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D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29

 

Modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione.

 

(pubblicato su GU n. 60 del 12-3-2002)

 

      testo in vigore dal: 27-3-2002

 

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto  l'articolo  2,  comma  1,  del decreto legislativo 18 aprile 1994,  n.  280,  che  stabilisce  che  con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e  dell'economia  e delle finanze, possono essere apportate modifiche all'allegato  al  decreto legislativo stesso, al fine di adeguarlo ad eventuali modificazioni delle direttive comunitarie in materia;

Visto  l'articolo 3  del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo ai controlli;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7 ottobre 1997, n. 397, recante "Modificazione dell'allegato al decreto legislativo  18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante  l'impiego  di  componenti  di  carburanti di sostituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 novembre  2000, n. 434, recante "Recepimento della direttiva 98/70/CE relativa  alla  qualita'  della  benzina  e del combustibile diesel", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001;

Vista   la  legge  4 novembre  1997,  n.  413,  ed  in  particolare l'articolo  1  comma  1,  2  e  3  recante  "Misure  urgenti  per  la prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico  da  benzene", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997;

Vista  la  direttiva  98/70/CE  del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita'   della   benzina   e  del  combustibile  diesel  e  recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Vista  la  direttiva  2000/71/CE  della  Commissione del 7 novembre 2000,  che  adegua  al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli  allegati  I,  II,  III  e  IV  della  direttiva  98/70/CE  del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, come previsto dall'articolo 10 della medesima direttiva;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Sulla  proposta  dei  Ministri  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio,  delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Campo di applicazione

1.  Il  presente  decreto  stabilisce,  al  fine della tutela della salute  e  dell'ambiente,  le  specifiche  relative  al  contenuto di composti  ossigenati  organici nelle miscele di benzina da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata.

 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente   per  matena,  ai  sensi

dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee (GUCE).

 

Note alle premesse:

-  L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994,  n.  280,  recante  "Attuazione  della  direttiva del

consiglio  5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della  commissione  29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti   di  sostituzione"  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107, e' il seguente:

"1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  dell'industria, del

commercio  e dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e  dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di  benzina  tenori  di  composti  ossigenati organici piu' elevati   di   quelli  indicati  al  punto  II,  colonna  A dell'allegato   e   possono   essere   apportate  eventuali modifiche  al  medesimo  allegato  al  fine di adeguarlo ad eventuali    successive   modificazioni   delle   direttive comunitarie in materia.".

-  L'art.  3  del  citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280 e' il seguente:

 "Art.  3 (Controlli). - 1. La stazione sperimentale per  i  combustibili  provvede al controllo della qualita' delle

 miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse  in consumo.

 2.  Per  la  misura  dei tenori in volume ed in peso di  ossigeno  dei  composti  ossigenati organici possono essere  impiegati  a  titolo provvisorio i metodi indicati al punto  III dell'allegato.

 3.   I   Ministri   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,    delle   finanze,   della   sanita'   e  dell'ambiente,  determinano  con  decreto  i  metodi  ed  i  criteri di campionamento e di misura da adottare.

 4.   Sono   fatte   salve  le  competenze  dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente, delle agenzie  regionali  e  delle  province  autonome, di cui all'art. 1,  comma  1, lettere d), h) e n), del decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito, con modificazioni, dalla legge  21 gennaio 1994, n. 61".

 - I commi 1, 2 e 3, dell'art. 1, della legge 4 novembre  1997,  n.  413,  recante "Misure urgenti per la prevenzione  dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicata nella  Gazzetta   Ufficiale   3 dicembre  1997,  n.  282,  sono  i  seguenti:

"1.  A  decorrere  dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito  di  benzene  e  di idrocarburi aromatici totali nelle benzine e' fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.

2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato  e  della  sanita',  previo  parere  delle competenti   commissioni   parlamentari,  e'  stabilita  un ulteriore  riduzione,  a  decorrere  dal 1 luglio 2000, del tenore  massimo  di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui  al  comma  1,  sulla base della normativa comunitaria, valutati  i  dati  forniti  dall'Agenzia  nazionale  per la protezione  dell'ambiente  e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanita'.

3.  Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica   nelle  benzine  e'  effettuato  dai  laboratori

chimici   delle   dogane  e  delle  imposte  indirette  sui carburanti  prodotti  dalle raffinerie italiane e su quelli

importati.   I  laboratori  provvedono  a  classificare  le benzine  di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i  metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214,  del  Ministro  per  il  coordinamento delle politiche comunitarie,  con  le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135   (edizione maggio   1995)   e,  per  gli  idrocarburi aromatici   totali,   il  metodo  ASTM  D  1319  fino  alla definizione  di  apposita metodica disposta con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro delle finanze.".

    - La direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1999, relativa alla qualita' della benzina  e  del combustibile diesel e recante modificazione della  direttiva  n.  93/12/CEE del consiglio e' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. L 350/58 del 28 dicembre 1998.

    -  La direttiva n. 2000/71/CE del 7 novembre 2000 della Commissione  che  adegua  al  progresso tecnico i metodi di misura  stabiliti  negli  allegati  I,  II,  III e IV della direttiva   n.   98/70/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   come   previsto  all'art.  10  della  medesima direttiva  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 287 del 14 novembre 2000.

    -  L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina  dell'attivita'  al  Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale   n.   214   del   12 settembre   1988 (supplemento ordinario) e' il seguente:

    "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

      a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

      b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi

quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza regionale;

      c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

      d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate dalla legge;

      e) (lettera soppressa);

    2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'  Ministri  possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei criteri che seguono:

      a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

      b) individuazione    degli    uffici    di    livello dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante

diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

      c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica dell'organizzazione e dei risultati;

      d) indicazione    e    revisione    periodica   della consistenza delle piante organiche;

      e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali generali.".

 

Art. 2.

Definizione

  1.  Ai  fini  del presente decreto, si intende per benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna  e  ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli  e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36.

 

Art. 3.

Specifiche relative ai composti ossigenati organici

  1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto e' vietata  l'immissione  sul mercato di miscele di benzina senza piombo non  conformi  alle  specifiche  relative  al  contenuto  di composti ossigenati organici, di cui all'allegato al presente decreto.

 

Art. 4.

Libera circolazione

  1.  L'immissione  sul  mercato  di miscele di benzina conformi alle prescrizioni  del presente decreto non e' soggetta a restrizioni o ad impedimenti.

 

Art. 5.

Controllo della conformita' e presentazione di relazioni

  1. Al fine dei controlli sulla conformita' alle prescrizioni di cui all'  articolo  3 si applicano i metodi analitici di cui all'allegato al presente decreto.

  2.   Il  controllo  del  tenore  di  composti  organici  ossigenati contenuti nelle miscele di benzina viene effettuato secondo modalita' stabilite,  entro  il  31  maggio  2002,  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro  delle  attivita'  produttive, il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, che istituisce il sistema nazionale  di controllo della qualita' dei combustibili, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.

  3.   Le  raffinerie  ed  i  depositi  fiscali  inviano  all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative al tenore  di  composti  organici  ossigenati contenuti nelle miscele di benzina esitate sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 2.

  4.  A  partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio presenta alla  Commissione  europea la sintesi dei dati sul tenore di composti organici  ossigenati  contenuti  nelle  miscele  di  benzina relativa all'anno  civile precedente sulla base dello schema comune che verra' stabilito dalla Commissione europea.

  5.  Le  competenze  in  materia  di controlli, nonche' di raccolta, elaborazione  e  sintesi  dei  dati ai fini del presente decreto sono demandate  ai  soggetti  individuati  all'articolo  1, commi 3, 4 e 5 della  legge  4 novembre 1997, n. 413, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro delle attivita' produttive

 Marzano

Il Ministro della salute

 Sirchia

Il Ministro dell'economica e delle finanze

Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2002

Ufficio  di controllo degli atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 127

 

Note all'art. 5:

    -  I  commi  3,  4  e  5 dell'art. 1 della citata legge 4 novembre 1997, n. 413, sono i seguenti:

    "3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica   nelle  benzine  e'  effettuato  dai  laboratori chimici   delle   dogane  e  delle  imposte  indirette  sui carburanti  prodotti  dalle raffinerie italiane e su quelli importati.   I  laboratori  provvedono  a  classificare  le benzine  di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i  metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214,  del  Ministro  per  il  coordinamento delle politiche comunitarie,  con  le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135   (edizione maggio   1995)   e,  per  gli  idrocarburi aromatici   totali,   il  metodo  ASTM  D  1319  fino  alla definizione  di  apposita metodica disposta con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro delle finanze.

    4.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente  legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano

all'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente e alle  agenzie  regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni  inerenti  le  caratteristiche  delle  benzine esitate sul mercato interno.

    5.  L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede  ad  effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilita'    delle   informazioni   ricevute   dalle raffinerie  e  dai  depositi  fiscali.  Dei risultati delle verifiche  cosi'  effettuate  l'Agenzia  nazionale  per  la protezione  dell'ambiente  riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.".

    - Il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e' il seguente:

    "1.   La   stazione  sperimentale  per  i  combustibili provvede  al  controllo  della  qualita'  delle  miscele di

benzina   con   composti  ossigenati  organici  immesse  in consumo.".

 

Allegato: omesso.