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Deliberazione
dell’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas del 27 febbraio 2002
Criteri per la
determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale. (Deliberazione n.
26/02).
(Pubblicata su Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n.
77 del 2-4-2002)
L'Autorita' per l'Energia Elettrica e il
Gas
Nella riunione del 27 febbraio 2002;
Premesso che:
l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00)
stabilisce che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita) determina le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di
modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale
investito;
l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo
n. 164/00 prevede che le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della
necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni
infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno; e che le tariffe
di stoccaggio devono anche permettere lo sviluppo dello stoccaggio,
incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacita', tenendo
conto del particolare rischio associato alle attivita' minerarie e della
immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;
l'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo n. 164/00 stabilisce che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale
in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione,
di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivita' produttive) ai
richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed
organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma
di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopracitato;
l'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 164/00 prevede che il soggetto titolare di piu' concessioni di
stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso
delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di
garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse;
l'art. 18, comma 6, del decreto
legislativo n. 164/00 prevede che alle imprese che svolgono attivita' di
stoccaggio deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attivita'
di vendita un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema o per la
tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;
Premesso che la delibera dell'Autorita' 3
agosto 2000, n. 147/00 (di seguito: delibera n. 147/00) ha disposto l'avvio di
un procedimento per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e
utilizzo delle attivita' di stoccaggio, delle relative tariffe e obblighi e di
definizione di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio, allo
scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte
della corresponsione delle tariffe di stoccaggio;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 164/00;
Visti:
il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del
6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223
del 23 settembre 1991 (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 1991);
il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del
27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del
27 aprile 2001 (di seguito: decreto ministeriale 27 marzo 2001);
il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del
9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128
del 5 giugno 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);
il decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 235 del 9 ottobre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26
settembre 2001);
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 22
dicembre 1999, n. 193, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 303 del 28 dicembre 1999;
la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000,
n. 146/2000 (di seguito: delibera n. 146/2000);
la delibera n. 147/2000;
la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000,
n. 150/2000 (di seguito: delibera n. 150/2000);
la deliberazione dell'Autorita' 28
dicembre 2000, n. 237, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 2 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;
la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio
2001, n. 120/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001);
la delibera dell'Autorita' 3 ottobre 2001,
n. 217/2001, recante parere al Ministro delle attivita' produttive sullo schema
di decreto in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni
di coltivazione o stoccaggio ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il documento per la consultazione
del 24 ottobre 2000, recante "Tariffe per l'utilizzo delle attivita' di
trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema
nazionale del gas" (di seguito: documento per la consultazione 24 ottobre
2000);
Considerato che gli elementi acquisiti nel
corso delle sopraddette consultazioni hanno posto in evidenza le
caratteristiche di specificita' e di non agevole riproducibilita' delle
infrastrutture di stoccaggio, nonche' il fatto che l'approntamento a regime di
nuovi campi richiede un periodo di tempo lungo e investimenti a costi marginali
crescenti;
Considerato che:
anche in accordo con quanto e' stato
segnalato da diversi operatori e tenuto conto della metodologia cui sono
ispirate le disposizioni adottate con la deliberazione n. 120/2001 per
l'attivita' di trasporto, la specificita' delle condizioni geologiche e
operative delle infrastrutture di stoccaggio determina costi diversi, poco
prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni che consentano di
adottare il criterio del costo standard;
l'analisi dei campi di stoccaggio presenti
in Italia evidenzia che i campi operanti con una pressione massima pari o
superiore al 90 per cento della pressione iniziale hanno prestazioni
sostanzialmente non difformi da quelle tipiche dei campi a regime, essendo
questi ultimi caratterizzati da una pressione massima pari o superiore al 100
per cento della pressione iniziale;
le osservazioni ricevute in seguito alla
diffusione del documento per la consultazione 24 ottobre 2000, nonche' gli
elementi emersi nel corso della attivita' del gruppo di lavoro istituito ai
sensi delle delibere n. 146/2000 e n. 150/2000 consentono di determinare in via
transitoria modalita' semplificate e urgenti in materia di conferimento delle
capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema e la
reintegrazione degli stoccaggi;
Considerato che la finalita' prevista
dall'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/2000 di non penalizzare le
aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali sia stata realizzata dalle
disposizioni contenute nella deliberazione n. 120/2001, le quali prevedono, fra
l'altro, un unico punto di accesso alla rete nazionale per ciascuna impresa di
stoccaggio;
Ritenuto che sia necessario,nelle more
dell'adozione del codice di stoccaggio di cui all'art. 12, comma 7, del decreto
legislativo n. 164/2000: prevedere modalita' semplici e flessibili di accesso
al servizio di stoccaggio, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e
degli utenti del sistema al nuovo ordinamento tariffario, attraverso la
verifica degli effetti della loro applicazione e la progressiva armonizzazione
delle regole del sistema;
garantire lo sviluppo di un mercato
secondario del servizio di stoccaggio, assicurandone la concorrenzialita' e
vigilando sulla trasparenza e parita' delle condizioni di accesso al sistema;
Ritenuto che sia opportuno:
prevedere un ordinamento tariffario per il
servizio di stoccaggio, definito in funzione dei costi, indipendentemente dalla
destinazione mineraria, strategica o di modulazione dello stesso servizio;
definire criteri per la determinazione del
capitale investito netto delle imprese di stoccaggio, attraverso il metodo del
costo storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economico-tecnici e al
netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni;
definire i costi riconosciuti per
l'erogazione del servizio di stoccaggio con riferimento a ciascuna impresa, in
relazione alla specificita' delle infrastrutture di stoccaggio e alla
necessita' di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle imprese
esistenti e di nuove imprese, qualora necessario per lo sviluppo delle
capacita' di stoccaggio;
riconoscere alle imprese di stoccaggio un
tasso di rendimento medio ponderato reale, per tasse, pari all'8,33 per cento;
prevedere un periodo di regolazione di
durata di quattro anni, all'interno del quale le tariffe di stoccaggio vengano
aggiornate annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di
obiettivi di efficienza nelle attivita' delle imprese che erogano il servizio
di stoccaggio (di seguito: imprese di stoccaggio);
prevedere un recupero di produttivita'
sulla base del quale aggiornare annualmente le tariffe, in modo da stimolare il
raggiungimento di maggiore efficienza e in modo da favorire la concorrenza tra
il servizio di stoccaggio e altre forme di servizi alternativi;
prevedere che le imprese di stoccaggio
negozino direttamente con gli utenti le condizioni per la fornitura di
eventuali servizi speciali offerti, nel rispetto della trasparenza e
assicurando parita' di trattamento tra gli utenti;
prevedere nel primo periodo di regolazione
una tariffa unica per ogni impresa di stoccaggio, a prescindere dal numero di
concessioni di cui l'impresa e' titolare, al fine di favorire la gestione
coordinata e integrata del complesso di giacimenti di stoccaggio di cui dispone
ogni impresa;
riconoscere alle imprese che gestiscono
campi di stoccaggio non ancora a regime e alle imprese che avviano il servizio
di stoccaggio attraverso nuovi campi, la facolta' di optare per la liberta'
tariffaria, al fine di incentivare l'approntamento di nuovi giacimenti di
stoccaggio e di tipologie innovative di servizio;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della
direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno
2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001) e le seguenti ulteriori
definizioni:
a)
anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1 aprile di ogni anno e il 31
marzo dell'anno successivo;
b)
capacita' conferita e' la capacita' di stoccaggio in termini di spazio e/o di
disponibilita' di punta giornaliera di erogazione della quale sono titolari gli
utenti a seguito della procedura di conferimento;
c)
conferimento e' l'esito del processo di impegno di capacita' di stoccaggio;
d)
costi di abbandono sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli
impianti;
e)
erogazione e' la fase di svuotamento dei giacimenti di stoccaggio;
f)
immobilizzazioni poste in superficie sono i cespiti che rientrano nelle
categorie relative a: centrali di compressione,condotte, terreni e altre
immobilizzazioni materiali;
g)
immobilizzazioni poste nel sottosuolo sono i cespiti che rientrano nelle
categorie relative ai pozzi;
h)
impresa di stoccaggio e' l'impresa che svolge il servizio di stoccaggio,
gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui e' titolare;
i)
iniezione e' la fase di immissione del gas naturale nei giacimenti di
stoccaggio;
j)
periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2002 e il 31
marzo 2006;
k)
pseudo-working gas e' il quantitativo di gas necessario al sito di stoccaggio
per garantire una determinata capacita' di erogazione;
l)
RS sono i ricavi di riferimento complessivi per ciascuna impresa derivanti
dalle attivita' di stoccaggio;
m)
RS elevato a D e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio
di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini
di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001;
n)
RS elevato a E e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio
di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi iniettati ed erogati;
o)
RS elevato a N e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio
di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas acquisiti dall'impresa ai fini
di stoccaggio strategico dopo la data di entrata in vigore del presente
provvedimento;
p)
RS elevato a P e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio
di gas naturale imputata alla disponibilita' di punta giornaliera;
q)
RS elevato a S e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio
di gas naturale imputata alla spazio di stoccaggio;
r)
servizio di stoccaggio e' il complesso delle attivita' finalizzate ad
assicurare lo stoccaggio di modulazione, lo stoccaggio minerario e lo
stoccaggio strategico;
s)
utente e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita' di stoccaggio
per uso proprio o per cessione ad altri;
t)
decreto ministeriale 6 agosto 1991 e' il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del
6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223
del 23 settembre 1991;
u)
decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del
9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128
del 5 giugno 2001.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS
Nella riunione del 27 febbraio 2002;
Premesso che:
l'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE,
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n.
164/00) stabilisce che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) determina le tariffe per lo stoccaggio minerario,
strategico e di modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione
del capitale investito;
l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che
le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare
le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le
aree del Mezzogiorno; e che le tariffe di stoccaggio devono anche permettere lo
sviluppo dello stoccaggio, incentivando gli investimenti per il potenziamento
delle capacita', tenendo conto del particolare rischio associato alle attivita'
minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le
prestazioni di punta;
l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce
che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita'
geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non
superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato (ora Ministero delle attivita' produttive) ai richiedenti
che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e che
dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di
stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopracitato;
l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che
il soggetto titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire
in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di
working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle
capacita' stesse;
l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che
alle imprese che svolgono attivita' di stoccaggio deve essere versato da parte
dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita un corrispettivo ai fini del
bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;
Premesso che la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 147/00
(di seguito: delibera n. 147/00) ha disposto l'avvio di un procedimento per la
formazione di provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attivita' di
stoccaggio, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per
la predisposizione del codice di stoccaggio, allo scopo di definire le
condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte della corresponsione
delle tariffe di stoccaggio;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 164/00;
Visti:
il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del
6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223
del 23 settembre 1991 (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 1991);
il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora
Ministro delle attivita' produttive) del 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto
ministeriale 27 marzo 2001);
il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora
Ministro delle attivita' produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001 (di seguito:
decreto ministeriale 9 maggio 2001);
il
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre
2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);
Viste:
la
deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 193, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999;
la
delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/2000 (di seguito: delibera n.
146/2000);
la
delibera n. 147/2000;
la
delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/2000 (di seguito: delibera n.
150/2000);
la
deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237, pubblicata nel supplemento
ordinario, n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio
2001;
la
deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito:
deliberazione n. 120/2001);
la
delibera dell'Autorita' 3 ottobre 2001, n. 217/2001, recante parere al Ministro
delle attivita' produttive sullo schema di decreto in materia di corrispettivi
da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione o stoccaggio ai sensi
dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000,
recante "Tariffe per l'utilizzo delle attivita' di trasporto e
dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del
gas" (di seguito: documento per la consultazione 24 ottobre 2000);
Considerato che gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette
consultazioni hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificita' e di
non agevole riproducibilita' delle infrastrutture di stoccaggio, nonche' il
fatto che l'approntamento a regime di nuovi campi richiede un periodo di tempo
lungo e investimenti a costi marginali crescenti;
Considerato che:
anche in accordo con quanto e' stato segnalato da diversi
operatori e tenuto conto della metodologia cui sono ispirate le disposizioni
adottate con la deliberazione n. 120/2001 per l'attivita' di trasporto, la
specificita' delle condizioni geologiche e operative delle infrastrutture di
stoccaggio determina costi diversi, poco prevedibili e difficilmente
riconducibili a condizioni che consentano di adottare il criterio del costo
standard;
l'analisi dei campi di stoccaggio presenti in Italia evidenzia che
i campi operanti con una pressione massima pari o superiore al 90 per cento
della pressione iniziale hanno prestazioni sostanzialmente non difformi da
quelle tipiche dei campi a regime, essendo questi ultimi caratterizzati da una
pressione massima pari o superiore al 100 per cento della pressione iniziale;
le
osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la
consultazione 24 ottobre 2000, nonche' gli elementi emersi nel corso della
attivita' del gruppo di lavoro istituito ai sensi delle delibere n. 146/2000 e
n. 150/2000 consentono di determinare in via transitoria modalita' semplificate
e urgenti in materia di conferimento delle capacita' e dei corrispettivi per il
bilanciamento del sistema e la reintegrazione degli stoccaggi;
Considerato che la finalita' prevista dall'art. 23, comma 3 del
decreto legislativo n. 164/2000 di non penalizzare le aree del Paese con minori
dotazioni infrastrutturali sia stata realizzata dalle disposizioni contenute
nella deliberazione n. 120/2001, le quali prevedono, fra l'altro, un unico
punto di accesso alla rete nazionale per ciascuna impresa di stoccaggio;
Ritenuto che sia necessario,nelle more dell'adozione del codice di
stoccaggio di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000:
prevedere modalita' semplici e flessibili di accesso al servizio
di stoccaggio, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti
del sistema al nuovo ordinamento tariffario, attraverso la verifica degli
effetti della loro applicazione e la progressiva armonizzazione delle regole
del sistema;
garantire
lo sviluppo di un mercato secondario del servizio di stoccaggio, assicurandone
la concorrenzialita' e vigilando sulla trasparenza e parita' delle condizioni
di accesso al sistema;
Ritenuto che sia opportuno:
prevedere un ordinamento tariffario per il servizio di stoccaggio,
definito in funzione dei costi, indipendentemente dalla destinazione mineraria,
strategica o di modulazione dello stesso servizio;
definire criteri per la determinazione del capitale investito
netto delle imprese di stoccaggio, attraverso il metodo del costo storico
rivalutato, al netto degli ammortamenti economico-tecnici e al netto dei
contributi versati da pubbliche amministrazioni;
definire i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di
stoccaggio con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla specificita'
delle infrastrutture di stoccaggio e alla necessita' di favorirne lo sviluppo e
la realizzazione da parte delle imprese esistenti e di nuove imprese, qualora
necessario per lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio;
riconoscere alle imprese di stoccaggio un tasso di rendimento
medio ponderato reale, per tasse, pari all'8,33 per cento; prevedere un periodo
di regolazione di durata di quattro anni, all'interno del quale le tariffe di stoccaggio
vengano aggiornate annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di
obiettivi di efficienza nelle attivita' delle imprese che erogano il servizio
di stoccaggio (di seguito: imprese di stoccaggio);
prevedere un recupero di produttivita' sulla base del quale
aggiornare annualmente le tariffe, in modo da stimolare il raggiungimento di
maggiore efficienza e in modo da favorire la concorrenza tra il servizio di
stoccaggio e altre forme di servizi alternativi;
prevedere che le imprese di stoccaggio negozino direttamente con
gli utenti le condizioni per la fornitura di eventuali servizi speciali
offerti, nel rispetto della trasparenza e assicurando parita' di trattamento
tra gli utenti;
prevedere nel primo periodo di regolazione una tariffa unica per
ogni impresa di stoccaggio, a prescindere dal numero di concessioni di cui
l'impresa e' titolare, al fine di favorire la gestione coordinata e integrata
del complesso di giacimenti di stoccaggio di cui dispone ogni impresa;
riconoscere alle imprese che gestiscono campi di stoccaggio non
ancora a regime e alle imprese che avviano il servizio di stoccaggio attraverso
nuovi campi, la facolta' di optare per la liberta' tariffaria, al fine di
incentivare l'approntamento di nuovi giacimenti di stoccaggio e di tipologie
innovative di servizio;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della
direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno
2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001) e le seguenti ulteriori
definizioni:
a)
anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1 aprile di ogni anno e il 31
marzo dell'anno successivo;
b)
capacita' conferita e' la capacita' di stoccaggio in termini di spazio e/o di
disponibilita' di punta giornaliera di erogazione della quale sono titolari gli
utenti a seguito della procedura di conferimento;
c)
conferimento e' l'esito del processo di impegno di capacita' di stoccaggio;
d)
costi di abbandono sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli
impianti;
e)
erogazione e' la fase di svuotamento dei giacimenti di stoccaggio;
f)
immobilizzazioni poste in superficie sono i cespiti che rientrano nelle
categorie relative a: centrali di compressione, condotte, terreni e altre
immobilizzazioni materiali;
g)
immobilizzazioni poste nel sottosuolo sono i cespiti che rientrano nelle
categorie relative ai pozzi;
h)
impresa di stoccaggio e' l'impresa che svolge il servizio di stoccaggio,
gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui e' titolare;
i)
iniezione e' la fase di immissione del gas naturale nei giacimenti di
stoccaggio;
j)
periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2002 e il 31
marzo 2006;
k)
pseudo-working gas e' il quantitativo di gas necessario al sito di stoccaggio
per garantire una determinata capacita' di erogazione;
l)
RS sono i ricavi di riferimento complessivi per ciascuna impresa derivanti
dalle attivita' di stoccaggio;
m)
RS elevato a D e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio
di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini
di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001;
n)
RS elevato a E e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio
di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi iniettati ed erogati;
o)
RS elevato a N e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio
di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas acquisiti dall'impresa ai fini
di stoccaggio strategico dopo la data di entrata in vigore del presente
provvedimento;
p)
RS elevato a P e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio
di gas naturale imputata alla disponibilita' di punta giornaliera;
q)
RS elevato a S e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio
di gas naturale imputata alla spazio di stoccaggio;
r)
servizio di stoccaggio e' il complesso delle attivita' finalizzate ad
assicurare lo stoccaggio di modulazione, lo stoccaggio minerario e lo
stoccaggio strategico;
s)
utente e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita' di stoccaggio
per uso proprio o per cessione ad altri;
t)
decreto ministeriale 6 agosto 1991 e' il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del
6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223
del 23 settembre 1991;
u)
decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del
9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128
del 5 giugno 2001.
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di
regolazione, alle imprese di stoccaggio.
2.2 Le tariffe per il servizio di stoccaggio (di seguito: tariffe
di stoccaggio) determinate, a decorrere dall'anno termico 2002-2003, sulla base
dei criteri fissati nel presente provvedimento sono tariffe massime per singolo
corrispettivo applicato. Le imprese di stoccaggio applicano i corrispettivi per
il servizio assicurando trasparenza e parita' di trattamento tra utenti.
Art. 3.
Ricavi di riferimento
3.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio di
cui agli articoli 6 e 7 l'impresa che, alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, svolge il servizio di stoccaggio in campi con pressione
massima pari o superiore al novanta per cento della pressione iniziale, calcola
i ricavi di riferimento RS per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui
all'art. 7, facenti parte della tariffa per l'utilizzo dei servizi di
stoccaggio per l'anno termico 2002-2003, secondo le modalita' definite nei
commi successivi.
3.2 I ricavi di riferimento RS vengono calcolati per il complesso
dei campi attivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e
che operano con pressione massima pari o superiore al novanta per cento della
pressione iniziale, sommando le seguenti componenti:
a)
costi operativi riconosciuti, calcolati ai sensi del comma 3.3;
b)
costo riconosciuto del capitale investito netto, pari all'8,33 per cento,
riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi dei commi 3.4 e 3.5;
c)
ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei
cespiti necessari a ciascuna attivita', ai sensi del comma 3.6.
3.3 I costi operativi di cui al comma 3.2, lettera a), comprendono
tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili alle attivita' di
stoccaggio svolte in campi attivi, e sono i costi effettivamente sostenuti
nell'esercizio 2000 e trasmessi all'Autorita', al netto degli oneri relativi
alle quantita' di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di
iniezione di erogazione o di entrambe, posti a carico degli utenti come
previsto dall'art. 7, comma 7.6 e dei costi attribuibili ai ricavi compensativi
e alle attivita' capitalizzate, comprendendo in particolare:
a)
il costo del personale;
b)
i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
c)
i costi per servizi e prestazioni esterne;
d)
costi di abbandono;
e)
gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.
3.4 Il capitale investito netto delle attivita' di stoccaggio e'
definito come l'attivo immobilizzato netto calcolato secondo le modalita' di
cui al comma 3.5, assumendo pari a zero il capitale circolante netto.
3.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo
immobilizzato l'impresa di stoccaggio:
a)
individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni
dei campi di stoccaggio attivi alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, presenti nel bilancio di chiusura del 2000, raggruppate nelle
categorie di cui alla tabella 1, escludendo gli interessi passivi in corso
d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;
b)
rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla lettera a), in base al
deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;
c)
calcola il valore lordo delle immobilizzazioni come somma dei valori risultanti
dalle rivalutazioni delle singole categorie di cespiti di cui alla lettera b);
d)
determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei
prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla lettera a), rivalutati per
le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
e)
calcola le percentuali di degrado (PD) con la seguente formula:
2000-AIP
PD = ----------- x 100
VUT
dove AIP e' l'anno dell'incremento
patrimoniale e VUT e' la vita utile tecnica individuata nella tabella 1 per le
diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;
f)
calcola, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a
ciascun anno relativa ai contributi a fondo perduto versati da pubbliche
amministrazioni per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate al servizio di
stoccaggio, rivalutata in base al deflatore degli investimenti fissi lordi,
riportato nella tabella 2;
g)
calcola il valore netto delle immobilizzazioni, detraendo dal valore lordo di
cui alla precedente lettera c), il fondo di ammortamento economico-tecnico di
cui alla lettera d) e la somma dei contributi a fondo perduto di cui alla
lettera f);
h)
individua il valore, al netto di eventuali fondi di rettifica, iscritto nel
bilancio di chiusura del 2001 del quantitativo di gas naturale di proprieta'
presente nei campi attivi alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, economicamente estraibili con le infrastrutture esistenti, al
netto del volume di gas la cui
estrazione non risulta possibile per
motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero delle
attivita' produttive, ai sensi dell'art. 51 del decreto ministeriale 6 agosto
1991 o in forza di vincoli ambientali o territoriali;
i)
determina l'attivo immobilizzato netto, sommando al valore netto delle
immobilizzazioni di cui alla lettera g), il valore del gas naturale di cui alla
lettera h).
3.6 Ai fini della determinazione degli ammortamenti
economico-tecnici riconosciuti annualmente, l'impresa:
a)
calcola il valore lordo delle immobilizzazioni delle singole categorie di
cespiti di cui al comma 3.5, lettera c);
b)
calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), per
ogni categoria, per la vita utile tecnica riportata nella tabella 1;
c)
somma gli ammortamenti annui di cui alla lettera b), relativi alle diverse
categorie.
3.7
I ricavi di riferimento RS dell'impresa di stoccaggio sono dati da:
RS = RS elevato a S + SR elevato a D + RS
elevato a N + RS elevato a P + RS elevato a E.
Ciascuna componente e' calcolata come nel seguito:
a)
RS elevato a S = 8,33% . (IMM in base sot + CG + PSWG) + AMM in base sot dove:
IMM in base sot e' il valore netto delle immobilizzazioni poste
nel sottosuolo, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera g);
CG
e' il valore del gas naturale destinato alla funzione di cushion gas, calcolato
ai sensi del comma 3.5, lettera h);
PSWG e' il valore del gas naturale destinato alla funzione di
pseudo-working gas, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h);
AMM in base sot e' l'ammortamento economico-tecnico di cui al
comma 3.2, lettera c), riferito alle categorie di immobilizzazioni poste nel
sottosuolo;
b)
RS elevato a D = 8,33% \cdot GS dove GS e' il valore del gas naturale detenuto
ai fini di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del
2001, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h);
c)
RS elevato a N sommatoria di i RS elevato a Ni = sommatoria di i (8,33% . ASi)
dove ASi e' il valore del quantitativo di gas, acquisito dall'impresa ai fini
di stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, calcolato
al prezzo definito al comma 10.12, lettera a);
d)
RS elevato a P = 8,33% . IMM in base sup + AMM in base sup dove:
IMM in base sup e' il valore netto delle immobilizzazioni poste in
superficie, calcolato ai sensi del precedente comma 3.5, lettera g);
AMM
in base sup e' l'ammortamento economico-tecnico di cui al comma 3.2, lettera
c), riferito alle categorie di immobilizzazioni poste in superficie;
e)
RS in base E = CO dove CO e' la somma dei costi operativi di cui al comma 3.2,
lettera a).
Art. 4.
Rinuncia o decadenza della concessione di
stoccaggio
4.1 Nel caso di rinuncia o decadenza della concessione di
stoccaggio relativa a uno o piu' campi attivi, l'impresa titolare della
concessione ne da' comunicazione all'Autorita' entro trenta giorni dalla data
in cui e' stata esercitata la facolta' di rinuncia o si e' verificata la
decadenza.
4.2 Per il primo anno termico successivo alla data di cui al comma
4.1, l'impresa titolare della concessione di cui al medesimo comma procede al
ricalcolo delle tariffe di stoccaggio, ai sensi degli articoli 3, 6 e 7, tenuto
conto delle capacita' degli stoccaggi di cui l'impresa di stoccaggio resta
titolare.
4.3 In caso di attribuzione da parte del Ministero delle attivita'
produttive della concessione di stoccaggio di cui al comma 4.1 ad altra
impresa, la stessa procede al calcolo della tariffa di stoccaggio ai sensi
degli articoli 3, 6 e 7, tenuto conto delle capacita' degli stoccaggi di cui
essa e' titolare.
Art. 5.
Entrata in esercizio di nuovi campi di
stoccaggio
5.1 Le imprese che avviano il servizio di stoccaggio mediante
nuovi campi, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, ne danno comunicazione all'Autorita' almeno
novanta giorni prima dell'inizio delle attivita'.
5.2 Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, svolgono il servizio di stoccaggio in campi con pressione
massima inferiore al novanta per cento della pressione iniziale, ne danno comunicazione
all'Autorita' entro il 31 marzo 2002.
5.3 Le imprese di cui ai commi 5.1 e 5.2 hanno facolta' di
chiedere all'Autorita' la determinazione delle tariffe per singolo campo,
secondo i criteri di cui agli articoli 3, 6 e 7 e sulla base dei dati
risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico di
applicazione della tariffa, del corrispettivo per l'attribuzione della
concessione di stoccaggio, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto
legislativo n. 164/2000, e delle capacita' dichiarate dall'impresa.
5.4 Le imprese di stoccaggio che non esercitino la facolta' di cui
al comma 5.3, fissano e pubblicano le tariffe per tre anni a decorrere dal
primo anno termico successivo alla data di entrata in funzione del campo e, in
caso di campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento
non a regime, fino al termine del primo periodo regolazione.
Art. 6.
Tariffe di stoccaggio
6.1 Le tariffe di stoccaggio TS e TS in base cg si applicano al
servizio di stoccaggio effettuato su base continua e hanno una durata pari a un
anno termico.
6.2 La tariffa di stoccaggio TS che si applica al servizio di
stoccaggio di modulazione, al servizio di stoccaggio minerario e al servizio di
stoccaggio strategico senza disponibilita' di gas e' composta dalla somma dei
corrispettivi previsti dalla formula:
TS
= S . f in base s + PMG . f in base p + (E elevato a 1 + Eelevato a E) . CVS
dove:
S
e' lo spazio conferito all'utente, espresso in gigajoule per anno;
f in
base s e' il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro per gigajoule
per anno;
PMG e' la massima disponibilita' di punta giornaliera conferita
all'utente nell'anno termico, espressa in gigajoule per giorno;
f
in base p e' il corrispettivo unitario per la disponibilita' di punta
giornaliera, espresso in euro per gigajoule per giorno;
E
elevato a 1 e' l'energia associata al gas immesso in stoccaggio, espressa in
gigajoule;
E
elevato a E e' l'energia associata al gas erogato, espressa in gigajoule;
CVS e' il corrispettivo unitario di iniezione ed erogazione,
espresso in euro per gigajoule.
6.3 La tariffa di stoccaggio TS in base cg che si applica al
servizio di stoccaggio strategico con disponibilita' di gas offerta
dall'impresa di stoccaggio e' composta dalla somma dei corrispettivi previsti
dalla formula:
TS
in base cg = S . f in base s + E in base d . f in base d + E in base ni . f in
base ni + PMG . f in base p
dove:
E
in base d e' l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di gas
detenuti dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultanti dal
bilancio di chiusura del 2001, espressa in gigajoule per anno;
f
in base d e' il corrispettivo unitario per la messa adisposizione del gas
detenuto dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultante dal
bilancio di chiusura del 2001, espresso in euro per gigajoule per anno;
E
in base ni e' l'energia associata al gas acquisito dall'impresa ai fini dello
stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, messo a
disposizione dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico, espressa in
gigajoule per anno;
f
in base ni e' il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas
acquisito dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico nell'anno solare
iesimo, a partire dal 2002, messo a disposizione dall'impresa ai fini dello
stoccaggio strategico, espresso in euro per gigajoule per anno;
S,
f in base s, PMG e f in base p sono definiti al comma 6.2.
6.4 In caso di offerta di un servizio di stoccaggio
interrompibile, l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo f in base p
ridotto rispetto a quello calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 7,
assicurando trasparenza e parita' di trattamento tra gli utenti.
6.5 In caso di conferimento di spazio e di messa a disposizione di
gas a fini di stoccaggio strategico in relazione a contratti di durata
inferiore all'anno, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi f in base
s, f in base ni e f in base d di cui al comma 6.3, in proporzione ai giorni di
effettiva disponibilita' della capacita' conferita.
Art. 7.
Corrispettivi unitari di stoccaggio
facenti parti della tariffa
7.1 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario di
spazio f in base s dividendo RSS, di cui all'articolo 3, per la capacita'
complessiva di stoccaggio di working gas con pressione massima pari o superiore
al novanta per cento della pressione iniziale e FTHP (Flowing Top Role
Pressure, pressione dinamica di flusso in testa pozzo) pari a 75 kg/cmq, dei
campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sulla
base delle condizioni tecnico-minerarie accertate, e comunicate all'Autorita'
per l'anno termico 2001-2002.
7.2 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per
la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa f in base d, dividendo
RSD, di cui all'art. 3, comma 3.7, per i quantitativi di gas detenuti
dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e
risultanti dal bilancio di chiusura del
2001.
7.3 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per
la messa a disposizione del gas acquisito dall'impresa ai fini di
stoccaggio strategico nell'anno solare
iesimo a partire dal 2002, f in base ni, dividendo il valore di RSNi, di cui
all'art. 3, comma
3.7, per i quantitativi di gas acquisiti
dall'impresa nell'anno solare iesimo ai fini di stoccaggio strategico.
7.4 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per
la massima disponibilita' di punta giornaliera f in base p, dividendo
RSP, di cui all'art. 3, comma 3.7, per la
massima disponibilita' di punta giornaliera dell'anno termico 2001-2002,
assunta pari a 9,212\times 106 gigajoule.
7.5 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario
variabile CVS dividendo RSE, di cui all'art. 3, comma 3.7, per la
quantita' di working gas complessivamente
iniettata ed erogata durante l'anno solare 2000, assunta pari a 527,301 \times
106 gigajoule.
7.6 Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, l'impresa di stoccaggio pubblica:
a)
la capacita' disponibile in termini di spazio e disponibilita' di punta
giornaliera per l'anno termico 2002-2003;
b)
i servizi resi disponibili;
c)
un prospetto che riporta su base mensile le quantita' di gas naturale di
proprieta' dell'utente, espresse in percentuale sul
totale immesso e/o erogato, che ciascun
utente deve consegnare all'impresa di stoccaggio al fine di espletare la fase
di iniezione ed erogazione.
7.7 L'impresa di stoccaggio pubblica i dati relativi alle
capacita' disponibili in termini di spazio e punta giornaliera, aggiornati con
cadenza settimanale.
7.8 Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'impresa di stoccaggio
pubblica gli aggiornamenti del prospetto di cui al comma 7.6, lettere b) e c).
Art. 8.
Aggiornamento delle tariffe
8.1 Per gli anni termici 1 aprile 2003-31 marzo 2004, 1 aprile
2004-31 marzo 2005 e 1 aprile 2005-31 marzo 2006, la tariffa base di stoccaggio
e' aggiornata mediante il metodo del price cap, applicando ai valori dei
corrispettivi dell'anno precedente le formule:
a)
f in base st = f in base st-1 (1 + I in base t-1 - RP + Y);
b)
f in base dt = f in base dt-1 (1 + I in base t-1 + Y);
c) f in base
ni t = f in base ni t-1 (1 + l in base t-1 + Y);
d) f in base p t = f in base p t-1 (1 + I in
base t-1 - RP + Y);
e) CVS in base t = CVS in base t-1 (1 + I in
base t-1 - RP + Y);
dove:
I
in base t-1 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno solare
precedente quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
RP
e' il tasso di riduzione annuale dei costi prefissato per il servizio di
stoccaggio, pari al 2,75 per cento;
Y
e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti
da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo.
8.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno termico successivo al primo,
le componenti della tariffa f in base s, f in base d, f in base p, e CVS, di
cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.3 sono soggette a rettifica da parte
dell'Autorita' per il successivo anno termico, qualora si verifichi una
differenza superiore al venti per cento tra i ricavi calcolati sulla base delle
quantita' e delle caratteristiche di riferimento per il calcolo dei
corrispettivi di cui all'art. 7 e i ricavi calcolati con la tariffa aggiornata
e le quantita' effettivamente conferite nell'anno termico precedente e
comunicate all'Autorita'.
8.3 I ricavi di cui al comma 8.2 si intendono al netto dei ricavi
relativi a RSNi e dei ricavi da corrispettivi di bilanciamento di cui all'art.
11.
8.4 Entro il 15 febbraio di ogni anno, qualora l'Autorita' non
abbia proceduto alla rettifica di cui al comma 8.2, l'impresa di stoccaggio
pubblica, anche nel proprio sito internet e in un sito internet messo a
disposizione dall'Autorita', l'aggiornamento della tariffa di cui al presente
articolo.
Art. 9.
Attestazione e verifica dei ricavi
9.1 Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'impresa di stoccaggio
trasmette all'Autorita' una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante e certificata da una societa' di revisione iscritta all'albo
speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, che riporta i ricavi e i dati
di cui alle seguenti lettere a), b) e c), conseguiti nel precedente anno
termico:
a)
i ricavi, derivanti dai corrispettivi unitari di cui all'art. 7, suddivisi per
ciascun corrispettivo;
b)
per ciascuno dei ricavi indicati alla lettera a), lo spazio di stoccaggio e la
disponibilita' di punta giornaliera conferiti nell'anno termico di riferimento
nonche' i volumi di gas iniettati ed erogati;
c)
i ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 11.
Titolo II
Disposizioni urgenti in materia di
conferimento delle capacita' e di corrispettivi per il bilanciamento del
sistema.
Art. 10.
Conferimenti della capacita' di stoccaggio
10.1 L'impresa di stoccaggio comunica mensilmente all'Autorita' le
capacita' impegnate e utilizzate.
10.2 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12,
comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, i conferimenti sono
effettuati secondo le disposizioni dei
commi seguenti.
10.3 Il conferimento e' effettuato dall'impresa di stoccaggio su
base annuale, entro il 1 aprile di ogni anno, salvo i casi di cui all'art. 6,
commi 6.4 e 6.5, e ai commi 10.18 e 10.19, ed escluso l'anno termico 2002-2003,
per il quale tale termine e' fissato al 15 aprile 2002.
10.4 L'utente dello stoccaggio titolare del conferimento, ovvero
l'utente a cui detta titolarita' venga successivamente trasferita, comunica
ogni settimana per quella seguente, secondo modalita' concordate con l'impresa
di stoccaggio, la massima disponibilita' di punta giornaliera di iniezione o
erogazione, nel rispetto del criterio di cui al comma 10.6. L'utente conferma
ogni giorno per quello seguente, secondo modalita' concordate con l'impresa di
stoccaggio, le prenotazioni giornaliere delle capacita'.
10.5 L'impresa di stoccaggio redige e pubblica un programma per la
fase di iniezione relativo ai campi di stoccaggio dei quali sono titolari,
dando indicazione dei margini di flessibilita' consentiti all'utente, tenuto
conto delle diverse percentuali di cui all'art. 7,
comma 7.6, lettera c).
10.6 Le disponibilita' di punta giornaliera di erogazione richieste
settimanalmente dall'utente secondo quanto previsto al comma 10.4, sono
determinate in modo da rispettare proporzioni determinate di punta giornaliera
e di volume residuo di gas, fissate dall'impresa, tenuto conto dell'esperienza
degli ultimi due anni termici. In ogni caso il volume totale richiesto in
erogazione dall'utente non puo' essere superiore al volume totale da questi
immesso in fase di iniezione o di cui comunque detiene la titolarita' in
stoccaggio.
10.7 L'impresa di stoccaggio conferisce lo spazio e la
disponibilita' di punta giornaliera secondo il seguente ordine di
priorita':
a)
titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di
stoccaggio minerario, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo
n. 164/2000 e importatori da stati non appartenenti all'Unione europea per
l'assolvimento degli obblighi di stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 164/2000;
b)
imprese di trasporto, limitatamente al loro fabbisogno per la modulazione,
oraria e per il bilanciamento operativo;
c)
imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di
cui all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 164/2000, fino a
quantitativi massimi di spazio e disponibilita' di punta giornaliera relativi
ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, determinati sulla base:
delle serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni
riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare
per la stazione di riferimento per ciascuna zona di influenza nella quale sono
localizzati i clienti finali;
della conversione delle sopraddette temperature in gradi giorno,
su una base di 18o C;
della domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti
determinata a partire dai consumi del periodo di punta stagionale 2001-2002,
normalizzati al periodo di punta stagionale mediamente rigido;
dei profili giornalieri di consumo dei propri clienti relativi ad
un periodo di punta stagionale mediamente rigido;
d)
imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di
cui all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 164/2000, per ulteriori
quantitativi massimi di spazio e di disponibilita' di punta giornaliera relativi
ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale, determinati
sulla base:
delle serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni
riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica
militare per la stazione di riferimento per ciascuna zona di influenza nella
quale sono localizzati i clienti finali;
della conversione delle sopraddette temperature in gradi giorno,
su una base di 18 oC;
della ulteriore domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti
determinata a partire dai consumi del periodo di punta stagionale 2001-2002,
normalizzati al periodo di punta stagionale mediamente rigido;
dei profili giornalieri di consumo dei propri clienti relativi ad
un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;
e)
clienti idonei.
10.8 L'impresa di stoccaggio rende disponibili agli utenti le
serie delle temperature giornaliere di cui al comma 10.7, lettere c) e d).
10.9 Qualora le richieste di conferimento da parte degli utenti
risultassero superiori alle capacita' disponibili, l'impresa di stoccaggio,
dopo aver garantito i fabbisogni per stoccaggio strategico e minerario, per la
modulazione oraria e il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto,
ripartisce pro quota tali capacita', sulla base dei volumi di gas consumati nel
corso del 2001 dai clienti finali degli utenti, nel rispetto delle priorita' di
accesso di cui al comma 10.7, assicurando trasparenza e parita' di trattamento
tra gli utenti.
10.10 I titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una
prestazione di stoccaggio sono tenuti, contestualmente alla richiesta di
conferimento di capacita' di stoccaggio, a comunicare all'Autorita' le
capacita' complessivamente da loro richieste a ciascuna impresa di stoccaggio.
10.11 Gli utenti che richiedono una prestazione di stoccaggio
strategico, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 del
decreto legislativo n. 164/2000, sono tenuti, contestualmente alla richiesta di
conferimento di capacita' di stoccaggio a comunicare all'Autorita' le capacita'
richieste a ciascuna impresa di stoccaggio.
10.12 In caso di richieste di disponibilita' di gas per stoccaggio
strategico complessivamente superiori ai quantitativi detenuti a tale scopo
dall'impresa di stoccaggio e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001, tali
quantitativi sono ripartiti pro quota tra gli
operatori che ne hanno fatto richiesta.
Per i quantitativi ulteriori ai fini del raggiungimento del quantitativo
fissato dal Ministero delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 3 del
decreto ministeriale 9 maggio 2001:
a)
il prezzo del gas e' proposto dall'impresa di stoccaggio e fissato tramite
asta;
b)
l'utente ha facolta' di richiedere anche il solo servizio di spazio e punta
giornaliera e di disporre di gas di proprieta'.
10.13 L'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di cui
all'art. 7, sulla base dello spazio di stoccaggio e della massima
disponibilita' di punta giornaliera complessivamente conferite, delle quantita'
complessivamente iniettate ed erogate nel corso dell'anno termico, nonche' dei
volumi di gas richiesti a fini dello stoccaggio strategico.
10.14 Gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro le
disponibilita' di punta giornaliera, lo spazio e i volumi di gas di cui dispongono
in stoccaggio, dandone informazione preventiva all'impresa di stoccaggio.
10.15 Qualora vi sia disponibilita' di spazio e di punta
giornaliera l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di consentirne il
trasferimento da un utente all'altro, senza oneri aggiuntivi oltre i
corrispettivi di cui all'art. 7, nel rispetto dell'anonimato degli utenti
richiedenti.
10.16 Le cessioni e gli scambi di cui al comma 10.14, nonche' le
loro condizioni economiche, sono comunicati dagli utenti interessati
mensilmente all'Autorita', che vigila affinche' tali cessioni e scambi
avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parita' di
condizioni di accesso al sistema.
10.17 L'impresa di stoccaggio consente, nel mese di ottobre, nuovi
conferimenti o revisioni delle capacita' conferite per permettere agli utenti
l'adeguamento delle capacita' di stoccaggio alle capacita' di trasporto ad essi
conferite.
10.18 L'impresa di stoccaggio consente, nel corso dell'anno
termico, nuovi conferimenti o revisioni delle capacita' conferite:
a)
qualora vi sia capacita' disponibile;
b)
per servizi di stoccaggio finalizzati a nuovi punti di riconsegna;
c)
per servizi di stoccaggio connessi con l'avvio di nuovi punti di consegna, di
nuove produzioni o di nuove importazioni.
10.19 L'impresa di stoccaggio consente, con cadenza almeno
trimestrale, nuovi conferimenti o revisioni delle capacita' conferite agli
utenti che forniscano direttamente o indirettamente servizi di stoccaggio finalizzati
alla fornitura di clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.
Art. 11.
Corrispettivi di bilanciamento del sistema
e reintegrazione degli stoccaggi
11.1 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12,
comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, i corrispettivi per il
bilanciamento e reintegrazione degli
stoccaggi del sistema sono determinati secondo le disposizioni dei commi
seguenti.
11.2 Gli utenti del servizio di stoccaggio assicurano il rispetto
dell'art. 10, comma 10.6. Le imprese di stoccaggio sono tenute a reimmettere
nel sistema per conto degli utenti la stessa quantita' di energia da questi
ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri relativi alle quantita' di
gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione e/o
erogazione, posti a carico degli utenti nelle percentuali previste dall'art. 7,
comma 7.6, e a informare gli utenti nel piu' breve tempo possibile circa le
quantita' effettivamente immesse e prelevate.
11.3 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, risulti che
l'utente ha erogato con una disponibilita' di punta giornaliera superiore a
quella conferita, l'impresa di stoccaggio applica alla massima disponibilita'
di punta usata in eccesso nell'arco di trenta giorni un corrispettivo pari a:
a)
1,2 volte il corrispettivo unitario f in base p per erogazioni avvenute entro
il 15 gennaio di ogni anno termico;
b)
1,7 volte il corrispettivo unitario f in base p per erogazioni successive al 15
gennaio di ogni anno termico.
11.4 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, le quantita'
immesse in rete da un utente del servizio di trasporto risultino inferiori
rispetto a quelle prelevate, l'utente puo' fare ricorso alle quantita' da lui
detenute in stoccaggio, o acquistare volumi di gas da altri utenti del sistema
entro quindici giorni dalla data del ricevimento dei dati definitivi circa la
sua posizione. Ove tale soluzione non venga messa in atto, l'impresa di
stoccaggio applica alle quantita' prelevate in eccesso dall'utente al suo
sistema di stoccaggi un prezzo del gas pari a 6,5 euro per gigajoule e a 7 euro
per gigajoule nel caso in cui l'utente si trovi per due mesi successivi a
prelevare quantita' maggiori rispetto a quelle immesse, nonche' un
corrispettivo pari a:
a)
1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s per i prelievi
avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico;
b)
1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s per i prelievi
successivi al 15 gennaio di ogni anno termico.
11.5 In caso di ricorso allo stoccaggio strategico, l'utente che
ha prelevato dal sistema gas in eccesso ha l'obbligo di reintegrare
entro il 30 giugno le quantita'
prelevate. Sulle quantita' cosi'
reintegrate, l'impresa di stoccaggio riconosce un prezzo pari a 5,5 euro per
gigajoule.
11.6 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, un utente del
servizio di stoccaggio prelevi dalla sua disponibilita' di gas in stoccaggio,
una quantita' di gas maggiore di quanto previsto per tale arco temporale,
l'impresa di stoccaggio applica a tali maggiori
prelievi un corrispettivo pari a:
a)
2,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi avvenuti
entro il 15 gennaio di ogni anno termico;
b)
1,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi successivi
al 15 gennaio di ogni anno termico.
11.7 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, le quantita'
immesse in rete da un utente del servizio di trasporto risultino superiori
rispetto a quelle prelevate, l'utente puo', qualora vi sia capacita' disponibile,
chiedere l'immissione a stoccaggio, o vendere le suddette quantita' di gas ad
altri utenti del sistema entro quindici giorni dalla data del ricevimento dei
dati definitivi circa la sua posizione. In caso di immissione in stoccaggio,
l'impresa di stoccaggio applica alle quantita' immesse in eccesso dall'utente
nel sistema il corrispettivo unitario di iniezione e un corrispettivo pari a:
a)
1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s nei mesi diversi da
luglio, agosto e settembre;
b)
1,7 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s nei mesi di luglio,
agosto e settembre.
11.8 Le maggiorazioni di cui ai commi 11.3 e 11.4 non si applicano
agli utenti ai quali e' stata conferito spazio di stoccaggio e/o
disponibilita' di punta giornaliera per un
quantitativo inferiore a quello da essi richiesto in fase di conferimento, fino
al raggiungimento dello spazio e delle disponibilita' di punta richieste. A
tali utenti e' riconosciuto in caso di reintegro del gas un prezzo pari a 6
euro per gigajoule.
11.9 Nel caso in cui un utente, che non rinnovi il contratto con
l'impresa di stoccaggio, non sia rientrato nella disponibilita' di tutto il gas
di proprieta' iniettato alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione,
questi corrispondera' all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto
del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione
moltiplicato per tali quantita'. L'impresa di stoccaggio dopo il 30 aprile di
ciascun anno termico e con un preavviso di almeno quarantotto ore all'utente ha
la facolta' di procedere alla vendita del suddetto gas, riconoscendo all'utente
il ricavato della eventuale vendita, al netto dei costi sopportati dall'impresa
per tale vendita.
11.10 Nel caso in cui vi sia ricorso allo stoccaggio strategico,
sia in termini di volumi che di disponibilita' di punta giornaliera, l'impresa
di stoccaggio riconosce agli utenti che detengono tali capacita' un ammontare
pari ad una quota proporzionale dei corrispettivi percepiti a titolo di bilanciamento
del sistema e reintegrazione degli stoccaggi relativi all'utilizzo dello
stoccaggio strategico.
11.11 Per ciascun anno termico, i ricavi derivanti alle imprese di
stoccaggio da corrispettivi di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli
stoccaggi, al netto dei corrispettivi di cui al comma precedente, sono
ripartiti, pro quota, tra gli utenti che hanno
avuto capacita' conferita nello stesso
anno termico.
11.12 E' consentita la stipula di contratti per l'accesso al
sistema di stoccaggio, in deroga alle condizioni previste dall'art. 10 e dal
presente articolo, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia
di tali contratti, pena la nullita' dei medesimi entro quindici giorni dalla
stipula, all'Autorita' per la verifica di cui al comma 11.13.
11.13 Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei contratti
di cui al comma 11.12, l'Autorita' verifica che le clausole ivi contenute non
contrastino con l'esigenza di garantire la liberta' di accesso a parita' di condizioni
e la trasparenza del servizio di stoccaggio, e comunica ai soggetti contraenti,
entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le
necessarie modifiche di dette clausole. Decorsi trenta giorni dalla data del
ricevimento senza che l'Autorita' si pronunci, detti contratti si intendono
positivamente verificati.
Titolo III
Disposizioni transitorie finali
Art. 12.
Compensazioni di cui all'art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000
12.1 Entro il 31 marzo 2003, le imprese di stoccaggio procedono a
compensazione nei confronti degli utenti interessati, ai sensi
dell'art. 23, comma 5, del decreto
legislativo n. 164/2000, sulla base delle tariffe determinate e pubblicate
dalle imprese ai sensi del medesimo articolo, adottando retroattivamente i
valori di spazio di stoccaggio e di disponibilita' di punta conferiti agli
utenti al 31 marzo 2002, ovvero, se non disponibili o inferiori, i valori
massimi di spazio e disponibilita' di punta giornaliera rilevati nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
164/2000 e la data del 31 marzo 2002.
Art. 13.
Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003
13.1 Entro il 18 marzo 2002 l'impresa di stoccaggio trasmette
all'Autorita' una proposta contenente i corrispettivi di cui al presente
articolo, con indicazione della tipologia di servizi che intende offrire.
13.2 Le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorita' non
si pronunci in senso contrario entro il 28 marzo 2002.
13.3 L'impresa di stoccaggio pubblica i corrispettivi con
indicazione del servizio offerto entro il 1 aprile 2002.
Art. 14.
Disposizioni finali
14.1 Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce il
parametro Y di cui all'art. 8, comma 1. Fino all'emanazione di tali
provvedimenti, il parametro Y e' pari a zero.
14.2 Le imprese di stoccaggio effettuano le pubblicazioni previste
dal presente provvedimento, avvalendosi del proprio sito Internet e
di un sito Internet messo a disposizione
dall'Autorita'.
14.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla
data della sua pubblicazione.
Di
dare mandato al presidente per le azioni a seguire.
Milano, 27 febbraio 2002
Il presidente: Ranci
Tabella 1
Vita tecnica utile per le diverse categorie di cespiti
=====================================================================
Categoria di cespiti | Vita utile tecnica in anni
=====================================================================
Fabbricati | 50
Pozzi | 60
Condotte | 40
Centrali di compressione | 20
Altre immobilizzazioni | 10
Tabella 2
Deflatore degli investimenti fissi lordi
=====================================================================
Anno | Deflatore | Anno | Deflatore
=====================================================================
1944 | 1497,7910 | 1973 | 12,1298
1945 | 223,5229 | 1974 | 9,3947
1946 | 59,3978 | 1975 | 7,9954
1947 | 34,7771 | 1976 | 6,5512
1948 | 29,4952 | 1977 | 5,5108
1949 | 29,6284 | 1978 | 4,8340
1950 | 29,2534 | 1979 | 4,1386
1951 | 26,0165 | 1980 | 3,3713
1952 | 25,8023 | 1981 | 2,7757
1953 | 26,2885 | 1982 | 2,3893
1954 | 26,7148 | 1983 | 2,1369
1955 | 26,7020 | 1984 | 1,9509
1956 | 25,9398 | 1985 | 1,7898
1957 | 25,2185 | 1986 | 1,7233
1958 | 25,8002 | 1987 | 1,6453
1959 | 25,9822 | 1988 | 1,5531
1960 | 24,9392 | 1989 | 1,4736
1961 | 24,0695 | 1990 | 1,3821
1962 | 23,0890 | 1991 | 1,3047
1963 | 21,3570 | 1992 | 1,2550
1964 | 20,4627 | 1993 | 1,2053
1965 | 20,3982 | 1994 | 1,1681
1966 | 19,8493 | 1995 | 1,1237
1967 | 19,1969 | 1996 | 1,0943
1968 | 18,7650 | 1997 | 1,0741
1969 | 17,7193 | 1998 | 1,0564
1970 | 16,2514 | 1999 | 1,0434
1971 | 15,2545 | 2000 | 1,0183
1972 | 14,5561 | 2001 | 1,0000