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Legge 9 aprile 2002, n. 55

(Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7)

 

Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale".

 

(Pubblicato su GU n. 84 del 10-4-2002)

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché con l'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1.

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

 

 1. Al fine di evitare (( il pericolo )) di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, (( sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, )) la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica (( o ripotenziamento, )) nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad (( esercire )) l'impianto in conformita' al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, (( del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e successive modificazioni.

 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni ((statali e locali )) interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. (( Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. )) Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE (( del Consiglio, del 24 settembre 1996, )) tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali (( di competenza )) delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante (( e condizione necessaria )) del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude (( una volta acquisita la VIA )) in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.

 3. L'autorizzazione di cui al (( comma 1 )) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata. (( Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale. ))

(( 3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata. ))

 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata (( la procedura di VIA, ))ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.

(( 4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA. ))

 5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, (( del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, )) relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. (( Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere. ))

(( 5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. ))

 

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Riferimenti normativi:

 

 - Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma della Costituzione:

 "3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (omissis). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

 - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

 "3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

 a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila;

 b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 90 mila fino a 1.000 kW di potenza installata, piu' lire 3 mila per ogni 10 kW o frazione di 1.000 kW.

 4. Il diritto annuale deve essere versato nel periodo dal 1o al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione e che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e' punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso".

 - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 - La legge 8 agosto 1986, n. 349, ha istituito il Ministero dell'ambiente e dettato norme in materia di danno ambientale.

 - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, reca norme per la regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 - La direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 dispone in merito alla prevenzione e alla riduzione integrata dell'inquinamento.

 - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita', di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, prevede, all'allegato IV, le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas.

 - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica:

 "Art. 15. - 1. Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazione, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.

 2. Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.

 3. Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

 4. Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di piu' comuni, il contributo predetto e' ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale e' installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province.

 5. Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.".

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, reca la disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

Art. 2.

Entrata in vigore

 

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.