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Decreto 2 gennaio 2003

Ministero delle Attivitą Produttive. Attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico. 

(GU n. 23 del 29-1-2003) 


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, recante norme per l'attuazione della direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici;
Vista la direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopracitata;

Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete elettrica, compresi i forni integrati in apparecchi piu' grandi.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti forni:
a) forni che possono essere alimentati anche da altre forme di energia;
b) forni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
c) forni portatili, consistenti in apparecchi non fissi con massa inferiore a 18 kg, purche' non destinati ad installazioni componibili.
3. Il consumo di energia delle funzioni di produzione di vapore - fatta eccezione per la funzione vapore caldo - non e' contemplato dal presente decreto.

Art. 2.
Norme tecniche di riferimento
1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento. 
2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai successivi decreti di applicazione.

Art. 3.
Definizioni
1. Il significato dei termini usati nel presente decreto e' identico a quello ad essi attribuito nel decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Art. 4.
Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica che il fabbricante ha l'obbligo di approntare, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, contiene quanto segue:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
c) le informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
d) i risultati delle prove di misura piu' significative effettuate in base alle procedure di prova stabilite dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Art. 5.
Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
1. L'etichetta da apporre ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e' redatta in lingua italiana ed e' conforme al modello di cui all'allegato I del presente decreto. L'etichetta e' apposta sullo sportello dell'apparecchio in modo da essere chiaramente visibile. Nei forni a compartimenti multipli ciascun compartimento e' dotato della propria etichetta, ad eccezione dei compartimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 2 del presente decreto.
2. Tutti i fabbricanti che immettono sul mercato gli apparecchi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a fornire una scheda informativa, di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, redatta in lingua italiana, di contenuto e formato rispondenti alle disposizioni dell'allegato II del presente decreto.
3. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di locazione-vendita dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampa o mediante offerta scritta, o in forma tale da non consentire al potenziale cliente di prendere visione dell'apparecchio offerto (offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci pubblicitari su Internet o mediante altri mezzi elettronici), e' obbligo del distributore rendere contestualmente note al potenziale cliente tutte le informazioni di cui all'allegato III del presente decreto. Nel caso di offerte di vendita, di locazione o di locazione vendita di forni a incasso per cucine componibili e' obbligo del distributore attenersi a quanto disposto nel presente comma.
4. La classe di efficienza energetica di ogni compartimento del forno e' determinata conformente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 6.
Disposizione transitoria
1. A partire dal 1 luglio 2003 e' vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione nonche' la distribuzione di offerte di vendita, di locazione o di locazione-vendita, nelle forme indicate all'art. 5, comma 3, del presente decreto, di forni elettrici per uso domestico, di cui all'art. 1 del presente decreto, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conformi al presente decreto.

Art. 7.
Abrogazione di norme
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, di recepimento della direttiva 79/531/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici, e' abrogato con effetto dal 1 gennaio 2003.

Art. 8.
Disposizione finale
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2003
Il Ministro: Marzano

 



ALLEGATO I
(Art. 5, comma 1)


ETICHETTA

Modello dell'etichetta

1. L'etichetta e' redatta in lingua italiana ed e' conforme al seguente modello:

(omesso)

2. Nelle note seguenti sono indicate le informazioni da fornire:
Nota
I. Nome e marchio del costruttore.
II. Identificazione del modello del costruttore.
III. Categoria di efficienza energetica del compartimento/dei compartimenti dell'apparecchio determinata conformemente all'allegato IV. La punta della freccia che contiene la lettera distintiva deve trovarsi all'altezza della punta della freccia che indica la classe. La freccia che contiene la lettera distintiva della categoria deve avere un'altezza minima non inferiore a quella delle frecce delle diverse categorie e un'altezza massima non superiore a due volte la loro altezza.
IV. Fatte salve le disposizioni relative all'attribuzione del marchio UE di qualita' ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualita' ecologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, e' possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.
V. Consumo di energia in kWh per la funzione/le funzioni di riscaldamento (convezione naturale e/o convezione forzata) degli apparecchi riferito a un carico normalizzato determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui
all'articolo 2.
VI. Volume utile del compartimento espresso in litri, determinato conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 2.
VII. Dimensioni dell'apparecchio, determinate nel modo seguente:
piccolo: 12 l (minore o uguale) volume < 35 l medio: 35 l (minore o uguale) < 65 l grande: 65 l (minore o uguale) volume. La freccia di identificazione deve trovarsi all'altezza della dimensione corrispondente.
VIII. Ove applicabile, rumorosita' misurata durante la funzione che determina l'efficienza energetica, determinata in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE.
Le norme relative sono le norme EN 60704-2-10 (misurazione del rumore) e EN 60704-3 (verifica).

Stampa
2. I seguenti elementi definiscono alcune caratteristiche dell'etichetta:

Colori usati:
CMYK - ciano, magenta, giallo, nero
Es. 07X0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

Frecce
A X0X0
B 70X0
C 30X0
D 00X0
E 03X0
F 07X0
G 0XX0

Colore del contorno: X070

La freccia che indica la classe di efficienza energetica e' di colore nero.

Tutto il testo e' nero su fondo bianco.

(omesso)



ALLEGATO II
(Art. 5, comma 2)


SCHEDA

La scheda deve contenere le informazioni seguenti, le quali possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso costruttore; in tal caso esse devono essere elencate nell'ordine indicato o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio:
1) Marchio del costruttore.
2) Identificazione del modello del costruttore.
3) La classe di efficienza energetica del compartimento/dei compartimenti del modello determinata secondo l'allegato IV espressa "come classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)". Se viene usata una tabella questa informazione puo' essere espressa in altro modo purche' sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi). Si deve indicare anche la funzione di riscaldamento con cui e' stata determinata la classe di efficienza.
4) Se le informazioni sono fornite in una tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualita' ecologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, tale informazione puo' essere inserita nella tabella. In tal caso nell'intestazione deve risultare la dicitura "marchio UE di qualita' ecologica" e deve essere riprodotto il contrassegno ecologico. Questa possibilita' non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di assegnazione del marchio UE di qualita' ecologica.
5) Consumo di energia in kWh per la funzione/le funzioni di riscaldamento (convezione naturale e/o convezione forzata di aria e/o vapore caldo) degli apparecchi riferito a un carico normalizzato determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2.
6) Volume utile del compartimento espresso in litri, determinato secondo le norme armonizzate di cui all'articolo 2.
7) Dimensione, determinata nel modo seguente: compartimento di piccolo volume: 12 l (minore o uguale) volume < 35 l compartimento di medio volume: 35 l (minore o uguale) volume < 65 l compartimento di grande volume: 65 l (minore o uguale) volume.
La freccia di identificazione deve trovarsi all'altezza della dimensione corrispondente.
8) Il tempo impiegato per la cottura di un carico normalizzato, determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2.
9) A titolo facoltativo, rumorosita' misurata durante la funzione che determina l'efficienza energetica, determinata in conformita' a quanto previsto dal decretro legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE. Le norme relative sono le norme EN 60704 - 2-10 (misurazione del rumore) e EN 60704 - 3 (verifica).
10) Dichiarazione del consumo di energia dell'apparecchio quando non e' attiva alcuna funzione di riscaldamento e il forno e' impostato sul minor consumo di energia, non appena sara' disponibile una norma armonizzata adeguata per le perdite in posizione di attesa (stand-by).
11) Superficie del piano di cottura piu' grande, espressa in cm2 e determinata come "superficie" secondo le norme armonizzate di cui all'articolo 2.
Se l'etichetta e' riprodotta nella scheda - a colori o in bianco e nero - e' sufficiente aggiungere le sole informazioni non riportate sull'etichetta.


ALLEGATO III


VENDITA PER CORRISPONDENZA E ALTRI TIPI DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per corrispondenza, le comunicazioni, le offerte scritte, la pubblicita' su Internet o mediante altri mezzi elettronici di cui all'articolo 5, comma 3, comprese le offerte di vendita di forni a incasso per cucine componibili, devono contenere le seguenti informazioni, nell'ordine qui specificato:
1) Marchio del costruttore e identificazione del modello (allegato II, punti 1 e 2)
2) Classe di efficienza energetica (allegato II, punto 3)
3) Consumo di energia (allegato II, punto 5)
4) Volume utile (allegato II, punto 6)
5) Dimensioni (allegato II, punto 7)
6) Rumorosita' (allegato II, punto 9)
Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine prescritto per la scheda.


ALLEGATO IV


CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La classe di efficienza energetica di un compartimento deve essere determinato nel modo seguente:

Tabella 1 - Compartimenti di piccolo volume
Classe di efficienza energetica Consumo di energia E (1) in kWh riferito al carico normalizzato
A  E < 0,60
B 0,60 < o = E < 0,80
C 0,80 < o = E < 1,00
D  1,00 < o = E < 1,20 
E 1,20 < o = E < 1,40
F 1,40 < o = E < 1,60
G 1,60 < o = E

(1) Determinato sulla base delle disposizioni dell'allegato I, nota V.

 

 

Tabella 2 - Compartimenti di volume medio
Classe di efficienza energetica Consumo di energia E (1) in kWh riferito al carico
normalizzato
A  E < 0,80
B  0,80 < o = E < 1,00
C  1,00 < o = E < 1,20
D  1,20 < o = E < 1,40
E  1,40 < o = E < 1,60
F  1,60 < o = E < 1,80
G  1,80 < o = E

(1) Determinato sulla base delle disposizioni dell'allegato I, nota V.

 

 

Tabella 3 - Compartimenti di grande volume
Classe di efficienza energetica  Consumo di energia E (1) in kWh riferito al carico normalizzato
A  E < 1,00
B  1,00 < o = E < 1,20
 1,20 < o = E < 1,40
D  1,40 < o = E < 1,60
E  1,60 < o = E < 1,80
F  1,80 < o = E < 2,00
G  2,00 < o = E

(1) Determinato sulla base delle disposizioni dell'allegato I, nota V.