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Decreto 2 gennaio 2003 

Ministero delle Attivitą Produttive. Attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico. 

(GU n. 23 del 29-1-2003) 


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici;
Vista la direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopracitata;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica come definiti dalle norme europee EN 255-1, EN 814-2 e dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto.
2. Sono eclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti apparecchi:
apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia;
apparecchi aria-acqua e acqua-acqua;
unita' con potenza refrigerante superiore a 12 KW.

Art. 2.
Norme tecniche di riferimento
1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e per le quali gli stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.
2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai successivi decreti di applicazione.

Art. 3.
Definizioni
1. Il significato dei termini usati nel presente decreto e' identico a quello ad essi attribuito nel decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Art. 4.
Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica che il fabbricante ha l'obbligo di approntare, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, contiene quanto segue:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una descrizione generale dell'apparecchio, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
c) le informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
d) i risultati delle prove di misura piu' significative, effettuate in base alle procedure di prova stabilite dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
e) le eventuali istruzioni per l'uso.
Se le informazioni riguardanti una particolare combinazione di modelli sono state ottenute attraverso calcoli in base a un progetto e /o attraverso estrapolazioni da altre combinazioni, la
documentazione deve comprendere i dettagli dei calcoli fatti e delle estrapolazioni fatte, nonche' delle prove effettuate per verificare l'esattezza dei calcoli stessi (dettagli del modello matematico per calcolare il rendimento dei sistemi split e delle misurazioni eseguite per verificare il modello).

Art. 5.
Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
1. L'etichetta da apporre ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e' redatta in lingua italiana ed e' conforme al modello di cui
all'allegato I del presente decreto. L'etichetta e' apposta in modo chiaramente visibile sull'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio.
2. Tutti i fabbricanti che immettono sul mercato gli apparecchi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a fornire una scheda informativa, di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, redatta in lingua italiana, di contenuto e formato rispondenti alle indicazioni dell'allegato II del presente decreto.
3. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di locazione-vendita dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampa o mediante offerta scritta o in forma tale da non consentire
al potenziale cliente di prendere visione dell'apparecchio offerto (offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci pubblicitari su Internet o mediante altri mezzi elettronici), e' obbligo del distributore rendere contestualmente note al potenziale acquirente tutte le informazioni di cui all'allegato III del presente decreto.
4. La classe di efficienza energetica di ogni apparecchio e' determinata conformemente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 6.
Disposizione transitoria
1. A partire dal 1 luglio 2003 e' vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione, nonche' la distribuzione di offerte di vendita, di locazione o di locazione-vendita, nelle forme indicate all'art. 5, comma 3 del presente decreto, di condizionatori d'aria per uso domestico, di cui all'art. 1 del presente decreto, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conformi al presente decreto.

Art. 7.
Disposizione finale
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003. 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2003
Il Ministro: Marzano

 

 

ALLEGATO I

(Art. 5, comma 1)

 

ETICHETTA

Modello dell'etichetta

1.  L'etichetta  e'  redatta  in  lingua  italiana  ed e' conforme al seguente modello:

Etichetta  per gli apparecchi con funzione raffreddamento - Etichetta 1

(omessa)

Etichetta       per       gli       apparecchi      con      funzione raffreddamento/riscaldamento - Etichetta 2

(omessa)

 

2. Nelle note seguenti sono indicate le informazioni da fornire:

Note

 

I. Nome e marchio del costruttore.

II. Identificazione del modello del costruttore.

Sulle  unita'  monosplit  e  multisplit  l'identificativo del modello delle  sezioni interna ed esterna della combinazione cui appartengono i valori qui sotto citati.

III.   Classe   di   efficienza   energetica   del  modello  o  della combinazione,  determinata  conformemente  all'allegato 

IV. La punta della  freccia  indicante  la  lettera  distintiva  della classe deve trovarsi all'altezza della punta della freccia indicante la classe di appartenenza.

La  freccia  indicante  la lettera distintiva della classe deve avere un'altezza  minima  non inferiore a quella delle frecce delle diverse categorie  e  un'altezza  massima  non  superiore a due volte la loro altezza.

IV.  Fatte  salve le disposizioni relative al sistema di attribuzione del  marchio UE di qualita' ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto   un  "marchio  UE  di  qualita'  ecologica"  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione  di  un  marchio di qualita' ecologica (1), e' possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.

V.  Il  consumo  indicativo  annuo di energia, calcolato alla potenza totale  di  immissione,  come definita dalle norme armonizzate di cui all'articolo  2,  moltiplicato  per  una  media  di  500  ore/anno in modalita' raffreddamento a pieno regime, determinato secondo le norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).

VI.   La   potenza   refrigerante,  definita  come  la  capacita'  di raffreddamento  in kWh dell'apparecchio in modalita' "raffreddamento" a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).

VII.  EER  (indice di efficienza elettrica - energy efficiency ratio) dell'apparecchio   in   modalita'   raffreddamento  a  pieno  regime, determinato  secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di

cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).

VIII.     Il    tipo    di    apparecchio:    solo    raffreddamento, raffreddamento/riscaldamento.La   freccia   di  identificazione  deve trovarsi all'altezza del tipo corrispondente.

IX. Tipo di raffreddamento: raffreddamento ad aria, raffreddamento ad acqua.

La  freccia  di  identificazione  deve  trovarsi all'altezza del tipo corrispondente.

X.  Solo  per  apparecchi con funzione riscaldamento (etichetta 2) la potenza  termica  definita  come  capacita'  di riscaldamento in kW a pieno  regime,  determinata secondo la procedura di prova delle norme

armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1 + 7C).

XI.   Unicamente   per  gli  apparecchi  con  funzione  riscaldamento (etichetta  2)  la  classe  di  efficienza  energetica  in  modalita' riscaldamento conformemente all'allegato IV, espressa su una scala da A  (bassi  consumi)  a  G  (alti  consumi),  determinata  secondo  le procedure  di  prova  delle  norme  armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni  T1  + 7C). Qualora la funzione riscaldamento sia fornita da  una resistenza elettrica, il valore del COP (coefficiente di resa - coefficient of performance) deve essere pari a 1.

XII. Ove applicabile, rumorosita' del ciclo in funzionamento normale, determinata  in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE.

 

Stampa

 

3.   I   seguenti   elementi   definiscono   alcune   caratteristiche dell'etichetta:

 

Colori usati:

CMYK - ciano, magenta, giallo, nero

Es. 07X0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

Frecce

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

 

Colore del contorno: X070.

 

La freccia che indica la classe di efficienza energetica e' di colore nero.

 

Tutto il testo e' nero su fondo bianco.

 

(omesso)

 

ALLEGATO II

(Art. 5, comma 2)

 

SCHEDA

 

La  scheda  deve contenere le seguenti informazioni, le quali possono essere  inserite  in  una  tabella  comprendente  diversi  apparecchi forniti  dallo  stesso  costruttore;  in  tal caso esse devono essere

elencate  nell'ordine  indicato  o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio:

1) Marchio del costruttore.

2) Identificazione del modello del costruttore.

Sulle  unita'  monosplit  e  multisplit, l'identificativo del modello delle  sezioni interna ed esterna della combinazione cui appartengono i valori qui sotto citati.

3) La classe di efficienza energetica del modello determinata secondo l'allegato IV espressa come "classe di efficienza energetica...... su una  scala  da  A (bassi consumi) a G (alti consumi)". Se viene usata una  tabella  questa  informazione puo' essere espressa in altro modo purche'  sia  chiaro  che  la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).

4)  Se  le  informazioni  sono  fornite  in  una  tabella e se alcuni apparecchi  riportati  su  di  essa  hanno ricevuto un "marchio UE di qualita'  ecologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, tali informazioni    possono    essere   inserite   qui.   In   tal   caso nell'intestazione  deve  figurare la dicitura "Marchio UE di qualita' ecologica" e deve essere riprodotto il contrassegno ecologico. Questa possibilita'  non  pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative  al  sistema  di  assegnazione  del  marchio  UE di qualita'

ecologica.

5)  Il  consumo  indicativo  annuo di energia riferito ad un utilizzo medio  di  500  ore/anno,  determinato  secondo le procedure di prova delle  norme  armonizzate  di  cui  all'articolo  2  (condizioni  T1, moderate), come definite nell'allegato I, nota V.

6)   La   potenza   refrigerante   definita   come  la  capacita'  di raffreddamento in kWh dell'apparecchio in modalita' "raffreddamento " a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate  di  cui  all'articolo  2  (condizioni T1, moderate) come definite nell'allegato I, nota VI.

7)  EER  (indice  di  efficienza elettrica - energy efficiency ratio) dell'apparecchio   in   modalita'   raffreddamento  a  pieno  regime, determinato  secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).

8)     Il     tipo     di     apparecchio:    solo    raffreddamento, raffreddamento/riscaldamento.

9) Il tipo di raffreddamento: ad aria o ad acqua.

10)  Solo  per  gli apparecchi con funzione riscaldamento: la potenza termica    definita   come   capacita'   di   riscaldamento   in   kW dell'apparecchio   in   modalita'  "riscaldamento"  a  pieno  regime, determinata  secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, + 7C), come definite nell'allegato I, nota X.

11)  Unicamente  per  gli  apparecchi  con funzione riscaldamento: la classe   di  efficienza  energetica  in  modalita'  "riscaldamento  " conformemente  all'allegato  IV,  espressa  su  una scala da A (bassi consumi  )  a  G  (alti  consumi) determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, + 7C),  come  definite  nell'allegato  I,  nota XI. Qualora la funzione riscaldamento  sia fornita da una resistenza elettrica, il valore del COP (coefficiente di resa) deve essere pari a 1.

12)  Ove applicabile, rumorosita' del ciclo in funzionamento normale, determinata  in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE.

13)  I costruttori possono anche aggiungere le informazioni di cui ai punti  da  5  a  8  desunte  da  test effettuati in altre condizioni, determinate  conformemente  con  le  procedure  di  prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2.

Se  l'etichetta  e'  riprodotta nella scheda - a colori o in bianco e nero  -  e' sufficiente aggiungere le sole informazioni non riportate sull'etichetta.

 

ALLEGATO III

(Art. 5, comma 3)

 

VENDITA PER CORRISPONDENZA E ALTRI TIPI DI VENDITA A DISTANZA

 

I  cataloghi  di  vendita  per  corrispondenza,  le comunicazioni, le offerte  scritte,  la  pubblicita' su Internet o mediante altri mezzi elettronici  di  cui  all'articolo  5,  comma  3  devono contenere le informazioni,   indicate   nell'allegato   II   nell'ordine  definito nell'allegato II stesso.

 

 

ALLEGATO IV

 

CLASSIFICAZIONE

 

1.   La   classe  di  efficienza  energetica  di  un  apparecchio  e' determinata  secondo  le seguenti tabelle dove l'indice di efficienza elettrica  (EER)  e'  determinato  in  conformita' delle procedure di prova  delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 nelle condizioni T1, moderate.

 

Tabella 1 - Condizionatori raffreddati ad aria

Tabella 1.1.

 

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA        APPARECCHI SPLIT E MULTISPLIT

              A                                    3,20 < EER
              B                         3,20 = EER > 3,00
              C                         3,00 = EER > 2,80
              D                         2,80 = EER > 2,60
              E                         2,60 = EER > 2,40
              F                         2,40 = EER > 2,20
              G                                   2,20 = EER

Tabella 1.2.

 

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA        APPARECCHI MONOBLOCCO (1)

              A                                   3,00 < EER
              B                         3,00 = EER > 2,80
              C                         2,80 = EER > 2,60
              D                         2,60 = EER > 2,40
              E                         2,40 = EER > 2,20
              F                         2,20 = EER > 2,00
              G                                   2,00 = EER

 

(1) Le unita' monoblocco a doppio condotto ("double ducts"), definite come  "condizionatori  completamente situati all'interno dello spazio condizionato,   con  l'ingresso  e  l'uscita  dell'aria  che  fluisce attraverso  il  condensatore  collegati  all'esterno per mezzo di due condotti",  saranno  classificati  in  base  alla  tabella 1.2 con un fattore di correzione di -0,4.

 

Tabella 1.3.

 

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA      APPARECCHI A CONDOTTO SEMPLICE

              A                                   2,60 < EER
              B                         2,60 = EER > 2,40
              C                         2,40 = EER > 2,20
              D                         2,20 = EER > 2,00
              E                         2,00 = EER > 1,80
              F                         1,80 = EER > 1,60
              G                                   1,60 = EER


Tabella 2 - Condizionatori raffreddati ad acqua

 

Tabella 2.1.

 

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA      APPARECCHI SPLIT E MULTISPLIT

              A                                   3,60 < EER
              B                         3,60 = EER > 3,30
              C                         3,30 = EER > 3,10
              D                         3,10 = EER > 2,80
              E                         2,80 = EER > 2,50
              F                         2,50 = EER > 2,20
              G                                   2,20 = EER

Tabella 2.2.

 

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA      APPARECCHI MONOBLOCCO

              A                                   4,40 < EER
              B                         4,40 = EER > 4,10
              C                         4,10 = EER > 3,80
              D                         3,80 = EER > 3,50
              E                         3,50 = EER > 3,20
              F                         3,20 = EER > 2,90
              G                                   2,90 = EER

2.  La  classe di efficienza energetica in modalita' riscaldamento e' determinata   in   conformita'   delle   seguenti  tabelle  dove  COP (coefficiente  di  resa) e' determinato secondo le procedure di prova delle  norme  armonizzate di cui all'articolo 2 nelle condizioni T1 + 7C.

 

Tabella   3   -   Condizionatori   raffreddati  ad  aria  -  funzione riscaldamento

Tabella 3.1.

 
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA      SISTEMI SPLIT E MULTISPLIT

              A                                  3,60 < COP
              B                         3,60 = COP > 3,40
              C                         3,40 = COP > 3,20

              D                         3,20 = COP > 2,80

              E                         2,80 = COP > 2,60

              F                         2,60 = COP > 2,40
              G                                    2,40 = COP


Tabella 3.2.

 

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA      APPARECCHI MONOBLOCCO (1)

              A                                   3,40 < COP
              B                         3,40 = COP > 3,20
              C                         3,20 = COP > 3,00

              D                         3,00 = COP > 2,60

              E                         2,60 = COP > 2,40

              F                         2,40 = COP > 2,20
              G                                    2,20 = COP

(1) Le unita' monoblocco a doppio condotto ("double ducts"), definite come  "condizionatori  completamente situati all'interno dello spazio condizionato,   con  l'ingresso  e  l'uscita  dell'aria  che  fluisce attraverso  il  condensatore  collegati  all'esterno per mezzo di due condotti",  saranno  classificati  in  base  alla  tabella 1.2 con un fattore di correzione di -0,4.

 

Tabella 3.3.

 

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA      APPARECCHI A CONDOTTO SEMPLICE

              A                                   3,00 < COP
              B                         3,00 = COP > 2,80
              C                         2,80 = COP > 2,60

              D                         2,60 = COP > 2,40

              E                         2,40 = COP > 2,10

              F                         2,10 = COP > 1,80
              G                                   1,80 = COP


Tabella   4   -   Condizionatori  raffreddati  ad  acqua  -  funzione riscaldamento

Tabella 4.1.

 

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA      APPARECCHI SPLIT E MULTISPLIT

              A                                   4,00 < COP
              B                         4,00 = COP > 3,70
              C                         3,70 = COP > 3,40

              D                         3,40 = COP > 3,10

              E                         3,10 = COP > 2,80

              F                         2,80 = COP > 2,50
              G                                    2,50 = COP

Tabella 4.2.

 

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA      APPARECCHI MONOBLOCCO

              A                                   4,00 < COP
              A                                   4,70 < COP
              B                         4,70 = COP > 4,40
              C                         4,40 = COP > 4,10
              D                         4,10 = COP > 3,80

              E                         3,80 = COP > 3,50

              F                         3,50 = COP > 3,20
              G                                   3,20 = COP