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Deliberazione 23 aprile 2002 n. 71/02

 

Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas - Rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita' connesse e conseguenti per il triennio 2002 - 2004.

 

(GU n. 113 del 16-5-2002)

 

L’Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas

Nella riunione del 23 aprile 2002,

Premesso che:

 l'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto legislativo n. 79/1999), prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: Ministro del tesoro), su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita), sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi incluse, tra l'altro, le attivita' di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attivita' connesse e conseguenti, anche svolte in consorzio con altri enti pubblici o societa';

 l'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita' connesse e conseguenti;

 in data 31 maggio 1999 l'Enel S.p.a., in ottemperanza all'art. 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/1999, ha costituito la Societa' gestione impianti nucleari S.p.a. (di seguito: Sogin), operativa dal 1 novembre 1999 e avente per oggetto sociale l'esercizio delle attivita' relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita' connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o societa';

 in data 22 dicembre 2000, la Sogin, l'Ente per le Nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (di seguito: Enea) e la societa' Fabbricazioni nucleari S.p.a. (di seguito: FN) hanno costituito il consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare (di seguito: consorzio SICN) per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' inerenti lo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprieta' dell'Enea e della FN;

 l'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che la Sogin inoltri, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorita' un dettagliato programma di tutte le attivita' di cui all'art. 8 del medesimo decreto, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi;

 l'Autorita', ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000 e dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, deve valutare i programmi inoltrati dalla Sogin e dal consorzio SICN, unitamente al preventivo dei relativi costi, tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attivita' previste;

 l'Autorita', ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, ridetermina entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni, gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile, la cui copertura deve essere assicurata mediante l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/1999, ed aggiorni l'onere annuale sulla base del programma delle attivita' presentato dalla Sogin;

 ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000 l'Autorita' comunica al Ministro delle attivita' produttive e al Ministro dell'economia e delle finanze le proprie determinazioni in merito, che diventano operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;

 la Sogin, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, ha inoltrato all'Autorita', con nota prot. n 4483 del 29 settembre 2000 (prot. Autorita' n. 13714 del 3 ottobre 2000), un documento recante il Programma e stima dei costi delle attivita' relative allo smantellamento delle centrali nucleari Sogin e alla chiusura del ciclo del combustibile (di seguito: Programma) e, con nota prot. n. 01/8607 del 27 settembre 2001 (prot. Autorita' a 19219 del 28 settembre 2001), ha inoltrato un documento recante l'aggiornamento del medesimo Programma al settembre 2001;

 l'Autorita', considerato che dal Programma emergono elementi di incertezza che possono comportare variazioni rilevanti nell'entita' degli impegni e dei costi previsti ed incidere sulla sua attuazione, e ritenuto che la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 debba essere basata sulla verifica del Programma predisposto dalla Sogin, anche al fine di valutarne l'economicita' rispetto agli obiettivi perseguiti e che, in ragione della complessita' degli approfondimenti e delle competenze richieste, per tale verifica sia necessario ricorrere all'apporto di soggetti specializzati, da individuarsi mediante apposite procedure di selezione, con deliberazione 6 dicembre 2000, n. 220 (di seguito: deliberazione n. 220/00), ha richiesto, tra l'altro, al Ministro dell'industria una proroga fino al 31 dicembre 2001 per gli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto 26 gennaio 2000;

 l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), ha disposto la proroga di cui al precedente alinea;

 l'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dell'industria 7 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001 (di seguito: decreto 7 maggio 2001), recante indirizzi strategici e operativi alla Sogin, dispone la disattivazione accelerata, rispetto alla precedente strategia di lungo periodo di "custodia protettiva con sicurezza passiva" adottata dall'Enel e successivamente riconosciuta dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) e dall'Autorita', di tutti gli impianti elettronucleari dismessi entro venti anni, fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati i medesimi impianti;

 con deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 146/01), l'Autorita' ha quantificato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, gli importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, ai fini della copertura dei costi delle attivita' svolte dal consorzio SICN, disponendo l'adeguamento della componente A2 della tariffa elettrica da un valore medio nazionale pari a 0,6 L/kWh, gia' stabilito con la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale- n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00), a 1,0 L/kWh;

Visti:

 la legge n. 481/1995;

 il decreto legislativo n. 79/1999

 il decreto 26 gennaio 2000;

 il decreto 17 aprile 2001;

 il decreto 7 maggio 2001;

 il provvedimento del Cip 28 marzo 1990, n. 11/90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990, recante rimborso all'Enel di oneri straordinari (di seguito: provvedimento Cip n. 11/90);

 il provvedimento del Cip 18 dicembre 1991, n. 32/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991, recante rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: provvedimento Cip n. 32/91);

 il provvedimento del Cip 26 febbraio 1992, n. 3/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992, recante rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: provvedimento Cip n. 3/92);

Viste:

 la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);

 la deliberazione n. 39/2000;

 la deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 53/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90, del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/2000);

 la deliberazione n. 220/2000;

 la deliberazione n. 146/2001;

 la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica"

(di seguito: Testo integrato), in particolare l'art. 41 e l'art. 34.2, lettera a);

 la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico in data 23 agosto 2000, prot. n. 1351, pervenuta all'Autorita' il giorno 25, prot. Autorita' n. 12212, (di seguito: nota 23 agosto 2000);

Considerato che:

 durante il periodo di attivita' produttiva delle centrali elettronucleari di sua proprieta', l'Enel ha provveduto a costituire un "fondo smantellamento impianti nucleari", vincolato alla copertura delle spese da sostenere nelle fasi di disattivazione di dette centrali, di scarico del combustibile irraggiato, di messa in stato di conservazione, decontaminazione e smantellamento delle centrali e di bonifica del terreno, e il "fondo trattamento del combustibile nucleare", vincolato alla copertura delle spese friture per il trasporto del combustibile irraggiato, per il trattamento chimico del combustibile irraggiato, per il trattamento, l'immagazzinamento temporaneo e lo smaltimento definitivo dei residui;

 i fondi di cui al precedente alinea, alimentati attraverso accantonamenti annuali, avrebbero dovuto raggiungere, al termine della vita produttiva delle centrali elettronucleari, una consistenza tale da consentire la copertura delle spese relative allo svolgimento delle predette attivita';

 a causa della chiusura anticipata delle centrali elettronucleari edella conseguente cessazione degli accantonamenti, il "fondo smantellamento impianti nucleari" e il "fondo trattamento del combustibile nucleare" non hanno potuto raggiungere la prevista consistenza;

 gli oneri da reintegrare all'Enel rispetto agli accantonamenti gia' effettuati durante il periodo di attivita' produttiva delle centrali elettronucleari, connessi con le attivita' di riprocessamento del combustibile irraggiato, di messa in sicurezza con custodia passiva e di smantellamento delle centrali elettronucleari di sua proprieta', sono stati determinati dal Cip, con i provvedimenti n. 11/90, n. 32/91 e n. 3/92, come differenza tra la prevista consistenza dei due fondi sopra citati alla data di chiusura programmata delle centrali elettronucleari e la loro consistenza effettiva alla data di chiusura anticipata delle centrali stesse;

 con la deliberazione n. 58/98, l'Autorita', in attuazione della disposizione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 481/1995, ha valutato, tra l'altro, i provvedimenti del Cip di cui al precedente alinea, rideterminando in maniera definitiva gli oneri complessivi connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, ivi incluse le attivita' di riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza con custodia passiva e lo smantellamento delle centrali nucleari;

 gli oneri complessivi di cui al precedente alinea, pari alla somma degli oneri da reintegrare e degli accantonamenti gia' effettuati dall'Enel S.p.a. durante il periodo di attivita' produttiva delle centrali, sono stati quantificati, al 31 dicembre 1997, in lire 1310,4 miliardi, di cui lire 816,9 miliardi come credito dell'Enel S.p.a. nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico e la parte restante come liquidita' riveniente dal "fondo smantellamento impianti nucleari" e dal "fondo trattamento del combustibile nucleare";

 in data 29 ottobre 1999, l'Enel S.p.a. ha conferito alla Sogin, costituita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/1999, un capitale pari a lire 1538 miliardi, di cui lire 896,4 miliardi come credito nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico da estinguere attraverso il gettito della componente A2 della tariffa elettrica e la parte restante come liquidita' riveniente dai fondi di cui al precedente alinea;

 con la deliberazione n. 58/98, l'Autorita' ha istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico due separati conti di gestione per il rimborso degli oneri nucleari: il "Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici" e il Conto per il rimborso all'Enel S.p.a. di oneri relativi ad attivita' nucleari residue", quest'ultimo destinato ai rimborsi all'Enel S.p.a. degli oneri riconosciuti per il riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari;

 con il gettito della componente A2 della tariffa elettrica si e' completato, nel primo bimestre (gennaio - febbraio) 2000, il rimborso all'Enel S.p.a. e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, come attestato nella nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico 23 agosto 2000;

 con la deliberazione n. 39/2000, l'Autorita' ha fissato, a decorrere dal 1 marzo 2000, l'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivita' a queste connesse e conseguenti, in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali, e ha successivamente adeguato tale componente a 1 lire per kWh, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, come gia' richiamato in premessa;

 con la deliberazione n. 53/2000, l'Autorita' ha stabilito che, a decorrere dal 1 marzo 2000, la componente A2 della tariffa elettrica alimenti il "Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue", istituito con la medesima deliberazione e destinato ad incorporare la residua liquidita' del "Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attivita' nucleari residue", di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della deliberazione n. 58/98;

 alla data del 1 gennaio 2002, il residuo credito della Sogin nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico ammontava a lire 668,001 miliardi;

 la disattivazione accelerata di tutti gli impianti elettronucleari dismessi prevista dal decreto 7 maggio 2001, in attuazione del quale la Sogin ha definito il Programma, determina un incremento dei costi e, conseguentemente, degli oneri generali afferenti al sistema elettrico rispetto a quelli previsti dalla precedente strategia di lungo periodo di custodia protettiva con sicurezza passiva adottata dall'Enel;

 i costi preventivati dalla Sogin per lo svolgimento delle attivita' finalizzate:

 a) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva, fino all'avvio dell'attivita' di smantellamento, delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1;

 b) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di natura radiologica;

 c) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, nonche' al successivo invio dello stesso combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi presso il deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla loro conservazione presso lo stesso deposito, o in alternativa, all'invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti, di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii) e iv) del decreto 26 gennaio 2000, che risultano pari a 746,9 miliardi di lire per il triennio 2002-2004, evidenziano una incidenza delle spese per eventi imprevisti pari al 7,85% dei costi totali, al netto dei costi di sede;

 i costi preventivati dal consorzio SICN per lo svolgimento delle attivita' di smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprieta' dell'Enea e delle sue societa' partecipate, di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, che risultano pari a 241,7 miliardi di lire per il triennio 2002-2004, evidenziano una sopravvalutazione dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi, associata all'anticipazione di attivita' comunque differibili, oltre che, per l'esercizio 2004, l'utilizzo di criteri contabili difformi da quelli della Sogin per quanto riguarda l'applicazione dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi e l'attribuzione dei costi generali sostenuti dall'Enea per il personale trasferito dall'Enea nel consorzio SICN che dal 2004 confluira' nella Sogin;

 la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i, ii), e iv), del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, sulla base del Programma presentato dalla Sogin, consiste nel quantificare nuovamente l'ammontare del credito della medesima societa' nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

 e' necessario conservare alla Sogin la liquidita' derivante dal conferimento iniziale da parte dell'Enel S.p.a. in ragione dalla specificita' e dall'onerosita' degli interventi che questa e' chiamata ad effettuare;

Ritenuto che sia opportuno:

 riconoscere alla Sogin le spese per eventi imprevisti a consuntivo e sulla base di giustificazioni analitiche e dettagliate;

 rideterminare gli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), e iv), del decreto 26 gennaio 2000, in 362,1 milioni di euro, pari a 701,1 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;

 Ritenuto inoltre che sia opportuno:

 non riconoscere al consorzio SICN una quota pari al 25% dei costi previsti per l'acquisto di beni e servizi relativi ad attivita' differibili e, per l'esercizio 2004, l'Iva relativa all'acquisto di beni e servizi e i costi generali sostenuti dall'Enea per il personale del medesimo ente trasferito al consorzio SICN;

 rideterminare, di conseguenza, l'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, in 106,2 milioni di euro, pari a 205,7 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;

Ritenuto infine che sia opportuno formulare alla Sogin e al consorzio SICN raccomandazioni atte a garantire efficienza economica nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000, e richiedere ai medesimi di inviare all'Autorita', entro il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato di attuazione dei propri programmi e sul recepimento delle predette raccomandazioni, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento annuale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto 26 gennaio 2000, dell'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del medesimo decreto;

 Delibera:

 1. Di determinare gli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii) e iv), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 362,1 milioni di euro, pari a 701,1 miliardi di lire.

 2. Di determinare l'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 106,2 milioni di euro, pari a 205,7 miliardi di lire.

 3. Di raccomandare alla Societa' gestione impianti nucleari S.p.a.:

 a) di predisporre, entro il 31 dicembre 2002, una procedura di analisi e gestione dei rischi che permetta di simulare l'impatto di eventi negativi sui costi e sui tempi dei programmi, di identificare e qualificare le aree di incertezza, nonche' di avviare azioni di mitigazione dei rischi;

 b) di predisporre, entro il 31 dicembre 2002, una procedura per la gestione degli appalti di beni e di servizi, che garantisca gli opportuni livelli di trasparenza e competitivita';

 c) di redigere, entro il 30 settembre 2002, un piano di sviluppo delle risorse umane e un piano di sviluppo organizzativo a medio-lungo termine;

 d) di definire, entro il 31 dicembre 2002, procedure di misura dell'avanzamento delle attivita' nell'ambito del sistema di programmazione e controllo;

 e) di razionalizzare, entro il 30 giugno 2003, il sistema di programmazione e controllo, con l'adozione di schede descrittive standard, articolate nella individuazione dei costi e dei tempi di ciascuna attivita' elementare.

 4. Di raccomandare al consorzio smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare:

 a) di integrare, entro il 31 dicembre 2002, le proprie metodologie di programmazione e controllo con quelle della Societa' gestione impianti nucleari S.p.a., utilizzando gli stessi strumenti, uniformando le procedure, le responsabilita' e le modalita' di misura dello stato di avanzamento dei lavori; "

 b) di pervenire, entro il 30 giugno 2003, ad una gestione comune con la Societa' gestione impianti nucleari S.p.a., delle attivita' a carattere trasversale, anche al fine di assicurare un efficace controllo dei costi;

 c) di definire, entro il 30 settembre 2002, un sistema di gestione delle risorse umane e redigere il relativo piano di sviluppo;

 d) di definire, entro il 30 settembre 2002, un piano delle attivita' e dei tempi per attuare il conferimento alla Societa' gestione impianti nucleari S.p.a. degli impianti appartenenti all'Ente per le Nuove tecnologie l'energia e l'ambiente e alla societa' Fabbricazioni nucleari S.p.a.;

 e) di accelerare il processo di integrazione del consorzio nella Societa' gestione impianti nucleari S.p.a..

 5. Di richiedere alla Societa' gestione impianti nucleari S.p.a. e al consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare di inviare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato di attuazione dei propri programmi e sul recepimento delle raccomandazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento annuale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, dell'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del medesimo decreto.

 6. Di comunicare il presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.

 7. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it).

 

 Milano, 23 aprile 2002

 Il presidente: Ranci