Deliberazione 21 novembre 2002, n. 190
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Definizione di modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione e iltransito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003.
(GU n. 2 del 3-1-2003)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 novembre 2002;
Premesso che:
l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti;
l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito; decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della
direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), dispone che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti
della rete di trasmissione nazionale la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' dei servizi di
trasmissione e di dispacciamento;
l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che, con provvedimento dell'Autorita', siano individuate modalita' e
condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibi1i tenuto conto di un'equa
ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
Visti:
la direttiva 96/92/CE;
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10
novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 8 del 10 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 301/01);
la delibera dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 189/02 (di:
seguito: delibera n. 189/02);
Considerato che:
nell'anno 2003, con la piena operativita' dell'interconnessione elettrica con la Grecia, si manifestera' un'accresciuta esigenza,
difformemente da quanto avvenuto negli anni precedenti, di utilizzare le capacita' di trasporto sulle diverse frontiere elettriche
dell'Italia anche ai fini di esportazione e di transito di energia
elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, ove per transito e' da intendersi l'importazione e la contestuale esportazione di energia
elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
con nota in data 22 ottobre 2002, prot. AD/P2002000214 (prot. Autorita' n. 22042 del 22 ottobre 2002), la societa' Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato all'Autorita', ai sensi dell'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 79/1999, i valori delle capacita' di trasporto utilizzabili per l'importazione di energia elettrica sulla
frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003, articolando la medesima capacita' di trasporto per frontiere elettriche, per il
periodo invernale, per quello estivo e per il mese di agosto;
il Gestore della rete con nota in data 6 novembre 2002, prot. AD/P2002000225 (prot. Autorita' n. 23426 del 7 novembre 2002) ha
comunicato all'Autorita' i valori delle capacita' di trasporto utilizzabili per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica
sulla rete di interconnessione con la Grecia (frontiera meridionale) per l'anno 2003 evidenziando, nel caso di importazione di energia
elettrica dalla Grecia verso l'Italia, la sussistenza di congestioni sulla rete di trasmissione nazionale a causa dell'attuale assetto
infrastrutturale della medesima rete;
il Ministro delle attivita' produttive con nota in data 13 novembre 2002, prot. n. 219231 (prot. Autorita' n.
23851 in pari data) (di seguito: la nota del Ministro), ha trasmesso all'Autorita'
indicazioni e principi di carattere generale per la gestione dell'importazione di energia elettrica per l'anno 2003, anche con
riguardo allo schema di provvedimento adottato dalla medesima Autorita' recante modalita' e condizioni per
l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il
transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003
(di seguito: lo schema di provvedimento) ed alla nota illustrativa di accompagnamento del predetto schema (di seguito: la nota
illustrativa), trasmessi dall'Autorita' al medesimo Ministro con nota in data 5 novembre 2002 (prot. PR/M02/3614);
Considerato che:
l'assegnazione delle capacita' di trasporto per l'anno 2002 e' stata compiuta dall'Autorita' con la
deliberazione n. 301/01 tenendo conto della nota inviata dal Ministro delle attivita' produttive in
data 27 novembre 2001 (prot. n. 3738), e contenente indirizzi di carattere generale, prevedendo, tra l'altro, la riserva di una quota
della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari ad almeno 600 MW, con una soglia minima di 10 MW per banda di potenza, a
contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico, assegnando la medesima capacita' di trasporto attraverso il metodo
pro-rata su base almeno triennale;
nel deliberare l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'anno 2002 l'Autorita' ha anche recepito la
richiesta del Gestore della rete, con nota in data 29 novembre 2001 (prot. AD/P/20010311),
di poter disporre, a livello nazionale, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo
utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema; e che detta esigenza deve considerarsi
estesa ad un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002;
il Gestore della rete ha assegnato, ai sensi dell'art. 6, comma
6.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 301/01, ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilita' istantanea di carico una
quota della capacita' di trasporto sulla frontiera settentrionale a 600 MW per gli anni 2002, 2003 e 2004;
per effetto di disposizioni del Ministro delle attivita' produttive, per l'anno 2002, risulta assegnata a contratti con
clausola di interrompibilita' istantanea del carico, oltre che la quota di capacita' di trasporto di cui al precedente alinea, una
quota di capacita' produttiva, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, pari a 500 MW;
l'Autorita', nella nota illustrativa, al fine di contenere i livelli tariffari nell'anno 2003 e, conseguentemente, evitare
l'introduzione di impulsi inflazionistici tramite il sistema tariffario, ha rappresentato al Ministro delle attivita' produttive
la possibilita' di assegnare, per gli anni 2003 e 2004, un'ulteriore quota di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari a
600 MW per l'importazione di energia elettrica da parte di clienti finali disponibili a rendere il servizio di interrompibilita'
istantanea del carico, in luogo dell'assegnazione ai medesimi clienti della capacita' produttiva di cui al precedente alinea;
tale possibilita' viene riconosciuta nella nota del Ministro come misura adeguata per la minimizzazione degli oneri ricadenti sulla
generalita' dell'utenza, e tale da consentire altresi' di evitare la reiterazione dell'assegnazione, per l'anno 2003, della quota di
capacita' produttiva a contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico di cui ai precedenti alinea;
nella nota del Ministro si indica che, ove il Gestore della rete
dovesse individuare ulteriore capacita' di trasporto sulla frontiera nord-orientale da utilizzare in maniera non garantita, detta
ulteriore capacita' potrebbe utilmente essere attribuita a clienti finali disponibili a rendere il servizio di interrompibilita'
istantanea del carico, considerandola quale componente della complessiva quota di capacita' di trasporto destinata a detti
clienti;
Considerato che:
non sono disponibili indicazioni circa l'entrata in operativita' della societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente
unico) con la conseguente acquisizione della titolarita' della funzione di garante della fornitura del mercato vincolato;
la societa' Enel S.p.a., nella sua funzione di garante
pro-tempore della fornitura per i clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, non
ha modificato la propria posizione circa l'intendimento di avvalersi di capacita' di trasporto sulla frontiera settentrionale necessaria
per l'esecuzione dei contratti pluriennali di fornitura dall'estero stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, al fine
dell'importazione di energia elettrica per il mercato vincolato;
non essendo pervenute diverse indicazioni dal soggetto a cui
verrebbe intestata, nell'anno 2003, la funzione di garanzia per la fornitura dei clienti del mercato vincolato, viene attribuita al
medesimo mercato, in coerenza con il principio dell'equa ripartizione della capacita' di trasporto tra mercato vincolato e mercato libero
di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 ed al netto delle riserve della medesima per gli Stati di cui al successivo
considerato e per la Corsica, una quota di capacita' di trasporto pari a 2200 MW, calcolata sulla base delle quote di potenziale
domanda di energia elettrica dei due mercati che si potranno manifestare, per la prevalente parte dell'anno 2003, in
corrispondenza dell'avvenuta riduzione della soglia di consumi per l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo finale di cui
all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999;
della capacita' di trasporto pari a 2200 MW di cui al precedente alinea risulta necessaria una quota pari a 2000 MW per l'esecuzione
dei contratti pluriennali nell'anno 2003, mentre la rimanente quota di 200 MW e' disponibile per nuovi contratti annuali di fornitura di
energia elettrica destinata al mercato vincolato;
la nota del Ministro indica l'opportunita' di designare la frontiera elettrica tra la Grecia e l'Italia come frontiera sulla
quale assegnare, fino ad un ammontare medio su base annua, la quota di capacita' di trasporto pari a 200 MW di cui al precedente alinea,
anche tenendo conto delle particolari modalita' di assegnazione di tale capacita' fino al completamento della nuova linea elettrica a
380kV Matera-S.Sofia;
Considerato che:
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota in data 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), ha disposto che per il
periodo 2002-2010 venga riservata, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, alla Repubblica di San Marino una quota di
capacita' di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al Gestore della rete
dalla medesima Repubblica; e che, con nota in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM), il medesimo Ministro ha richiesto
all'Autorita' di riservare la Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 79/1999, una quota della capacita' disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di
consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano;
il Ministro delle attivita' produttive, con nota in data 29 novembre 2001 (prot. n. 3766), ha richiesto
all'Autorita' di riservare una quota della capacita' disponibile nella misura massima
di 50 MW allo Stato della Citta' del Vaticano per un periodo di 10 anni a partire dal 1 gennaio 2002;
Considerato che:
con delibera 21 novembre 2002, n. 189/02, l'Autorita' ha approvato un'intesa con la Commission de regulation de
l'electricite' per l'assegnazione congiunta della capacita' di trasporto sulla rete
di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2003 (di seguito: intesa tra regolatori) che prevede:
a) la definizione di una riserva di capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica pari a 2000 MW da destinare ai
clienti del mercato vincolato italiano tramite l'esecuzione dei contratti pluriennali intestati al soggetto titolare della funzione
di garante della fornitura al mercato vincolato;
b) la definizione di una ulteriore riserva di capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica pari a 100 MW da
destinare ai clienti del mercato vincolato italiano per mezzo della stipula di ulteriori contratti di approvvigionamento e ripartiti tra
le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacita' di trasporto sulle medesime
frontiere elettriche;
c) sulla base delle determinazioni in materia di dichiarazione della capacita' di trasporto per l'anno 2003 assunte dal Gestore
della rete d'intesa con gli operatori di sistema degli Stati confinanti, l'individuazione della capacita' di trasporto assegnabile
sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera tenendo conto:
di quote di capacita' di trasporto pari a 1400 MW sulla frontiera elettrica con la Francia e pari a 600 MW sulla frontiera
elettrica con la Svizzera assegnata per l' esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997;
di una ulteriore quota di capacita' di trasporto pari a 100 MW sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera assegnata
per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del
mercato vincolato italiano;
di una quota di capacita' di trasporto pari a 450 MW sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera destinate
all'assegnazione, per gli anni 2003 e 2004, ai clienti finali che offrano il servizio di interrompibilita' istantanea del carico oltre
alla quota di capacita' di trasporto pari a 500 MW, sulle medesime frontiere elettriche, assegnata per il triennio 2002-2004 ai sensi
dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01;
di quote di capacita' di trasporto sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera riservate alla Repubblica di San
Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano, pari, come valore massimo, a 50 MW per ciascuno di tali Stati;
di una quota di capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia, pari a 55 MW da destinare ad un transito di
energia elettrica sulla rete di trasmissione italiana per la fornitura di clienti francesi siti in Corsica;
di una quota di capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera per un valore massimo pari al 50% della
capacita' di trasporto disponibile sulla medesima frontiera elettrica e assegnata autonomamente dagli operatori di sistema di tale Paese
qualora questi non partecipino alle procedure di assegnazione
congiunta;
d) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto su base annuale attraverso il metodo pro-rata, cioe'
mediante razionamento delle richieste di capacita' rispetto al valore disponibile in ragione del volume della singola richiesta di
capacita', con l'imposizione di una limitazione pari al 10% della capacita' disponibile sulla singola frontiera elettrica per ciascun
soggetto giuridico, al fine di promuovere lo stabilirsi di una pluralita' di soggetti per l'importazione di energia elettrica;
e) un impegno reciproco a ricercare e definire modalita' di negoziazione su base mensile o settimanale e giornaliera dei diritti
di utilizzo attraverso un meccanismo di mercato organizzato; e che, in particolare per l'assegnazione giornaliera, non vi sia soluzione
di continuita' tra gli anni 2002 e 2003 in termini di disponibilita' di meccanismi di assegnazione;
f) l'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile su base annuale per l'anno 2003, in analogia a quanto verificatosi nel
corso dell'anno 2002, vale a dire in esito ad una procedura il cui svolgimento venga curato congiuntamente dal Gestore della rete e dal
Gestore della rete di trasmissione francese Gestionnaire du reseau de transport de l'electricite' (di seguito:
RTE) relativamente all'intera capacita' di trasporto assegnabile sulla frontiera
nord-occidentale;
g) l'approvazione, da parte dell'Autorita' e della Commission de regulation de l'electricite', dei regolamenti attuativi mediante i
quali il Gestore della rete e RTE propongono di effettuare le assegnazioni per l'anno 2003;
Considerato che:
nel corso degli incontri che l'Autorita' ha avuto, durante l'anno 2002, con l'Agencija za energico republike slovenije e con
l'Elektrizitaets-Control GmbH, al fine di esplorare la possibilita' di pervenire ad un'intesa per la definizione di una procedura di
assegnazione congiunta della capacita' di trasporto sulle frontiere elettriche tra Austria e Italia e tra Slovenia e Italia per l'anno
2003, e' emerso che i predetti organismi intendono operare, per il medesimo anno, l'assegnazione autonoma di una quota dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto pari al 50% dei valori di capacita' disponibile sulle rispettive frontiere elettriche per
l'anno 2002; e che, qualora si renda disponibile ulteriore capacita' di trasporto rispetto ai suddetti valori, tale capacita' puo' essere
allocata in maniera coordinata tra il Gestore della rete ed i rispettivi gestori di rete;
in carenza di una comunicazione da parte degli operatori di sistema svizzeri circa la loro disponibilita' a procedere
all'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile sulla frontiera elettrica con la Svizzera congiuntamente con gli organismi
italiani e francesi a cio' preposti, e' necessario reiterare l'assetto vigente per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione n.
301/01, per quanto attiene la capacita' di trasporto assegnata
autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera;
Considerato che:
l'assegnazione congiunta della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero e' la modalita' piu' aderente alle
finalita' del mercato interno; e che la medesima modalita' consente di unificare la procedura di assegnazione delle capacita' di
trasporto sulle diverse frontiere elettriche favorendo la razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza delle predette
procedure;
nel corso dell'anno 2003, potra' essere operativo il mercato organizzato dell'energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 79/1999, e potranno anche essere adottate ulteriori disposizioni legislative europee e nazionali incidenti sull'assetto
del settore elettrico ed, in particolare, sulla dimensione e sull'evoluzione del mercato dei clienti vincolati, tali da modificare
il quadro di riferimento ad oggi prevedibile per gli anni successivi al 2003; e che, conseguentemente, non e' possibile procedere ad
assegnazioni dell'intera capacita' di trasporto oltre l'orizzonte annuale;
l'assegnazione della capacita' di trasporto anche su base mensile o settimanale e giornaliera mediante l'assegnazione secondaria dei
diritti di utilizzo, garantisce ai soggetti assegnatari la necessaria flessibilita' negli approvvigionamenti consentendo altresi' il
massimo sfruttamento della medesima capacita' di trasporto;
l'impiego del metodo pro-rata, secondo quanto gia' previsto nella disciplina delle procedure per
l'assegnazione nell'anno 2002, ai sensi della deliberazione n. 301/01, richiede, al fine di garantire
l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere scambiati i diritti attribuiti,
in via primaria, secondo il suddetto metodo;
i meccanismi adottati per l'assegnazione su base annuale della capacita' di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2002 si sono
dimostrati adeguati, in via generale, alle finalita' per le quali erano stati predisposti ed, in particolare, per il contenimento del
costo dell' energia elettrica importata;
Ritenuto che sia opportuno:
per quanto attiene alle modalita' di assegnazione delle capacita' di trasporto disponibili per l'esportazione di energia elettrica,
introdurre parita' di trattamento dei soggetti importatori ed esportatori di energia elettrica in termini di diritti ed obblighi
conferiti ai medesimi soggetti qualora assegnatari di capacita' di trasporto;
per quanto concerne le modalita' di assegnazione di capacita' di trasporto disponibile per i transiti di energia elettrica prevedere
la parita' di trattamento tra i soggetti richiedenti capacita' di trasporto per l'importazione e quelli richiedenti capacita' di
trasporto per detti transiti, attraverso l'ammissione dei predetti soggetti alle medesime procedure di assegnazione della capacita' di
trasporto per l'importazione;
fissare, a titolo di acconto, il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999, per quanto attiene la
garanzia degli impegni della capacita' di trasporto sul lato italiano;
in assenza di operativita' dell'Acquirente unico, che conservino validita' le determinazioni adottate dall'Autorita' per il triennio
precedente l'anno 2003, le quali prevedono l'assegnazione di una quota di capacita' di trasporto per l'esecuzione dei contratti
pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997, qualora l'energia elettrica oggetto di detti contratti sia destinata alla
fornitura dei clienti del mercato vincolato; e che la complessiva quota di capacita' di trasporto riservata all'importazione di energia
elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato, al netto della quota di capacita' di trasporto destinata all'esecuzione, da
parte del soggetto garante della fornitura del mercato vincolato, dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 (di
seguito: ulteriore capacita' di trasporto per il mercato vincolato), sia da destinarsi all'esecuzione, da parte del medesimo soggetto, di
nuovi contratti di fornitura dall'estero per l'importazione di energia elettrica da destinarsi ai clienti del mercato vincolato;
al fine di consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo e
destinata ai clienti del mercato vincolato in utilizzo dell'ulteriore capacita' di trasporto per il mercato vincolato, prevedere che
l'Autorita' disponga con successivo provvedimento le modalita' di trasferimento dei benefici economici derivanti da tale importazione;
prevedere che l'ulteriore capacita' di trasporto per il mercato vincolato sia articolata in 100 MW sulla frontiera settentrionale e
100 MW sulla frontiera meridionale;
adottare, per l'anno 2003, meccanismi e procedure di assegnazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione per quanto
possibile analoghi a quelli previsti per l'anno 2002 dalla deliberazione n. 301/01;
introdurre, analogamente a quanto disposto per l'anno 2002 dalla deliberazione n. 301/01, condizioni per limitare la richiesta di
capacita' di trasporto presentata dai singoli soggetti al soddisfacimento delle esigenze dei medesimi in rapporto, per quanto
attiene all'importazione di energia elettrica, ai consumi sottesi dai clienti finali idonei rappresentati nella richiesta e, per quanto
concerne il transito di energia elettrica, alle effettive necessita' di transito sulla rete di trasmissione nazionale corrispondenti ai
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto in uscita dal sistema elettrico nazionale;
promuovere la pluralita' di soggetti attivi nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, prevedendo una quota massima
della capacita' di trasporto detenibile da un singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo
che nessun soggetto possa disporre per effetto dell'assegnazione pro-rata per l'anno 2003 piu' del 10% della capacita' disponibile su
ciascuna delle frontiere nord-occidentale e nord-orientale;
prevedere l'assegnazione di capacita' su base biennale nel caso dei contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del
carico, al fine di garantire al Gestore della rete la necessaria disponibilita' di servizio di interrompibilita' senza preavviso del
carico;
prevedere che la capacita' di trasporto sulla frontiera nord-orientale, sia assegnata a cura del Gestore della rete, con le
medesime modalita' definite per l'assegnazione della capacita' di trasporto sulla frontiera nord-ovest;
assegnare la capacita' di interconnessione su base annuale per l'anno 2003, qualora le richieste risultino superiori alla capacita'
di interconnessione assegnabile, disponendo, in aderenza alla direttiva 96/92/CE in materia di riconoscimento dell'idoneita' ai
clienti con consumi maggiori, una ripartizione pro-rata della capacita' assegnabile, con esclusione dall'assegnazione di capacita'
delle richieste che, a seguito del razionamento pro-rata, risultino inferiori ad un livello predeterminato;
fissare il livello di cui al precedente alinea a 3 MW in analogia a quanto determinato per l'anno 2002;
prevedere, ai fini di un uso efficiente della risorsa costituita dalla capacita' di trasporto, un obbligo di pieno utilizzo di detta
capacita' per almeno l'80% delle ore mensili per i soggetti assegnatari di capacita' destinata all'importazione di energia
elettrica per i clienti non interrompibili e per almeno il 90% per i clienti interrompibili, pena la decadenza dai diritti di utilizzo
della capacita' di trasporto acquisiti in fase di assegnazione annuale e la contestuale riassegnazione della capacita' ceduta
attraverso i meccanismi di assegnazione di breve termine;
reperire le quote massime di 50 MW, per l'anno 2003, rispettivamente da destinare alla Repubblica di San Marino ed allo
Stato della Citta' del Vaticano a valere sulla capacita' di interconnessione assegnabile a favore del mercato libero sulla
frontiera nord-ovest;
reperire la quota da assegnare alla Francia, limitatamente al territorio della Corsica e per l'anno 2003 nella quota massima di 55
MW nell'ambito della frontiera elettrica tra Francia e Italia;
prevedere la definizione di meccanismi di assegnazione della
capacita' di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale e giornaliera al fine di consentire la cessione dei diritti di accesso
all'interconnessione successivamente all'esito della procedura di assegnazione su base annuale nonche' l'assegnazione di ulteriore
capacita' di trasporto che si rendesse disponibile nel corso dell'anno 2003 in modo da favorire la massima possibile riduzione del
costo dell'energia elettrica per i consumatori;
prevedere che i meccanismi di cui al precedente alinea siano basati su:
a) criteri di compatibilita' con i meccanismi di assegnazione su base annuale;
b) modalita' di assegnazione della capacita' di trasporto con un criterio di merito basato su offerte al ribasso del prezzo
dell'energia elettrica;
c) il riconoscimento di una remunerazione ai soggetti cedenti la capacita' di trasporto;
pervenire alla definizione dei diritti e degli obblighi dei soggetti assegnatari di capacita' di trasporto nell'ambito del
dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora esso fosse reso operativo
dall'Autorita';
prevedere che, successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 79/1999, la capacita' disponibile su base giornaliera possa essere assegnata nell'ambito del medesimo sistema
delle offerte;
differire la definizione della destinazione degli eventuali ricavi conseguiti dal Gestore della rete nell'ambito dei meccanismi
di assegnazione della capacita' di trasporto su base mensile o settimanale e su base giornaliera, da determinarsi con successivo
provvedimento dell'Autorita';
Delibera:
Di approvare le modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il
transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003
come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui formano
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Di inviare per informazione copia dell'Allegato A a Commission de regulation de l'electricite', 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris,
Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a,
1010, Wien, Austria ed all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro
delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a.;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua adozione.
Milano, 21 novembre 2002
Il presidente: Ranci
Allegato A
MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE E IL TRANSITO DI
ENERGIA ELETTRICA A MEZZO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE SULLA FRONTIERA ELETTRICA SETTENTRIONALE PER L'ANNO 2003.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate all'art. 1 dell'Allegato A della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificata, integrate come segue:
assegnazione: e' l'assegnazione di diritti di utilizzo su
porzioni di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica al fine della esecuzione di scambi di energia elettrica;
assegnazione congiunta: e' un'assegnazione coordinata in cui la procedura di assegnazione non viene svolta autonomamente dai due
gestori, bensi' da un unico soggetto per conto dei due gestori e i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sono riconosciuti
contestualmente, in esito a detta procedura, dal GRTN sulla rete di trasmissione nazionale e dal gestore di rete confinante sulla propria
rete;
assegnazione coordinata: e' un'assegnazione in cui i diritti di utilizzo di capacita' di trasporto sono assegnati autonomamente dai
due gestori di rete interessati sulla base di una metodologia tra di essi concordata;
APG, e' Verbund - Austrian Power Grid AG, gestore di rete dell'Austria;
assegnatario o assegnatario di bande: e' il soggetto cui siano stati assegnati diritti in esito all'assegnazione;
banda: e' una quota della capacita' di trasporto assegnabile su una frontiera, di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente
del periodo invernale, del periodo estivo e del periodo intermedio;
banda per il transito: e' una banda richiesta esclusivamente
per il transito di energia elettrica;
capacita' di trasporto: e' la massima potenza destinabile, con garanzia di continuita' di utilizzo, agli scambi transfrontalieri di
energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La
capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, ad una determinata direzione di scambio e
ad un predefinito orizzonte temporale.
Per l'anno 2003, i valori relativi al periodo invernale della capacita' di trasporto determinati dal GRTN ai sensi del successivo
art. 15, comma 15.2, lettera a), sono, ad eccezione dei casi in cui intervengano motivate modificazioni tecniche della rete di
interconnessione che ne rendano necessaria la riduzione, almeno pari,
per ciascuna frontiera elettrica rispettivamente con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia a:
a) 2650 MW sulla frontiera elettrica con la Francia;
b) 3050 MW sulla frontiera elettrica con la Svizzera;
c) 220 MW sulla frontiera elettrica con l'Austria;
d) 380 MW sulla frontiera elettrica con la Slovenia;
capacita' di trasporto assegnabile su una frontiera: e' la capacita' di trasporto disponibile destinata all'assegnazione con i
meccanismi previsti nel presente provvedimento su una frontiera elettrica;
capacita' di trasporto disponibile: e' la capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero con
riferimento all'importazione di energia elettrica dagli Stati confinanti verso l'Italia, al netto della capacita' di trasporto per
l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore
della direttiva europea 96/92/CE;
dimensione: e' l'ampiezza di una banda in ciascuna ora del periodo invernale;
ELES, e' Elektro-Slovenjia, d.o.o., gestore di rete della Slovenia;
frontiera elettrica: e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera nord-ovest: e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
frontiera nord-est: e' l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;
frontiera settentrionale: e' l'insieme della frontiera nord-ovest e della frontiera nord-est;
gestore di rete: e' un ente o una societa' incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato
Stato;
GRTN: e' il Gestore della rete;
operatore di sistema: e' ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante
interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;
Stato confinante: e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
periodo estivo: e' il periodo comprendente i mesi di maggio giugno, luglio, i giorni 1 e 2 agosto ed il mese
di settembre dell'anno 2003;
periodo invernale: e' il periodo comprendente i giorni dell'anno non inclusi nel periodo estivo e non compresi nel mese
di agosto dell'anno 2003;
periodo intermedio: e' il periodo comprendente il mese di agosto dell'anno 2003, ad eccezione dei giorni 1 e 2 del medesimo
mese;
rete di interconnessione: e' la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
rete rilevante: e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente
connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di connessione;
RTE: e' Reseau de transport de l'electricite', gestore di rete della Francia;
servizio di interrompibilita' istantanea del carico: e' il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di
connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalita'
definite dal medesimo GRTN;
scambio di energia elettrica: su una frontiera elettrica e' l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso la
medesima frontiera;
transito di energia elettrica: e' l'importazione di energia elettrica in Italia e la sua contestuale esportazione dall'Italia
verso almeno uno degli Stati confinanti;
ulteriore capacita' di trasporto non garantita: e' la massima potenza destinabile senza garanzia di continuita' di utilizzo, agli
scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. Detta ulteriore capacita' e' definita dal
GRTN, in via sperimentale per l'anno 2003, come capacita' addizionale rispetto alla capacita' di trasporto e puo' essere ridotta a
discrezione del GRTN medesimo anche senza preavviso;
zona di rete: e' ciascuna zona della rete rilevante definita
dal GRTN ai sensi dell'art. 8 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01;
zona virtuale: e' una zona di rete corrispondente ad una frontiera elettrica;
deliberazione n. 91/99: e' la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 911/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;
deliberazione n. 162/99: e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;
deliberazione n. 228/01: e' la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01;
Testo integrato: e' l'Allegato A alla deliberazione n. 228/01, come successivamente modificata e integrata;
deliberazione n. 301/01: e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2001.
Art. 2.
Oggetto e finalita'
2.1 Con il presente provvedimento vengono fissate modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per
l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica
settentrionale per l'anno 2003 al fine di:
a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per
il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale;
c) assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla
rete di interconnessione promuovendo la concorrenza.
2.2 Nel perseguimento delle finalita' di cui al precedente comma 2.1, sulla base dei valori delle capacita' di trasporto per l'anno
2003 comunicate dal GRTN, il presente provvedimento disciplina:
a) l'assegnazione di una quota della capacita' di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato;
b) la determinazione delle capacita' di trasporto disponibili per lo scambio di energia elettrica, a mezzo della rete di
interconnessione, con altri Stati, ivi inclusi gli Stati confinanti;
c) l'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile.
2.3 Il presente provvedimento dispone le modalita' di assegnazione della ulteriore capacita' di trasporto non garantita, per l'anno 2003, che si rendesse disponibile sulla frontiera elettrica con la Slovenia.
Art. 3.
Fissazione a titolo di acconto del corrispettivo di cui all'art. 5 comma 4, della deliberazione n. 162/99
3.1 Il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per
la garanzia della capacita' di trasporto, e' fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2003, nella misura di 0,03 centesimi di euro
per kWh di energia elettrica transitante sulla frontiera settentrionale verso l'Italia, indipendentemente dalla destinazione
della medesima energia, ed e' dovuto dagli assegnatari di bande.
Titolo II
Modalita' e condizioni per la determinazione della capacita' di trasporto assegnabile per l'anno 2003
Art. 4.
Determinazione della capacita' di trasporto assegnabile
4.1 Il GRTN indica per ciascuna frontiera elettrica con:
a) la Francia;
b) la Svizzera;
c) l'Austria;
d) la Slovenia;
la zona di rete a cui si riferiscono i diritti e gli obblighi degli assegnatari di capacita' di trasporto a partire dalla data di avvio
del dispacciamento di merito economico.
4.2 Il GRTN assegna, per l'anno 2003, ai contratti pluriennali, qualora tale energia sia destinata ai clienti del mercato vincolato,
la quota della capacita' di trasporto strettamente necessaria alla loro esecuzione sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in
cui ha sede la controparte estera titolare del singolo contratto
pluriennale.
4.3 La capacita' di trasporto disponibile su ciascuna frontiera elettrica con gli Stati di cui al precedente comma 4.1 e' determinata
dal GRTN sottraendo dalla capacita' di trasporto relativa alla medesima frontiera:
a) le quote di capacita' assegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali ai sensi del precedente comma 4.2;
b) limitatamente alla frontiera nord-ovest, una quota di capacita' pari a 100 MW per l'importazione di energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato, secondo modalita' definite dall'Autorita' con successivo provvedimento, e ripartita tra
le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente ai valori delle capacita' di trasporto con gli
Stati di cui al precedente comma 4.1 lettere a) e b), arrotondando
alla decina di MW secondo il criterio commerciale.
4.4 Gli assegnatari di bande ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01 sulla frontiera nord-ovest e sulla
frontiera nord-est sono tenuti a comunicare al GRTN, entro i termini e con le modalita' dal medesimo stabiliti, la frontiera elettrica,
appartenente alla rispettiva frontiera di assegnazione, cui si
riferiscono le suddette bande per l'anno 2003.
4.5 La capacita' di trasporto assegnabile su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la
Slovenia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto disponibile al netto:
a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai
rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacita' di trasporto disponibile;
b) della quota gia' assegnata per l'anno 2003 su ciascuna frontiera elettrica, ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della
deliberazione n. 301/01, e del precedente comma 4.4 ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita'
istantanea di carico;
c) limitatamente alla frontiera nord-ovest, di quote di capacita' di trasporto, la cui somma e' pari a 450 MW nel periodo
invernale, destinate, prioritariamente e con le medesime modalita' di cui all'art. 6 della deliberazione n. 301/01 e per il periodo
2003-2004, all'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di
prestare il servizio di interrompibilita' istantanea di carico;
d) limitatamente alla frontiera elettrica con la Slovenia, di
quote pari alla differenza, nel periodo invernale, tra 150 MW e il valore della ulteriore capacita' di trasporto non garantita sulla
medesima frontiera elettrica, destinate, prioritariamente e con le medesime modalita' di cui all'art. 6 della deliberazione n. 301/01 e
per il periodo 2003-2004, all'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea di
carico.
4.6 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia la possibilita' di fissare la quota
assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al precedente comma 4.5, lettera a), ad un valore inferiore al 50% della
corrispondente capacita' di trasporto disponibile.
4.7 Ai fini dell'assegnazione, la capacita' di trasporto assegnabile su ciascuna frontiera elettrica viene suddivisa in bande.
In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del periodo
intermedio l'ampiezza della banda, ad eccezione delle bande assegnate ai sensi del successivo art. 6, viene determinata mediante
l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati rispettivamente a e b.
4.8 I coefficienti a e b si applicano anche alle quote di capacita' di cui al comma 4.5, lettere a), b), c) e d), e sono
definiti, per ciascuna frontiera elettrica, dal GRTN in modo tale da comportare riduzioni minime dell'ampiezza delle bande relative alla
singola frontiera compatibili con la capacita' di trasporto disponibile, rispettivamente nel periodo estivo e nel periodo
intermedio.
4.9 Il coefficiente a di cui al precedente comma 4.7 e' determinato dal GRTN su base annuale.
4.10 Il coefficiente b di cui al precedente comma 4.7 e' determinato dal GRTN per ciascuna ora del periodo intermedio ed e'
pubblicato dal medesimo GRTN con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si riferisce.
4.11 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichino riduzioni della
capacita' di trasporto disponibile su una frontiera elettrica nel periodo invernale o nel periodo estivo, il GRTN puo' provvedere,
limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente inferiore a trenta, a ridurre
proporzionalmente l'ampiezza delle bande assegnate. L'entita' e la durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di
cui all'art. 15, comma 15.2.
4.12 La complessiva capacita' di trasporto assegnata in esito alla procedura di assegnazione di cui all'art. 6, comma 6.1, della
deliberazione n. 301/01 e di cui al precedente comma 4.5, lettera c), viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla
frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacita' di trasporto
disponibili sulle medesime frontiere elettriche, valutate al netto della capacita' di trasporto assegnata ai sensi del successivo art. 6
e delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.
Titolo III
Modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile per l'anno 2003
Art. 5.
Procedure di assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile
5.1 Il GRTN svolge:
a) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della
capacita' di trasporto assegnabile sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, secondo le modalita' di cui
ai successivi articoli;
b) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di APG ed ELES della capacita' di trasporto assegnabile sulle frontiere
elettriche appartenenti alla frontiera nord-est con le medesime modalita' adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera
nord-ovest.
5.2 Il GRTN verifica con APG ed ELES la fattibilita' di un'assegnazione coordinata della capacita' di trasporto
corrispondente alla differenza tra la capacita' di trasporto disponibile su ciascuna delle frontiere elettriche appartenenti alla
frontiera nord-est e il doppio della quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.
Art. 6.
Assegnazione di capacita' di trasporto alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Citta' del Vaticano
ed alla Francia, relativamente alla Corsica.
6.1 Il GRTN assegna per l'anno 2003 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano bande sulle frontiere
elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, distinguendole per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia
elettrica sottesa a tali bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e di dimensione
complessivamente non superiore a 50 MW per ciascuno Stato.
6.2 Il GRTN assegna per l'anno 2003 alla Francia, relativamente alla Corsica, una banda sulla frontiera nord-ovest, determinata dal
medesimo GRTN e con dimensione non superiore a 55 MW.
6.3 L'energia immessa nel sistema italiano in utilizzo delle bande di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2 puo' essere utilizzata,
pena la decadenza del diritto esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda e' stata assegnata.
Art. 7.
Richieste di capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2003
7.1 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale su ciascuna frontiera elettrica e' pari alla capacita' di trasporto
assegnabile determinata dal GRTN ai sensi dell'art. 4, al netto delle capacita' di trasporto gia' assegnate dal medesimo GRTN ai sensi
dell'art. 6, commi 6.1 e 6.2.
7.2 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest e' pari alla somma delle capacita' di trasporto
assegnabili sulla frontiera elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera.
7.3 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-est e' pari alla somma delle capacita' di trasporto
assegnabili sulla frontiera elettrica con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.
7.4 Possono richiedere l'assegnazione, per l'anno 2003, di bande della capacita' di trasporto assegnabile i clienti idonei inclusi,
alla data di presentazione della richiesta di cui al successivo comma
7.5, nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99.
7.5 La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalita' stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:
a) la dimensione di ciascuna banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW;
b) la frontiera elettrica a cui si riferisce ciascuna banda richiesta;
c) i punti di prelievo in Italia a cui e' destinata l'energia elettrica importata o, in alternativa a tale previsione nel solo caso
di bande per il transito, le frontiere elettriche cui e' destinata, per l'esportazione, l'energia elettrica importata per l'esecuzione
del transito di energia elettrica;
d) la potenza disponibile in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera c) o, nel solo caso di bande per il transito, i
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nella disponibilita' del soggetto richiedente sulle frontiere elettriche di cui alla
medesima lettera c);
e) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui all'art. 8, comma 8.9.
7.6 La richiesta di cui al precedente comma 7.5 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei
punti di prelievo di cui alla lettera c) del medesimo comma, attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione
di bande. Non puo' essere presentata piu' di una richiesta per ciascun punto di prelievo.
7.7 La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del precedente comma 7.5 non puo' eccedere la somma delle potenze
disponibili nei punti di prelievo indicati nella richiesta ai sensi del precedente comma 7.5, lettera d), al netto delle quote di
capacita' di trasporto gia' assegnate ai sensi dell'art. 6 della
deliberazione n. 301/01 e del precedente art. 4, comma 4.6, lettere c) e d), o nel solo caso di bande per il transito, della capacita' di
trasporto nella disponibilita' del soggetto richiedente indicata nella richiesta ai sensi del precedente comma 7.5, lettera d).
7.8 Al fine degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 8.5, il GRTN puo' richiedere l'autocertificazione dei prezzi di importazione
dell'energia elettrica in esecuzione delle assegnazioni su base annuale di cui al medesimo art. 8, come risultanti dai documenti
disponibili per la fornitura.
Art. 8.
Assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale
8.1 Qualora la capacita' di trasporto complessivamente richiesta sulla frontiera nord-ovest o sulla frontiera nord-est ai sensi del
precedente articolo non ecceda la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale sulla medesima frontiera, il GRTN procede,
relativamente a tale frontiera, all'assegnazione delle bande ai
soggetti richiedenti.
8.2 Qualora la capacita' di trasporto complessivamente richiesta sulla frontiera nord-ovest o sulla frontiera nord-est ai sensi del
precedente articolo ecceda la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale sulla medesima frontiera, il GRTN procede, relativamente
a tale frontiera, all'assegnazione a ciascun richiedente di una banda di capacita' determinata con la procedura di cui ai successivi commi.
8.3 Entro il 1 dicembre 2002 il GRTN predispone e trasmette
all'Autorita' per l'approvazione una o piu' proposte di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione
della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per la frontiera nord-ovest, predisposte di concerto con RTE. Nel caso si
proceda all'assegnazione coordinata di cui al precedente art. 5, comma 5.2, il GRTN predispone, entro la medesima data, proposte di
regolamento per l'assegnazione coordinata.
8.4 Ai fini dell'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale nei casi di cui al precedente comma 8.2,
il GRTN, relativamente a ciascuna frontiera:
a) procede alla riduzione della dimensione di ciascuna banda applicando alla dimensione richiesta un coefficiente di razionamento
pari al rapporto tra la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale di cui al precedente comma 8.2, al netto della capacita'
eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, e la capacita' di trasporto risultante dalla somma delle dimensioni
delle richieste non escluse ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma;
b) provvede ad assegnare una quota della capacita' di trasporto pari al 10% della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale
di cui al precedente comma 8.2 ai soggetti titolari di richieste la cui dimensione, modificata ai sensi della lettera a), risulti
superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera d);
c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera b), provvede ad escludere la singola richiesta di
banda di dimensione minima, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera a), risulti inferiore a 3 MW;
d) reitera il processo di cui alle precedenti lettere a), b) e
c), fino a che la capacita' di trasporto complessiva delle richieste non escluse risulti inferiore alla capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale, al netto della capacita' eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, ovvero non risultino bande
con dimensione inferiore a 3 MW o superiore alla quota di cui alla lettera b) dopo la riduzione di cui alla
lettera a).
8.5 Nel caso in cui vi siano piu' richieste uguali che soddisfano la condizione di cui al precedente comma 8.4, lettera c), la scelta
della richiesta da escludere viene effettuata mediante il confronto tra i prezzi di cui all'art. 7, comma 7.8, escludendo la richiesta a
cui corrisponde il prezzo di importazione piu' elevato.
8.6 In esito al processo ricorrente di cui al precedente comma 8.4 la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale, al netto
della capacita' eventualmente assegnata ai sensi del precedente comma 8.4, lettera b), viene assegnata ai soggetti titolari delle richiestenon escluse ai sensi del medesimo comma in
proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza della capacita' richiesta. Eventuali
quote di capacita' di trasporto residue, derivanti ad esempio da arrotondamenti, sono assegnate dal GRTN ai medesimi soggetti fino a
concorrenza della capacita' richiesta.
8.7 Qualora la differenza tra la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale e la capacita' di trasporto assegnata ai
sensi dei precedenti commi 8.4 e 8.6 risulti superiore a 3 MW il GRTN provvede ad assegnare la capacita' corrispondente a tale differenza
ai soggetti assegnatari di capacita' di trasporto ai sensi del
precedente comma 8.4, lettera b), proporzionalmente alla capacita' richiesta da ciascun soggetto.
8.8 La complessiva capacita' di trasporto assegnata sulla frontiera nord-ovest in esito alla procedura di assegnazione di cui
al presente articolo viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle
capacita' di trasporto disponibili sulle medesime frontiere elettriche, valutate al netto della capacita' di trasporto assegnata
ai sensi del precedente art. 6 e delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.
8.9 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8.4, lettera b):
a) sono considerate congiuntamente le richieste presentate da societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o
collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima
societa';
b) concorrono alla determinazione della quantita' complessiva
delle bande richieste da un cliente idoneo anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale cliente idoneo opera,
direttamente o attraverso societa' controllate o collegate, in qualita' di venditore dell'energia elettrica importata.
Art. 9.
Assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale e su base giornaliera
9.1 La capacita' di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale su ciascuna frontiera elettrica e' pari, in ciascun mese
o in ciascuna settimana dell'anno, alla somma di:
a) capacita' di trasporto assegnabile su base annuale eventualmente non assegnata ai sensi dell'art. 8;
b) ulteriore capacita' di trasporto che si renda disponibile con continuita' durante l'anno, anche per effetto della previsione di
cui all'art. 10, comma 10.8;
c) capacita' di trasporto che si renda disponibile con continuita' su base mensile o settimanale per effetto di variazioni
della capacita' impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;
d) capacita' di trasporto che si renda disponibile con continuita' per effetto della cessione della medesima da parte di un
assegnatario di capacita' di trasporto.
9.2 Entro il 13 dicembre 2002 il GRTN predispone e trasmette all'Autorita' per l'approvazione una o piu' proposte di regolamento
in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione per l'anno 2003 della capacita' di trasporto assegnabile su base
mensile, o in alternativa a questa, su base settimanale, e su base giornaliera sulle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e
la Slovenia, sino all'avvio del dispacciamento di merito economico.
Tale sistema di assegnazione e' basato, almeno, su:
a) criteri di compatibilita' con l'assegnazione su base annuale della capacita' di trasporto;
b) metodi di assegnazione della capacita' di trasporto che impongano vincoli alle potenziali transazioni in maniera tale da
rendere le medesime compatibili con la capacita' di trasporto allocabile;
c) modalita' di assegnazione della capacita' di trasporto con un criterio di merito basato su offerte al ribasso del prezzo
dell'energia elettrica per l'importazione della medesima attraverso l'utilizzo della capacita' assegnabile;
d) riconoscimento di una congrua remunerazione ai soggetti cedenti la capacita' di trasporto di cui al comma 9.1, lettera d).
9.3 Con successivo provvedimento l'Autorita' determina le destinazioni dei ricavi conseguiti dal GRTN e risultanti
dall'assegnazione di cui al precedente comma 9.2, ai fini di contribuire a contenere il prezzo medio dell'energia elettrica per i
soggetti assegnatari di capacita' di trasporto in esito alle procedure di cui al medesimo comma 9.2.
9.4 Successivamente all'avvio del dispacciamento di merito economico, l'Autorita' fissa la data a partire dalla quale il GRTN
procede all'assegnazione della capacita' di trasporto su base giornaliera sulle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e
la Slovenia sulla base della suddivisione della rete rilevante in zone definita dal GRTN medesimo ai sensi dell'art. 8 dell'allegato A
alla deliberazione n. 95/01, in sostituzione del sistema di assegnazione su base giornaliera di cui al precedente comma 9.2.
9.5 Con successivo provvedimento per la definizione di direttive al GRTN, l'Autorita', in accordo con la Commission de regulation de
l'electricite', stabilisce i metodi da utilizzare per l'assegnazione su base mensile o settimanale e giornaliera sulla frontiera elettrica
con la Francia.
9.6 Entro il 28 febbraio 2003 il GRTN predispone e trasmette all'Autorita' per l'approvazione una o piu' proposte di regolamento
in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione per l'anno 2003 della capacita' di trasporto assegnabile su base
mensile, o, in alternativa a questa, settimanale, e su base giornaliera sulla frontiera elettrica con la Francia, predisposte in
accordo con RTE.
9.7 Nelle proposte di cui al precedente comma 9.6 il GRTN opera la scelta tra il sistema di assegnazione su base mensile o
settimanale, motivando tale scelta.
Art. 10.
Diritti e obblighi degli assegnatari di capacita' di trasporto fino alla data di avvio
del dispacciamento di merito economico
10.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla data di avvio del dispacciamento di merito economico a
tutti gli assegnatari di capacita' di trasporto, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere.
10.2 I soggetti di cui al precedente comma, ad eccezione degli assegnatari di quote di ulteriore capacita' di trasporto non
garantita ai sensi del successivo art. 14, versano al GRTN il corrispettivo di cui all'art. 3.
10.3 Con cadenza settimanale, gli assegnatari di capacita' di trasporto comunicano all'operatore del sistema ed al GRTN un
programma orario di scambio alla frontiera.
10.4 Il programma di cui al precedente comma 10.3 non puo' prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore alla
capacita' di trasporto assegnata in quell'ora.
10.5 Limitatamente ai programmi presentati in utilizzo di bande per il transito da ciascun assegnatario, il programma di cui al
precedente comma 10.3 non puo' prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore a quella del programma orario presentato dal
medesimo assegnatario per l'esportazione alle frontiere di cui all'art. 7, comma 7.5, lettera c), in utilizzo della capacita' di
trasporto di cui alla lettera d) del medesimo comma.
10.6 Gli assegnatari di capacita' di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di
scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma orario di scambio di cui al precedente comma 10.4 con lo
Stato confinante cui la capacita' di trasporto si riferisce. Tale
energia elettrica si considera prelevata dallo Stato esportatore e immessa nello Stato importatore.
10.7 La capacita' di trasporto assegnata puo' essere ceduta, anche parzialmente, esclusivamente mediante il sistema di
assegnazione di cui all'art. 9.
10.8 Qualora, al termine di ciascun mese dell'anno 2003, l'energia scambiata da un assegnatario di capacita' di trasporto nel
medesimo mese o settimana, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al precedente comma 10.3, risulti inferiore ad
una quota pari all'80% della massima energia che puo' essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacita' nella
disponibilita' del medesimo soggetto, il medesimo assegnatario decade dai diritti relativi alla medesima capacita' per i successivi mesi o
settimane dell'anno 2003 e la corrispondente capacita' di trasporto viene allocata dal GRTN ai sensi dell'art. 9.
10.9 Per i soggetti assegnatari di bande di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01, nonche'
per gli assegnatari della quota di capacita' di trasporto di cui all'art. 4, comma 4.5 lettere c) e d), la quota di cui al precedente
comma 10.8 e' pari al 90%.
Art. 11.
Diritti e obblighi degli assegnatari di capacita' di trasporto successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico
11.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico a tutti gli assegnatari di capacita' di trasporto, ivi
inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere.
11.2 I soggetti di cui al precedente comma, ad eccezione degli assegnatari di quote di ulteriore capacita' di trasporto non garantita ai sensi del successivo art. 14, versano al GRTN il
corrispettivo di cui all'art. 3.
11.3 Gli assegnatari di capacita' di trasporto comunicano all'operatore del sistema ed al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalita' previste, a partire dall'avvio del dispacciamento di merito economico per la comunicazione al GRTN dei programmi di immissione nell'ambito di contratti bilaterali.
11.4 Il programma di cui al precedente comma 11.3 non puo' prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore alla capacita' di trasporto assegnata in quell'ora.
11.5 Limitatamente ai programmi presentati in utilizzo di bande per il transito da ciascun assegnatario, il programma di cui al precedente comma 11.3 non puo' prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore a quella del programma orario presentato dal medesimo assegnatario per l'esportazione alle frontiere di cui al precedente comma 7.5, lettera c), in utilizzo della capacita' di trasporto di cui alla lettera d) del medesimo comma.
11.6 Gli assegnatari di capacita' di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma di cui al precedente comma 11.3 tra la zona virtuale corrispondente alla frontiera elettrica cui il programma di scambio si riferisce e la zona di rete indicata dal GRTN ai sensi del precedente art. 4, comma 4.1 con le modalita' previste ai successivi commi del presente articolo.
11.7 Le offerte di vendita a prezzo nullo corrispondenti, ai sensi dell'art. 8, comma 8.8, della deliberazione n. 95/01, ai programmi presentati dai soggetti titolari di contratti bilaterali di
cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/99, in utilizzo di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica sono considerate, a parita' di prezzo, prioritarie rispetto alle altre offerte di vendita relative alla medesima zona di rete.
11.8 Fatte salve le disposizioni legislative in materia, i soggetti titolari di contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/99 che siano anche assegnatari di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica sono esonerati dal versamento del corrispettivo di cui all'art. 8, comma 8.10, dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01 per una quota pari, in ciascuna ora, al prodotto tra:
a) l'energia elettrica corrispondente al programma di immissione o di prelievo, rispettivamente nel caso di importazione di energia elettrica in Italia e di esportazione di energia elettrica
dall'Italia, nella zona virtuale corrispondente alla frontiera elettrica;
b) e la differenza tra il prezzo che si determina nella zona di rete indicata dal GRTN ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 e quello che si determina nella zona virtuale di cui alla precedente lettera a).
11.9 La capacita' di trasporto assegnata puo' essere ceduta, anche parzialmente, esclusivamente mediante il sistema di assegnazione di cui all'art. 9.
11.10 Qualora, al termine di ciascun mese dell'anno 2003, l'energia scambiata da un assegnatario di capacita' nel medesimo mese o settimana, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al precedente comma 11.3, risulti inferiore ad una quota pari all'80% della massima energia che puo' essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacita' nella disponibilita' del medesimo soggetto, il medesimo assegnatario decade dai diritti relativi alla
medesima capacita' per i successivi mesi o settimane dell'anno 2003 e la corrispondente capacita' di trasporto viene allocata dal medesimo GRTN ai sensi dell'art. 9.
11.11 Per gli assegnatari di bande di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01, nonche' per gli assegnatari della quota di capacita' di trasporto di cui all'art. 4, comma 4.5, lettere c) e d), la quota di cui al precedente comma 11.10 e' pari al 90%.
Art. 12.
Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacita' di trasporto assegnata autonomamente
dagli operatori di sistema
12.1 Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente, da parte di un operatore di sistema, quote della capacita' di trasporto disponibile e riservate all'assegnazione di detto operatore ai sensi
dell'art. 4, comma 4.5, lettera a), sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'art. 10, commi da 10.2 a 10.6, 10.8 e 10.9, e art. 11, commi da 11.2 a 11.8, 11.10 e 11.11, purche' il medesimo operatore:
a) si impegni a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;
b) si impegni ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata
all'importazione in Italia.
Art. 13.
Diritti degli esportatori
13.1 Ai soggetti che nel corso del 2003 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti:
a) i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10 e 12, relativamente alla capacita' di trasporto
sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica
anteriormente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico;
b) i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 11 e 12, relativamente alla capacita' di trasporto
sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica
successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico.
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 14.
Assegnazione della capacita' di trasporto non garantita sulla frontiera elettrica con la Slovenia
14.1 Il GRTN determina il valore della ulteriore capacita' di trasporto non garantita sulla frontiera elettrica con la Slovenia, potendo articolare detto valore con riferimento ai periodi invernale, estivo e intermedio.
14.2 Il GRTN assegna l'ulteriore capacita' di trasporto non garantita di cui al precedente comma 14.1, con le medesime modalita' di cui all'art. 6 della deliberazione n. 301/01 e per il periodo
2003-2004, a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea di carico.
14.3 Alle importazioni di energia elettrica di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.
Art. 15.
Disposizioni finali
15.1 Il GRTN trasmette all'Autorita' rapporti mensili relativi:
a) all'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile;
b) all'utilizzo della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero specificando il titolo in base al quale e' stata utilizzata la capacita' di trasporto unitamente alla ripartizione dell'energia elettrica importata nel suddetto periodo tra i diversi soggetti.
15.2 Successivamente all'approvazione di cui all'art. 8, comma 8.3, il GRTN pubblica sul proprio sito internet uno o piu' bandi per la partecipazione all'assegnazione annuale della capacita'
di trasporto disponilile sull'interconnessione con l'estero, per la frontiera nord-ovest e per la frontiera nord-est, indicando almeno:
a) i valori delle capacita' di trasporto relative alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, ivi incluse le capacita' di trasporto dei corrispondenti
collegamenti tra le zone di rete;
b) i valori delle capacita' di trasporto assegnabili;
c) il valore del coefficiente a per ciascuna frontiera elettrica;
d) le modalita' per l'assegnazione di capacita' di trasporto per l'anno 2003, conformemente alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
15.3 Contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente comma il GRTN pubblica i valori previsti del coefficiente b per ciascuna ora del periodo intermedio. Il GRTN aggiorna i suddetti
valori pubblicati a seguito di eventi che ne modifichino la previsione.
15.4 Il GRTN pubblica sul proprio sito internet:
a) con cadenza bimestrale i valori previsti della capacita' di trasporto su ciascuna frontiera elettrica per l'anno 2003; tali valori sono, in ogni caso, aggiornati dal GRTN durante l'anno a
seguito di eventi che ne modifichino la previsione;
b) con cadenza giornaliera i valori previsti della capacita' di trasporto su ciascuna frontiera elettrica in ciascuna ora del giorno successivo;
c) i risultati delle assegnazioni di capacita' di trasporto.
15.5 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore
dalla data della sua pubblicazione.