deve essere protetta da inondazioni e
infiltrazioni di acque;
4) deve rispondere, mutativo mutandis, ai requisiti
previsti nell'allegato B, punto I.B. Inoltre, allorché il riconoscimento è
richiesto in base alla documentazione cronologia con un sistema ufficiale di
controllo vigente da 10 anni, deve soddisfare i seguenti requisiti
complementari:
- essere stato sottoposto almeno una volta all'anno ad
un controllo clinico e ad un prelievo di campioni destinati ad essere
esaminati, per la ricerca degli agenti patogeni in questione, in un laboratorio
riconosciuto;
5) qualora lo ritenga necessario per prevenire
l'introduzione di malattie, il servizio ufficiale può imporre all'azienda
misure supplementari, che possono includere la creazione di una zona cuscinetto
attorno all'azienda in cui viene attuato un programma di controllo e
l'allestimento di protezioni contro l'ingresso di eventuali vettori di agenti
patogeni;
6) tuttavia:
a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui
ai punti 1), 2), 3) e 5) ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci,
uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da una azienda
riconosciuta situata in una zona non riconosciuta può beneficiare di un
riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la
concessione del riconoscimento;
b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai
punti 1), 2), 3) e 5), che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione,
utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da
un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare
di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti
per la concessione del riconoscimento a condizione che:
- la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa
nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell'azienda;
se tuttavia il periodo di attività dell'azienda interessata è inferiore a
quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo;
- l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto
riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia
sanitaria e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette
malattie;
- anteriormente all'introduzione dei pesci, delle uova
o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione
seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici
giorni sotto controllo ufficiale.”;
b) nella parte II, sezione A, il punto 1) è sostituito
dal testo seguente:
“1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema
comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di
cui all'allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione
uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon
funzionamento del sistema sono stabiliti conformemente alla procedura di cui
all'articolo 26;”;
c) nella parte II, sezione A è aggiunto il punto
seguente:
“3) Tuttavia:
a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui
ai punti 1) e 2) di cui sopra ma che inizi le proprie attività utilizzando
pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda
riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un
riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la
concessione del riconoscimento;
b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai
punti 1) e 2) di cui sopra, che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione,
utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da
un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare
di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti
per la concessione del riconoscimento a condizione che:
- la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa
nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell'azienda;
se tuttavia il periodo di attività dell'azienda interessata è inferiore a quattro
anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo;
- l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto
riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia
sanitaria e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette
malattie;
- anteriormente all'introduzione dei pesci, delle uova
o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione
seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici
giorni sotto controllo ufficiale.”;
d) Nella parte III, sezione A, il punto 1) è
sostituito dal testo seguente:
“1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema
comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di
cui all'allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione
uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon
funzionamento del sistema sono stabiliti conformemente alla procedura di cui
all'articolo 26.”;
e) Nella parte III, sezione A è aggiunto il seguente
punto:
“3) Tuttavia:
a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui
ai punti 1) e 2) ma che inizi le proprie attività utilizzando molluschi
provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una
zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia
necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del
riconoscimento;
b) un'azienda che risponda ai requisiti di cui ai
punti 1) e 2), che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione,
utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda
riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un
riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la
concessione del riconoscimento a condizione che:
- la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa
nota al servizio ufficiale negli ultimi due anni di attività dell'azienda;
- l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto
riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia
sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette
malattie;
- anteriormente all'introduzione dei molluschi,
l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un
"vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto
controllo ufficiale.”
Art. 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1996. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
Ph. VASSEUR
NOTE:
(1) G.U. 19 febbraio 1991, n. L 46, Direttiva
modificata dalla direttiva 93/54/CEE (G.U. 19 luglio 1993, n. L 175).