Caccia e pesca

 

Comunita’ Europea (CEE)

 

 

 

DIRETTIVA (CE) 95/22 DEL CONSIGLIO, 22 giugno 1995

G.U.C.E. 11 ottobre 1995, n. L 243

 

Modifiche alla direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

 

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), e in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che occorre tener conto di taluni sviluppi tecnici e scientifici relativi alla concessione del riconoscimento di zone in ordine alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS);

Considerando che occorre quindi adottare i criteri relativi alla concessione del riconoscimento di tali zone;

Considerando che, in base alle esperienze acquisite, occorre altresì adattare le procedure amministrative relative alla concessione del riconoscimento di zone o parti di zone come pure alla sospensione, al ripristino e alla revoca del riconoscimento di tali zone o parti di zone;

Considerando che le aziende situate in una zona non riconosciuta, in ordine all'IHN e alla VHS, possono, conformemente a quanto disposto nell'allegato C, punto I.A della direttiva 91/67/CEE, ottenere il riconoscimento per le malattie suddette;

Considerando che, per garantire una migliore protezione contro l'introduzione dell'IHN e della VHS, è necessario definire più chiaramente i criteri per la concessione del riconoscimento alle aziende d'acquacoltura;

Considerando che tali criteri devono comprendere informazioni sull'approvvigionamento idrico delle aziende, sulla natura delle analisi svolte prima del riconoscimento e sulle misure protettive adottate contro la possibile introduzione di malattie,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

þ[AA001]Art. 1

 

La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:

A. All'allegato B:

a) nella parte I, sezione B, il punto 2) è sostituito dal testo seguente:

“2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

- un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

- un prelievo, secondo un piano stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Tuttavia le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, possono conseguire il riconoscimento se:

a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;

b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno dieci anni durante il quale:

- tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli,

- è stato applicato un sistema di notifica delle malattie,

- non sono state denunciate malattie,

- la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo i pesci, le uova o i gameti provenienti da una zona non infetta o da un'azienda non infetta sottoposte a un controllo ufficiale e con garanzie sanitarie equivalenti.

Il periodo di dieci anni di cui sopra può essere ridotto a cinque anni in funzione degli esami effettuati dal servizio ufficiale dello Stato membro richiedente, e se, oltre ai requisiti di cui sopra, il controllo regolare di ciascun allevamento ha comportato perlomeno due visite di controllo sanitario all'anno che prevedano almeno:

- un'ispezione dei pesci che presentano anomalie,

- un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni visita.

Gli Stati membri che auspicano beneficiare delle disposizioni concernenti la documentazione cronologica devono presentare la loro richiesta al più tardi il 31 dicembre 1996.”;

b) nella parte I, sezione B viene aggiunto il seguente punto:

“5) Allorché uno Stato membro ha chiesto il riconoscimento per un bacino idrografico o parte di esso che origina in un altro Stato membro confinante o è comune ai due Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni:

- occorre che i due Stati membri interessati introducano contemporaneamente una richiesta di riconoscimento conformemente alle procedure di cui agli articoli 5 o 10,

- la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, determina se necessario, previo esame e controllo delle richieste e valutazione della situazione sanitaria, le eventuali altre disposizioni necessarie per la concessione di detti riconoscimenti.

Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 89/608/CEE (1), si accordano reciproca assistenza per l'applicazione della presente direttiva e in particolare del presente paragrafo.

 

(1) G.U. 2 dicembre 1989, n. L 351.”;

 

c) nella parte I, sezione D, punto 1) l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

“che sospende immediatamente il riconoscimento della zona o, di una parte di essa qualora la parte di zona il cui riconoscimento è mantenuto resti conforme alla definizione di cui al punto A.”;

d) nella parte I, sezione D, il punto 5) è sostituito dal testo seguente:

“5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).”;

e) nella parte I, sezione D, punto 6) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

“6) Il ripristino del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni seguenti:”;

f) nella parte I, sezione D, il punto 7) è sostituito dal testo seguente:

“7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).”;

g) nella parte II, la sezione A è sostituita dal testo seguente:

“A. Una zona litoranea è costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi. Se del caso si potrà considerare come zona litoranea la parte della costa o delle acque marine o l'estuario situato tra la foce di due corsi d'acqua o anche la parte della costa o delle acque marine o dell'estuario in cui si trovano una o più aziende se sui due lati dell'azienda o delle aziende è prevista una zona cuscinetto la cui estensione è fissata caso per caso dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 26.”;

h) nella parte II la sezione D è sostituita dal testo seguente:

“D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento

Le norme sono identiche a quelle previste nella parte I, sezione D; tuttavia allorché la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorché detta parte è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A.”;

i) nella parte III, sezione D, punto 1) l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

“Quest'ultimo sospende immediatamente il riconoscimento della zona, o, se la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici, di una parte di detta serie allorché detta parte è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A.”;

j) nella parte III, sezione D, il punto 5) è sostituito dal testo seguente:

“5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o della parte della zona di cui al punto 1).”;

k) nella parte III, sezione D, punto 6) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

“6) Il ripristino del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni seguenti:”;

l) nella parte III, sezione D, il punto 7) è sostituito dal testo seguente:

“7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1).”

B. Nell'allegato C,

a) parte I, la sezione A è sostituita dal testo seguente:

“A. Concessione del riconoscimento

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve possedere i requisiti seguenti:

1) l'acqua deve provenire da un pozzo, da una trivellazione o da una sorgente. Se il punto di alimentazione è situato lontano dall'azienda, l'acqua deve arrivarvi direttamente attraverso una conduttura o, previo accordo del servizio ufficiale, attraverso un canale scoperto o un condotto naturale purché ciò non costituisca una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La conduttura di acqua deve essere posta sotto il controllo dell'azienda o, se ciò non è possibile del servizio ufficiale;

2) a valle dell'azienda deve esistere un'ostacolo naturale o artificiale che impedisca la penetrazione dei pesci in detta azienda;

3) se necessario deve essere protetta da inondazioni e infiltrazioni di acque;

4) deve rispondere, mutativo mutandis, ai requisiti previsti nell'allegato B, punto I.B. Inoltre, allorché il riconoscimento è richiesto in base alla documentazione cronologia con un sistema ufficiale di controllo vigente da 10 anni, deve soddisfare i seguenti requisiti complementari:

- essere stato sottoposto almeno una volta all'anno ad un controllo clinico e ad un prelievo di campioni destinati ad essere esaminati, per la ricerca degli agenti patogeni in questione, in un laboratorio riconosciuto;

5) qualora lo ritenga necessario per prevenire l'introduzione di malattie, il servizio ufficiale può imporre all'azienda misure supplementari, che possono includere la creazione di una zona cuscinetto attorno all'azienda in cui viene attuato un programma di controllo e l'allestimento di protezioni contro l'ingresso di eventuali vettori di agenti patogeni;

6) tuttavia:

a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da una azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;

b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5), che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:

- la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell'azienda; se tuttavia il periodo di attività dell'azienda interessata è inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo;

- l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;

- anteriormente all'introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.”;

b) nella parte II, sezione A, il punto 1) è sostituito dal testo seguente:

“1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 26;”;

c) nella parte II, sezione A è aggiunto il punto seguente:

“3) Tuttavia:

a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;

b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra, che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:

- la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell'azienda; se tuttavia il periodo di attività dell'azienda interessata è inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo;

- l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;

- anteriormente all'introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.”;

d) Nella parte III, sezione A, il punto 1) è sostituito dal testo seguente:

“1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 26.”;

e) Nella parte III, sezione A è aggiunto il seguente punto:

“3) Tuttavia:

a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) ma che inizi le proprie attività utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;

b) un'azienda che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2), che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione, utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:

- la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi due anni di attività dell'azienda;

- l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;

- anteriormente all'introduzione dei molluschi, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.”

 

þ[AA002]Art. 2

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

þ[AA003]Art. 3

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

þ[AA004]Art. 4

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

 

 

NOTE:

 

(1) G.U. 19 febbraio 1991, n. L 46, Direttiva modificata dalla direttiva 93/54/CEE (G.U. 19 luglio 1993, n. L 175).