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Gazzetta Ufficiale N. 47 del 25 Febbraio
2002
Approvazione di modifica degli articoli 16
e 18 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18
ottobre 2001, n. 229/01. (Deliberazione n. 21/02).
Nella riunione del 31 gennaio 2002, Premesso
che:
l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (di seguito:
l'Autorita), con la deliberazione 18
ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
287 dell'11 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 229/01) ha adottato una
direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del
gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2,
comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
che l'art. 18 della sopraindicata
direttiva fissa al 1 marzo 2002 la data di decorrenza delle prescrizioni della
direttiva, con l'eccezione degli articoli 9, 10 e 16 la cui entrata in vigore
e' prevista a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita';
che la Federazione italiana delle imprese
dei servizi idrici energetici e vari (di seguito: Federgasacqua) e la
Federazione gas Italia (di seguito: GasIt) hanno rappresentato con lettera del
20 dicembre 2001 (prot. Autorita' n. 024291), a nome dei loro associati
l'impossibilita' di attuare nei tempi previsti le prescrizioni della
deliberazione n. 229/01;
che gli uffici dell'Autorita' hanno
ricevuto comunicazioni telefoniche di eguale contenuto da parte di esercenti
che hanno richiesto chiarimenti in ordine all'applicazione della deliberazione
n. 229/01;
Vista la deliberazione n. 229/01;
Ritenuto che sia opportuno accogliere l'istanza
avanzata dagli esercenti e procedere ad una modifica degli articoli 16 e 18
della deliberazione n. 229/01, in modo da consentire gli interventi di
riorganizzazione delle attivita' aziendali finalizzate al rispetto degli
obblighi previsti;
"Art. 16 (Disposizioni
transitorie relative al deposito cauzionale). - Per i clienti con contratti di
vendita in essere al momento della pubblicazione della presente direttiva nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it):
a) l'esercente comunica ai clienti le
forme di garanzia da essi previste;
b) l'esercente puo' trattenere a titolo di
deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dai
clienti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento come
anticipo sui consumi o come garanzia;
c) qualora i conguagli previsti alla
precedente lettera b) debbano essere versati dal cliente all'esercente, tali
conguagli sono effettuati in due rate nell'arco di un anno;
d) qualora i conguagli previsti alla
precedente lettera b) debbano essere versati dall'esercente al cliente, tali
conguagli sono versati entro il 30 luglio 2002;
e) nei casi di clienti con consumi fino a
5000 mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle
bollette, gli esercenti restituiscono la somma versata dal cliente come
anticipo o come garanzia entro il 30 luglio 2002".
18.2. Fatto salvo quanto disposto al
precedente comma 18.1, le disposizioni della presente direttiva entrano in
vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito Internet
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);", di
pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e nel sito
internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
Milano, 31 gennaio 2002
Il presidente: Ranci