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Deliberazione  dell’Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas  del 19 Marzo 2002

 

Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 42/02).

 

(Pubblicata su GU n. 79 del 4-4-2002)

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 marzo 2002,

Premesso che:

  l'art.  2,  comma  8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo  1999  (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) definisce le condizioni alle quali la produzione combinata di energia elettrica  e  calore  e'  riconosciuta come cogenerazione, e che tali condizioni  devono  garantire  un  significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate;

  l'art.  3,  comma  3,  ultimo  periodo,  del decreto legislativo n. 79/1999 stabilisce che l'Autorita' prevede, nel fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a  parita'  di  condizioni,  l'imparzialita'  e  la  neutralita'  del servizio di trasmissione e dispacciamento, l'obbligo di utilizzazione prioritaria   dell'energia   elettrica  prodotta  a  mezzo  di  fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione;

  l'art.  11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che i titolari degli impianti di cogenerazione  sono esonerati dall'obbligo  di immettere nel sistema elettrico nazionale, a partire dall'anno  2002, energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti  rinnovabili  entrati  in  esercizio  dopo  il  31  marzo 1999,

gravante  sui  produttori e sugli importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili con produzioni e importazioni annue eccedenti i 100 GWh;

  l'art. 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo dispone che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. assicura la   precedenza   all'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  che

utilizzano,  nell'ordine,  fonti  energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia combustibile primaria;

  l'art.  22,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  142  del  20  giugno  2000  (di  seguito:  decreto legislativo n. 164/2000)  prevede  l'attribuzione  della qualifica di cliente idoneo alle  imprese  che  acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;

Visti:

  il decreto legislativo n. 79/1999;

  il decreto legislativo n. 164/2000;

  il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);

  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e dell'artigianato   9  maggio  2001  recante  disciplina  del  mercato elettrico,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale  -  serie ordinaria - n. 127 del 4 giugno 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);

Visti:

  il documento per la consultazione recante criteri e proposte per la definizione  di  cogenerazione  e  per  la  modifica delle condizioni tecniche  di  assimilabilita'  degli  impianti  che  utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili diffuso dall'Autorita' il 3 agosto 2000;

  il  documento  per  la  consultazione  recante  condizioni  per  il riconoscimento  della  produzione  combinata  di  energia elettrica e calore come cogenerazione diffuso dall'Autorita' il 25 luglio 2001;

  le  osservazioni  e  le  proposte  inviate dai soggetti interessati all'Autorita'  in  seguito  alla  diffusione  di  due soprarichiamati documenti per la consultazione;

Considerato che:

  l'Autorita'  intende  definire  le  condizioni  tecniche che devono essere  soddisfatte  dagli  impianti  per  la produzione combinata di energia  elettrica e calore affinche' tali impianti possano avvalersi dei  benefici  e  dei diritti descritti in premessa come previsti dai decreti legislativi n. 79/1999 e n. 164/2000;

  il   risparmio  di  energia  conseguibile  mediante  la  produzione combinata  di  energia elettrica e di calore deve essere valutato con riferimento  a  soluzioni  tecnologiche  caratterizzate da specifiche taglie di impianto e tipi di combustile utilizzati;

  l'evoluzione tecnologica dei componenti termici ed elettromeccanici utilizzati   nella   realizzazione   degli  impianti  con  produzione combinata   di  energia  elettrica  e  calore  richiede  che  vengano periodicamente    aggiornati   i   parametri   che   individuano   le soprarichiamate condizioni tecniche;

Ritenuto che:

  gli  impianti di cogenerazione contribuiscano alla promozione della concorrenza  nell'attivita'  di generazione elettrica, assicurando un significativo  risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni separate  delle  stesse  quantita'  di  energia elettrica e termica e riducendo  le  conseguenze  ambientali  negative,  a parita' di altre condizioni;

  le  norme  per  la  produzione  combinata di energia elettrica e di calore  debbano  favorire  soluzioni  tecnologiche  che comportano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate,

escludendo  soluzioni  orientate  alla  produzione  di  sola  energia elettrica  o  di  sola  energia  termica  per una quota significativa dell'anno solare;

  sia  opportuno fare riferimento agli anni solari nel riconoscimento della  produzione  combinata  di  energia elettrica e di calore, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto 11 novembre 1999;

  sia  opportuno  fare  riferimento  alle  sezioni  degli impianti di produzione  combinata  di  energia  elettrica  e  calore  con potenza nominale  non  inferiore a 10 MVA, in coerenza con la "Disciplina del mercato  elettrico"  predisposta  dalla  societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. e approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 9 maggio 2001;

 

Delibera:

 

Art. 1.

Definizioni

  1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di  cui  all'art.  2  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'art.  2,  lettera  g), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' le seguenti:

    a) Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;

    b) decreto  legislativo  n.  79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

    c) decreto  legislativo  n. 164/2000 e' il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

    d) impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore e'  un  sistema  integrato  che  converte  l'energia  primaria di una qualsivoglia  fonte  di energia nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti utili,  conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria ed un  beneficio  ambientale  rispetto  alla  produzione  separata delle stesse  quantita'  di  energia  elettrica  e  termica. In luogo della produzione di energia elettrica in forma congiunta alla produzione di energia termica, e' ammessa anche la produzione di energia meccanica. La  produzione  di  energia  meccanica  o  elettrica e di calore deve avvenire  in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico  e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma  utile  del  calore,  anche  attraverso sistemi di accumulo. Il calore generato viene trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra  cui  vapore,  acqua calda, aria calda, e puo' essere destinata a usi  civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o a usi industriali  in  diversi processi produttivi. Nel caso di utilizzo di gas  di  sintesi,  il  sistema  di gassificazione e' parte integrante dell'impianto  di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel  caso  di  impianto  a  ciclo  combinato con post-combustione, il post-combustore  e'  parte  integrante  dell'impianto  di  produzione combinata  di  energia  elettrica  e  calore. Le eventuali caldaie di integrazione  dedicate  esclusivamente  alla  produzione  di  energia termica  non  rientrano  nella definizione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore;

    e) sezione   di  impianto  di  produzione  combinata  di  energia elettrica  e  calore  e'  ogni  modulo  in  cui puo' essere scomposto l'impianto  di  produzione combinata di energia elettrica e calore in grado  di  operare  anche  indipendentemente  dalle  altre  sezioni e composto  da  un  insieme  di componenti principali interconnessi tra loro  in  grado  di  produrre in modo sostanzialmente autosufficiente energia  elettrica  e  calore.  Una  sezione puo' avere in comune con altre  sezioni  alcuni  servizi  ausiliari  o  generali.  Nel caso di utilizzo  di  gas  di  sintesi, il sistema di gassificazione e' parte integrante della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel caso di sezione a ciclo combinato con post-combustione, il  post-combustore  e'  parte integrante della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore;

    f) cogenerazione,   agli  effetti  dei  benefici  previsti  dagli articoli  3,  comma  3,  4,  comma  2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo  n.  79/1999  e  dell'art.  22,  comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  n.  164/2000,  e'  la  produzione  combinata di energia elettrica e calore che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera g),  del decreto legislativo n. 164/2000, garantisce un significativo risparmio  di  energia  rispetto  alle produzioni separate, secondo i

criteri  e  le  modalita' stabiliti nei successivi punti del presente provvedimento;

    g) potenza  nominale  di  un  generatore  elettrico e' la massima potenza  ottenibile  in  regime  continuo, come fissata nella fase di collaudo  preliminare  all'entrata  in  esercizio  o,  in  assenza di collaudo,   come   certificata   dal   costruttore  o  dal  fornitore dell'impianto;

    h) potenza  nominale  di  una  sezione  di impianto di produzione combinata  di energia elettrica e calore e' la somma aritmetica delle potenze  nominali  dei  generatori  elettrici della sezione destinati alla produzione di energia elettrica;

    i) potenza  nominale  di  un  impianto di produzione combinata di energia  elettrica  e  calore  e'  la  somma aritmetica delle potenze nominali   dei  generatori  elettrici  dell'impianto  destinati  alla produzione di energia elettrica;

    j)  taglia  di  riferimento  ai  fini  della  determinazione  del parametro  eta  es  di  cui  all'art.  2,  comma  2.2,  del  presente provvedimento e':

      i) la  potenza  nominale  del  generatore elettrico di ciascuna delle turbine a gas nel caso di sezioni a recupero con piu' turbine a gas operanti in ciclo semplice o di ciascuno dei motori a combustione interna che alimentano un unico sistema a recupero di calore;

      ii)  la  potenza  nominale del generatore elettrico di ciascuna delle  turbine  a gas sommata ad una parte della potenza nominale del generatore   elettrico   della   turbina   a   vapore  della  sezione proporzionale  al  rapporto tra la potenza nominale di ciascuna delle turbine a gas e la somma delle potenze nominali di tutte le turbine a gas  nel caso di sezioni a ciclo combinato costituite da piu' turbine a  gas che alimentano un ciclo termico a recupero di calore dotato di turbina a vapore;

      iii)  la  potenza  nominale  della  sezione, come definita alla precedente lettera h), negli altri casi;

    k)  potere  calorifico  inferiore di un combustibile, a pressione costante,  e'  la quantita' di calore che si libera nella combustione completa  dell'unita'  di  peso  o  di  volume  del combustibile, con l'acqua contenuta nei fumi allo stato di vapore, ovvero con il calore latente  del  vapor  d'acqua contenuto nei fumi della combustione non utilizzato a fini energetici;

    l) energia primaria dei combustibili utilizzati da una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Ec e' il contenuto energetico  dei  combustibili utilizzati, pari al prodotto del peso o del  volume  di  ciascun  tipo  di  combustibile utilizzato nel corso dell'anno  solare per il rispettivo potere calorifico inferiore, come definito  alla  precedente  lettera  k).  Nel caso di sezioni a ciclo combinato  con  post-combustione, l'energia primaria del combustibile utilizzato  comprende  anche il contenuto energetico del combustibile che  alimenta  il  post-combustore. Nel caso di sezioni alimentate da gas  di  sintesi,  l'energia  primaria  del  combustibile  utilizzato comprende il contenuto energetico di tutti i combustibili utilizzati, inclusi quelli che alimentano un eventuale sistema di gassificazione;

    m) produzione  di  energia  elettrica  lorda  di  una  sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e' la quantita' di energia  elettrica  prodotta nell'anno solare, misurata dai contatori sigillati  dall'UTF  situati  ai  morsetti  di  uscita dei generatori elettrici;

    n) produzione  di  energia  elettrica  netta  di  una  sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Ee e' la quantita' di  energia  elettrica lorda prodotta dalla sezione nell'anno solare, diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della sezione  e  delle  perdite  nei  trasformatori  principali. I servizi ausiliari  includono i servizi posti sui circuiti che presiedono alla produzione  di  energia  elettrica  e di calore, inclusi quelli di un eventuale sistema di gassificazione, ed escludono i servizi ausiliari relativi  alla  rete di trasporto e distribuzione del calore, come le pompe  di  circolazione  dell'acqua  calda. Nel caso in cui i servizi ausiliari  siano  in  comune tra piu' sezioni, i loro consumi sono da attribuire  ad  ogni  sezione in misura proporzionale alla rispettiva quota  parte  di  produzione  di energia elettrica lorda. Nel caso di

produzione   combinata  di  energia  meccanica  e  calore,  l'energia meccanica   viene  moltiplicata  per  un  fattore  pari  a  1,05  per convertirla in una quantita' equivalente di energia elettrica netta;

    o) produzione   di  energia  termica  utile  di  una  sezione  di produzione combinata di energia elettrica e calore Et e' la quantita' di  energia  termica  utile  prodotta  dalla sezione nell'anno solare effettivamente  ed utilmente utilizzata a scopi civili o industriali, pari alla differenza tra il contenuto entalpico del fluido vettore in

uscita  ed  in  ingresso  misurato alla sezione di separazione tra la sezione di produzione e la rete di distribuzione del calore, al netto dell'energia    termica   eventualmente   dissipata   in   situazioni transitorie  o  di emergenza (scarichi di calore). Qualora non esista fisicamente  una  rete  di utilizzazione del calore, la produzione di energia  termica  utile puo' essere calcolata con metodi indiretti. I consumi  specifici  di  calore utile risultanti dalle utilizzazioni a scopo  civile  o  industriale devono risultare confrontabili a quelli utilizzati   in   campo   nazionale  per  analoghe  applicazioni  con produzione  separata  di  calore. La produzione di energia termica di eventuali   caldaie  di  integrazione  dedicate  esclusivamente  alla produzione  di energia termica non rientra nella determinazione della produzione  di  energia  termica  utile  Et.  L'eventuale utilizzo di vapore  per  iniezione  nelle  turbine  a  gas non e' energia termica utile. Et e' somma delle due componenti Etciv e Etind definite come:

      energia  termica  utile  per  usi  civili  Etciv e' la parte di produzione  di  energia  termica  utile  di una sezione di produzione combinata  di energia elettrica e calore destinata alle utilizzazioni di   tipo   civile   a   fini   di   climatizzazione,  riscaldamento, raffrescamento,    raffreddamento,    condizionamento   di   ambienti

residenziali, commerciali e industriali e per uso igienico-sanitario, con esclusione delle utilizzazioni in processi industriali;

      energia  termica utile per usi industriali Etind e' la parte di produzione  di  energia  termica  utile  di una sezione di produzione combinata  di  energia  elettrica e calore destinata ad utilizzazioni diverse da quelle previste per Etciv;

    p) rendimento  elettrico  netto medio annuo eta es di un impianto destinato  alla  sola  produzione di energia elettrica e' il rapporto tra  la  produzione  annua  netta  di  energia  elettrica e l'energia primaria del combustibile immessa annualmente nell'impianto, entrambe riferite all'anno solare;

    q) rendimento  termico  netto  medio  annuo eta ts di un impianto destinato  alla sola produzione di energia termica e' il rapporto tra la produzione annua netta di energia termica e l'energia primaria del

combustibile  immessa  annualmente  nell'impianto,  entrambe riferite all'anno solare;

    r) energia  elettrica  autoconsumata  Eeautocons  e'  la parte di energia  elettrica prodotta, definita alla precedente lettera n), che non  viene  immessa  nella  rete  di  trasmissione o di distribuzione dell'energia   elettrica   in   quanto   direttamente   utilizzata  e autoconsumata nel luogo di produzione;

    s) energia  elettrica  immessa  in  rete  Eeimmessa e la parte di energia elettrica netta prodotta che non rientra nella definizione di cui alla precedente lettera r);

    t) indice  di  risparmio  di  energia  IRE  e' il rapporto tra il risparmio   di   energia   primaria   conseguito   dalla  sezione  di cogenerazione   rispetto   alla   produzione  separata  delle  stesse quantita'  di  energia  elettrica  e  termica  e  l'energia  primaria richiesta dalla produzione separata definito dalla formula:

 

                       Ec

IRE=1---------------------------------------------

         Ee          Etciv        Etind

     ----------- + ---------- + ----------

      eta es . p   eta ts,civ   eta ts,ind

dove:

  Ec,   Ee,  Etciv  e  Etind  sono  definite,  rispettivamente,  alle precedenti  lettere  l),  n) e o), espresse in MWh ed arrotondate con criterio commerciale alla terza cifra decimale;

    eta es e' il rendimento elettrico medio netto, come definito alla precedente   lettera  p),  della  modalita'  di  riferimento  per  la produzione di sola energia elettrica;

    eta  ts,civ  e'  il  rendimento  termico  netto medio annuo, come definito  alla  precedente lettera q), della modalita' di riferimento per la produzione di sola energia termica per usi civili Etciv;

    eta  ts,ind  e'  il  rendimento  termico  netto medio annuo, come definito  alla  precedente lettera q), della modalita' di riferimento per la produzione di sola energia termica per usi industriali Eind;

    p  e'  un  coefficiente  che  rappresenta  le  minori  perdite di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica che gli impianti cogenerativi  comportano  quando  autoconsumano  l'energia  elettrica autoprodotta,  evitando  le perdite associate al trasporto di energia elettrica  fino  al  livello di tensione cui gli impianti stessi sono allacciati o quando immettono energia elettrica nelle reti di bassa o media  tensione,  evitando le perdite sulle reti, rispettivamente, di media  e  alta  tensione.  Il  coefficiente p e' calcolato come media

ponderata  dei  due  valori  di  perdite evitate pimmessa e pautocons rispetto alle quantita' di energia elettrica autoconsumata Eeautocons ed  immessa  in  rete  Eeimmessa,  come definite rispettivamente alle precedenti lettere r) e s), secondo la seguente formula:

 

     p immessa . Ee immessa + p autocons . Ee autocons

  p= --------------------------------------------------

                 Ee immessa + Ee autocons

  I  valori  di  p  immessa  e  p  autocons  dipendono dal livello di tensione  cui  e'  allacciata  la  sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e sono riportati nella seguente tabella:

 

=====================================================================

Livello di tensione cui è allacciata la sezione |p immessa|p autocons

=====================================================================

BT (bassa tensione)....                         |1-4,3/100|1-6,5/100

MT (media tensione)....                         |1-2,8/100|1-4,3/100

AT/AAT (alta e altissima tensione).…            |      1  |1-2,8/100

 

    u) limite  termico  LT e' il rapporto tra l'energia termica utile annualmente  prodotta  Et e l'effetto utile complessivamente generato su  base  annua  dalla  sezione  di  produzione  combinata di energia elettrica  e  calore,  pari alla somma dell'energia elettrica netta e dell'energia  termica  utile  prodotte  (Ee + Et),  riferiti all'anno solare, secondo la seguente formula:

 

         Et

 LT = --------

       Ee + Et

con il significato dei simboli definito alla precedente lettera t);

    v) data  di  entrata  in  esercizio  di una sezione di produzione combinata  di  energia  elettrica e calore e' la data in cui e' stato effettuato  il  primo  funzionamento  in  parallelo  con  il  sistema elettrico  nazionale  della  sezione,  come  risulta  dalla  denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica;

    w)  data  di  entrata  in esercizio commerciale di una sezione di produzione  combinata  di  energia  elettrica  e calore e' la data di entrata   in   esercizio   commerciale   della  sezione  fissata  dal produttore,  considerando  come  periodo  di collaudo e avviamento un periodo  massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi a partire dalla data in  cui  e'  stato effettuato il primo funzionamento della sezione in parallelo  con  il  sistema  elettrico  nazionale, come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica;

    x)  sezione  esistente  e'  la sezione di produzione combinata di energia  elettrica  e  calore che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, era gia' entrata in esercizio o per la quale, alla  medesima  data,  erano  state assunte obbligazioni contrattuali relativamente   alla   maggior   parte,   in  valore,  dei  costi  di costruzione;

    y)  rifacimento di una sezione di produzione combinata di energia elettrica  e  calore e' l'intervento su una sezione dell'impianto che sia  in esercizio, esistente da almeno venti (20) anni, finalizzato a migliorare  le  prestazioni  energetiche  ed ambientali attraverso la sostituzione,   il  ripotenziamento  o  la  totale  ricostruzione  di componenti  che  nel  loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione della sezione;

    z) sezione  di  nuova  realizzazione  e' la sezione di produzione combinata  di  energia  elettrica  e  calore  con  data di entrata in esercizio  commerciale  successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

Art. 2.

Definizione di cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera g), del decreto legislativo n. 164/2000.

  2.1  Si definisce cogenerazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera g), del decreto legislativo  n. 164/2000 ed ai fini dei benefici di cui al precedente art.  1,  lettera f), un sistema integrato di produzione combinata di energia   elettrica  o  meccanica  e  di  energia  termica,  entrambe considerate  energie  utili,  realizzato dalla sezione di un impianto per  la  produzione  combinata  di  energia  elettrica e calore, come definita  al  precedente  art.  1,  lettera e), che, a partire da una qualsivoglia   combinazione  di  fonti  primarie  di  energia  e  con riferimento  a  ciascun  anno solare, soddisfi entrambe le condizioni concernenti  il  risparmio di energia primaria e il limite termico di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3.

  2.2  Ai  fini  del  riconoscimento  della  produzione  combinata di energia  elettrica  e calore come cogenerazione, di cui al precedente comma  2.1,  l'indice di risparmio di energia IRE della sezione, come

definito  al precedente art. 1, lettera t), non deve essere inferiore al  valore minimo IREmin che, fino al 31 dicembre 2005, viene fissato pari  a  0,050  (5,0%)  per  le  sezioni  esistenti, come definite al precedente  art. 1, lettera x), pari a 0,080 (8,0%) per i rifacimenti di  sezioni, come definiti al precedente art. 1, lettera y), e pari a 0,100 (10,0%) per le sezioni di nuova realizzazione, come definite al precedente art. 1, lettera z), assumendo:

    a) per  il  parametro  eta es il rendimento elettrico netto medio annuo  delle  modalita'  di riferimento per la produzione separata di sola  energia  elettrica, differenziato per ciascuna fascia di taglia di riferimento, come definita al precedente art. 1, lettera j), e per ciascun  tipo  di combustibile utilizzato, secondo i valori riportati

nella seguente tabella:

 

 

====================================================================

  Taglia di   |         |             |             |

 riferimento, |         |             |             |

  in MWe, ai  |  Gas    |             | Combustibili|

  fini della  |naturale,|             |    solidi   |Rifiuti solidi

determinazione| G.P.L., |    Olio     |fossili, coke|  organici,

del parametro | G.N.L., |combustibile,| di petrolio,| inorganici e

    eta es    | gasolio |    nafta    |  orimulsion |   biomasse

====================================================================

< o = a 1 Mwe |   0,38  |     0,35    |     0,33     |     0,23

> 1   - < o = |         |             |              |

a  10 MWe.... |   0,40  |     0,36    |     0,34     |     0,25

> 10  - < o = |         |             |              |

a  25 MWe.... |   0,43  |     0,38    |     0,36     |     0,27

> 25  - < o = |         |             |              |

a  50 MWe... .|   0,46  |     0,39    |     0,37     |     0,27

> 50  - < o = |         |             |              |

a  100 MWe....|   0,49  |     0,39    |     0,37     |     0,27

> 100 - < o = |         |             |              |

a  200 MWe....|   0,51  |     0,39    |     0,37     |     0,27

> 200 - < o = |         |             |              |

a  300 MWe....|   0,53  |     0,39    |     0,37     |     0,27

> 300 - < o = |         |             |              |

a  500 MWe....|   0,55  |     0,41    |     0,39     |     0,27

> 500 MWe.... |   0,55  |     0,43    |     0,41     |     0,27

 

  Nel  caso  di utilizzo di combustibili solidi fossili di produzione nazionale  in  misura  non  inferiore  al  20%  dell'energia primaria annualmente  immessa nella sezione di produzione combinata di energia elettrica  e  calore,  i  valori  del  parametro  eta es riportati in tabella  sono  ridotti  del  5%.  A  tale  fine,  non rientrano tra i combustibili fossili di produzione nazionale il carbone di tipo coke, prodotto  in  Italia  a  partire  da  carbone  di  importazione, e il petrocoke o coke di petrolio.

  Nel caso di utilizzo di combustibili di processo e residui, biogas, gas naturale da giacimenti minori isolati il parametro eta es e' pari a 0,35 per tutte le taglie di riferimento.

  Nel  caso di sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore   che   utilizzino  piu'  combustibili  di  diverso  tipo  C1, C2, ..., Cn, il parametro eta es viene calcolato come media ponderata dei  parametri  di  cui  alla precedente tabella rispetto all'energia primaria  EcC1, EcC2, ..., EcCn, dei combustibili annualmente immessi nella sezione, secondo la seguente formula:

 

         eta es,C1.Ec C1 + eta es,C2.Ec C2 + ... + eta es,Cn.Ec Cn

eta es = ---------------------------------------------------------

                 Ec C1 + Ec C2 + ... + Ec Cn

  Nel  caso  di  utilizzo  di  combustibili  diversi  da quelli sopra richiamati,  ai  fini della determinazione del parametro eta  {es} si assume il gas naturale come combustibile di riferimento.   I valori del parametro eta es riportati nella tabella per i rifiuti solidi,  organici  e  inorganici,  e per le biomasse si applicano nei soli   casi   di   co-combustione,   definita   come  la  combustione contemporanea  di  combustibili  da  fonti rinnovabili, come definite dall'art.  2,  comma  15,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, e di combustibili da altre fonti di energia.   Ai  fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera f), e in particolare  di  quelli  previsti  dall'art.  3, comma 3, del decreto legislativo  n. 79/1999, l'indice di risparmio di energia IRE per gli impianti  di  produzione  combinata di energia elettrica e calore con potenza nominale inferiore a 10 MVA e' riferito all'intero impianto.   Nel  caso di sezioni di impianto aventi n taglie di riferimento T1, T2, ...,Tn, che individuano n rendimenti elettrici di riferimento eta es,1,  eta es,2, ..., eta es,n, ed una potenza nominale della sezione pari  a  P,  il  parametro  eta  es  da  utilizzare  per  il  calcolo dell'indice  IRE  della  sezione  viene  determinato  con la seguente formula:

 

                           eta es,j . T j

eta es = n sommatoria J=l ----------------- ;

                                 P

    b) per  il  parametro  eta  ts,civ  un valore pari a 0,8 e per il parametro  eta  ts,ind  un valore pari a 0,9. Nel caso di utilizzo di combustibili  solidi  fossili  di  produzione nazionale in misura non inferiore  al  20%  dell'energia  primaria  annualmente immessa nella sezione  di  produzione  combinata  di  energia elettrica e calore, i valori  dei  parametri eta ts,civ e eta ts,ind sono ridotti del 5%. A tale  fine,  non  rientrano  tra i combustibili fossili di produzione nazionale  il  carbone  di tipo coke, prodotto in Italia a partire da carbone di importazione, e il petrocoke o coke di petrolio.

  2.3  Il  limite  termico  LT,  come  definito al precedente art. 1, lettera  u),  per  il  processo  di  cui al comma 2.1 non deve essere inferiore al valore minimo LTmin che, fino al 31 dicembre 2005, viene fissato   pari  a  0,150  (15,0%).  Nel  caso  di  sezioni  di  nuova realizzazione  che  soddisfino  la  condizione  di  IREmin  di cui al comma 2.2,  ma  non soddisfano la condizione per il limite termico LT e'   ammessa,  ai  soli  fini  dell'esenzione  dall'obbligo  previsto dall'art.   11,   comma   1,  del  decreto  legislativo  n.  79/1999, l'esenzione  dal  predetto  obbligo per la quota di energia elettrica che soddisfa il limite termico di 0,150 (15,0%). Ai fini dei benefici di  cui  al precedente art. 1, lettera f), e in particolare di quelli previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, si assume  che  nel  calcolo  del  limite termico LT per gli impianti di produzione  combinata  di  energia  elettrica  e  calore  con potenza nominale inferiore a 10 MVA la sezione coincide con l'impianto.

 

Art. 3.

Aggiornamento e periodo di validita' dei parametri di riferimento

  3.1  I  valori  di riferimento dei parametri eta es, eta ts,civ eta ts,ind,  LTmin e IREmin, come riportati al precedente art. 2, sono in vigore  fino  al 31 dicembre 2005 e vengono aggiornati dall'Autorita' con periodicita' triennale.

  3.2  Per  ciascuna  sezione  esistente  i valori di riferimento dei parametri  eta  es, eta ts,civ, eta ts,ind, LTmin e IREmin, di cui al precedente  art. 2, rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione  tecnica  di  cogenerazione,  per un periodo di dieci (10) anni  a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente provvedimento.  A partire dall'anno solare successivo a quello in cui vengono  completati  i  dieci  (10)  anni di esercizio si applicano i valori di riferimento dei parametri aggiornati dall'Autorita' su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per quel triennio.

  3.3 Per ciascuna sezione di nuova realizzazione e per i rifacimenti i valori di riferimento dei parametri eta es, eta ts,civ, eta ts,ind, LTmin e IREmin, in vigore alla data di entrata in esercizio rimangono fissi,  ai  fini  del  riconoscimento  della  condizione  tecnica  di cogenerazione,  per  un  periodo  di  quindici  (15)  anni. A partire dall'anno  solare  successivo  a  quello  in cui vengono completati i quindici  (15) anni di esercizio si applicano i valori di riferimento dei  parametri aggiornati dall'Autorita' su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per quel triennio.

  3.4  Nel caso di sezioni dotate di reti di teleriscaldamento per la distribuzione del calore utile prodotto i periodi di cui ai commi 3.2 e 3.3 vengono estesi di 5 anni.

  3.5 Durante il periodo di collaudo e avviamento, e limitatamente al periodo  massimo di 12 mesi consecutivi di cui al precedente punto 1, lettera w), si applica per il parametro IREmin un valore pari a 0,050 (5,0%)  e  per il parametro LTmin un valore pari a 0,100 (10,0%). Per l'anno  solare  in cui termina il periodo di collaudo e avviamento, i valori  dei  parametri  IREmin  e  LTmin,  sono  calcolati come media ponderata sui due periodi.

  3.6  Agli impianti di nuova realizzazione per i quali, alla fine di un  triennio  di  vigenza dei valori di riferimento dei parametri eta es,  eta  ts,civ, eta ts,ind, LTmin e IREmin, in di cui al precedente art.  2,  sono  state  assunte  obbligazioni  contrattuali  in valore relativamente  alla  maggior  parte  dei  costi  di  costruzione,  si applicano   i   valori   di  riferimento  previsti  per  il  triennio precedente.

 

Art. 4.

Attestazione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.

  4.1  I  soggetti  produttori con sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore che intendonoavvalersi dei benefici di cui al  precedente  art.  1,  lettera f),  comunicano,  separatamente per ciascuna  sezione,  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta'  firmata dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 21,  38  e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, il valore dell'indice di risparmio di energia IRE e del limite  termico LT, calcolati con riferimento ai valori dei parametri eta  es,  eta  ts,civ  e  eta  ts,ind, fissati nel precedente art. 2, relativi all'anno solare precedente.

  4.2  La  dichiarazione di cui al comma 4.1 deve essere inviata alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. entro il 31 marzo di ogni anno. La societa' Gestore della rete di trasmissione

nazionale  S.p.a.,  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  trasmette all'Autorita'   un   prospetto   riepilogativo   delle  dichiarazioni pervenute  ed  un  piano  annuale di verifiche sulle sezioni ai sensi dell'art.  5  del  presente  provvedimento.  Tale  dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:

    a) identificazione   del  soggetto  produttore,  in  particolare:

ragione  sociale,  natura  giuridica,  sede  legale, codice fiscale o partita IVA;

    b) identificazione della sezione e dell'impianto, in particolare:

localizzazione  geografica,  eventuale denominazione, data di entrata in  esercizio  e  data  di  entrata  in  esercizio  commerciale, come definite, rispettivamente, al precedente art. 1, lettere v) e w);

    c) energia  elettrica  utile prodotta nell'anno solare precedente dalla  sezione  al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari (Ee), come definita al precedente art. 1, lettera n); energia termica utile  (Et),  incluse  le  due  componenti  per  usi  civili  Etciv e industriali Etind prodotte nell'anno solare precedente dalla sezione, come definite al precedente art. 1, lettera o); tipologia e quantita' dei  combustibili  utilizzati  (C1,  C2,  ..., Cn) e energia primaria immessa  nell'anno  solare  precedente  nella  sezione  per  ciascuna

tipologia  di  combustibile (EcC1, EcC2, ..., EcCn), come definita al precedente  art.  1,  lettera l). Tutti i dati della presente lettera c),  devono  essere  espressi  in  MWh  e  arrotondati  con  criterio commerciale alla terza cifra decimale;

    d) metodi  di  misura  e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze di cui alla precedente lettera c);

    e) programma  annuale  di utilizzo della sezione, in particolare:

capacita'  di  produzione  combinata  di  energia elettrica e calore, rendimenti  e  combustibili  utilizzati  (inclusi  i  combustibili di processo,   residui   o   recuperi   di   energia,  combustibili  non commerciali),  finalita' della produzione (usi propri, distribuzione, vendita   ad   altri  soggetti,  riportando  le  quantita'  annue  di produzione  dei  prodotti  nel  cui  processo  di  lavorazione  viene utilizzato  il  calore, il consumo specifico di calore per le diverse fasi  del ciclo produttivo, nel caso di usi propri, e le quantita' di calore  vendute  a  terzi,  con indicazione dei soggetti acquirenti e delle rispettive quote, nel caso di vendita a terzi);

    f) caratteristiche    tecniche   generali   della   sezione,   in particolare:  tipo  di  sezione  e  di  impianto,  schema generale di funzionamento,  identificazione  e  caratteristiche  di  generatori e scambiatori  di  calore, motori primi, generatori elettrici (tra cui, almeno,  la  potenza nominale dei generatori elettrici, come definita

al  precedente  art.  1,  lettera g), e taglia di riferimento ai fini della   determinazione   del  parametro  eta  es,  come  definita  al precedente art. 1, lettera j), ed altri componenti significativi.

  4.3  La documentazione di cui al precedente comma 4.2, lettere d) e f),  deve  essere  trasmessa  in  occasione  della prima richiesta di riconoscimento  della  produzione  combinata  di  energia elettrica e

calore  come  cogenerazione  e, successivamente, solo nel caso in cui siano   intervenute  variazioni  con  conseguenze  significative  sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione.

  4.4  L'invio di informazioni incomplete o difformi comporta, per la sezione  o  per  l'impianto, l'esclusione, per l'anno di riferimento, dei  benefici  di  cui  al precedente art. 1, lettera f). La societa' Gestore   della   rete   di  trasmissione  nazionale  S.p.a.  ne  da' comunicazione al soggetto produttore e all'Autorita'.

  4.5  In  caso  di  dichiarazioni contenenti dati e informazioni non veritiere,  l'Autorita', su segnalazione della societa' Gestore della rete  di trasmissione nazionale S.p.a., puo' applicare le sanzioni di cui  all'art. 2, com-ma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

Art. 5.

Verifiche sulla sezione

  5.1 Le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle condizioni  per  il  riconoscimento  della  produzione  combinata  di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici di cui  al precedente art. 1, lettera f), sono effettuate dalla societa' Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. e svolte, ove necessario,   attraverso   sopralluoghi   al  fine  di  accertare  la veridicita'  delle  informazioni  e  dei  dati trasmessi, avvalendosi eventualmente  anche della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione.

 

Art. 6.

Disposizioni finali

  6.1  La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet dell'Autorita'  ed  entra  in  vigore  il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

    Milano, 19 marzo 2002

Il presidente: Ranci