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Deliberazione dell’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas del 27 febbraio 2002

 

Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale. (Deliberazione n. 26/02).

 

(Pubblicata su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 2-4-2002)

 

L'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas

Nella riunione del 27 febbraio 2002;

 

Premesso che:

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) stabilisce che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determina le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

 

l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno; e che le tariffe di stoccaggio devono anche permettere lo sviluppo dello stoccaggio, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacita', tenendo conto del particolare rischio associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;

 

l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivita' produttive) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopracitato;

 

l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che il soggetto titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse;

 

l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che alle imprese che svolgono attivita' di stoccaggio deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;

 

Premesso che la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito: delibera n. 147/00) ha disposto l'avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attivita' di stoccaggio, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio, allo scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte della corresponsione delle tariffe di stoccaggio;

 

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 164/00;

 

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1991 (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 1991);

 

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto ministeriale 27 marzo 2001);

 

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);

 

il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);

 

Viste:

la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 193, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999;

 

la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/2000 (di seguito: delibera n. 146/2000);

 

la delibera n. 147/2000;

 

la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/2000 (di seguito: delibera n. 150/2000);

 

la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;

 

la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001);

 

la delibera dell'Autorita' 3 ottobre 2001, n. 217/2001, recante parere al Ministro delle attivita' produttive sullo schema di decreto in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione o stoccaggio ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

 

Visto il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000, recante "Tariffe per l'utilizzo delle attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas" (di seguito: documento per la consultazione 24 ottobre 2000);

 

Considerato che gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette consultazioni hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificita' e di non agevole riproducibilita' delle infrastrutture di stoccaggio, nonche' il fatto che l'approntamento a regime di nuovi campi richiede un periodo di tempo lungo e investimenti a costi marginali crescenti;

 

Considerato che:

anche in accordo con quanto e' stato segnalato da diversi operatori e tenuto conto della metodologia cui sono ispirate le disposizioni adottate con la deliberazione n. 120/2001 per l'attivita' di trasporto, la specificita' delle condizioni geologiche e operative delle infrastrutture di stoccaggio determina costi diversi, poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni che consentano di adottare il criterio del costo standard;

 

l'analisi dei campi di stoccaggio presenti in Italia evidenzia che i campi operanti con una pressione massima pari o superiore al 90 per cento della pressione iniziale hanno prestazioni sostanzialmente non difformi da quelle tipiche dei campi a regime, essendo questi ultimi caratterizzati da una pressione massima pari o superiore al 100 per cento della pressione iniziale;

 

le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la consultazione 24 ottobre 2000, nonche' gli elementi emersi nel corso della attivita' del gruppo di lavoro istituito ai sensi delle delibere n. 146/2000 e n. 150/2000 consentono di determinare in via transitoria modalita' semplificate e urgenti in materia di conferimento delle capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema e la reintegrazione degli stoccaggi;

 

Considerato che la finalita' prevista dall'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/2000 di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali sia stata realizzata dalle disposizioni contenute nella deliberazione n. 120/2001, le quali prevedono, fra l'altro, un unico punto di accesso alla rete nazionale per ciascuna impresa di stoccaggio;

 

Ritenuto che sia necessario,nelle more dell'adozione del codice di stoccaggio di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000: prevedere modalita' semplici e flessibili di accesso al servizio di stoccaggio, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti del sistema al nuovo ordinamento tariffario, attraverso la verifica degli effetti della loro applicazione e la progressiva armonizzazione delle regole del sistema;

 

garantire lo sviluppo di un mercato secondario del servizio di stoccaggio, assicurandone la concorrenzialita' e vigilando sulla trasparenza e parita' delle condizioni di accesso al sistema;

 

Ritenuto che sia opportuno:

prevedere un ordinamento tariffario per il servizio di stoccaggio, definito in funzione dei costi, indipendentemente dalla destinazione mineraria, strategica o di modulazione dello stesso servizio;

definire criteri per la determinazione del capitale investito netto delle imprese di stoccaggio, attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economico-tecnici e al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni;

definire i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla specificita' delle infrastrutture di stoccaggio e alla necessita' di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle imprese esistenti e di nuove imprese, qualora necessario per lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio;

riconoscere alle imprese di stoccaggio un tasso di rendimento medio ponderato reale, per tasse, pari all'8,33 per cento;

prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni, all'interno del quale le tariffe di stoccaggio vengano aggiornate annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nelle attivita' delle imprese che erogano il servizio di stoccaggio (di seguito: imprese di stoccaggio);

prevedere un recupero di produttivita' sulla base del quale aggiornare annualmente le tariffe, in modo da stimolare il raggiungimento di maggiore efficienza e in modo da favorire la concorrenza tra il servizio di stoccaggio e altre forme di servizi alternativi;

prevedere che le imprese di stoccaggio negozino direttamente con gli utenti le condizioni per la fornitura di eventuali servizi speciali offerti, nel rispetto della trasparenza e assicurando parita' di trattamento tra gli utenti;

prevedere nel primo periodo di regolazione una tariffa unica per ogni impresa di stoccaggio, a prescindere dal numero di concessioni di cui l'impresa e' titolare, al fine di favorire la gestione coordinata e integrata del complesso di giacimenti di stoccaggio di cui dispone ogni impresa;

riconoscere alle imprese che gestiscono campi di stoccaggio non ancora a regime e alle imprese che avviano il servizio di stoccaggio attraverso nuovi campi, la facolta' di optare per la liberta' tariffaria, al fine di incentivare l'approntamento di nuovi giacimenti di stoccaggio e di tipologie innovative di servizio;

 

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

 

 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001) e le seguenti ulteriori definizioni:

 a) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;

 b) capacita' conferita e' la capacita' di stoccaggio in termini di spazio e/o di disponibilita' di punta giornaliera di erogazione della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;

 c) conferimento e' l'esito del processo di impegno di capacita' di stoccaggio;

 d) costi di abbandono sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli impianti;

 e) erogazione e' la fase di svuotamento dei giacimenti di stoccaggio;

 f) immobilizzazioni poste in superficie sono i cespiti che rientrano nelle categorie relative a: centrali di compressione,condotte, terreni e altre immobilizzazioni materiali;

 g) immobilizzazioni poste nel sottosuolo sono i cespiti che rientrano nelle categorie relative ai pozzi;

 h) impresa di stoccaggio e' l'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui e' titolare;

 i) iniezione e' la fase di immissione del gas naturale nei giacimenti di stoccaggio;

 j) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2002 e il 31 marzo 2006;

 k) pseudo-working gas e' il quantitativo di gas necessario al sito di stoccaggio per garantire una determinata capacita' di erogazione;

 l) RS sono i ricavi di riferimento complessivi per ciascuna impresa derivanti dalle attivita' di stoccaggio;

 m) RS elevato a D e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001;

 n) RS elevato a E e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi iniettati ed erogati;

 o) RS elevato a N e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas acquisiti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento;

 p) RS elevato a P e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla disponibilita' di punta giornaliera;

 q) RS elevato a S e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla spazio di stoccaggio;

 r) servizio di stoccaggio e' il complesso delle attivita' finalizzate ad assicurare lo stoccaggio di modulazione, lo stoccaggio minerario e lo stoccaggio strategico;

 s) utente e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita' di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri;

 t) decreto ministeriale 6 agosto 1991 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1991;

 u) decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001.

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2002;

 

Premesso che:

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) stabilisce che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determina le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

 l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno; e che le tariffe di stoccaggio devono anche permettere lo sviluppo dello stoccaggio, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacita', tenendo conto del particolare rischio associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;

 l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivita' produttive) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopracitato;

 l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che il soggetto titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse;

 l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che alle imprese che svolgono attivita' di stoccaggio deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;

 

 Premesso che la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito: delibera n. 147/00) ha disposto l'avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attivita' di stoccaggio, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio, allo scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte della corresponsione delle tariffe di stoccaggio;

 

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 164/00;

 

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1991 (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 1991);

 il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto ministeriale 27 marzo 2001);

 il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);

 il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);

 

 Viste:

 la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 193, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999;

 la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/2000 (di seguito: delibera n. 146/2000);

 la delibera n. 147/2000;

 la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/2000 (di seguito: delibera n. 150/2000);

 la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;

 la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001);

 la delibera dell'Autorita' 3 ottobre 2001, n. 217/2001, recante parere al Ministro delle attivita' produttive sullo schema di decreto in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione o stoccaggio ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

 Visto il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000, recante "Tariffe per l'utilizzo delle attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas" (di seguito: documento per la consultazione 24 ottobre 2000);

 Considerato che gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette consultazioni hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificita' e di non agevole riproducibilita' delle infrastrutture di stoccaggio, nonche' il fatto che l'approntamento a regime di nuovi campi richiede un periodo di tempo lungo e investimenti a costi marginali crescenti;

 

Considerato che:

 anche in accordo con quanto e' stato segnalato da diversi operatori e tenuto conto della metodologia cui sono ispirate le disposizioni adottate con la deliberazione n. 120/2001 per l'attivita' di trasporto, la specificita' delle condizioni geologiche e operative delle infrastrutture di stoccaggio determina costi diversi, poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni che consentano di adottare il criterio del costo standard;

 l'analisi dei campi di stoccaggio presenti in Italia evidenzia che i campi operanti con una pressione massima pari o superiore al 90 per cento della pressione iniziale hanno prestazioni sostanzialmente non difformi da quelle tipiche dei campi a regime, essendo questi ultimi caratterizzati da una pressione massima pari o superiore al 100 per cento della pressione iniziale;

 le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la consultazione 24 ottobre 2000, nonche' gli elementi emersi nel corso della attivita' del gruppo di lavoro istituito ai sensi delle delibere n. 146/2000 e n. 150/2000 consentono di determinare in via transitoria modalita' semplificate e urgenti in materia di conferimento delle capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema e la reintegrazione degli stoccaggi;

 Considerato che la finalita' prevista dall'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/2000 di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali sia stata realizzata dalle disposizioni contenute nella deliberazione n. 120/2001, le quali prevedono, fra l'altro, un unico punto di accesso alla rete nazionale per ciascuna impresa di stoccaggio;

 Ritenuto che sia necessario,nelle more dell'adozione del codice di stoccaggio di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000:

 prevedere modalita' semplici e flessibili di accesso al servizio di stoccaggio, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti del sistema al nuovo ordinamento tariffario, attraverso la verifica degli effetti della loro applicazione e la progressiva armonizzazione delle regole del sistema;

 garantire lo sviluppo di un mercato secondario del servizio di stoccaggio, assicurandone la concorrenzialita' e vigilando sulla trasparenza e parita' delle condizioni di accesso al sistema;

 

 Ritenuto che sia opportuno:

 prevedere un ordinamento tariffario per il servizio di stoccaggio, definito in funzione dei costi, indipendentemente dalla destinazione mineraria, strategica o di modulazione dello stesso servizio;

 definire criteri per la determinazione del capitale investito netto delle imprese di stoccaggio, attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economico-tecnici e al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni;

 definire i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla specificita' delle infrastrutture di stoccaggio e alla necessita' di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle imprese esistenti e di nuove imprese, qualora necessario per lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio;

 riconoscere alle imprese di stoccaggio un tasso di rendimento medio ponderato reale, per tasse, pari all'8,33 per cento; prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni, all'interno del quale le tariffe di stoccaggio vengano aggiornate annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nelle attivita' delle imprese che erogano il servizio di stoccaggio (di seguito: imprese di stoccaggio);

 prevedere un recupero di produttivita' sulla base del quale aggiornare annualmente le tariffe, in modo da stimolare il raggiungimento di maggiore efficienza e in modo da favorire la concorrenza tra il servizio di stoccaggio e altre forme di servizi alternativi;

 prevedere che le imprese di stoccaggio negozino direttamente con gli utenti le condizioni per la fornitura di eventuali servizi speciali offerti, nel rispetto della trasparenza e assicurando parita' di trattamento tra gli utenti;

 prevedere nel primo periodo di regolazione una tariffa unica per ogni impresa di stoccaggio, a prescindere dal numero di concessioni di cui l'impresa e' titolare, al fine di favorire la gestione coordinata e integrata del complesso di giacimenti di stoccaggio di cui dispone ogni impresa;

 riconoscere alle imprese che gestiscono campi di stoccaggio non ancora a regime e alle imprese che avviano il servizio di stoccaggio attraverso nuovi campi, la facolta' di optare per la liberta' tariffaria, al fine di incentivare l'approntamento di nuovi giacimenti di stoccaggio e di tipologie innovative di servizio;

 

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

 

 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001) e le seguenti ulteriori definizioni:

 a) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;

 b) capacita' conferita e' la capacita' di stoccaggio in termini di spazio e/o di disponibilita' di punta giornaliera di erogazione della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;

 c) conferimento e' l'esito del processo di impegno di capacita' di stoccaggio;

 d) costi di abbandono sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli impianti;

 e) erogazione e' la fase di svuotamento dei giacimenti di stoccaggio;

 f) immobilizzazioni poste in superficie sono i cespiti che rientrano nelle categorie relative a: centrali di compressione, condotte, terreni e altre immobilizzazioni materiali;

 g) immobilizzazioni poste nel sottosuolo sono i cespiti che rientrano nelle categorie relative ai pozzi;

 h) impresa di stoccaggio e' l'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui e' titolare;

 i) iniezione e' la fase di immissione del gas naturale nei giacimenti di stoccaggio;

 j) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2002 e il 31 marzo 2006;

 k) pseudo-working gas e' il quantitativo di gas necessario al sito di stoccaggio per garantire una determinata capacita' di erogazione;

 l) RS sono i ricavi di riferimento complessivi per ciascuna impresa derivanti dalle attivita' di stoccaggio;

 m) RS elevato a D e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001;

 n) RS elevato a E e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi iniettati ed erogati;

 o) RS elevato a N e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas acquisiti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento;

 p) RS elevato a P e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla disponibilita' di punta giornaliera;

 q) RS elevato a S e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla spazio di stoccaggio;

 r) servizio di stoccaggio e' il complesso delle attivita' finalizzate ad assicurare lo stoccaggio di modulazione, lo stoccaggio minerario e lo stoccaggio strategico;

 s) utente e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita' di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri;

 t) decreto ministeriale 6 agosto 1991 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1991;

 u) decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001.

 

Art. 2.

Ambito di applicazione

 

 2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di stoccaggio.

 2.2 Le tariffe per il servizio di stoccaggio (di seguito: tariffe di stoccaggio) determinate, a decorrere dall'anno termico 2002-2003, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento sono tariffe massime per singolo corrispettivo applicato. Le imprese di stoccaggio applicano i corrispettivi per il servizio assicurando trasparenza e parita' di trattamento tra utenti.

 

Art. 3.

Ricavi di riferimento

 

 3.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio di cui agli articoli 6 e 7 l'impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima pari o superiore al novanta per cento della pressione iniziale, calcola i ricavi di riferimento RS per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 7, facenti parte della tariffa per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio per l'anno termico 2002-2003, secondo le modalita' definite nei commi successivi.

 3.2 I ricavi di riferimento RS vengono calcolati per il complesso dei campi attivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che operano con pressione massima pari o superiore al novanta per cento della pressione iniziale, sommando le seguenti componenti:

 a) costi operativi riconosciuti, calcolati ai sensi del comma 3.3;

 b) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari all'8,33 per cento, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi dei commi 3.4 e 3.5;

 c) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attivita', ai sensi del comma 3.6.

 3.3 I costi operativi di cui al comma 3.2, lettera a), comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili alle attivita' di stoccaggio svolte in campi attivi, e sono i costi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2000 e trasmessi all'Autorita', al netto degli oneri relativi alle quantita' di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione di erogazione o di entrambe, posti a carico degli utenti come previsto dall'art. 7, comma 7.6 e dei costi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attivita' capitalizzate, comprendendo in particolare:

 a) il costo del personale;

 b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;

 c) i costi per servizi e prestazioni esterne;

 d) costi di abbandono;

 e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.

 3.4 Il capitale investito netto delle attivita' di stoccaggio e' definito come l'attivo immobilizzato netto calcolato secondo le modalita' di cui al comma 3.5, assumendo pari a zero il capitale circolante netto.

 3.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato l'impresa di stoccaggio:

 a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni dei campi di stoccaggio attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presenti nel bilancio di chiusura del 2000, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;

 b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla lettera a), in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;

 c) calcola il valore lordo delle immobilizzazioni come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni delle singole categorie di cespiti di cui alla lettera b);

 d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla lettera a), rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);

 e) calcola le percentuali di degrado (PD) con la seguente formula:

 

 2000-AIP

 PD = ----------- x 100

 VUT

 

dove AIP e' l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT e' la vita utile tecnica individuata nella tabella 1 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

 f) calcola, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate al servizio di stoccaggio, rivalutata in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;

 g) calcola il valore netto delle immobilizzazioni, detraendo dal valore lordo di cui alla precedente lettera c), il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi a fondo perduto di cui alla lettera f);

 h) individua il valore, al netto di eventuali fondi di rettifica, iscritto nel bilancio di chiusura del 2001 del quantitativo di gas naturale di proprieta' presente nei campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, economicamente estraibili con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui

estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 51 del decreto ministeriale 6 agosto 1991 o in forza di vincoli ambientali o territoriali;

 i) determina l'attivo immobilizzato netto, sommando al valore netto delle immobilizzazioni di cui alla lettera g), il valore del gas naturale di cui alla lettera h).

 3.6 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente, l'impresa:

 a) calcola il valore lordo delle immobilizzazioni delle singole categorie di cespiti di cui al comma 3.5, lettera c);

 b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), per ogni categoria, per la vita utile tecnica riportata nella tabella 1;

 c) somma gli ammortamenti annui di cui alla lettera b), relativi alle diverse categorie.

 3.7 I ricavi di riferimento RS dell'impresa di stoccaggio sono dati da:

RS = RS elevato a S + SR elevato a D + RS elevato a N + RS elevato a P + RS elevato a E.

 Ciascuna componente e' calcolata come nel seguito:

 a) RS elevato a S = 8,33% . (IMM in base sot + CG + PSWG) + AMM in base sot dove:

 IMM in base sot e' il valore netto delle immobilizzazioni poste nel sottosuolo, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera g);

 CG e' il valore del gas naturale destinato alla funzione di cushion gas, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h);

 PSWG e' il valore del gas naturale destinato alla funzione di pseudo-working gas, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h);

 AMM in base sot e' l'ammortamento economico-tecnico di cui al comma 3.2, lettera c), riferito alle categorie di immobilizzazioni poste nel sottosuolo;

 b) RS elevato a D = 8,33% \cdot GS dove GS e' il valore del gas naturale detenuto ai fini di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h);

 c) RS elevato a N sommatoria di i RS elevato a Ni = sommatoria di i (8,33% . ASi) dove ASi e' il valore del quantitativo di gas, acquisito dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, calcolato al prezzo definito al comma 10.12, lettera a);

 d) RS elevato a P = 8,33% . IMM in base sup + AMM in base sup dove:

 IMM in base sup e' il valore netto delle immobilizzazioni poste in superficie, calcolato ai sensi del precedente comma 3.5, lettera g);

 AMM in base sup e' l'ammortamento economico-tecnico di cui al comma 3.2, lettera c), riferito alle categorie di immobilizzazioni poste in superficie;

 e) RS in base E = CO dove CO e' la somma dei costi operativi di cui al comma 3.2,

lettera a).

 

Art. 4.

Rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio

 

 4.1 Nel caso di rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio relativa a uno o piu' campi attivi, l'impresa titolare della concessione ne da' comunicazione all'Autorita' entro trenta giorni dalla data in cui e' stata esercitata la facolta' di rinuncia o si e' verificata la decadenza.

 4.2 Per il primo anno termico successivo alla data di cui al comma 4.1, l'impresa titolare della concessione di cui al medesimo comma procede al ricalcolo delle tariffe di stoccaggio, ai sensi degli articoli 3, 6 e 7, tenuto conto delle capacita' degli stoccaggi di cui l'impresa di stoccaggio resta titolare.

 4.3 In caso di attribuzione da parte del Ministero delle attivita' produttive della concessione di stoccaggio di cui al comma 4.1 ad altra impresa, la stessa procede al calcolo della tariffa di stoccaggio ai sensi degli articoli 3, 6 e 7, tenuto conto delle capacita' degli stoccaggi di cui essa e' titolare.

 

Art. 5.

Entrata in esercizio di nuovi campi di stoccaggio

 

 5.1 Le imprese che avviano il servizio di stoccaggio mediante nuovi campi, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ne danno comunicazione all'Autorita' almeno novanta giorni prima dell'inizio delle attivita'.

 5.2 Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolgono il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima inferiore al novanta per cento della pressione iniziale, ne danno comunicazione all'Autorita' entro il 31 marzo 2002.

 5.3 Le imprese di cui ai commi 5.1 e 5.2 hanno facolta' di chiedere all'Autorita' la determinazione delle tariffe per singolo campo, secondo i criteri di cui agli articoli 3, 6 e 7 e sulla base dei dati risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico di applicazione della tariffa, del corrispettivo per l'attribuzione della concessione di stoccaggio, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000, e delle capacita' dichiarate dall'impresa.

 5.4 Le imprese di stoccaggio che non esercitino la facolta' di cui al comma 5.3, fissano e pubblicano le tariffe per tre anni a decorrere dal primo anno termico successivo alla data di entrata in funzione del campo e, in caso di campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non a regime, fino al termine del primo periodo regolazione.

 

Art. 6.

Tariffe di stoccaggio

 

 6.1 Le tariffe di stoccaggio TS e TS in base cg si applicano al servizio di stoccaggio effettuato su base continua e hanno una durata pari a un anno termico.

 6.2 La tariffa di stoccaggio TS che si applica al servizio di stoccaggio di modulazione, al servizio di stoccaggio minerario e al servizio di stoccaggio strategico senza disponibilita' di gas e' composta dalla somma dei corrispettivi previsti dalla formula:

 TS = S . f in base s + PMG . f in base p + (E elevato a 1 + Eelevato a E) . CVS dove:

 S e' lo spazio conferito all'utente, espresso in gigajoule per anno;

 f in base s e' il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro per gigajoule per anno;

 PMG e' la massima disponibilita' di punta giornaliera conferita all'utente nell'anno termico, espressa in gigajoule per giorno;

 f in base p e' il corrispettivo unitario per la disponibilita' di punta giornaliera, espresso in euro per gigajoule per giorno;

 E elevato a 1 e' l'energia associata al gas immesso in stoccaggio, espressa in gigajoule;

 E elevato a E e' l'energia associata al gas erogato, espressa in gigajoule;

 CVS e' il corrispettivo unitario di iniezione ed erogazione, espresso in euro per gigajoule.

 6.3 La tariffa di stoccaggio TS in base cg che si applica al servizio di stoccaggio strategico con disponibilita' di gas offerta dall'impresa di stoccaggio e' composta dalla somma dei corrispettivi previsti dalla formula:

 TS in base cg = S . f in base s + E in base d . f in base d + E in base ni . f in base ni + PMG . f in base p

 dove:

 E in base d e' l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001, espressa in gigajoule per anno;

 f in base d e' il corrispettivo unitario per la messa adisposizione del gas detenuto dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001, espresso in euro per gigajoule per anno;

 E in base ni e' l'energia associata al gas acquisito dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, messo a disposizione dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico, espressa in gigajoule per anno;

 f in base ni e' il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas acquisito dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, messo a disposizione dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico, espresso in euro per gigajoule per anno;

 S, f in base s, PMG e f in base p sono definiti al comma 6.2.

 6.4 In caso di offerta di un servizio di stoccaggio interrompibile, l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo f in base p ridotto rispetto a quello calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 7, assicurando trasparenza e parita' di trattamento tra gli utenti.

 6.5 In caso di conferimento di spazio e di messa a disposizione di gas a fini di stoccaggio strategico in relazione a contratti di durata inferiore all'anno, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi f in base s, f in base ni e f in base d di cui al comma 6.3, in proporzione ai giorni di effettiva disponibilita' della capacita' conferita.

 

Art. 7.

Corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parti della tariffa

 

 7.1 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario di spazio f in base s dividendo RSS, di cui all'articolo 3, per la capacita' complessiva di stoccaggio di working gas con pressione massima pari o superiore al novanta per cento della pressione iniziale e FTHP (Flowing Top Role Pressure, pressione dinamica di flusso in testa pozzo) pari a 75 kg/cmq, dei campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sulla base delle condizioni tecnico-minerarie accertate, e comunicate all'Autorita' per l'anno termico 2001-2002.

 7.2 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa f in base d, dividendo RSD, di cui all'art. 3, comma 3.7, per i quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e

risultanti dal bilancio di chiusura del 2001.

 7.3 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas acquisito dall'impresa ai fini di

stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo a partire dal 2002, f in base ni, dividendo il valore di RSNi, di cui all'art. 3, comma

3.7, per i quantitativi di gas acquisiti dall'impresa nell'anno solare iesimo ai fini di stoccaggio strategico.

 7.4 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la massima disponibilita' di punta giornaliera f in base p, dividendo

RSP, di cui all'art. 3, comma 3.7, per la massima disponibilita' di punta giornaliera dell'anno termico 2001-2002, assunta pari a 9,212\times 106 gigajoule.

 7.5 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario variabile CVS dividendo RSE, di cui all'art. 3, comma 3.7, per la

quantita' di working gas complessivamente iniettata ed erogata durante l'anno solare 2000, assunta pari a 527,301 \times 106 gigajoule.

 7.6 Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'impresa di stoccaggio pubblica:

 a) la capacita' disponibile in termini di spazio e disponibilita' di punta giornaliera per l'anno termico 2002-2003;

 b) i servizi resi disponibili;

 c) un prospetto che riporta su base mensile le quantita' di gas naturale di proprieta' dell'utente, espresse in percentuale sul

totale immesso e/o erogato, che ciascun utente deve consegnare all'impresa di stoccaggio al fine di espletare la fase di iniezione ed erogazione.

 7.7 L'impresa di stoccaggio pubblica i dati relativi alle capacita' disponibili in termini di spazio e punta giornaliera, aggiornati con cadenza settimanale.

 7.8 Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'impresa di stoccaggio pubblica gli aggiornamenti del prospetto di cui al comma 7.6, lettere b) e c).

 

Art. 8.

Aggiornamento delle tariffe

 

 8.1 Per gli anni termici 1 aprile 2003-31 marzo 2004, 1 aprile 2004-31 marzo 2005 e 1 aprile 2005-31 marzo 2006, la tariffa base di stoccaggio e' aggiornata mediante il metodo del price cap, applicando ai valori dei corrispettivi dell'anno precedente le formule:

 a) f in base st = f in base st-1 (1 + I in base t-1 - RP + Y);

 b) f in base dt = f in base dt-1 (1 + I in base t-1 + Y);

 c) f in base ni t = f in base ni t-1 (1 + l in base t-1 + Y);

 d) f in base p t = f in base p t-1 (1 + I in base t-1 - RP + Y);

 e) CVS in base t = CVS in base t-1 (1 + I in base t-1 - RP + Y);

 dove:

 I in base t-1 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno solare precedente quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;

 RP e' il tasso di riduzione annuale dei costi prefissato per il servizio di stoccaggio, pari al 2,75 per cento;

 Y e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo.

 8.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno termico successivo al primo, le componenti della tariffa f in base s, f in base d, f in base p, e CVS, di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.3 sono soggette a rettifica da parte dell'Autorita' per il successivo anno termico, qualora si verifichi una differenza superiore al venti per cento tra i ricavi calcolati sulla base delle quantita' e delle caratteristiche di riferimento per il calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 7 e i ricavi calcolati con la tariffa aggiornata e le quantita' effettivamente conferite nell'anno termico precedente e comunicate all'Autorita'.

 8.3 I ricavi di cui al comma 8.2 si intendono al netto dei ricavi relativi a RSNi e dei ricavi da corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 11.

 8.4 Entro il 15 febbraio di ogni anno, qualora l'Autorita' non abbia proceduto alla rettifica di cui al comma 8.2, l'impresa di stoccaggio pubblica, anche nel proprio sito internet e in un sito internet messo a disposizione dall'Autorita', l'aggiornamento della tariffa di cui al presente articolo.

 

Art. 9.

Attestazione e verifica dei ricavi

 

 9.1 Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorita' una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, che riporta i ricavi e i dati di cui alle seguenti lettere a), b) e c), conseguiti nel precedente anno termico:

 a) i ricavi, derivanti dai corrispettivi unitari di cui all'art. 7, suddivisi per ciascun corrispettivo;

 b) per ciascuno dei ricavi indicati alla lettera a), lo spazio di stoccaggio e la disponibilita' di punta giornaliera conferiti nell'anno termico di riferimento nonche' i volumi di gas iniettati ed erogati;

 c) i ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 11.

 

Titolo II

Disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacita' e di corrispettivi per il bilanciamento del sistema.

 

Art. 10.

Conferimenti della capacita' di stoccaggio

 

 10.1 L'impresa di stoccaggio comunica mensilmente all'Autorita' le capacita' impegnate e utilizzate.

 10.2 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, i conferimenti sono

effettuati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

 10.3 Il conferimento e' effettuato dall'impresa di stoccaggio su base annuale, entro il 1 aprile di ogni anno, salvo i casi di cui all'art. 6, commi 6.4 e 6.5, e ai commi 10.18 e 10.19, ed escluso l'anno termico 2002-2003, per il quale tale termine e' fissato al 15 aprile 2002.

 10.4 L'utente dello stoccaggio titolare del conferimento, ovvero l'utente a cui detta titolarita' venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalita' concordate con l'impresa di stoccaggio, la massima disponibilita' di punta giornaliera di iniezione o erogazione, nel rispetto del criterio di cui al comma 10.6. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalita' concordate con l'impresa di stoccaggio, le prenotazioni giornaliere delle capacita'.

 10.5 L'impresa di stoccaggio redige e pubblica un programma per la fase di iniezione relativo ai campi di stoccaggio dei quali sono titolari, dando indicazione dei margini di flessibilita' consentiti all'utente, tenuto conto delle diverse percentuali di cui all'art. 7,

comma 7.6, lettera c).

 10.6 Le disponibilita' di punta giornaliera di erogazione richieste settimanalmente dall'utente secondo quanto previsto al comma 10.4, sono determinate in modo da rispettare proporzioni determinate di punta giornaliera e di volume residuo di gas, fissate dall'impresa, tenuto conto dell'esperienza degli ultimi due anni termici. In ogni caso il volume totale richiesto in erogazione dall'utente non puo' essere superiore al volume totale da questi immesso in fase di iniezione o di cui comunque detiene la titolarita' in stoccaggio.

 10.7 L'impresa di stoccaggio conferisce lo spazio e la disponibilita' di punta giornaliera secondo il seguente ordine di

priorita':

 a) titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio minerario, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 e importatori da stati non appartenenti all'Unione europea per l'assolvimento degli obblighi di stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000;

 b) imprese di trasporto, limitatamente al loro fabbisogno per la modulazione, oraria e per il bilanciamento operativo;

 c) imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto

legislativo n. 164/2000, fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilita' di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, determinati sulla base:

 delle serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la stazione di riferimento per ciascuna zona di influenza nella quale sono localizzati i clienti finali;

 della conversione delle sopraddette temperature in gradi giorno, su una base di 18o C;

 della domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti determinata a partire dai consumi del periodo di punta stagionale 2001-2002, normalizzati al periodo di punta stagionale mediamente rigido;

 dei profili giornalieri di consumo dei propri clienti relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;

 d) imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto

legislativo n. 164/2000, per ulteriori quantitativi massimi di spazio e di disponibilita' di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale, determinati sulla base:

 delle serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la stazione di riferimento per ciascuna zona di influenza nella quale sono localizzati i clienti finali;

 della conversione delle sopraddette temperature in gradi giorno, su una base di 18 oC;

 della ulteriore domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti determinata a partire dai consumi del periodo di punta stagionale 2001-2002, normalizzati al periodo di punta stagionale mediamente rigido;

 dei profili giornalieri di consumo dei propri clienti relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;

 e) clienti idonei.

 10.8 L'impresa di stoccaggio rende disponibili agli utenti le serie delle temperature giornaliere di cui al comma 10.7, lettere c) e d).

 10.9 Qualora le richieste di conferimento da parte degli utenti risultassero superiori alle capacita' disponibili, l'impresa di stoccaggio, dopo aver garantito i fabbisogni per stoccaggio strategico e minerario, per la modulazione oraria e il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto, ripartisce pro quota tali capacita', sulla base dei volumi di gas consumati nel corso del 2001 dai clienti finali degli utenti, nel rispetto delle priorita' di accesso di cui al comma 10.7, assicurando trasparenza e parita' di trattamento tra gli utenti.

 10.10 I titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio sono tenuti, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacita' di stoccaggio, a comunicare all'Autorita' le capacita' complessivamente da loro richieste a ciascuna impresa di stoccaggio.

 10.11 Gli utenti che richiedono una prestazione di stoccaggio strategico, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, sono tenuti, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacita' di stoccaggio a comunicare all'Autorita' le capacita' richieste a ciascuna impresa di stoccaggio.

 10.12 In caso di richieste di disponibilita' di gas per stoccaggio strategico complessivamente superiori ai quantitativi detenuti a tale scopo dall'impresa di stoccaggio e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001, tali quantitativi sono ripartiti pro quota tra gli

operatori che ne hanno fatto richiesta. Per i quantitativi ulteriori ai fini del raggiungimento del quantitativo fissato dal Ministero delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 9 maggio 2001:

 a) il prezzo del gas e' proposto dall'impresa di stoccaggio e fissato tramite asta;

 b) l'utente ha facolta' di richiedere anche il solo servizio di spazio e punta giornaliera e di disporre di gas di proprieta'.

 10.13 L'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di cui all'art. 7, sulla base dello spazio di stoccaggio e della massima disponibilita' di punta giornaliera complessivamente conferite, delle quantita' complessivamente iniettate ed erogate nel corso dell'anno termico, nonche' dei volumi di gas richiesti a fini dello stoccaggio strategico.

 10.14 Gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro le disponibilita' di punta giornaliera, lo spazio e i volumi di gas di cui dispongono in stoccaggio, dandone informazione preventiva all'impresa di stoccaggio.

 10.15 Qualora vi sia disponibilita' di spazio e di punta giornaliera l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di consentirne il trasferimento da un utente all'altro, senza oneri aggiuntivi oltre i corrispettivi di cui all'art. 7, nel rispetto dell'anonimato degli utenti richiedenti.

 10.16 Le cessioni e gli scambi di cui al comma 10.14, nonche' le loro condizioni economiche, sono comunicati dagli utenti interessati mensilmente all'Autorita', che vigila affinche' tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parita' di condizioni di accesso al sistema.

 10.17 L'impresa di stoccaggio consente, nel mese di ottobre, nuovi conferimenti o revisioni delle capacita' conferite per permettere agli utenti l'adeguamento delle capacita' di stoccaggio alle capacita' di trasporto ad essi conferite.

 10.18 L'impresa di stoccaggio consente, nel corso dell'anno termico, nuovi conferimenti o revisioni delle capacita' conferite:

 a) qualora vi sia capacita' disponibile;

 b) per servizi di stoccaggio finalizzati a nuovi punti di riconsegna;

 c) per servizi di stoccaggio connessi con l'avvio di nuovi punti di consegna, di nuove produzioni o di nuove importazioni.

 10.19 L'impresa di stoccaggio consente, con cadenza almeno trimestrale, nuovi conferimenti o revisioni delle capacita' conferite agli utenti che forniscano direttamente o indirettamente servizi di stoccaggio finalizzati alla fornitura di clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.

 

Art. 11.

Corrispettivi di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi

 11.1 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, i corrispettivi per il

bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi del sistema sono determinati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

 11.2 Gli utenti del servizio di stoccaggio assicurano il rispetto dell'art. 10, comma 10.6. Le imprese di stoccaggio sono tenute a reimmettere nel sistema per conto degli utenti la stessa quantita' di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri relativi alle quantita' di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione e/o erogazione, posti a carico degli utenti nelle percentuali previste dall'art. 7, comma 7.6, e a informare gli utenti nel piu' breve tempo possibile circa le quantita' effettivamente immesse e prelevate.

 11.3 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, risulti che l'utente ha erogato con una disponibilita' di punta giornaliera superiore a quella conferita, l'impresa di stoccaggio applica alla massima disponibilita' di punta usata in eccesso nell'arco di trenta giorni un corrispettivo pari a:

 a) 1,2 volte il corrispettivo unitario f in base p per erogazioni avvenute entro il 15 gennaio di ogni anno termico;

 b) 1,7 volte il corrispettivo unitario f in base p per erogazioni successive al 15 gennaio di ogni anno termico.

 11.4 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, le quantita' immesse in rete da un utente del servizio di trasporto risultino inferiori rispetto a quelle prelevate, l'utente puo' fare ricorso alle quantita' da lui detenute in stoccaggio, o acquistare volumi di gas da altri utenti del sistema entro quindici giorni dalla data del ricevimento dei dati definitivi circa la sua posizione. Ove tale soluzione non venga messa in atto, l'impresa di stoccaggio applica alle quantita' prelevate in eccesso dall'utente al suo sistema di stoccaggi un prezzo del gas pari a 6,5 euro per gigajoule e a 7 euro per gigajoule nel caso in cui l'utente si trovi per due mesi successivi a prelevare quantita' maggiori rispetto a quelle immesse, nonche' un corrispettivo pari a:

 a) 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s per i prelievi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico;

 b) 1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s per i prelievi successivi al 15 gennaio di ogni anno termico.

 11.5 In caso di ricorso allo stoccaggio strategico, l'utente che ha prelevato dal sistema gas in eccesso ha l'obbligo di reintegrare

entro il 30 giugno le quantita' prelevate.  Sulle quantita' cosi' reintegrate, l'impresa di stoccaggio riconosce un prezzo pari a 5,5 euro per gigajoule.

 11.6 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, un utente del servizio di stoccaggio prelevi dalla sua disponibilita' di gas in stoccaggio, una quantita' di gas maggiore di quanto previsto per tale arco temporale, l'impresa di stoccaggio applica a tali maggiori

prelievi un corrispettivo pari a:

 a) 2,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico;

 b) 1,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi successivi al 15 gennaio di ogni anno termico.

 11.7 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, le quantita' immesse in rete da un utente del servizio di trasporto risultino superiori rispetto a quelle prelevate, l'utente puo', qualora vi sia capacita' disponibile, chiedere l'immissione a stoccaggio, o vendere le suddette quantita' di gas ad altri utenti del sistema entro quindici giorni dalla data del ricevimento dei dati definitivi circa la sua posizione. In caso di immissione in stoccaggio, l'impresa di stoccaggio applica alle quantita' immesse in eccesso dall'utente nel sistema il corrispettivo unitario di iniezione e un corrispettivo pari a:

 a) 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s nei mesi diversi da luglio, agosto e settembre;

 b) 1,7 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s nei mesi di luglio, agosto e settembre.

 11.8 Le maggiorazioni di cui ai commi 11.3 e 11.4 non si applicano agli utenti ai quali e' stata conferito spazio di stoccaggio e/o

disponibilita' di punta giornaliera per un quantitativo inferiore a quello da essi richiesto in fase di conferimento, fino al raggiungimento dello spazio e delle disponibilita' di punta richieste. A tali utenti e' riconosciuto in caso di reintegro del gas un prezzo pari a 6 euro per gigajoule.

 11.9 Nel caso in cui un utente, che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio, non sia rientrato nella disponibilita' di tutto il gas di proprieta' iniettato alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione, questi corrispondera' all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantita'. L'impresa di stoccaggio dopo il 30 aprile di ciascun anno termico e con un preavviso di almeno quarantotto ore all'utente ha la facolta' di procedere alla vendita del suddetto gas, riconoscendo all'utente il ricavato della eventuale vendita, al netto dei costi sopportati dall'impresa per tale vendita.

 11.10 Nel caso in cui vi sia ricorso allo stoccaggio strategico, sia in termini di volumi che di disponibilita' di punta giornaliera, l'impresa di stoccaggio riconosce agli utenti che detengono tali capacita' un ammontare pari ad una quota proporzionale dei corrispettivi percepiti a titolo di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi relativi all'utilizzo dello stoccaggio strategico.

 11.11 Per ciascun anno termico, i ricavi derivanti alle imprese di stoccaggio da corrispettivi di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi, al netto dei corrispettivi di cui al comma precedente, sono ripartiti, pro quota, tra gli utenti che hanno

avuto capacita' conferita nello stesso anno termico.

 11.12 E' consentita la stipula di contratti per l'accesso al sistema di stoccaggio, in deroga alle condizioni previste dall'art. 10 e dal presente articolo, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti, pena la nullita' dei medesimi entro quindici giorni dalla stipula, all'Autorita' per la verifica di cui al comma 11.13.

 11.13 Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei contratti di cui al comma 11.12, l'Autorita' verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la liberta' di accesso a parita' di condizioni e la trasparenza del servizio di stoccaggio, e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette clausole. Decorsi trenta giorni dalla data del ricevimento senza che l'Autorita' si pronunci, detti contratti si intendono positivamente verificati.

 

Titolo III

Disposizioni transitorie finali

 

 Art. 12.

 Compensazioni di cui all'art. 23, comma 5  del decreto legislativo n. 164/2000

 12.1 Entro il 31 marzo 2003, le imprese di stoccaggio procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, ai sensi

dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, sulla base delle tariffe determinate e pubblicate dalle imprese ai sensi del medesimo articolo, adottando retroattivamente i valori di spazio di stoccaggio e di disponibilita' di punta conferiti agli utenti al 31 marzo 2002, ovvero, se non disponibili o inferiori, i valori massimi di spazio e disponibilita' di punta giornaliera rilevati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000 e la data del 31 marzo 2002.

 Art. 13.

 Proposta, approvazione e pubblicazione  delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003

 13.1 Entro il 18 marzo 2002 l'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorita' una proposta contenente i corrispettivi di cui al presente articolo, con indicazione della tipologia di servizi che intende offrire.

 13.2 Le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro il 28 marzo 2002.

 13.3 L'impresa di stoccaggio pubblica i corrispettivi con indicazione del servizio offerto entro il 1 aprile 2002.

 Art. 14.

 Disposizioni finali

 14.1 Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce il parametro Y di cui all'art. 8, comma 1. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, il parametro Y e' pari a zero.

 14.2 Le imprese di stoccaggio effettuano le pubblicazioni previste dal presente provvedimento, avvalendosi del proprio sito Internet e

di un sito Internet messo a disposizione dall'Autorita'.

 14.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 Di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.

 Milano, 27 febbraio 2002

 Il presidente: Ranci

 Tabella 1
 Vita tecnica utile per le diverse categorie di cespiti
 
=====================================================================
 Categoria di cespiti | Vita utile tecnica in anni
=====================================================================
Fabbricati | 50
Pozzi | 60
Condotte | 40
Centrali di compressione | 20
Altre immobilizzazioni | 10
 
 Tabella 2
 Deflatore degli investimenti fissi lordi
=====================================================================
 Anno | Deflatore | Anno | Deflatore
=====================================================================
 1944 | 1497,7910 | 1973 | 12,1298
 1945 | 223,5229 | 1974 | 9,3947
 1946 | 59,3978 | 1975 | 7,9954
 1947 | 34,7771 | 1976 | 6,5512
 1948 | 29,4952 | 1977 | 5,5108
 1949 | 29,6284 | 1978 | 4,8340
 1950 | 29,2534 | 1979 | 4,1386
 1951 | 26,0165 | 1980 | 3,3713
 1952 | 25,8023 | 1981 | 2,7757
 1953 | 26,2885 | 1982 | 2,3893
 1954 | 26,7148 | 1983 | 2,1369
 1955 | 26,7020 | 1984 | 1,9509
 1956 | 25,9398 | 1985 | 1,7898
 1957 | 25,2185 | 1986 | 1,7233
 1958 | 25,8002 | 1987 | 1,6453
 1959 | 25,9822 | 1988 | 1,5531
 1960 | 24,9392 | 1989 | 1,4736
 1961 | 24,0695 | 1990 | 1,3821
 1962 | 23,0890 | 1991 | 1,3047
 1963 | 21,3570 | 1992 | 1,2550
 1964 | 20,4627 | 1993 | 1,2053
 1965 | 20,3982 | 1994 | 1,1681
 1966 | 19,8493 | 1995 | 1,1237
 1967 | 19,1969 | 1996 | 1,0943
 1968 | 18,7650 | 1997 | 1,0741
 1969 | 17,7193 | 1998 | 1,0564
 1970 | 16,2514 | 1999 | 1,0434
 1971 | 15,2545 | 2000 | 1,0183
 1972 | 14,5561 | 2001 | 1,0000