AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Deliberazione 2 settembre 2003, n. 97

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Revisione per il secondo semestre del 2003 della remunerazione dell'energia elettrica prodotta e destinata al mercato vincolato e dell'energia elettrica approvvigionata nell'ambito servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. 

(GU n. 215 del 16-9-2003)


L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 settembre 2003;
Premesso che l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorita' definisca misure atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
Visti:
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003;
Visto il documento per la consultazione approvato dall'Autorita' in data 4 giugno 2003, recante misure transitorie per l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza
nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: il documento per la consultazione 4 giugno 2003);
Considerato che:
che l'art. 30, comma 30.2, del Testo integrato prevede che i misuratori relativi ai punti di immissione delle unita' di produzione devono consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse nei punti di immissione;
con la deliberazione n. 67/03 l'Autorita' ha adottato misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale;
l'attuale articolazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del Testo integrato determina, in alcune situazioni specifiche di funzionamento del sistema elettrico nazionale, una bassa remunerazione in ore di alto carico effettivo e, viceversa, un'alta remunerazione in ore di basso carico effettivo;
durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2003, si sono ripetutamente verificate situazioni di emergenza del funzionamento del sistema elettrico nazionale dovute anche a rilevanti incrementi dei consumi;
l'art. 20, comma 20.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 67/03, prevede che entro il 15 luglio 2003, il Gestore della rete predisponga e trasmetta all'Autorita', verificandone eventualmente l'implementazione con le imprese distributrici, una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre del 2003, delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica; e che tale proposta deve essere formulata tenendo conto delle intervenute modifiche del diagramma temporale di prelievo dell'energia elettrica nel sistema elettrico nazionale e a parita' di tariffe ai clienti finali;
con lettera in data 25 luglio 2003, prot. AD/P2003000202 (prot. Autorita' n. 022461 del 1° agosto 2003), la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'art. 20, comma 20.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 67/03, ha trasmesso all'Autorita' una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre 2003, delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica (di seguito: proposta del Gestore della rete);
l'Autorita', nel documento per la consultazione 4 giugno 2003, ha rilevato l'opportunita' di modificare, per il secondo semestre 2003, la remunerazione della produzione di energia elettrica al fine di adeguare, con riferimento a specifiche ore del predetto semestre, la remunerazione all'effettiva necessita' di risorse di produzione nel rispetto del vincolo di invarianza tariffaria per i clienti finali; e che le relative procedure di consultazione hanno evidenziato consenso alle proposte formulate dall'Autorita' in merito alla citata revisione delle fasce orarie;
Ritenuto che sia opportuno:
al fine di mantenere ed incrementare la sicurezza e l'efficienza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, adeguare, con riferimento a specifiche ore del secondo semestre 2003, la remunerazione della produzione di energia elettrica alla necessita' di approvvigionamento delle risorse di produzione;
che l'adeguamento di cui al precedente alinea sia effettuato sulla base della proposta del Gestore della rete fatta eccezione per quanto indicato per il giorno 1° agosto 2003 e per quanto indicato per la remunerazione dell'energia elettrica equiparata a quella in fascia F3;
che detto adeguamento sia effettuato senza aggravio tariffario per i clienti finali;

Delibera:

Art. 1.
Definizioni e ambito di applicazione
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03;
1.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, limitatamente ai giorni dell'anno 2003 indicati nella tabella 1, alla regolazione delle partite economiche per la remunerazione dei produttori con riferimento all'energia elettrica immessa in rete:
a) e ceduta nell'ambito dello STOVE;
b) ed oggetto delle cessioni tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e delle cessioni all'interno di un unico soggetto, tra le attivita' di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato;
c) in esecuzione di un ordine di bilanciamento del Gestore della rete al di fuori dello STOVE.

Art. 2.
Revisione della remunerazione dell'energia elettrica prodotta e destinata al mercato vincolato e immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento
2.1 Ciascun produttore, per l'energia elettrica di cui al precedente art. 1, comma 1.2, prodotta esclusivamente da unita' di produzione dotate di misuratore orario, ha diritto alla remunerazione di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, e di cui al Testo integrato ed a ricevere, se positiva ed applicando quanto previsto al successivo comma 2.5, ovvero ha l'obbligo a corrispondere, se negativa, la differenza tra:
a) la remunerazione derivante dall'applicazione di quanto indicato nella tabella 1;
b) la remunerazione derivante dall'applicazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del Testo integrato.
2.2 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica di cui al precedente art. 1, comma 1.2, lettera b), relativamente a ciascun periodo temporale individuato nella tabella 1, il diagramma orario di immissione di suddetta energia elettrica e' comunicato dai soggetti titolari delle unita' di produzione responsabili della immissione in rete della medesima energia.
2.3 Entro il mese di gennaio 2004 ciascun produttore versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la differenza, se negativa, di cui al precedente comma 2.1.
2.4 La Cassa conguaglio per il settore elettrico, corrisponde a ciascun produttore, se positiva ed applicando quanto previsto al successivo comma 2.5, la differenza di cui al precedente comma 2.1.
2.5 Qualora la somma delle differenze di cui al precedente comma 2.1 risulti positiva, la Cassa conguaglio per il settore elettrico riduce proporzionalmente quanto dovuto a ciascun produttore al fine di pervenire ad una somma nulla di tali differenze.

Art. 3.
Istituzione del conto per la compensazione delle partite economiche tra produttori per il secondo semestre 2003

3.1 E' istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il Conto per la compensazione delle partite economiche tra produttori per il secondo semestre 2003.
3.2 Il Conto per la compensazione delle partite economiche tra produttori per il secondo semestre 2003 viene utilizzato per la compensazione delle partite economiche tra produttori in esito alla revisione, a valere per il secondo semestre del 2003, delle modalita' per la remunerazione dell'energia prodotta e destinata al mercato vincolato e immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento.

Art. 4.
Disposizione finale
4.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.

                                                            Tabella 1
=====================================================================
 Giorni del secondo semestre 2003 |
    oggetto di revisione della    |
    remunerazione dell'energia    |    Remunerazione dell'energia
        elettrica prodotta        |            elettrica
=====================================================================
                                  |equiparata a quella dei giorni
                                  |feriali estivi di cui al titolo II
                                  |del provvedimento del Comitato
                                  |interministeriale dei prezzi del
                                  |19 dicembre 1990, n. 45,
                                  |pubblicato nel supplemento
                                  |ordinario alla Gazzetta Ufficiale
                                  |- serie generale - n. 302 del 29
25, 26, 27 28, 29 agosto          |dicembre 1990
---------------------------------------------------------------------
                                  |equiparata a quella in fascia F3,
                                  |tra le ore 08:00 e le ore 12:00 ed
4, 11, 18, 25 ottobre 8, 15, 22,  |equiparata a quella in fascia F4
29 novembre 6, 13, 20 dicembre    |per le restanti ore
---------------------------------------------------------------------
                                  |equiparata a quella in fascia F4
8, 24, 25, 26, 31 dicembre        |in tutte le ore del giorno
 

 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Milano, 2 settembre 2003
Il presidente: Ranci