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Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas
- Determinazione dei prezzi di cessione dell'energia elettrica
prodotta da impianti idroelettrici con potenza fino a 3 MW, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(GU n. 111 del 14-5-2002)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS
Nella riunione del 18 aprile 2002;
Premesso che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita), ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), "prevede
[omissis] l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta
a mezzo di fonti energetiche rinnovabili";
Premesso che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 292 del 14
dicembre 1999, recante direttive per l'attuazione delle norme in materia di
energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale
11 novembre 1999), prevede per l'energia prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili, entrati in esercizio a seguito di nuova costruzione,
potenziamento, rifacimento o riattivazione, in data successiva al 1 aprile
1999, misure di promozione e incentivazione per i primi otto anni di esercizio;
Visti:
la
decisione della Commissione europea 31 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 30 gennaio 1992, n. C23, (di seguito:
decisione 31 luglio 1991);
la
direttiva 2001/1977/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
la
legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);
la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
il
decreto legislativo n. 79/1999;
il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25
settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235
del 6 ottobre 1992, di approvazione della convenzione tipo prevista dall'art.
22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo
piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed
elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali
(di seguito: decreto ministeriale 25 settembre 1992);
il
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il CIP) 29
aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
170 del 12 maggio 1992, recante prezzi dell'energia elettrica relativi a
cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'ENEL, parametri relativi
allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte
rinnovabile (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
la
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19
novembre 1998, n. 137, pubblicata nella Gazzetia Ufficiale - serie generale -
n. 33 del 10 febbraio 1999, recante linee guida per le politiche e misure
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (di seguito: deliberazione
CIPE n. 137/98);
il
decreto ministeriale 11 novembre 1999;
il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280
del 30 novembre 2000, recante cessione dei diritti e delle obbligazioni
relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori
nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a.;
il
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002, recante
modifiche e integrazioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999,
concernente direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia
elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale 18 marzo 2002);
la
deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come
successivamente modificata e integrata;
la
deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito:
deliberazione n. 108/97);
la
deliberazione dell'Autorita' 8 giugno 1999, n. 82/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1999 (di seguito:
deliberazione n. 82/99);
la
deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 56/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000 (di seguito: deliberazione
n. 56/00);
il
testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi
di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con
deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297
del 22 dicembre 2001, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che:
l'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991, attribuisce al CIP la
definizione di prezzi relativi alla cessione della nuova energia elettrica
prodotta dagli impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili
o assimilate, ai sensi della normativa vigente assicurando prezzi incentivanti;
con decisione 31 luglio 1991, la Commissione europea ha approvato
la concessione di aiuti di Stato ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n.
10;
l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede,
tra l'altro, che "Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di cui al
comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a
prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
applicazione del criterio del costo evitato";
la
deliberazione CIPE n. 137/98 ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni
che assegnano alla produzione di energia da fonti rinnovabili un contributo
importante;
le
misure di promozione e incentivazione della produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e
richiamate in premessa, si applicano ai soli impianti di produzione entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data
successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, non
comprendendo gli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili le cui convenzioni di cessione destinata siano scadute, negli
impianti che non abbiano usufruito degli incentivi previsti dal provvedimento
CIP n. 6/92;
tra gli impianti non contemplati dalle misure di promozione e di
incentivazione rientrano gli impianti idroelettrici esistenti, ad acqua fluente
e a bacino, con potenza nominale media annua fino a 3 MW;
con riferimento alla deliberazione n. 82/99, i soggetti esercenti
gli impianti idroelettrici a bacino con potenza nominale media annua fino a 3
MW e le loro associazioni rappresentative hanno segnalato all'Autorita' che,
poiche' la deliberazione medesima rideterminava i prezzi di cessione
dell'energia elettrica per i soli impianti idroelettrici ad acqua fluente, allo
scadere delle convenzioni di cessione destinata alla societa' ENEL S.p.a. e, a
decorrere dal 1 gennaio 2001, alla societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete), agli impianti a bacino
sarebbero stati applicati i prezzi di cessione di cui alla deliberazione n.
108/97 che non garantiscono livelli di economicita' e redditivita' degli
impianti tali da consentire il mantenimento degli stessi impianti in esercizio;
i
soggetti di cui al precedente alinea hanno segnalato, per il motivo
sopraindicato, la necessita' di estendere i prezzi di cessione dell'energia
elettrica previsti dalla deliberazione n. 82/99 anche agli impianti a bacino,
lamentando una disparita' di trattamento;
i
decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002 prevedono per l'energia
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a
seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento o riattivazione, in
data successiva al 1 aprile 1999, misure di promozione e incentivazione per i
primi otto anni di esercizio;
l'Autorita' con la deliberazione n. 82/99 ha rideterminato i
prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici
ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW al fine di garantire la copertura dei
costi di produzione dei medesimi impianti in condizioni di economicita' e
redditivita', con effetto dal 1 settembre 1999;
l'Autorita' con la deliberazione n. 56/00 ha esteso l'applicazione
della deliberazione n. 82/99 con decorrenza dalla data in cui e' cessata
l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze
di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92,
al fine di assicurare agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza
fino a 3 MW, relativamente alle cessioni di energia elettrica non regolate da
convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto 25 settembre
1992, la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicita' e di
redditivita';
l'Autorita' con la deliberazione n. 56/00 ha riconosciuto agli
impianti titolari di convenzioni di cessione destinata, stipulate ai sensi del
decreto di cui al precedeni alinea e scadute nel periodo compreso tra la data
in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di
cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del
provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in vigore della deliberazione n.
82/99, i prezzi di cessione dell'energia elettrica previsti dalla deliberazione
n. 82/99, a decorrere dalla scadenza delle convenzioni medesime;
gli impianti idroelettrici a bacino con potenza nominale media
annua fino a 3 MW, presentano costi di produzione uguali o superiori a quelli
degli impianti idroelettrici ad acqua fluente;
Ritenuto che:
per effetto dei numerosi interventi di manutenzione, anche
straordinaria, l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici
oggetto della presente deliberazione costituisca nuova produzione ai sensi
dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991;
l'energia prodotta dagli impianti idroelettrici con potenza fino a
3 MW costituisca una forma di energia di significativo valore sotto il profilo
della tutela dell'ambiente poiche' tale energia sostituisce in generale quella
prodotta a mezzo di altre fonti con maggiore impatto negativo sull'ecosistema e
contribuisce a ridurre il carico sulla rete elettrica nazionale, contenendo le
perdite di trasmissione, trasformazione distribuzione;
sia opportuno ridefinire i prezzi di cessione del l'energia
elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici, ad acqua fluente e a bacino,
con potenza fino a 3 MW che garantiscano la copertura dei costi di produzione
in condizioni di economicita' redditivita';
Delibera:
Art.
1.
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti
definizioni:
Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Gestore della rete e' il soggetto di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 79/1999, concessionario delle attivita' di trasmissione e di
dispacciamento;
potenza nominale media annua e' la potenza nominale di concessione
di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto
il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico;
ore piene sono l'insieme delle ore di punta, di alto carico e di
medio carico, come definite dal provvedimento CIP n. 45/90;
ore vuote sono le rimanenti ore dell'anno solare che non rientrano
nella precedente definizione di ore piene;
parametro P e' la media del rapporto tra le ore piene e le ore
annue del periodo 2002-2010, pari a 0,409 (40,9%);
parametro Ct e' il costo unitario variabile riconosciuto
dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano
combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5 della deliberazione n.
70/97;
legge n. 9/1991 e' la legge 9 gennaio 1991, n. 9, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 1991;
decreto 25 settembre 1992 e' il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;
decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
decreto ministeriale 11 novembre 1999 e' il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 292 del 14 dicembre 1999;
provvedimento CIP n. 45/90 e' il provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
provvedimento CIP n. 6/92 e' il provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 170 del 12 maggio 1992;
deliberazione n. 70/97 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997;
deliberazione n. 82/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1999;
deliberazione n. 56/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 16 marzo 2000, n. 56/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000;
testo integrato e' il testo integrato delle disposizioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con
deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22
dicembre 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al Gestore della rete, ad eccezione:
a)
degli impianti idroelettrici che cedono l'energia elettrica prodotta
nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata di cui al decreto 25
settembre 1992, ancora in vigore fino alla scadenza delle medesime convenzioni;
b)
degli impianti idroelettrici entrati in esercizio, a seguito di nuova
costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva al
1 aprile 1999, che beneficiano delle misure di promozione e incentivazione
previste dal decreto ministeriale 11 novembre 1999.
Art. 3.
Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti
idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3 MW
3.1 Agli impianti di cui all'art. 2 che non sono in grado di modulare l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote si applicano i prezzi di cessione fissati nella tabella 1, differenziati per i diversi scaglioni di quantita' di energia elettrica progressivamente prodotta nel corso dell'anno solare e costituiti da due componenti:
a)
una componente pari al parametro Ct, espresso in centesimi di euro/kh, ai sensi
della deliberazione n. 70/97 e sue successive modificazioni e integrazioni;
b)
una componente ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991, pari alla
differenza tra il prezzo di cessione riportato nella tabella 1 e la componente
di cui alla precedente lettera a).
Prezzi di cessione dell'energia elettrica
prodotta dagli impianti idroelettrici fino a 3 MW non in grado di modulare
l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote, espressi in centesimi
di euro/kh
=====================================================================
Produzione di | |
| Prezzo di
energia | Componente
di |Componente di cui | cessione
elettrica su | cui al
comma | al comma 3.1, | (centesimi di
base annua | 3.1,
lettera a)| lettera b) | euro/kWh)
=====================================================================
fino a 1 milione|
| |
di kWh | Ct | 8,23-Ct |
8,23
---------------------------------------------------------------------
oltre 1 fino a 2| |
|
milioni di kWh | Ct | 6,32-Ct |
6,32
---------------------------------------------------------------------
oltre 2 fino a 3|
| |
milioni di kWh | Ct | 5,78-Ct |
5,78
---------------------------------------------------------------------
oltre 3 fino a 4|
| |
milioni di kWh | Ct | 5,47-Ct |
5,47
---------------------------------------------------------------------
oltre 4 fino a 5|
| |
milioni di kWh | Ct | 5,20-Ct |
5,20
---------------------------------------------------------------------
oltre 5 fino a | | |
10 milioni di | | |
kWh | Ct | 4,78-Ct |
4,78
---------------------------------------------------------------------
oltre 10 milioni|
| |
di kWh | Ct | 4,35-Ct |
4,35
3.2 Agli impianti di cui all'art. 2 in grado di modulare, anche
solo parzialmente, l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote si
applicano i prezzi di cessione fissati nella tabella 2, differenziati tra ore
piene e ore vuote e differenziati per i diversi scaglioni di quantita' di
energia elettrica progressivamente prodotta nel corso dell'anno solare.
Prezzi di cessione dell'energia elettrica
prodotta dagli impianti idroelettrici
fino a 3 MW in grado di modulare, anche solo
parzialmente, l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote, espressi in centesimi di euro/kh
=====================================================================
Produzione di energia | |
elettrica su base
|Prezzo di cessione in | Prezzo di cessione in
annua | ore vuote | ore piene
=====================================================================
fino a 1 milione di |
|
kWh | Ct | (8,23-Ct)/P+Ct
---------------------------------------------------------------------
oltre 1 fino a 2 | |
milioni di kWh | Ct | (6,32-Ct)/P+Ct
---------------------------------------------------------------------
oltre 2 fino a 3 | |
milioni di kWh | Ct | (5,78-Ct)/P+Ct
---------------------------------------------------------------------
oltre 3 fino a 4 | |
milioni di kWh | Ct | (5,47-Ct)/P+Ct
---------------------------------------------------------------------
oltre 4 fino a 5 | |
milioni di kWh | Ct | (5,20-Ct)/P+Ct
---------------------------------------------------------------------
oltre 5 fino a 10 | |
milioni di kWh | Ct | (4,78-Ct)/P+Ct
---------------------------------------------------------------------
oltre 10 milioni di | |
kWh |
Ct | (4,35-Ct)/P+Ct
3.3 I soggetti produttori titolari degli impianti di cui al
precedente art. 2 devono dichiarare al Gestore della rete, in occasione
dell'emissione della prima fatturazione mensile in applicazione del presente
provvedimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno solare, se
intendono avvalersi, per l'intero anno, dei prezzi di cessione previsti dal
precedente comma 3.1 o di quelli previsti dal comma 3.2.
Art. 4.
Aggiornamento dei prezzi di cessione
4.1 I prezzi di cessione di cui al precedente art. 3, comma 3.1, sono aggiornati, su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il 40% del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
4.2 I prezzi di cessione di cui al precedente art. 3, comma 3.2,
sono aggiornati, su base bimestrale, per il parametro Ct e, su base annuale,
seguendo il criterio definito al precedente comma 4.1, per il valore numerico
contenuto nella formula che individua il prezzo di cessione in ore piene che
coincide con il prezzo totale di cessione di cui alla tabella 1 dell'art. 3,
comma 3.1.
Art. 5.
Disposizioni in materia di cassa conguaglio per il settore
elettrico
5.1 I prezzi di cessione di cui all'art. 3 sono posti a carico del
conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate amministrato dalla
cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'art. 42 del testo
integrato.
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
6.1 I prezzi di cessione della presente deliberazione si applicano con decorrenza dalla data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92, agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1, limitatamente alle cessioni di energia elettrica, previste dall'art. 22, comma 3, della legge n. 9/1991, non definite da convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto 25 settembre 1992.
6.2 I prezzi di cessione della presente deliberazione si applicano,
altresi', agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1, della medesima deliberazione
che cedono energia elettrica in virtu' di convenzioni di cessione destinata
stipulate ai sensi del decreto 25 settembre 1992 scadute successivamente alla
data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di
cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del
provvedimento del CIP n. 6/92, con decorrenza dalla data di scadenza delle
medesime convenzioni.
6.3 La fatturazione dell'energia elettrica di cui ai precedenti commi
6.1 e 6.2 deve far riferimento al criterio di scelta dei prezzi di cessione
adottato nella prima fatturazione mensile in applicazione del presente
provvedimento di cui all'art. 3, comma 3.
6.4 La presente deliberazione viene pubblicata nel sito Internet dell'Autorita'
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it)
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
primo giorno del mese successivo a quella di pubblicazione.
Con effetto dalla stessa data sono
revocate la deliberazione n. 82/99 e la deliberazione n. 56/00.
Milano, 18 aprile 2002
Il
presidente: Ranci