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Decreto 25 giugno 2003

Ministero delle Attivitą Produttive. Direttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. per la realizzazione di un'azione di verifica sulla potenza di produzione di energia elettrica, sia nel breve sia nel medio periodo. 

(GU n. 152 del 3-7-2003) 


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE


Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l'art. 3, comma 4, che prevede che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato definisce gli indirizzi strategici e operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito Gestore);
Visto, inoltre, che il citato decreto legislativo n. 79/1999: 
all'art. 1, comma 1, liberalizza l'attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
all'art. 1, comma 2, prevede che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicita' del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi, anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' della fornitura e di ridurre la vulnerabilita' dello stesso;

all'art. 3 prevede che il Gestore esercita l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, e garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, a tal fine prevedendo il trasferimento al Gestore, con riferimento alle attivita' riservate, delle competenze, dei diritti e dei poteri di soggetti privati e pubblici; 
al medesimo art. 3, prevede altresi' che il Gestore mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attivita';

Considerato che, in base all'art. 4 della convenzione di concessione allegata al decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 2000, il Gestore persegue l'obiettivo di assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilita' e continuita' nel breve, medio e lungo periodo;

Viste le direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, in base alle quali il Gestore adotta un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le relative attivita' e che regola i rapporti di quest'ultimo con i soggetti utenti, attenendosi, per l'attivita' di dispacciamento, ai criteri indicati all'art. 3 delle medesime direttive;
Considerato che, in base al citato art. 3, comma 1, lettera h) il Gestore, qualora ne ricorrano le circostanze, in conseguenza delle verifiche di cui alla lettera g) del medesimo comma, modifica i programmi di immissione di energia in rete di produttori, distributori e grossisti, anche tenendo conto dell'esigenza di massimizzare l'efficienza del sistema elettrico nazionale, dandone comunicazione al produttore mediante l'emissione dei programmi di produzione finali, in base ai quali il soggetto interessato e' tenuto ad eseguire la conduzione degli impianti;
Vista l'ulteriore direttiva del 7 agosto 2000, in base alla quale il Gestore individua le esigenze del sistema in termini di riserva di potenza nonche' gli impianti idonei a tale servizio e stipula contratti di disponibilita' di capacita' di generazione ricorrendo, ove possibile, a procedure competitive e trasparenti;
Considerato che:
il Gestore ha ripetutamente evidenziato la situazione di limitata disponibilita' di potenza offerta, in particolare alla punta, rispetto alle previsioni di crescita della domanda;
tale situazione potrebbe rilevarsi incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema elettrico nazionale;
Ritenuto opportuno emanare direttive al Gestore, al fine di consentire un'adeguata azione di verifica sulla potenza di generazione disponibile a livello nazionale, nel breve e nel medio
periodo, ivi inclusi gli apporti di nuova potenza in via di realizzazione;
Emana
la seguente direttiva:

Art. 1.
1. Il Gestore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente con cadenza annuale, trasmette al Ministero delle attivita' produttive un rapporto sugli impianti di generazione di potenza superiore a 10 MVA esistenti in Italia, specificando, per ciascun impianto, la tipologia, la potenza nominale, la potenza efficiente, la potenza disponibile all'esercizio nonche' le indicazioni sui tempi e sulle condizioni tecniche per l'avvio o il rientro in esercizio della potenza non disponibile alla data sopra indicata.
2. Nel rapporto di cui al comma 1, il Gestore comprende altresi' l'elenco degli impianti di cui al comma 1 che, per spazi di tempo significativi compresi nel periodo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003, non hanno immesso energia in rete o fornito i servizi ausiliari, specificando la causa e la durata di tali indisponibilita' e formulando proposte per la eventuale ripresa dell'esercizio dei medesimi impianti.
3. Il Gestore altresi', su indicazione del Ministero delle attivita' produttive e fornendo allo stesso un rapporto sugli esiti, effettua verifiche periodiche sugli impianti di generazione autorizzati che risultano in corso di realizzazione o di trasformazione, al fine di accertare i tempi previsti per l'entrata in esercizio della nuova potenza, in relazione alle cause di eventuali ritardi.

Art. 2.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, il Gestore elabora le informazioni e i dati che acquisisce dai titolari degli impianti di generazione, secondo le modalita' dallo stesso stabilite. 
2. Per rendere piu' efficace l'attivita' di raccolta delle informazioni e dei dati, il Gestore puo' effettuare le necessarie verifiche, anche direttamente sugli impianti di generazione, avvalendosi allo scopo anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.

Roma, 25 giugno 2003
Il Ministro: Marzano