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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
"Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta... Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione". (Piero Calamandrei Discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955)
"Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza, quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi. Ma dobbiamo difenderla anche dalla corruzione. La corruzione è una nemica della Repubblica. I corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà. E dare loro solidarietà, per ragioni di amicizia o di partito, significa diventare complici di questi corrotti. Bisogna essere degni del popolo italiano. Non è degno di questo popolo colui che compie atti di disonestà e deve essere colpito senza alcuna considerazione. Guai se qualcuno, per amicizia o solidarietà di partito, dovesse sostenere questi corrotti e difenderli. In questo caso l’amicizia di partito diventa complicità ed omertà. Deve essere dato il bando a questi disonesti e a questi corrotti che offendono il popolo italiano. Offendono i milioni e milioni di italiani che pur di vivere onestamente impongono gravi sacrifici a se stessi e alle loro famiglie. Quindi la legge sia implacabile, inflessibile contro i protagonisti di questi scandali, che danno un esempio veramente degradante al popolo italiano". (Sandro Pertini)
COSTITUZIONE * DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298).
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22
dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
Indice
* Principi fondamentali
* Parte I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
- Titolo I - RAPPORTI CIVILI
- Titolo II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI
- Titolo III - RAPPORTI ECONOMICI
- Titolo IV- RAPPORTI POLITICI
* Parte II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
- Titolo I - IL PARLAMENTO
- Titolo II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Titolo III - IL GOVERNO
- Titolo IV - LA MAGISTRATURA
- Titolo V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
- Titolo VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
* Disposizioni transitorie e finali
PRINCIPÎ FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a
tre bande verticali di eguali dimensioni.
P A R T E I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o
a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne
in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né
di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
P A R T E II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio
di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti
del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziarî ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni 17 se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
Art. 115.
Abrogato.
Art. 116.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di
cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principî di cui all'articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
Art. 117. 23
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra
le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell?esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per
ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni
caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge.
Art. 128.
Abrogato.
Art. 129.
Abrogato.
Art. 130.
Abrogato.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge,
il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o
di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali
militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua
le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con
leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui
all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al
diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del
nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il
decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento
provvisorio dello Stato. 52
XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che
non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro
il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.53
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI
V: il Guardasigilli GRASSI
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello
Stato».
NOTE
* Il testo della Costituzione italiana con le successive modifiche
costituzionali, qui riprodotto, è in tutto conforme a quello pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (del 1947 e degli anni successivi).
1 (Nota all'art. 7, secondo comma).
I Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del 18
febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile
1985, n. 85, suppl.).
2 (Nota all'art. 8, terzo comma).
A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22
novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13
agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse
sulla base di previe zintese» intercorse, rispettivamente, con la Tavola
valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità
ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre
1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre
1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638
(G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre
confessioni o per la modifica delle precedenti intese.
3 (Nota all'art. 10, quarto comma).
A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1
(G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione
non si applica ai delitti di genocidio.
4 (Nota all'art. 26, secondo comma).
A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n.
1«l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di
genocidio». Cfr. art. 10.
5 (Nota all'art. 27, quarto comma).
L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre
2007, n. 1. - Il testo originario dell'articolo era il seguente:
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali - «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte»
(adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio
1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge 13 ottobre
1994, n. 589 sull'«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di
guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
6 (Nota all'art. 40).
V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali» (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).
7 (Nota all'art. 48, terzo comma).
Comma inserito con l'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1
(G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).
8 (Nota all'art. 51, primo comma, secondo periodo).
Il periodo è stato aggiunto con l'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio
2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).
9 (Nota all'art. 56).
Articolo così sostituito dapprima con l'art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della
Costituzione» (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40) e poi modificato, nei commi secondo
e quarto, con l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, recante
«Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei
deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (G.U. 24
gennaio 2001, n. 19). Si vedano, inoltre, le disposizioni transitorie nell'art.
3 della legge n. 1 del 2001.
L'art. 56, nel testo originario e nella successiva revisione del 1963 cosí
dettava:
Art. 56
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di
un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età».
Art. 56
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti».
10 (Nota all'art. 57).
Articolo così sostituito dapprima con l'art. 2 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, e, successivamente, modificato nel terzo comma dalla legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise (G.U. 4
gennaio 1964, n. 3) nonché nel primo, secondo e quarto comma con l'art. 2 della
legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 recante «Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in
rappresentanza degli italiani all'estero» (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). V.,
altresì, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1 per l'assegnazione in via
transitoria di seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1° aprile 1961, n.
82).
Il testo dell'art. 57, nelle formulazioni originaria e anteriori alla legge
costituzionale del 2001, disponeva:
Art. 57
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per
frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle
d'Aosta ha un solo senatore>».
Art. 57
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle
d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti».
Art. 57
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti».
11 (Nota all'art. 60, primo comma).
Comma così sostituito con l'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963,
n. 2, recante «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione».
Il testo originario dell'art. 60 recitava:
Art. 60
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per
sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra».
12 (Nota all'art. 68).
Articolo così sostituito con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U.
30 ottobre 1993, n. 256).
Il testo anteriore dell'art. 68 recitava:
Art. 68
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse
e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato,
o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile».
Per l'immunità dei giudici della Corte costituzionale, cfr. art. 3 della legge
cost. 9 febbraio 1948, n. 1.
13 (Nota all'art. 75, quinto comma).
V. art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge
25 maggio 1970, n. 352.
14 (Nota all'art. 79).
Articolo così sostituito con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9
marzo 1992, n. 57).
Il testo originario dell'art. 79 disponeva:
Art. 79
«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge
di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione».
15 (Nota all'art. 88, secondo comma).
Comma così sostituito con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8
novembre 1991, n. 262).
Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell'art. 88 recitava:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».
16 (Nota all'art. 96).
Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1. V., altresì, legge 5 giugno 1989, n. 219.
Il testo originario dell'art. 96 disponeva:
Art. 96
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato
d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni».
17 (Nota all'art. 107, primo comma).
Nel testo pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 27 dicembre 1947,
per errore tipografico, in luogo di «funzioni» compariva la parola «funzionari»:
cfr. errata-corrige in G.U. 3 gennaio 1948, n. 2.
18 (Nota all'art. 111).
I primi cinque commi sono stati introdotti con l'art. 1 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300).
All'art. 2, la stessa legge costituzionale così dispone:
«1. La legge regola l'applicazione dei principî contenuti nella presente legge
costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in
vigore».
19 (Nota al Titolo V).
Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in G.U. 24
ottobre 2001, n. 248. Di seguito, vengono riportate le disposizioni incise dalle
modifiche e, in nota, i testi previgenti. Di tale legge si riproducono qui anche
le disposizioni finali contenute negli artt. 10 e 11.
«Art. 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
«Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti».
20 (Nota all'art. 114).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 1
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo originario era il seguente:
Art. 114
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».
21 (Nota all'art. 115).
Con l'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo abrogato così recitava:
Art. 115
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principî fissati nella Costituzione».
22 (Nota all'art. 116).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 2
della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 116
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e
alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».
V. inoltre legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), legge
cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo Statuto della Sardegna), legge cost. 26
febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle d'Aosta), legge cost. 26
febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (per lo Statuto del
Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (per lo Statuto del
Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio 1986, n. 1, concernente
modifica dell'art. 16 dello Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio 1986, n.
111), legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla
legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica
dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle regioni a
statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonché legge cost. 23 settembre
1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle
d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto
Adige (G.U. 25 settembre 1993, n. 226).
23 (Nota all'art. 117).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 3
della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 117
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione».
24 (Nota all'art. 118).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 4
della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 118
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni
o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».
25 (Nota all'art. 119).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 5
della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 119
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro
funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con
legge della Repubblica».
26 (Nota all'art. 120).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 6
della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 120
«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra
le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».
27 (Nota all'art. 121).
Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con la legge cost. 22
novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Il precedente testo recitava:
Art. 121
«Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente».
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».
28 (Nota all'art. 122).
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l'art. 2 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
All'art. 5, recante «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale
ha così disposto:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale
al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità
previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione
dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in
ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista
della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi
prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la
cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora
tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente
intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste
di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano
le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale
nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può
successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si
procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte
del Presidente».
Nella formulazione originaria, l'art. 122 così recitava:
Art. 122.
«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una
delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i
suoi componenti».
29 (Nota all'art. 123).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 3
della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299) e
dall'aggiunta dell'ultimo comma disposta con l'art. 7 della legge cost. n. 3 del
2001, supra cit.
Nella precedente formulazione, l'articolo 123 recitava:
Art. 123
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna
della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».
Ai sensi dello stesso articolo, secondo comma, gli statuti regionali sono stati
approvati con leggi della Repubblica del 22 maggio 1971 (nn. 338, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350), del 22 luglio 1971 (n. 480) e del
28 luglio 1971 (n. 519) (pubblicate in G.U. 14 giugno 1971, n. 148, suppl.; 28
luglio 1971, n. 190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e, successivamente,
modificati con leggi 9 novembre 1990, n. 336 (G.U. 21 novembre 1990, n. 272,
suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno 1991, n. 141), 23 gennaio
1992, n. 44 (G.U. 1° febbraio 1992, n. 26, suppl. ord.).
30 (Nota all'art. 124).
Con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo abrogato così disponeva:
Art. 124
«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione».
31 (Nota all'art. 125).
Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato con l'art. 9, comma 2, della legge
cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il comma abrogato era il seguente:
Art. 125
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere
il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata,
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale».
32 (Nota all'art. 126).
Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata con l'art. 4
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n.
299).
Nella formulazione originaria, l'art. 126 così recitava:
Art. 126
«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e
provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».
33 (Nota all'art. 127).
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l'art. 8 della legge cost. n.
3 del 2001, supra cit.
Il testo dell'articolo nella formulazione originaria era il seguente:
Art. 127
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che,
salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è
dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».
34 (Nota all'art. 128).
Con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo dell'articolo abrogato era il seguente:
Art. 128
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».
35 (Nota all'art. 129).
Con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo dell'articolo abrogato era il seguente:
Art. 129
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».
36 (Nota all'art. 130).
Con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo dell'articolo abrogato era il seguente:
Art. 130
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità
sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito,
nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione».
376 (Nota all'art. 131).
Articolo così modificato con l'art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3,
che ha istituito la Regione «Molise». Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni
transitorie e finali.
Nella formulazione originaria, l'art. 131 sotto la dizione «Abruzzi e Molise»
individuava un'unica regione.
38 (Nota all'art. 132).
Il secondo comma di questo articolo è stato così modificato dall'art. 9, comma
1, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Nella formulazione originaria esso così recitava:
Art. 132
«Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».
Per la disciplina dei referendum previsti in questo articolo, v. Titolo III
della legge 25 maggio 1970, n. 352.
39 (Nota all'art. 134).
L'ultimo capoverso è stato così modificato con l'art. 2 della legge cost. 16
gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario di tale capoverso recitava:
«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a
norma della Costituzione».
Cfr. ora art. 96, nella attuale formulazione, dopo la modifica apportata con
l'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1989.
40 (Nota all'art. 135).
Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2, e successivamente modificato, nell'ultimo cpv., dalla legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
V. l'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (abrogato dalla
legge n. 2 del 1967).
Il precedente testo dell'art. 135 recitava:
Art. 135
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti,
all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
41 (Nota all'art. 135, quinto comma).
V., altresì, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento
generale della Corte costituzionale.
42 (Nota all'art. 135, sesto comma).
Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per l'incompatibilità con la carica di consigliere regionale v. art. 4 della
legge 23 aprile 1981, n. 154. L'articolo 11 della legge 11 aprile 1990, n. 74
stabilisce per i componenti del Consiglio superiore della magistratura
l'incompatibilità con l'ufficio di Giudice costituzionale.
43 (Nota all'art. 135, settimo comma).
Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22
novembre 1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in
ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme integrative per i giudizi di accusa
27 novembre 1962.
44 (Nota all'art. 136, secondo comma).
Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
45 (Nota all'art. 137, primo comma).
Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.
46 (Nota all'art. 137, secondo comma).
Vedi legge 11 marzo 1953, n. 87.
47 (Nota all'art. 138).
Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo
I della legge 25 maggio 1970, n. 352.
48 (Nota alla IV delle disposizioni transitorie e finali).
Cfr. artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3.
49 (Nota alla VII delle disposizioni transitorie e finali).
Il terzo comma di questa disposizione è stato abrogato con l'art. 7 della legge
cost. 22 novembre 1967, n. 2. Esso disponeva:
«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della
Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica
dodici anni».
50 (Nota alla XI delle disposizioni transitorie e finali).
Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963,
con legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (G.U. 1° aprile 1958, n. 79), ed
entro lo stesso termine è stata istituita la Regione Molise (cfr. art. 131).
51 (Nota alla XIII delle disposizioni transitorie e finali).
A' termini della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (G.U. 26 ottobre
2002, n. 252), «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e
finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale».
Detti commi disponevano quanto segue:
XIII disp. trans. e fin.
«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale».
52 (Nota alla XV delle disposizioni transitorie e finali).
Il decreto, emanato come «decreto legge luogotenenziale», del 25 giugno 1944, n.
151 intitolato «Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, giuramento dei
membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche» (G.U. 8
luglio 1944, n. 39, serie speciale), conteneva le seguenti disposizioni:
D.LGS.LGT. 25 GIUGNO 1944, N. 151
Art. 1 - «Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali
saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio
universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova
costituzione dello Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento».
Art. 2 - «E' abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova
Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione
dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del
R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la
sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni».
Art. 3 - «I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di
esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non
compiere, fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente, atti che comunque
pregiudichino la soluzione della questione istituzionale».
Art. 4 - «Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i
provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e
promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
«Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
«Sulla proposta di ...
«Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ...».
Art. 5 - «Fino a quando resta in vigore la disposizione dell'art. 2, comma
primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle
materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati
dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
«Sentito il Consiglio dei Ministri;
«Sulla proposta di ...
«Abbiamo decretato e decretiamo...».
Art. 6 - «Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà
presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare
il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo
osservare come legge dello Stato».
53 (Nota alla XVII delle disposizioni transitorie e finali).
Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante
«Integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al
giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme
giuridiche» (G. U. 23 marzo 1946, n. 69), conteneva le seguenti disposizioni:
D.LGS.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98
Art. 1 - «Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo
sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello
Stato (Repubblica o Monarchia)».
Art. 2 - «Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore
della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto,
eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a
quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata
dall'Assemblea.
Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei
tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta
tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica gli
presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico
per la formazione del nuovo Governo.
Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei
risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato,
le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della
Monarchia, continuerà l'attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in
vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo
dello Stato».
Art. 3 - «Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del
Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta
delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi
elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali
saranno deliberate dall'Assemblea.
Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento
per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.
Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come
conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in
seguito alla votazione di un'apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima
di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei
Membri dell'Assemblea».
Art. 4 - «L'Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel
Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si
saranno svolte le elezioni.
L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova
Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa
può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.
Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea
Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data
1° luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922».
Art. 5 - «Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le
attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in
quanto applicabili».
Art. 6 - «I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea
Costituente ai sensi del primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi
indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno
dalla sua entrata in funzione».
Art. 7 - «Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto
Luogotenenziale che indice le elezioni dell'Assemblea Costituente i dipendenti
civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e
far rispettare nell'adempimento dei doveri del loro stato il risultato del
referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.
Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento,
limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello
Stato».
Art. 8 - «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del
referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo
sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del
referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del
decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione dei
deputati all'Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato,
prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente
necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti
contrassegni».
Art. 9 - «Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
___________________
Il testo originario della
Costituzione, nel corso della storia, ha subito alcune revisioni, o emendamenti.
Le leggi di revisione costituzionale sono le seguenti:
* Legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963, modificante gli articoli 56,
57, e 60 della Costituzione;
* Legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963, modificante gli articoli 131 e
57 della Costituzione e istituzione della regione Molise;
* Legge costituzionale n. 2 del 22 novembre 1967, modificante l'articolo 135
della Costituzione e le disposizioni sulla Corte costituzionale;
* Legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989, modificante gli articoli 96,
134 e 135 della Costituzione, così come le disposizioni della legge
costituzionale n° 1 dell'11 marzo 1953 e le norme in materia di procedura per i
crimini considerati dall'articolo 96 della Costituzione;
* Legge costituzionale n. 1 del 4 novembre 1991, modificante l'articolo 88,
secondo capoverso della Costituzione;
* Legge costituzionale n. 1 del 6 marzo 1992, revisione dell'articolo 79 della
Costituzione concernente l'applicazione dell'amnistia e la riduzione delle pene;
* Legge costituzionale nº 3 del 29 ottobre 1993, modificante l'articolo 68 della
Costituzione;
* L.cost. 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta
del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni
* L.cost. 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei principi del giusto processo
nell'articolo 111 della Costituzione
* L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1 - Modifica all'articolo 48 della Costituzione
concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
* L.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della
Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza
degli italiani all'estero
* L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione
* L.cost. 23 ottobre 2002, n. 1 - Legge costituzionale per la cessazione degli
effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale
della Costituzione
* L.cost. 30 maggio 2003, n. 1, Modifica dell'Art. 51 della Costituzione.
* Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 di modifica dell'art.27: sopprime le
parole: se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra
Per ciò che concerne le altre leggi costituzionali, un primo insieme riguarda
l'approvazione o la modifica degli statuti delle Regioni autonome (statuto
speciale), di cui alcuni sono stati approvati nel febbraio 1948 dalla
Costituente. Si tratta delle leggi seguenti:
* L.cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Conversione in legge costituzionale dello
Statuto della Regione siciliana emanato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455,
Approvazione dello Statuto della Regione siciliana;
* L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna;
* L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
* L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
* L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli Venezia
Giulia;
* L.cost. 10 novembre 1971, n. 1, Modificazioni e integrazioni dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige
* L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata
in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della
Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli Venezia
Giulia;
* L.cost. 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale
per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la
definizione del numero dei consiglieri regionali;
* L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 23
febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale
siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del
Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale
per la Valle d'Aosta;
* L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti
speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli Venezia Giulia e
per il Trentino-Alto Adige;
* L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei
presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano.
Un ultimo insieme riguarda le leggi che introducono delle norme di natura
costituzionale, e deroghe a quelle previste dalla costituzione. Tra queste sono
incluse le leggi costituzionali del 22 novembre 1967 (n°2) la legge
costituzionale del 16 gennaio 1989 (n° 1). Inoltre sono incluse le seguenti
leggi:
* Legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, regola le attività della corte
costituzionale e garantisce l'indipendenza della stessa;
* Legge costituzionale n. 1 del 11 maggio 1953, regole complementari legate alla
corte costituzionale;
* Legge costituzionale n. 1 del 18 marzo 1958, modifica del termine ultimo per
l'applicazione della disposizione transitoria XI della costituzione;
* Legge costituzionale n. 1 del 9 marzo 1961, assegnazione di tre senatori ai
comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e
Sgonico;
* Legge costituzionale n. 1 del 21 giugno 1967, estradizione per crimini di
guerra;
* Legge costituzionale n. 2 del 3 aprile 1989, progetto di referendum
orientativo per confermare il mandato al parlamento europeo che ebbe luogo nel
1989;
* Legge costituzionale n. 1 del 6 agosto 1993, funzionamento della commissione
parlamentare per le riforme istituzionali e per le regole di riforma
costituzionali;
* Legge costituzionale n. 1 del 24 gennaio 1997, istituzione di una commissione
parlamentare per le riforme costituzionali.
La riforma costituzionale del 2001 confermata dal referendum del 7 ottobre
2001
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