D.P.C.M. 31 ottobre 2002
Criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas.
(G.U. n. 278 del 27-11-2002)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238, recante misure urgenti in materia di
servizi pubblici, ed in particolare l'art. 1, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, stabilisce criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge
14 novembre 1995, n. 481;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, commi 2 e 5;
Visto l'ordine del giorno n. 9/3244/1, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta n. 205 del 16 ottobre 2002;
Considerata l'opportunita' di stabilire criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dell'elettricita' e
del gas da parte dell'Autorita' per l'energia e il gas, volti a contenere gli impulsi inflazionistici derivanti dal costo
dell'energia sul sistema dei prezzi finali del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Decreta:
Art. 1.
1. Ad integrazione dei criteri stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas provvede a:
a) definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricita' e al gas, anche successivamente alla apertura dei
mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti
finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato;
b) definire metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili, che minimizzino
l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi
inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicita' delle imprese produttrici di energia, nel piu'
generale rispetto degli obiettivi di competitivita' del sistema produttivo;
c) definire le modalita' di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto
complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralita' dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 ottobre 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 390