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Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas
- Direttiva concernente l'adeguamento dei corrispettivi per
l'erogazione dei servizi nel settore del gas naturale al potere calorifico
superiore effettivo. (Deliberazione n. 43/02).
(Pubblicata su GU n. 83 del 9-4-2002)
L'Autorita' per l’Energia Elettrica e il
Gas
Nella
riunione del 19 marzo 2002,
Premesso
che:
l'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita), in base al disposto
dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge
n. 481/1995) e' investita di funzioni di regolazione, dei servizi di pubblica utilita'
dell'energia elettrica ed il gas, al fine di garantire la promozione della concorrenza
e dell'efficienza, e adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi;
ai
fini di cui il precedente alinea, l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n.
481/1995 prevede che l'Autorita' emani direttive concernenti l'erogazione dei
servizi di pubblica utilita' da parte dei soggetti esercenti i servizi
medesimi;
la
deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n.
2 (di seguito: deliberazione n. 237/00) ha disposto che le tariffe di
distribuzione e fornitura al mercato vincolato siano adeguate al potere
calorifico superiore (di seguito: PCS) effettivo del gas, individuato sulla base
delle particolari modalita' di calcolo di cui all'art. 16 della medesima delibera;
sono
pervenute all'Autorita' numerose segnalazioni da parte di imprese del gas e loro
associazioni nelle quali si lamenta che, nell'erogazione dei servizi diversi da
quelli di cui al precedente alinea, i corrispettivi applicati non sono sempre
adeguati al PCS effettivo;
Visti:
la
legge n. 481/1995, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera h);
il
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva
98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/2000);
la
deliberazione n. 237/00;
la
delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00, recante avvio di procedimento
per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, all'art. 23
comma 2, all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di
accesso e utilizzo delle attivita' di trasporto e dispacciamento e dei
terminali di gnl, delle
relative tariffe e obblighi e di definizione
di criteri per la predisposizione del codice di rete;
la
delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 147/00, recante avvio di procedimento
per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 12, comma 7, e all'art. 23, comma
2, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di accesso e utilizzo
dell'attivita' di stoccaggio delle relative tariffe e obblighi e di definizione
di criteri per la
predisposizione del codice di stoccaggio;
la
delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 148/00, recante avvio di procedimento
per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 14, comma 8, all'art. 16,
commi 2 e 4 e all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema
di esercizio dell'attivita' di distribuzione, di obblighi delle imprese, di
condizioni di accesso e relative tariffe;
la
delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 149/00, recante avvio di procedimento
per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 17, comma 5, all'art. 18,
commi 2, 3, 5 e 6 e all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000,
in tema di esercizio dell'attivita' di vendita, delle relative tariffe e di
definizione
del codice di condotta commerciale;
Considerato
che:
il
PCS costituisce un parametro da cui dipende l'energia fornita al cliente attraverso
un metro cubo di combustibile; e che il PCS pertanto costituisce un parametro comune
a tutti i servizi del sistema del gas naturale;
le
segnalazioni di cui in premessa, unitamente alla documentazione acquisita dall'Autorita',
evidenziano una disparita' di trattamento tra i soggetti che operano nei
diversi segmenti del sistema gas, dovuta al fatto che solamente per alcuni dei
relativi servizi e' applicato un corrispettivo adeguato al PCS effettivo;
Ritenuto
che:
il
processo di liberalizzazione del mercato richieda una valorizzazione del gas
naturale connessa al suo contenuto energetico;
al
fine di garantire l'efficienza nel sistema del gas, e di eliminare attuali e potenziali
disparita' di trattamento tra i soggetti che operano nel medesimo sistema, sia
opportuno disciplinare in modo uniforme l'adeguamento dei corrispettivi per
l'erogazione dei servizi al PCS effettivo;
conseguentemente
sia necessario imporre agli esercenti i servizi di pubblica utilita' nel
settore del gas di adeguare il corrispettivo per l'erogazione dei servizi
erogati al PCS effettivo;
Delibera:
Art.
1.
Ambito
di applicazione
1.1. La presente direttiva si applica all'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, compresa la vendita ai clienti idonei.
Art.
2.
2.1. Nell'erogazione dei servizi di cui all'art. 1, l'esercente adegua la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo, inteso come la quantita' di calore, espressa in GJ, che si libera nella combustione completa di un metro cubo standard di gas secco alla temperatura di 15o C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del gas e l'acqua formatasi allo stato di vapore nella combustione viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del gas.
2.2.
L'adeguamento di cui al comma 2.1 e' effettuato con riferimento ai valori del potere
calorifico superiore misurati dall'esercente l'attivita' di trasporto.
Art.
3.
Disposizioni
finali
3.1. La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano,
19 marzo 2002
Il
presidente: Ranci