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D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29
Modificazioni
dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio
di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione.
(pubblicato su GU n. 60 del 12-3-2002)
testo in vigore dal: 27-3-2002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 18
aprile 1994, n. 280,
che stabilisce che
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della
salute e dell'economia e delle finanze, possono essere apportate
modifiche all'allegato al decreto legislativo stesso, al fine di
adeguarlo ad eventuali modificazioni delle direttive comunitarie in materia;
Visto
l'articolo 3 del citato decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo ai controlli;
Visto
il decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 ottobre 1997, n. 397, recante "Modificazione
dell'allegato al decreto legislativo 18
aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego
di componenti di
carburanti di sostituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
266 del 14 novembre 1997;
Visto
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante "Recepimento
della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita'
della benzina e del combustibile diesel", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001;
Vista
la legge 4 novembre
1997, n. 413,
ed in particolare l'articolo 1 comma
1, 2 e 3 recante
"Misure urgenti per
la prevenzione
dell'inquinamento
atmosferico da benzene", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997;
Vista
la direttiva 98/70/CE
del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel
e recante modificazione della
direttiva 93/12/CEE del Consiglio;
Vista
la direttiva 2000/71/CE
della Commissione del 7 novembre
2000, che adegua al progresso
tecnico i metodi di misura stabiliti negli
allegati I, II,
III e IV della direttiva
98/70/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, come previsto
dall'articolo 10 della medesima direttiva;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito
il parere del
Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio
2001;
Sulla
proposta dei Ministri
dell'ambiente e della
tutela del territorio, delle
attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1.
Il presente decreto
stabilisce, al fine della tutela della salute e
dell'ambiente, le specifiche
relative al contenuto di composti ossigenati
organici nelle miscele di benzina da utilizzare nei veicoli azionati da
un motore ad accensione comandata.
Avvertenza:
Il
testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per matena, ai
sensi
dell'art.
10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il
rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
-
L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
280, recante "Attuazione della direttiva del
consiglio
5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della commissione
29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante
l'impiego di componenti di carburanti
di sostituzione" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10
maggio 1994, n. 107, e' il seguente:
"1.
Con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta
dei Ministri dell'industria, del
commercio
e dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, possono essere autorizzati,
nelle miscele di benzina tenori
di composti ossigenati organici piu' elevati di
quelli indicati al punto II,
colonna A dell'allegato e
possono essere apportate
eventuali modifiche al medesimo
allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni
delle direttive comunitarie in
materia.".
-
L'art. 3 del
citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280 e' il seguente:
"Art. 3 (Controlli).
- 1. La stazione sperimentale per
i combustibili provvede al controllo della qualita' delle
miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.
2. Per la
misura dei tenori in volume ed
in peso di ossigeno dei
composti ossigenati organici
possono essere impiegati a
titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato.
3. I Ministri
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle
finanze, della sanita'
e dell'ambiente, determinano
con decreto i
metodi ed i
criteri di campionamento e di misura da adottare.
4. Sono fatte
salve le competenze
dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente,
delle agenzie regionali e
delle province autonome, di cui all'art. 1, comma
1, lettere d), h) e n), del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61".
-
I commi 1, 2 e 3, dell'art. 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413,
recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da
benzene", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
1997, n. 282,
sono i seguenti:
"1.
A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo
consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine
e' fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in
volume.
2.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato e della sanita',
previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, e' stabilita
un ulteriore riduzione, a
decorrere dal 1 luglio 2000, del
tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di
cui al
comma 1, sulla base della normativa comunitaria, valutati i
dati forniti dall'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore
di sanita'.
3.
Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle
benzine e' effettuato
dai laboratori
chimici
delle dogane e
delle imposte indirette
sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli
importati. I laboratori provvedono
a classificare le benzine
di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28
maggio 1988, n. 214, del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio
1995) e, per
gli idrocarburi aromatici totali,
il metodo ASTM
D 1319 fino alla
definizione di apposita metodica disposta con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle
finanze.".
- La direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
ottobre 1999, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel
e recante modificazione della
direttiva n. 93/12/CEE del consiglio e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 350/58 del 28
dicembre 1998.
- La direttiva n. 2000/71/CE del
7 novembre 2000 della Commissione
che adegua al
progresso tecnico i metodi di misura
stabiliti negli allegati
I, II, III e IV della direttiva
n. 98/70/CE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, come previsto
all'art. 10 della
medesima direttiva e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 287
del 14 novembre 2000.
- L'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante disciplina
dell'attivita' al Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 214 del
12 settembre 1988 (supplemento
ordinario) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi
e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme
di principio, esclusi
quelli
relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
di atti aventi forza di legge,
sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa);
2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti
al visto ed
alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la
disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2,
su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i
contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici
di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
stabilendo che
tali
uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici
di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici,
mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali
e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti
di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali
generali.".
Art. 2.
Definizione
1. Ai fini del presente
decreto, si intende per benzina: gli oli minerali volatili destinati al
funzionamento dei motori a combustione interna
e ad accensione comandata,
utilizzati per la propulsione di veicoli
e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34
e 2710 00 36.
Art. 3.
1. A decorrere
dall'entrata in vigore
del presente decreto e' vietata
l'immissione sul mercato di
miscele di benzina senza piombo non
conformi alle specifiche
relative al contenuto
di composti ossigenati organici, di cui all'allegato al presente
decreto.
Art. 4.
Libera circolazione
1. L'immissione sul
mercato di miscele di benzina
conformi alle prescrizioni del presente
decreto non e' soggetta a restrizioni o ad impedimenti.
Art. 5.
1. Al fine dei controlli sulla conformita' alle prescrizioni di cui
all' articolo 3 si applicano i metodi analitici di cui
all'allegato al presente decreto.
2. Il controllo del tenore
di composti organici
ossigenati contenuti nelle miscele di benzina viene effettuato secondo modalita'
stabilite, entro il
31 maggio 2002,
con decreto del
Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e
delle finanze, che istituisce il
sistema nazionale di controllo della
qualita' dei combustibili, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.
3. Le raffinerie ed i
depositi fiscali inviano
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni
relative al tenore di composti
organici ossigenati contenuti
nelle miscele di benzina esitate sul mercato interno, secondo quanto previsto
al comma 2.
4. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione
europea la sintesi dei dati sul tenore di composti organici ossigenati
contenuti nelle miscele
di benzina relativa
all'anno civile precedente sulla base
dello schema comune che verra' stabilito dalla Commissione europea.
5. Le competenze in materia
di controlli, nonche' di raccolta, elaborazione e
sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono
demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della
legge 4 novembre 1997, n. 413, e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Roma, 30 gennaio 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economica e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27
febbraio 2002
Ufficio
di controllo degli atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 127
Note all'art. 5:
- I commi 3, 4
e 5 dell'art. 1 della citata
legge 4 novembre 1997, n. 413, sono i seguenti:
"3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione
aromatica nelle benzine
e' effettuato dai
laboratori chimici delle dogane e delle
imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie
italiane e su quelli importati. I laboratori
provvedono a classificare le benzine di cui ai
commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i
metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del
Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, con le modifiche di cui
al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione
maggio 1995) e, per gli
idrocarburi aromatici
totali, il metodo
ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica
disposta con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con
il Ministro delle finanze.
4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
le raffinerie e i depositi fiscali inviano
all'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e alle
agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente le informazioni
inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul
mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente provvede
ad effettuare i controlli
necessari a verificare l'attendibilita'
delle informazioni ricevute
dalle raffinerie e dai
depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche cosi'
effettuate l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.".
- Il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994,
n. 280, e' il seguente:
"1. La stazione
sperimentale per i
combustibili provvede al controllo
della qualita' delle
miscele di
benzina
con composti ossigenati
organici immesse in consumo.".
Allegato: omesso.