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AmbienteDiritto
Legge 9 aprile 2002, n. 55
(Testo
Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7)
Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale".
(Pubblicato su GU n. 84 del 10-4-2002)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché con l'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Misure urgenti per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale
1.
Al fine di evitare (( il pericolo )) di interruzione di fornitura di
energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria
copertura del fabbisogno nazionale, (( sino alla determinazione dei principi
fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, e
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano le Amministrazioni ((statali e locali ))
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la
regione interessata. (( Ai soli fini del rilascio della valutazione di
impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. )) Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE (( del
Consiglio, del 24 settembre 1996, )) tale autorizzazione comprende
l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le
singole autorizzazioni ambientali (( di competenza )) delle
Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo
della VIA costituisce parte integrante (( e condizione necessaria )) del
procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude (( una volta
acquisita la VIA )) in ogni caso entro il termine di centottanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto
3.
L'autorizzazione di cui al (( comma 1 )) indica le prescrizioni e gli
obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela
ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata.
((
Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio
ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere
sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1
comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore
portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
La regione competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti
locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di
misure di compensazione e riequilibrio ambientale. ))
(( 3-bis. Il Ministero delle attivita'
produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per
il
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i
quali sia completata (( la procedura di VIA, ))ovvero risulti in via di
conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.
(( 4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei
territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque
sentite nell'ambito della procedura di VIA. ))
5.
Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2
agosto 1975, n. 393, (( del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, )) relativamente alle centrali
termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza
termica complessiva superiore a 300 MW. (( Restano fermi gli
(( 5-bis. Le disposizioni del presente
decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione. ))
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Riferimenti normativi:
-
Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma della Costituzione:
"3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: (omissis). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la
potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato".
-
Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 63 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504:
"3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia
elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella
seguente misura:
a)
officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo
stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed
acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri
fabbricanti: lire 45 mila;
b)
officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 90
mila fino a 1.000 kW di potenza installata, piu' lire 3 mila per ogni 10 kW o
frazione di 1.000 kW.
4.
Il diritto annuale deve essere versato nel periodo dal 1o al 15 dicembre
dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova
costituzione e che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.
L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e'
punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto
stesso".
-
La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
-
La legge 8 agosto 1986, n. 349, ha istituito il Ministero dell'ambiente e
dettato norme in materia di danno ambientale.
-
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
reca norme per la regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale
di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
-
La direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 dispone in merito
alla prevenzione e alla riduzione integrata dell'inquinamento.
-
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante
norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la
formulazione del giudizio di compatibilita', di cui all'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, prevede, all'allegato IV, le
procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica:
"Art. 15. - 1. Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazione, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.
2.
Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato annualmente sulla base
dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.
3.
Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo,
l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni
dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista
dall'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato
dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
4.
Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di piu' comuni, il contributo
predetto e' ripartito
5.
Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in relazione allo stato di
avanzamento delle opere di urbanizzazione.".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, reca la
disciplina dei
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.