Deliberazione 30 aprile 2003 n.44
Autorità per l'energia elettrica e il gas. Rinnovo dell'affidamento in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di compensazione di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00.
(GU n. 115 del 20-5-2003)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 aprile 2003,
Premesso che:
ai sensi dell'art. 5, comma 1 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito:
deliberazione n. 237/00), pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, come modificata ed integrata dalla deliberazione 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 74 del 29 marzo 2001, (di seguito: deliberazione n. 58/01), e' istituito un fondo per la
compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione con decorrenza dal 1° luglio 2001 (di seguito: fondo di compensazione);
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'Autorita' determina annualmente il valore della quota QFNC a carico
degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in
misura non superiore al due per cento;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), in particolare l'art. 3, comma 1;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Viste:
la deliberazione n. 237/00;
la deliberazione n. 58/01;
la deliberazione n. 306/01;
Considerato che:
l'art. 4 della deliberazione n. 58/01 prevede che il fondo di compensazione sia amministrato dall'Autotita' avvalendosi, per le
procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario;
con la deliberazione 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002
(di seguito: deliberazione n. 306/01), l'Autorita' ha affidato in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di
seguito: Cassa) la gestione del fondo di compensazione per un periodo di un anno decorrente dal 1° aprile 2002; e che tale termine e'
scaduto il 31 marzo 2003;
le risultanze relative al periodo, di cui al precedente alinea, evidenziano la necessita' di valutare
ulteriormente la funzionalita' della disciplina organizzativa e sostanziale del fondo di
compensazione;
Ritenuto che sia pertanto opportuno che l'Autorita', ai fini della gestione del fondo di compensazione, continui ad avvalersi della
Cassa per un periodo di un anno decorrente dal 1° aprile 2003, secondo le medesime condizioni previste nella deliberazione n.
306/01.
Delibera:
Di rinnovare, per il periodo di un anno a decorrere dal 1° aprile 2003, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del
fondo per la compensazione di cui all'art. 5, comma 1, della deliberazione
dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, come successivamente integrata e modificata;
Di differire al 31 maggio 2003, il termine per i versamenti dovuti dagli esercenti il servizio di
distribuzione del gas a mezzo di reti locali per l'anno termico 2002-2003 di cui all'art. 4, comma 2, della
deliberazione n. 58/01;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione;
Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico, nella sede legale di via L. Bissolati n. 76, 00186 Roma.
Milano, 30 aprile 2003
Il presidente: Ranci