Portale Giuridico Copyright © AmbienteDiritto
Deliberazione dell’Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas del 19 Marzo 2002
Condizioni per il
riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come
cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. (Deliberazione n. 42/02).
(Pubblicata su GU n. 79 del 4-4-2002)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS
Nella riunione del 19 marzo 2002,
Premesso che:
l'art. 2, comma
8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999
(di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorita) definisce le condizioni alle quali la produzione combinata di energia
elettrica e calore e' riconosciuta come cogenerazione, e che tali
condizioni devono garantire
un significativo risparmio di
energia rispetto alle produzioni separate;
l'art. 3, comma
3, ultimo periodo,
del decreto legislativo n. 79/1999 stabilisce che l'Autorita' prevede,
nel fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la
liberta' di accesso a parita' di
condizioni, l'imparzialita' e
la neutralita' del servizio di trasmissione e
dispacciamento, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a
mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella
prodotta mediante cogenerazione;
l'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo n. 79/1999 prevede che i titolari degli impianti di
cogenerazione sono esonerati dall'obbligo di immettere nel sistema elettrico
nazionale, a partire dall'anno 2002,
energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
entrati in esercizio
dopo il 31
marzo 1999,
gravante
sui produttori e sugli
importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili con produzioni e
importazioni annue eccedenti i 100 GWh;
l'art. 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo dispone che la
societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. assicura la precedenza all'energia
elettrica prodotta da
impianti che
utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di
cogenerazione e fonti nazionali di energia combustibile primaria;
l'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
142 del 20
giugno 2000 (di
seguito: decreto legislativo n.
164/2000) prevede l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo alle imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di
energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e
limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
Visti:
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto legislativo n. 164/2000;
il decreto del
Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di
concerto con il
Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999 (di seguito: decreto
11 novembre 1999);
il decreto del
Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
il decreto del
Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato 9 maggio
2001 recante disciplina
del mercato elettrico, pubblicato nel supplemento ordinario n. 134
alla Gazzetta Ufficiale - serie ordinaria - n. 127 del 4 giugno 2001
(di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);
Visti:
il documento per la consultazione recante criteri e proposte per la
definizione di cogenerazione e per la
modifica delle condizioni tecniche
di assimilabilita' degli
impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a
quelle rinnovabili diffuso dall'Autorita' il 3 agosto 2000;
il documento per
la consultazione recante
condizioni per il riconoscimento della produzione combinata
di energia elettrica e calore
come cogenerazione diffuso dall'Autorita' il 25 luglio 2001;
le osservazioni e
le proposte inviate dai soggetti interessati
all'Autorita' in seguito
alla diffusione di
due soprarichiamati documenti per la consultazione;
Considerato che:
l'Autorita' intende definire
le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte
dagli impianti per
la produzione combinata di energia
elettrica e calore affinche' tali impianti possano avvalersi dei benefici
e dei diritti descritti in
premessa come previsti dai decreti legislativi n. 79/1999 e n. 164/2000;
il risparmio di
energia conseguibile mediante
la produzione combinata di
energia elettrica e di calore deve essere valutato con riferimento a
soluzioni tecnologiche caratterizzate da specifiche taglie di
impianto e tipi di combustile utilizzati;
l'evoluzione tecnologica dei componenti termici ed elettromeccanici
utilizzati nella realizzazione degli impianti con
produzione combinata di energia
elettrica e calore
richiede che vengano periodicamente aggiornati i parametri che
individuano le soprarichiamate
condizioni tecniche;
Ritenuto che:
gli impianti di cogenerazione
contribuiscano alla promozione della concorrenza nell'attivita' di
generazione elettrica, assicurando un significativo risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni
separate delle stesse
quantita' di energia elettrica e termica e riducendo le
conseguenze ambientali negative,
a parita' di altre condizioni;
le norme per
la produzione combinata di energia elettrica e di
calore debbano favorire
soluzioni tecnologiche che comportano un significativo risparmio di
energia rispetto alle produzioni separate,
escludendo soluzioni orientate alla
produzione di sola
energia elettrica o di
sola energia termica
per una quota significativa dell'anno solare;
sia opportuno fare riferimento
agli anni solari nel riconoscimento della
produzione combinata di
energia elettrica e di calore, come previsto dall'art. 3, comma 1, del
decreto 11 novembre 1999;
sia opportuno fare
riferimento alle sezioni
degli impianti di produzione
combinata di energia
elettrica e calore
con potenza nominale non inferiore a 10 MVA, in coerenza con la
"Disciplina del mercato
elettrico" predisposta dalla
societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. e approvata con decreto
del Ministro delle attivita' produttive del 9 maggio 2001;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e all'art. 2, lettera
g), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' le seguenti:
a) Autorita' e' l'Autorita'
per l'energia elettrica e il
gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) decreto legislativo n.
79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
c) decreto legislativo n. 164/2000 e' il decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164;
d) impianto di produzione combinata di
energia elettrica e calore e' un sistema
integrato che converte
l'energia primaria di una
qualsivoglia fonte di energia nella produzione congiunta di
energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti
utili, conseguendo, in generale, un
risparmio di energia primaria ed un
beneficio ambientale rispetto
alla produzione separata delle stesse quantita'
di energia elettrica
e termica. In luogo della produzione
di energia elettrica in forma congiunta alla produzione di energia termica, e'
ammessa anche la produzione di energia meccanica. La produzione di energia
meccanica o elettrica e di calore deve avvenire in modo sostanzialmente interconnesso, implicando
un legame tecnico e di mutua dipendenza
tra produzione elettrica e utilizzo in forma
utile del calore,
anche attraverso sistemi di
accumulo. Il calore generato viene trasferito all'utilizzazione, in forme
diverse, tra cui vapore,
acqua calda, aria calda, e puo' essere destinata a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o
raffreddamento o a usi industriali
in diversi processi produttivi.
Nel caso di utilizzo di gas di sintesi,
il sistema di gassificazione e' parte integrante
dell'impianto di produzione combinata
di energia elettrica e calore. Nel
caso di impianto
a ciclo combinato con post-combustione, il
post-combustore e' parte
integrante dell'impianto di
produzione combinata di energia
elettrica e calore. Le eventuali caldaie di
integrazione dedicate esclusivamente alla produzione di
energia termica non rientrano
nella definizione di impianto di produzione combinata di energia
elettrica e calore;
e) sezione di impianto
di produzione combinata
di energia elettrica e
calore e' ogni
modulo in cui puo' essere scomposto l'impianto di
produzione combinata di energia elettrica e calore in grado di
operare anche indipendentemente dalle altre sezioni e composto da un insieme
di componenti principali interconnessi tra loro in
grado di produrre in modo sostanzialmente
autosufficiente energia elettrica e
calore. Una sezione puo' avere in comune con altre sezioni
alcuni servizi ausiliari
o generali. Nel caso di utilizzo di gas di
sintesi, il sistema di gassificazione e' parte integrante della sezione
di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel caso di sezione a
ciclo combinato con post-combustione, il
post-combustore e' parte integrante della sezione di produzione
combinata di energia elettrica e calore;
f) cogenerazione, agli effetti
dei benefici previsti
dagli articoli 3, comma
3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e
4, del decreto legislativo n. 79/1999
e dell'art. 22,
comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 164/2000,
e' la produzione combinata di
energia elettrica e calore che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma
8, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera g), del decreto legislativo n. 164/2000,
garantisce un significativo risparmio
di energia rispetto
alle produzioni separate, secondo i
criteri
e le modalita' stabiliti nei successivi punti del presente
provvedimento;
g) potenza nominale di
un generatore elettrico e' la massima potenza ottenibile
in regime continuo, come fissata nella fase di
collaudo preliminare all'entrata
in esercizio o,
in assenza di collaudo, come
certificata dal costruttore o dal fornitore dell'impianto;
h) potenza nominale di
una sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore e' la somma
aritmetica delle potenze nominali dei
generatori elettrici della
sezione destinati alla produzione di energia elettrica;
i) potenza nominale di
un impianto di produzione
combinata di energia elettrica e
calore e' la
somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici
dell'impianto destinati alla produzione di energia elettrica;
j) taglia di
riferimento ai fini
della determinazione del parametro eta es di
cui all'art. 2,
comma 2.2, del
presente provvedimento e':
i) la potenza nominale
del generatore elettrico di
ciascuna delle turbine a gas nel caso di sezioni a recupero con piu' turbine a
gas operanti in ciclo semplice o di ciascuno dei motori a combustione interna
che alimentano un unico sistema a recupero di calore;
ii) la potenza nominale del
generatore elettrico di ciascuna delle
turbine a gas sommata ad una
parte della potenza nominale del generatore
elettrico della turbina
a vapore della
sezione proporzionale al rapporto tra la potenza nominale di ciascuna
delle turbine a gas e la somma delle potenze nominali di tutte le turbine a
gas nel caso di sezioni a ciclo
combinato costituite da piu' turbine a
gas che alimentano un ciclo termico a recupero di calore dotato di
turbina a vapore;
iii) la potenza
nominale della sezione, come definita alla precedente
lettera h), negli altri casi;
k) potere calorifico
inferiore di un combustibile, a pressione costante, e'
la quantita' di calore che si libera nella combustione completa dell'unita'
di peso o
di volume del combustibile, con l'acqua contenuta nei
fumi allo stato di vapore, ovvero con il calore latente del
vapor d'acqua contenuto nei fumi
della combustione non utilizzato a fini energetici;
l) energia primaria dei combustibili utilizzati da una sezione di
produzione combinata di energia elettrica e calore Ec e' il contenuto
energetico dei combustibili utilizzati, pari al prodotto
del peso o del volume di
ciascun tipo di
combustibile utilizzato nel corso dell'anno solare per il rispettivo potere calorifico inferiore, come
definito alla precedente lettera k).
Nel caso di sezioni a ciclo combinato
con post-combustione, l'energia
primaria del combustibile utilizzato
comprende anche il contenuto
energetico del combustibile che
alimenta il post-combustore. Nel caso di sezioni
alimentate da gas di sintesi,
l'energia primaria del
combustibile utilizzato
comprende il contenuto energetico di tutti i combustibili utilizzati, inclusi
quelli che alimentano un eventuale sistema di gassificazione;
m) produzione di energia
elettrica lorda di
una sezione di produzione
combinata di energia elettrica e calore e' la quantita' di energia elettrica
prodotta nell'anno solare, misurata dai contatori sigillati dall'UTF
situati ai morsetti
di uscita dei generatori elettrici;
n) produzione di energia
elettrica netta di una sezione di produzione combinata di energia
elettrica e calore Ee e' la quantita' di
energia elettrica lorda prodotta
dalla sezione nell'anno solare, diminuita dell'energia elettrica destinata ai
servizi ausiliari della sezione e delle
perdite nei trasformatori principali. I servizi ausiliari
includono i servizi posti sui circuiti che presiedono alla produzione di
energia elettrica e di calore, inclusi quelli di un eventuale
sistema di gassificazione, ed escludono i servizi ausiliari relativi alla
rete di trasporto e distribuzione del calore, come le pompe di
circolazione dell'acqua calda. Nel caso in cui i servizi
ausiliari siano in
comune tra piu' sezioni, i loro consumi sono da attribuire ad
ogni sezione in misura proporzionale
alla rispettiva quota parte di
produzione di energia elettrica
lorda. Nel caso di
produzione combinata di energia
meccanica e calore,
l'energia meccanica viene moltiplicata per un fattore
pari a 1,05 per convertirla in
una quantita' equivalente di energia elettrica netta;
o) produzione di energia
termica utile di
una sezione di produzione combinata di energia elettrica
e calore Et e' la quantita' di
energia termica utile
prodotta dalla sezione nell'anno
solare effettivamente ed utilmente
utilizzata a scopi civili o industriali, pari alla differenza tra il contenuto
entalpico del fluido vettore in
uscita
ed in ingresso misurato alla
sezione di separazione tra la sezione di produzione e la rete di distribuzione
del calore, al netto dell'energia
termica eventualmente dissipata
in situazioni transitorie o di
emergenza (scarichi di calore). Qualora non esista fisicamente una
rete di utilizzazione del
calore, la produzione di energia
termica utile puo' essere
calcolata con metodi indiretti. I consumi
specifici di calore utile risultanti dalle utilizzazioni
a scopo civile o
industriale devono risultare confrontabili a quelli utilizzati in
campo nazionale per
analoghe applicazioni con produzione separata di calore. La produzione di energia termica di
eventuali caldaie di
integrazione dedicate esclusivamente alla produzione di
energia termica non rientra nella determinazione della produzione di
energia termica utile
Et. L'eventuale utilizzo di
vapore per iniezione nelle turbine
a gas non e' energia termica
utile. Et e' somma delle due componenti Etciv e Etind definite come:
energia termica utile
per usi civili
Etciv e' la parte di produzione
di energia termica
utile di una sezione di
produzione combinata di energia
elettrica e calore destinata alle utilizzazioni di tipo civile a
fini di climatizzazione, riscaldamento, raffrescamento,
raffreddamento,
condizionamento di ambienti
residenziali, commerciali e industriali e
per uso igienico-sanitario, con esclusione delle utilizzazioni in processi
industriali;
energia termica utile per usi
industriali Etind e' la parte di produzione
di energia termica
utile di una sezione di
produzione combinata di energia
elettrica e calore destinata ad utilizzazioni diverse da quelle previste
per Etciv;
p) rendimento elettrico netto medio annuo eta es di un impianto
destinato alla sola
produzione di energia elettrica e' il rapporto tra la
produzione annua netta
di energia elettrica e l'energia primaria del
combustibile immessa annualmente nell'impianto, entrambe riferite all'anno
solare;
q) rendimento termico netto
medio annuo eta ts di un
impianto destinato alla sola produzione
di energia termica e' il rapporto tra la produzione annua netta di energia
termica e l'energia primaria del
combustibile immessa annualmente nell'impianto, entrambe riferite all'anno solare;
r) energia elettrica autoconsumata Eeautocons e' la parte di energia elettrica prodotta, definita alla precedente
lettera n), che non viene immessa
nella rete di
trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica in quanto
direttamente utilizzata e autoconsumata nel luogo di produzione;
s) energia elettrica immessa
in rete Eeimmessa e la parte di energia elettrica
netta prodotta che non rientra nella definizione di cui alla precedente lettera
r);
t) indice di risparmio
di energia IRE
e' il rapporto tra il risparmio
di energia primaria
conseguito dalla sezione
di cogenerazione rispetto alla
produzione separata delle
stesse quantita' di energia
elettrica e termica
e l'energia primaria richiesta dalla produzione separata
definito dalla formula:
Ec
IRE=1---------------------------------------------
Ee Etciv Etind
----------- + ---------- + ----------
eta es . p eta ts,civ eta ts,ind
dove:
Ec, Ee, Etciv
e Etind sono
definite, rispettivamente, alle precedenti lettere l), n) e o), espresse in MWh ed arrotondate con
criterio commerciale alla terza cifra decimale;
eta es e' il rendimento elettrico medio netto, come definito alla
precedente lettera p), della modalita' di
riferimento per la produzione di sola energia elettrica;
eta ts,civ e'
il rendimento termico
netto medio annuo, come definito
alla precedente lettera q),
della modalita' di riferimento per la produzione di sola energia termica per
usi civili Etciv;
eta ts,ind e'
il rendimento termico
netto medio annuo, come definito
alla precedente lettera q),
della modalita' di riferimento per la produzione di sola energia termica per
usi industriali Eind;
p e' un coefficiente che
rappresenta le minori
perdite di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica che gli
impianti cogenerativi comportano quando
autoconsumano l'energia elettrica autoprodotta, evitando
le perdite associate al trasporto di energia elettrica fino
al livello di tensione cui gli
impianti stessi sono allacciati o quando immettono energia elettrica nelle reti
di bassa o media tensione, evitando le perdite sulle reti,
rispettivamente, di media e alta
tensione. Il coefficiente p e' calcolato come media
ponderata
dei due valori
di perdite evitate pimmessa e
pautocons rispetto alle quantita' di energia elettrica autoconsumata Eeautocons
ed immessa in rete Eeimmessa,
come definite rispettivamente alle precedenti lettere r) e s), secondo
la seguente formula:
p immessa . Ee immessa + p autocons . Ee autocons
p=
--------------------------------------------------
Ee immessa + Ee autocons
I valori di
p immessa e
p autocons dipendono dal livello di tensione cui
e' allacciata la
sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e sono
riportati nella seguente tabella:
=====================================================================
Livello di tensione cui è allacciata la sezione |p immessa|p
autocons
=====================================================================
BT (bassa tensione).... |1-4,3/100|1-6,5/100
MT (media tensione).... |1-2,8/100|1-4,3/100
AT/AAT (alta e altissima tensione).… | 1 |1-2,8/100
u) limite termico LT e' il rapporto tra l'energia termica
utile annualmente prodotta Et e l'effetto utile complessivamente
generato su base annua
dalla sezione di
produzione combinata di energia
elettrica e calore, pari alla somma
dell'energia elettrica netta e dell'energia
termica utile prodotte
(Ee + Et), riferiti all'anno
solare, secondo la seguente formula:
Et
LT = --------
Ee + Et
con il significato dei simboli definito
alla precedente lettera t);
v) data di entrata
in esercizio di una sezione di produzione combinata di
energia elettrica e calore e' la
data in cui e' stato effettuato il primo
funzionamento in parallelo
con il sistema elettrico
nazionale della sezione,
come risulta dalla
denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica;
w) data di
entrata in esercizio commerciale
di una sezione di produzione
combinata di energia
elettrica e calore e' la data di
entrata in esercizio
commerciale della sezione
fissata dal produttore, considerando come periodo di collaudo e avviamento un periodo massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi a
partire dalla data in cui e'
stato effettuato il primo funzionamento della sezione in parallelo con
il sistema elettrico
nazionale, come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di
officina elettrica;
x) sezione esistente
e' la sezione di produzione combinata
di energia elettrica e
calore che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
era gia' entrata in esercizio o per la quale, alla medesima data, erano
state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla
maggior parte, in
valore, dei costi
di costruzione;
y) rifacimento di una sezione di
produzione combinata di energia elettrica
e calore e' l'intervento su una
sezione dell'impianto che sia in
esercizio, esistente da almeno venti (20) anni, finalizzato a migliorare le
prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la
sostituzione, il ripotenziamento o la totale
ricostruzione di componenti che
nel loro insieme rappresentano
la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione della
sezione;
z) sezione di nuova
realizzazione e' la sezione di produzione
combinata di energia elettrica e
calore con data di entrata in esercizio commerciale
successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Art. 2.
Definizione di cogenerazione ai sensi
dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera
g), del decreto legislativo n. 164/2000.
2.1 Si definisce cogenerazione,
ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art.
2, lettera g), del decreto legislativo
n. 164/2000 ed ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1,
lettera f), un sistema integrato di produzione combinata di energia elettrica
o meccanica e
di energia termica,
entrambe considerate energie utili,
realizzato dalla sezione di un impianto per la produzione combinata
di energia elettrica e calore, come definita al
precedente art. 1,
lettera e), che, a partire da una qualsivoglia combinazione di fonti
primarie di energia e con riferimento a
ciascun anno solare, soddisfi
entrambe le condizioni concernenti
il risparmio di energia primaria
e il limite termico di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3.
2.2 Ai fini del riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica
e calore come cogenerazione, di cui al precedente comma 2.1,
l'indice di risparmio di energia IRE della sezione, come
definito
al precedente art. 1, lettera t), non deve essere inferiore al valore minimo IREmin che, fino al 31
dicembre 2005, viene fissato pari
a 0,050 (5,0%)
per le sezioni esistenti, come
definite al precedente art. 1, lettera
x), pari a 0,080 (8,0%) per i rifacimenti di
sezioni, come definiti al precedente art. 1, lettera y), e pari a 0,100
(10,0%) per le sezioni di nuova realizzazione, come definite al precedente art.
1, lettera z), assumendo:
a) per il parametro
eta es il rendimento elettrico netto medio annuo delle
modalita' di riferimento per la
produzione separata di sola energia elettrica, differenziato per ciascuna fascia
di taglia di riferimento, come definita al precedente art. 1, lettera j), e per
ciascun tipo di combustibile utilizzato, secondo i valori riportati
nella seguente tabella:
====================================================================
Taglia di |
| | |
riferimento, | | | |
in MWe, ai |
Gas | | Combustibili|
fini della |naturale,| |
solidi |Rifiuti solidi
determinazione| G.P.L., |
Olio |fossili, coke| organici,
del parametro | G.N.L., |combustibile,| di petrolio,| inorganici e
eta es | gasolio | nafta | orimulsion | biomasse
====================================================================
< o = a 1 Mwe |
0,38 | 0,35 | 0,33
| 0,23
> 1 - < o = | | |
|
a 10 MWe.... | 0,40
| 0,36 |
0,34 | 0,25
> 10 - < o = | | |
|
a 25 MWe.... | 0,43
| 0,38 |
0,36 | 0,27
> 25 - < o = | | |
|
a 50 MWe... .| 0,46
| 0,39 |
0,37 | 0,27
> 50 - < o = | | |
|
a 100 MWe....| 0,49
| 0,39 |
0,37 | 0,27
> 100 - < o = |
| | |
a 200 MWe....| 0,51
| 0,39 |
0,37 | 0,27
> 200 - < o = |
| | |
a 300 MWe....| 0,53
| 0,39 |
0,37 | 0,27
> 300 - < o = |
| | |
a 500 MWe....| 0,55
| 0,41 |
0,39 | 0,27
> 500 MWe.... |
0,55 | 0,43 | 0,41
| 0,27
Nel caso di utilizzo di combustibili solidi fossili
di produzione nazionale in misura
non inferiore al
20% dell'energia primaria
annualmente immessa nella sezione di
produzione combinata di energia elettrica
e calore, i
valori del parametro
eta es riportati in tabella
sono ridotti del
5%. A tale fine, non rientrano tra i combustibili fossili di
produzione nazionale il carbone di tipo coke, prodotto in
Italia a partire
da carbone di
importazione, e il petrocoke o coke di petrolio.
Nel caso di utilizzo di combustibili di processo e residui, biogas, gas
naturale da giacimenti minori isolati il parametro eta es e' pari a 0,35 per
tutte le taglie di riferimento.
Nel caso di sezioni di
produzione combinata di energia elettrica e calore che utilizzino piu'
combustibili di diverso
tipo C1, C2, ..., Cn, il
parametro eta es viene calcolato come media ponderata dei parametri
di cui alla precedente tabella rispetto all'energia primaria EcC1, EcC2, ..., EcCn, dei combustibili
annualmente immessi nella sezione, secondo la seguente formula:
eta es,C1.Ec C1 + eta es,C2.Ec C2 + ... + eta es,Cn.Ec Cn
eta es =
---------------------------------------------------------
Ec C1 + Ec C2 + ... + Ec Cn
Nel caso di
utilizzo di combustibili diversi da quelli sopra
richiamati, ai fini della determinazione del parametro
eta {es} si assume il gas naturale come
combustibile di riferimento. I valori
del parametro eta es riportati nella tabella per i rifiuti solidi, organici
e inorganici, e per le biomasse si applicano nei soli casi
di co-combustione, definita
come la combustione contemporanea di
combustibili da fonti rinnovabili, come definite
dall'art. 2, comma 15, del
decreto legislativo n. 79/1999,
e di combustibili da altre fonti di energia.
Ai fini dei benefici di cui al
precedente art. 1, lettera f), e in particolare di quelli previsti
dall'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo n. 79/1999,
l'indice di risparmio di energia IRE per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con
potenza nominale inferiore a 10 MVA e' riferito all'intero impianto. Nel
caso di sezioni di impianto aventi n taglie di riferimento T1, T2,
...,Tn, che individuano n rendimenti elettrici di riferimento eta es,1, eta es,2, ..., eta es,n, ed una potenza
nominale della sezione pari a P,
il parametro eta
es da utilizzare per il
calcolo dell'indice IRE della
sezione viene determinato
con la seguente formula:
eta es,j . T j
eta es = n sommatoria
J=l ----------------- ;
P
b) per il parametro
eta ts,civ un valore pari a 0,8 e per il parametro eta
ts,ind un valore pari a 0,9. Nel
caso di utilizzo di combustibili
solidi fossili di
produzione nazionale in misura non inferiore al 20% dell'energia primaria annualmente
immessa nella sezione di produzione
combinata di energia elettrica e calore, i valori dei
parametri eta ts,civ e eta ts,ind sono ridotti del 5%. A tale fine,
non rientrano tra i combustibili fossili di produzione
nazionale il carbone di tipo coke,
prodotto in Italia a partire da carbone di importazione, e il petrocoke o coke
di petrolio.
2.3 Il limite termico LT,
come definito al precedente art.
1, lettera u), per
il processo di
cui al comma 2.1 non deve essere inferiore al valore minimo LTmin che,
fino al 31 dicembre 2005, viene fissato
pari a 0,150 (15,0%). Nel
caso di sezioni
di nuova realizzazione che
soddisfino la condizione
di IREmin di cui al comma 2.2, ma
non soddisfano la condizione per il limite termico LT e' ammessa,
ai soli fini
dell'esenzione dall'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1,
del decreto legislativo
n. 79/1999, l'esenzione dal
predetto obbligo per la quota di
energia elettrica che soddisfa il limite termico di 0,150 (15,0%). Ai fini dei
benefici di cui al precedente art. 1, lettera f), e in
particolare di quelli previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.
79/1999, si assume che nel
calcolo del limite termico LT per gli impianti di
produzione combinata di
energia elettrica e
calore con potenza nominale
inferiore a 10 MVA la sezione coincide con l'impianto.
Art. 3.
Aggiornamento e periodo di validita' dei
parametri di riferimento
3.1 I valori di riferimento dei parametri eta es, eta ts,civ eta ts,ind, LTmin e IREmin, come riportati al precedente art. 2, sono in vigore fino al 31 dicembre 2005 e vengono aggiornati dall'Autorita' con periodicita' triennale.
3.2 Per ciascuna
sezione esistente i valori di riferimento dei parametri eta
es, eta ts,civ, eta ts,ind, LTmin e IREmin, di cui al precedente art. 2, rimangono fissi, ai fini del
riconoscimento della condizione
tecnica di cogenerazione, per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla
data di entrata
in vigore del
presente provvedimento. A
partire dall'anno solare successivo a quello in cui vengono completati
i dieci (10)
anni di esercizio si applicano i valori di riferimento dei parametri
aggiornati dall'Autorita' su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per
quel triennio.
3.3 Per ciascuna sezione di nuova realizzazione e per i rifacimenti i
valori di riferimento dei parametri eta es, eta ts,civ, eta ts,ind, LTmin e
IREmin, in vigore alla data di entrata in esercizio rimangono fissi, ai
fini del riconoscimento della condizione tecnica
di cogenerazione, per un
periodo di quindici
(15) anni. A partire
dall'anno solare successivo
a quello in cui vengono completati i quindici (15) anni di esercizio si applicano i valori
di riferimento dei parametri aggiornati
dall'Autorita' su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per quel
triennio.
3.4 Nel caso di sezioni dotate
di reti di teleriscaldamento per la distribuzione del calore utile prodotto i
periodi di cui ai commi 3.2 e 3.3 vengono estesi di 5 anni.
3.5 Durante il periodo di collaudo e avviamento, e limitatamente al
periodo massimo di 12 mesi consecutivi
di cui al precedente punto 1, lettera w), si applica per il parametro IREmin un
valore pari a 0,050 (5,0%) e per il parametro LTmin un valore pari a
0,100 (10,0%). Per l'anno solare in cui termina il periodo di collaudo e
avviamento, i valori dei parametri
IREmin e LTmin,
sono calcolati come media
ponderata sui due periodi.
3.6 Agli impianti di nuova
realizzazione per i quali, alla fine di un
triennio di vigenza dei valori di riferimento dei
parametri eta es, eta ts,civ, eta ts,ind, LTmin e IREmin, in di
cui al precedente art. 2, sono
state assunte obbligazioni contrattuali in valore
relativamente alla maggior
parte dei costi
di costruzione, si applicano i valori di
riferimento previsti per
il triennio precedente.
Art. 4.
Attestazione delle condizioni per il
riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come
cogenerazione.
4.1 I soggetti produttori con sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore che intendonoavvalersi dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera f), comunicano, separatamente per ciascuna sezione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' firmata dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, il valore dell'indice di
risparmio di energia IRE e del limite
termico LT, calcolati con riferimento ai valori dei parametri eta es,
eta ts,civ e
eta ts,ind, fissati nel
precedente art. 2, relativi all'anno solare precedente.
4.2 La dichiarazione di cui al comma 4.1 deve essere inviata alla
societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. entro il 31 marzo
di ogni anno. La societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale
S.p.a., entro il
30 giugno di
ogni anno, trasmette all'Autorita' un
prospetto riepilogativo delle
dichiarazioni pervenute ed un
piano annuale di verifiche sulle
sezioni ai sensi dell'art. 5 del
presente provvedimento. Tale
dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) identificazione del soggetto
produttore, in particolare:
ragione
sociale, natura giuridica,
sede legale, codice fiscale o
partita IVA;
b) identificazione della sezione e dell'impianto, in particolare:
localizzazione geografica, eventuale
denominazione, data di entrata in
esercizio e data
di entrata in
esercizio commerciale, come
definite, rispettivamente, al precedente art. 1, lettere v) e w);
c) energia elettrica utile prodotta nell'anno solare precedente
dalla sezione al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari (Ee), come
definita al precedente art. 1, lettera n); energia termica utile (Et),
incluse le due
componenti per usi
civili Etciv e industriali Etind
prodotte nell'anno solare precedente dalla sezione, come definite al precedente
art. 1, lettera o); tipologia e quantita' dei
combustibili utilizzati (C1,
C2, ..., Cn) e energia primaria
immessa nell'anno solare
precedente nella sezione
per ciascuna
tipologia
di combustibile (EcC1, EcC2,
..., EcCn), come definita al precedente
art. 1, lettera l). Tutti i dati della presente
lettera c), devono essere
espressi in MWh
e arrotondati con
criterio commerciale alla terza cifra decimale;
d) metodi di misura
e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze di
cui alla precedente lettera c);
e) programma annuale di utilizzo della sezione, in particolare:
capacita'
di produzione combinata
di energia elettrica e calore,
rendimenti e combustibili utilizzati (inclusi
i combustibili di processo, residui
o recuperi di
energia, combustibili non commerciali), finalita' della produzione (usi propri, distribuzione,
vendita ad altri soggetti, riportando
le quantita' annue
di produzione dei prodotti
nel cui processo
di lavorazione viene utilizzato il calore, il consumo
specifico di calore per le diverse fasi
del ciclo produttivo, nel caso di usi propri, e le quantita' di
calore vendute a
terzi, con indicazione dei
soggetti acquirenti e delle rispettive quote, nel caso di vendita a terzi);
f) caratteristiche
tecniche generali della
sezione, in particolare: tipo
di sezione e
di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e caratteristiche di
generatori e scambiatori di calore, motori primi, generatori elettrici
(tra cui, almeno, la potenza nominale dei generatori elettrici,
come definita
al
precedente art. 1, lettera
g), e taglia di riferimento ai fini della
determinazione del parametro
eta es, come
definita al precedente art. 1,
lettera j), ed altri componenti significativi.
4.3 La documentazione di cui al
precedente comma 4.2, lettere d) e f),
deve essere trasmessa
in occasione della prima richiesta di riconoscimento della
produzione combinata di
energia elettrica e
calore
come cogenerazione e, successivamente, solo nel caso in cui
siano intervenute variazioni
con conseguenze significative sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione.
4.4 L'invio di informazioni
incomplete o difformi comporta, per la sezione
o per l'impianto, l'esclusione, per l'anno di riferimento, dei benefici
di cui al precedente art. 1, lettera f). La societa' Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a. ne
da' comunicazione al soggetto produttore e all'Autorita'.
4.5 In caso di dichiarazioni contenenti dati e informazioni
non veritiere, l'Autorita', su
segnalazione della societa' Gestore della rete
di trasmissione nazionale S.p.a., puo' applicare le sanzioni di cui all'art. 2, com-ma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 5.
5.1 Le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle
condizioni per il
riconoscimento della produzione
combinata di energia elettrica e
calore come cogenerazione ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera f), sono effettuate dalla societa'
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e svolte, ove
necessario, attraverso sopralluoghi al fine di
accertare la veridicita' delle
informazioni e dei
dati trasmessi, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di altri enti o istituti di
certificazione.
Art. 6.
Disposizioni finali
6.1 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Milano, 19 marzo 2002
Il presidente: Ranci