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Deliberazione 31 gennaio 2002

 

Autorità per L'energia Elettrica e il Gas

 

 

Gazzetta Ufficiale N. 47 del 25 Febbraio 2002

 

Approvazione di modifica degli articoli 16 e 18 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01. (Deliberazione n. 21/02).

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 gennaio 2002, Premesso che:

l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:

l'Autorita), con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 287 dell'11 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 229/01) ha adottato una direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

che l'art. 18 della sopraindicata direttiva fissa al 1 marzo 2002 la data di decorrenza delle prescrizioni della direttiva, con l'eccezione degli articoli 9, 10 e 16 la cui entrata in vigore e' prevista a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita';

che la Federazione italiana delle imprese dei servizi idrici energetici e vari (di seguito: Federgasacqua) e la Federazione gas Italia (di seguito: GasIt) hanno rappresentato con lettera del 20 dicembre 2001 (prot. Autorita' n. 024291), a nome dei loro associati l'impossibilita' di attuare nei tempi previsti le prescrizioni della deliberazione n. 229/01;

che gli uffici dell'Autorita' hanno ricevuto comunicazioni telefoniche di eguale contenuto da parte di esercenti che hanno richiesto chiarimenti in ordine all'applicazione della deliberazione n. 229/01;

Vista la deliberazione n. 229/01;

Ritenuto che sia opportuno accogliere l'istanza avanzata dagli esercenti e procedere ad una modifica degli articoli 16 e 18 della deliberazione n. 229/01, in modo da consentire gli interventi di riorganizzazione delle attivita' aziendali finalizzate al rispetto degli obblighi previsti;

 

Delibera di modificare gli articoli 16 e 18 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001, sostituendoli con il testo seguente:

 

"Art. 16 (Disposizioni transitorie relative al deposito cauzionale). - Per i clienti con contratti di vendita in essere al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it):

a) l'esercente comunica ai clienti le forme di garanzia da essi previste;

b) l'esercente puo' trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dai clienti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento come anticipo sui consumi o come garanzia;

c) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera b) debbano essere versati dal cliente all'esercente, tali conguagli sono effettuati in due rate nell'arco di un anno;

d) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera b) debbano essere versati dall'esercente al cliente, tali conguagli sono versati entro il 30 luglio 2002;

e) nei casi di clienti con consumi fino a 5000 mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti restituiscono la somma versata dal cliente come anticipo o come garanzia entro il 30 luglio 2002".

 

"Art. 18 (Entrata in vigore). - 18.1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 15 e dell'art. 3, commi 3.1 e 3.2 e dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, entrano in vigore il 2 maggio 2002. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e agli articoli 3, commi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e dell'art. 7, comma 7.3, entrano in vigore il 1 luglio 2002;

18.2. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 18.1, le disposizioni della presente direttiva entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);", di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

 

Milano, 31 gennaio 2002

Il presidente: Ranci