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Decreto
del 18 marzo 2002
Modifiche e integrazioni
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente
"direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da
fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79". Aggiornato allErrata Corrige pubblicata
su G.U. n. 89 del 16-4-2002
(Pubblicato su GU n. 71 del 25-3-2002)
Il Ministro dlle Attivita' Produttive
di concerto con
Il Ministro dell'ambiente e della Tutela
del Territorio
Visto il decreto
legislativo 16 marzo
1999, n. 79,
ed in particolare l'art.
11, comma 5,
che prevede l'emanazione di un decreto con
il quale sono
adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di
immissione nel sistema elettrico
nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;
Visto il decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
11 novembre 1999 "direttive
per l'attuazione delle norme in materia
di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
Ritenuto di dover
precisare taluni aspetti al fine
di garantire l'ottimale funzionamento del meccanismo introdotto con i sopra
citati provvedimenti;
Considerato che, a seguito
dell'esperienza maturata in merito alla problematica dei rifacimenti degli
impianti idroelettrici e geotermoelettrici, si rende necessario introdurre e
regolamentare la categoria dei rifacimenti parziali dei medesimi impianti;
Decreta:
Art. 1.
Definizione di co-combustione
1.
Il comma 1,
lettera g), dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre
1999 e' sostituito dal seguente:
"g) co-combustione
e' la combustione contemporanea di
combustibili non rinnovabili
e di combustibili, solidi,
liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili".
Art. 2.
Disposizione relativa ai sistemi di
cogenerazione
2.
Al termine del
comma 1 dell'art. 3 e' inserito il seguente
periodo:
"L'autocertificazione
e' effettuata utilizzando i
criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione vigenti all'inizio di
ciascun mese dell'anno al quale
l'autocertificazione stessa e' riferita.".
Art. 3.
Disposizioni relative alle
importazioni di elettricita' prodotta da
impianti alimentati a fonti rinnovabili e alla autocertificazione.
1. Nell'art. 3, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. I soggetti
che importano energia
elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di
elettricita' importata
prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo di cui ai commi 1,
2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La richiesta e' inoltrata al gestore della
rete entro i medesimi tempi di cui al comma 1, ed e' corredata dai seguenti
documenti:
a) dichiarazione
dell'operatore estero dalla
quale risultino la quantita' di elettricita' venduta e i
dati identificativi degli impianti di produzione;
b) dichiarazione, rilasciata dal gestore della rete del Paese ove
e' ubicato l'impianto di produzione,
che attesti la provenienza da fonte
rinnovabile dell'energia elettrica
prodotta e che riporti i dati
identificativi degli impianti di produzione. Qualora il gestore
estero sia anche proprietario degli
impianti di produzione, la dichiarazione deve essere prodotta dall'autorita'
designata ai sensi dell'art. 20, comma
3, della direttiva 96/92/CE o organismo pubblico equivalente.
Per la sola
autocertificazione relativa all'anno
2001, sono sufficienti i
documenti di cui alla lettera b).
1-ter. Per la
sola autocertificazione relativa all'anno 2001, la data entro
la quale deve
essere prodotta l'autocertificazione medesima e' fissata al
31 maggio 2002".
Art. 4.
Norme sulla co-combustione
1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e' sostituito dal seguente:
"2. L'energia di
cui al comma 1 puo' essere
prodotta anche da impianti
termoelettrici entrati in esercizio prima del 1 aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino in co-combustione. In tal caso, la
produzione di energia
elettrica imputabile a
fonti rinnovabili ai fini
del presente decreto
e' pari al 50% della differenza ottenuta
applicando le modalita' calcolo di cui al comma 1, lettera
c), al netto della produzione
media di elettricita' imputabile
a fonti rinnovabili nel triennio
antecedente il 1 aprile 1999. In caso
di impiego di farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del
decreto-legge 11 gennaio 2001,
n. 1, convertito, con modificazioni,
nella legge 9
marzo 2001, n. 49, per il solo
anno 2002, la produzione
di energia elettrica
imputabile a fonte rinnovabile e' pari al 100% della
differenza ottenuta applicando le modalita'
di calcolo cui
al comma 1, lettera c), con
riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e
al netto della produzione
media di elettricita' imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1
aprile 1999".
Art. 5.
Disposizioni in merito ai
rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici
1. Nel comma 3, dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, il periodo da "Qualora" fino a "gas." e' sostituito dal seguente:
"Qualora, data la particolare
onerosita' nei casi di rifacimenti di impianti
idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione
di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'art. 2, comma
1, lettera e), punti 1) e 3), il produttore puo' presentare domanda di
riconoscimento di rifacimento parziale, conformemente a quanto previsto
dall'allegato A. Il gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri
indicati nel medesimo allegato
A e, entro novanta giorni
dalla data di ricevimento
della domanda, determina
la quota di
produzione di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati
verdi a seguito dell'intervento
di rifacimento parziale.
Ove l'intervento di rifacimento parziale sia subordinato
al rilascio di
specifiche autorizzazioni,
si applica quanto
stabilito all'art. 4, comma 1,
lettera d)".
Art. 6.
Precisazione in merito ai certificati
verdi emessi a proprio favore dal gestore della rete di trasmissione nazionale
1. Nel comma 1, dell'art. 9, dopo le parole "costo medio di acquisto" sono inserite le seguenti: "ai valori di acconto".
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2002
Il Ministro delle attivitą produttive
Marzano
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio Matteoli
Allegato A
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI
RIFACIMENTI PARZIALI DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI.
1. Rifacimenti parziali degli impianti
idroelettrici.
1.1 Definizioni.
Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.
1.1.1 Impianto idroelettrico.
Gli impianti idroelettrici possono essere del
tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia
UNIPEDE.
L'impianto idroelettrico viene
funzionalmente suddiviso in due parti:
I. centrale di
produzione con uno
o piu' gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
II. opere idrauliche.
Le principali opere idrauliche
degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:
traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di
derivazione, vasche di
carico, scarichi di superficie e
di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di
dissipazione;
organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle
portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di
regolazione e intercettazione varia, griglie. ecc.).
1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto
idroelettrico.
L'intervento su un impianto
idroelettrico esistente e' definito un
rifacimento parziale quando
si verificano almeno le seguenti condizioni:
A. l'impianto e' entrato in esercizio da almeno 30 anni(1);
B. si prevede la completa sostituzione
con nuovo macchinario dei gruppi turbina-alternatori esistenti;
Per quanto riguarda
il punto B si precisa che le parti
murate (inghisate) delle turbine nelle strutture civili della centrale, come ad
esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere
lasciate in opera e riutilizzate
nella prevista sostituzione delle stesse.
Il rifacimento parziale
dell'impianto puo' inoltre comprendere interventi di
varia natura, di diversa entita' e complessita' sulle opere idrauliche
dello stesso, quali: la costruzione ex novo di parti delle opere
idrauliche, la sostituzione
delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie,
il rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la
stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale
delle murature delle opere idrauliche, la
realizzazione di opere di miglioramento dell'inserimento
ambientale dell'impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra, ecc.
Si precisa che
nel caso di impianti gravemente danneggiati o
distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravita', riconosciuti
dalle competenti autorita', la condizione di cui al punto
"A" sugli anni funzionamento dell'impianto non viene considerata.
1.1.3 Potenza nominale dell'impianto.
La potenza nominale
dell'impianto e' la somma aritmetica delle potenze nominali
di targa delle turbine idrauliche utilizzate nello stesso espressa in
MW.
1.1.4
Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale.
La produzione storica
di riferimento dell'impianto e' la media aritmetica della
produzione netta effettivamente realizzata annualmente
negli ultimi 10
anni espressa in GWh. La media deve essere computata
sul decennio precedente
l'inizio dei lavori di
rifacimento. Potranno essere
esclusi, qualora opportunamente documentati, gli
anni con fermate
eccedenti le normali esigenze
manutentive dell'impianto, anche
a causa di
eventi alluvionali estremi. In
tal caso verranno considerati in
sostituzione gli anni precedenti.
1.1.5
Producibilita' attesa dopo
l'intervento di rifacimento parziale.
La producibilita' attesa
dopo l'intervento di
rifacimento parziale e' la
produzione annua netta
ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh,
valutata in base alle caratteristiche
del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.
1.1.6 Costo del rifacimento parziale.
Il costo complessivo del
rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le
spese sostenute esclusivamente per la
realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento
parziale dell'impianto idroelettrico, comprese le opere
di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.
1.1.7
Documentazione specifica da
allegare alla domanda
di riconoscimento di rifacimento parziale.
Il costo complessivo
dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguamente
documentato attraverso una apposita
relazione
tecnica-economica, firmata dal
progettista delle opere
e dal legale rappresentante del produttore che richiede il
riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere
stato completato(2), entro tre anni dalla data di inizio lavori.
La relazione tecnica
economica allegata alla
domanda di riconoscimento deve
riportare:
la descrizione sintetica
e l'elenco dei
lavori previsti o effettuati,
suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali I - II
( punto 1.1.1);
il
computo economico complessivo
dei costi effettivamente sostenuti o
preventivati(3), connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere
suddetti (i costi esposti,
qualora richiesto dal GRTN,
dovranno risultare da
idonea documentazione contabile dei lavori effettuati);
il programma temporale
schematico, corrispondente alle macro-attivita' lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti
esplicitamente la data
di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data
di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento(4);
una corografia generale
e un profilo funzionale
idraulico dell'impianto che illustrino schematicamente
l'intervento di rifacimento
proposto.
Si precisa che
la documentazione per
il riscontro del costo complessivo
e' richiesta solo
quando il proponente
richieda il riconoscimento della parte
graduale dell'intervento di rifacimento parziale proposto secondo quanto
indicato al successivo punto 1.2.
Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi
alluvionali di eccezionale
gravita', riconosciuti dalle competenti autorita', qualora siano
previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei
danni subiti per
la ricostruzione
dell'impianto, tali contributi
dovranno essere detratti dal
costo dichiarato del rifacimento
parziale, utilizzabile per
valutare l'entita' dell'energia qualificata
definita come specificato
al successivo punto 1.2.
1.2
Produzione di energia
qualificata al rifacimento
parziale idroelettrico.
1.2.1 Valutazione dell'energia
qualificata.
La produzione di energia elettrica
degli impianti riconosciuti e qualificati
come rifacimenti parziali di
impianti idroelettrici da' diritto alla certificazione di una quota
di produzione da fonti rinnovabili
ai sensi dell'art.
5 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni
e integrazioni.
La quota di produzione annua
qualificata ai rifacimenti parziali degli
impianti idroelettrici, espressa
in GWh, al generico anno "i" (i=1,...,8) dopo il rifacimento parziale
dell'impianto, e' data dalla seguente formula:
ECVi=(EAi-ES) + K (f+g) x ES
(1)
Nella formula (1) il primo addendo denota la quantita' di energia riconosciuta
per il potenziamento (5) dell'impianto mentre il secondo termine denota
la quota parte riconosciuta al
rifacimento parziale dell'impianto.
I simboli indicati hanno il seguente significato:
Ecvi = Produzione annua netta,
del generico anno "i"
dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai
certificati verdi, espressa in GWh;
Es = produzione netta di
riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale,
espressa in GWh;
EAi = producibilita'
netta attesa dopo
l'intervento di rifacimento
parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh;
K = coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione
relativo dell'impianto;
f = coefficiente che
riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;
g = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo
specifico "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale;
Cs = Costo specifico
dell'intervento espresso in M(Euro)/MW (milioni di euro al MW) si
ottiene dividendo il
costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale dopo
il rifacimento (Pd).
1.2.2. Valori dei coefficienti di calcolo
Coefficiente K
Per qualsiasi potenza
nominale, i valori del coefficiente "K", che tiene conto del
grado di utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano nel seguente modo:
* K = 4000 : Ns; quando 2000 ore < o = Ns < o = 6000 ore
* per Ns < 6000 ore K = 0,67; per Ns < 2000 ore K = 2
Ns rappresenta il numero di ore
di utilizzazione di riferimento
storico dell'impianto cosi' individuato:
Ns = Es : Pp
Dove Pp = Potenza nominale prima del rifacimento;
Coefficienti f; g
Per qualsiasi potenza nominale i valori di f e g da adottare sono i
seguenti :
* f = 0,2
g variabile linearmente da g = 0 per Cs < o = 0,4 M(Euro)/MW sino ad
un massimo di gmax = 0,30 per Cs > o = 1,0 M(Euro)/MW.
1.2.3 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta.
Si precisa che il termine (EAi - Es), il quale misura
l'energia aggiuntiva dovuta al
potenziamento dell'impianto,
potra' assumere negli anni secchi anche valore negativo; in tal caso
esso assumera' convenzionalmente
il valore nullo
ai fini della contabilizzazione della produzione da certificare.
Qualora si verifichi
che la produzione effettiva dall'impianto nell'anno "i" sia minore della quota riconosciuta al rifacimento,
verra' riconosciuta al
produttore solo l'energia
effettivamente prodotta in quell'anno.
2 Rifacimenti parziali degli impianti
geotermoelettrici.
2.1 Definizioni.
Nell'ambito del presente
documento valgono le definizioni di seguito riportate.
2.1.1 Impianto geotermoelettrico.
L'impianto geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle
seguenti parti funzionali principali:
1) Centrale: uno
o piu' gruppi
turbina alternatore,
condensatori, estrattori gas,
torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
2) Pozzi: pozzi
di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;
3) Reti di
trasporto fluido: vapordotti
e acquedotti di reiniezione;
4) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche
volti all'ottimizzazione ambientale.
2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto
geotermoelettrico.
L'intervento su un
impianto geotermoelettrico esistente
e' definito un rifacimento
parziale quando si
verificano almeno le seguenti condizioni:
A. l'impianto e' entrato in esercizio da almeno 15 anni 6;
B. prevede la completa sostituzione con nuovo
macchinario dei gruppi turbina - alternatori esistenti.
Il rifacimento parziale
dell'impianto puo' inoltre comprendere interventi di
varia natura di diversa entita'
e complessita' sulla centrale,
sui pozzi, sulle
reti di trasporto
fluido e
sull'impiantistica di superficie,
quali: la costruzione ex novo di parti
di cui ai punti 1),
2), 3) e 4) sopra elencati, oppure il ricondizionamento dei
pozzi, la realizzazione di nuovi
impianti di trattamento ed interventi
volti all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stesso.
2.1.3 Potenza nominale dell'impianto
La potenza nominale
dell'impianto e' la somma aritmetica delle potenze nominali
di targa delle turbine a vapore utilizzate nello
stesso espressa in MW.
2.1.4 Produzione storica dell'impianto
prima del rifacimento parziale
La produzione storica
di riferimento dell'impianto e' la media aritmetica della
produzione netta effettivamente realizzata annualmente
negli ultimi 10
anni espressa in GWh. La media deve essere computata
sul decennio precedente
l'inizio dei lavori di rifacimento, Potranno
essere esclusi, qualora
opportunamente documentati,
gli anni con
fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto anche a causa di eventi di
forza maggiore. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni
precedenti.
2.1.5
Producibilita' attesa dopo
l'intervento di rifacimento parziale.
La producibilita' attesa
dopo l'intervento di
rifacimento parziale e' la
produzione annua netta
ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh,
valutata in base alle caratteristiche
del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.
2.1.6 Costo del rifacimento parziale.
Il costo complessivo del
rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le
spese esclusivamente sostenute per la
realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento
parziale dell'impianto geotermoelettrico, compresi gli impianti di trattamento e le opere di
miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.
2.1.7
Documentazione specifica da
allegare alla domanda
di riconoscimento di rifacimento parziale.
Il costo complessivo
dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto
geotermoelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una
apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista
delle opere e dal legale rappresentante del produttore
che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere
stato completato(7), entro tre anni
dalla data di
inizio lavori, Nel
caso in cui l'intervento di
rifacimento preveda anche la realizzazione di nuovi pozzi, il
tempo massimo per
il completamento dell'intervento
e' aumentato a cinque anni.
La relazione tecnica
economica allegata alla
domanda di riconoscimento deve
riportare:
la descrizione sintetica
e l'elenco dei
lavori previsti o effettuati,
suddiviso per macro-insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali
1), 2), 3) e 4) (punto 2.1.1);
il computo economico
complessivo dei costi
effettivamente sostenuti o preventivati(8), connessi alla realizzazione dei macro insiemi di
opere suddetti (i costi esposti, qualora richiesto dal
GRTN, dovranno risultare
da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati);
il programma temporale
schematico, corrispondente alle macro-attivita' lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti
esplicitamente la data
di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data
di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento(9);
una corografia generale
che illustri schematicamente l'intervento di rifacimento
proposto.
2
Produzione di energia
qualificata al rifacimento
parziale geotermoelettrico.
2.2.1 Valutazione dell'energia
qualificata.
La produzione di energia
elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali
di impianti geotermoelettrici da
diritto alla certificazione di una quota di produzione da
fonti rinnovabili ai sensi
dell'art. 5 del
decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni
ed integrazioni.
La quota di produzione annua
qualificata ai rifacimenti parziali degli
impianti geotermoelettrici,
espressa in GWh, al generico anno "i" (i = 1,...,8)
dopo il rifacimento parziale
dell'impianto, e' ricavabile dalla seguente formula:
Ecvi = (EAi - Es (2)
Nella formula (2) il primo addendo denota la quantita' di energia
riconosciuta per il potenziamento(10) dell'impianto mentre il secondo
termine denota la
quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.
I simboli indicati hanno il seguente significato:
Ecvi = Produzione annua netta,
del generico anno
"i" dopo l'intervento
di rifacimento parziale, avente
diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;
Es = Produzione netta di
riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale,
espressa in GWh;
EAi = Producibilita' netta attesa
dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico
"i", espressa in GWh;
V = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo
specifico "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale;
Cs = Costo specifico dell'intervento espresso in M(Euro)/MW
(milioni di Euro al MW) si ottiene
dividendo il costo
totale dell'intervento sulla
potenza nominale dopo il rifacimento (Pd).
2.2.2 Valore del coefficiente di calcolo
"V".
Per qualsiasi potenza nominale i valori di "V" sono i
seguenti:
V variabile linearmente da V = 0 per Cs = 0, sino ad un massimo di Vmax
= 0,75 per VO,75 per Cs > o = 1,5 M(Euro)/MW.
(1) La data di
entrata in esercizio
corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete
elettrica; il periodo di esercizio minimo
degli impianti e' valutato rispetto alla data di inizio dei
lavori di rifacimento.
(2) Nel caso di
rifacimento di impianti gia' in esercizio alla data di presentazione della domanda di
riconoscimento di impianto da fonti rinnovabili.
(3) Nei casi degli impianti non
ancora in esercizio alla data di presentazione
della domanda. In
ogni caso prima del rilascio dei
certificati verdi, qualora necessario,
deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.
(4) Corrispondente alla data
del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.
(5) La richiesta di
riconoscimento di rifacimento
parziale ingloba quella del potenziamento e quindi non potra' essere
richiesto il potenziamento definito
all'articolo, comma 1 d)
del decreto ministeriale 11
novembre 1999.
(6) La data di entrata in servizio corrisponde al primo parallelo
dell'impianto della rete
elettrica; il periodo di esercizio minimo dell'impianto e' valutato rispetto alla data effettiva di
inizio dei lavori di rifacimento.
(7) Nel caso di
rifacimento di impianti gia' in esercizio alla data di presentazione della
domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili.
(8) Nei casi degli impianti non
ancora in esercizio alla luce di presentazione
della domanda. In
ogni caso prima del rilasio dei Certificati verdi, qualora necessario, deve essere
indicato il costo effettivamente sostenuto.
(9) Corrispondente alla data
del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.
(10) La richiesta di
riconoscimento di rifacimento
parziale ingloba quello del potenziamento e quindi non potra' essere
richiesto il potenziamento definito
dall'articolo, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 11
novembre 1999.